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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2810/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19025/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Chiatamone 60/b 80129 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120093415000 UNICO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2692/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 23 luglio 2025 per il mancato pagamento Irpef relativamente all'annualità 2021; rileva, tra l'altro, il mancato riconoscimento di ritenute di acconto con evidenti errori di calcolo nonché l'inesistenza della responsabilità solidale tra percettore e sostituto di imposta;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata. L'atto impugnato trae origine da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600/73 dai verificatori dell'Agenzia delle Entrate ai fini IRPEF sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nel 2022 per l'anno di imposta 2021, all'esito del quale non sono state riconosciute ritenute subite a titolo di acconto. Ed invero, va detto che in tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Corti Tributarie prive di autonome facoltà di indagine, non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all' inerzia delle parti. Sul punto la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sent. n.5302 del 9/4/01 ha, infatti, precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.” Il ricorrente medesimo nel contestare il calcolo effettuato afferma la mancanza di documentazione in ordine a ritenute per € 645,74 con conseguente carenza dell'adempimento dell'onere della prova dal momento che spetta al contribuente produrre la fattura e la documentazione bancaria o dell'intermediario finanziario che dimostri l'importo effettivamente percepito al netto della ritenuta. Relativamente all'eccezione relativa all'esclusione della solidarietà tra sostituto e sostituito, si richiama l'art. 64 DPR 600/1973 che attribuisce al sostituto l'obbligo di versamento delle ritenute, ma non esclude la possibilità di recupero nei confronti del sostituito qualora non sia dimostrato l'effettivo assoggettamento a ritenuta. Di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.23/2026 ad escludere la solidarietà nell'ipotesi di mancato versamento all'erario delle ritenute di acconto: tuttavia, nella fattispecie parte ricorrente non ha assolto l'onere della prova documentando il comportamento del sostituto di imposta. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente notificato;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto la riscossione e l'ente impositore hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese, in ragione dell'andamento processuale e della recente sentenza della Cassazione, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19025/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Chiatamone 60/b 80129 Napoli NA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120093415000 UNICO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2692/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 23 luglio 2025 per il mancato pagamento Irpef relativamente all'annualità 2021; rileva, tra l'altro, il mancato riconoscimento di ritenute di acconto con evidenti errori di calcolo nonché l'inesistenza della responsabilità solidale tra percettore e sostituto di imposta;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata. L'atto impugnato trae origine da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n.600/73 dai verificatori dell'Agenzia delle Entrate ai fini IRPEF sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nel 2022 per l'anno di imposta 2021, all'esito del quale non sono state riconosciute ritenute subite a titolo di acconto. Ed invero, va detto che in tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Corti Tributarie prive di autonome facoltà di indagine, non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all' inerzia delle parti. Sul punto la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sent. n.5302 del 9/4/01 ha, infatti, precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.” Il ricorrente medesimo nel contestare il calcolo effettuato afferma la mancanza di documentazione in ordine a ritenute per € 645,74 con conseguente carenza dell'adempimento dell'onere della prova dal momento che spetta al contribuente produrre la fattura e la documentazione bancaria o dell'intermediario finanziario che dimostri l'importo effettivamente percepito al netto della ritenuta. Relativamente all'eccezione relativa all'esclusione della solidarietà tra sostituto e sostituito, si richiama l'art. 64 DPR 600/1973 che attribuisce al sostituto l'obbligo di versamento delle ritenute, ma non esclude la possibilità di recupero nei confronti del sostituito qualora non sia dimostrato l'effettivo assoggettamento a ritenuta. Di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.23/2026 ad escludere la solidarietà nell'ipotesi di mancato versamento all'erario delle ritenute di acconto: tuttavia, nella fattispecie parte ricorrente non ha assolto l'onere della prova documentando il comportamento del sostituto di imposta. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente notificato;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto la riscossione e l'ente impositore hanno operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese, in ragione dell'andamento processuale e della recente sentenza della Cassazione, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso