Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2810
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento ritenute di acconto

    Il giudice ha ritenuto che il contribuente non abbia assolto all'onere della prova, non avendo prodotto la documentazione necessaria (fattura, documentazione bancaria o dell'intermediario finanziario) a dimostrare l'importo effettivamente percepito al netto della ritenuta.

  • Rigettato
    Inesistenza responsabilità solidale tra percettore e sostituto di imposta

    Il giudice ha richiamato l'art. 64 DPR 600/1973, che attribuisce al sostituto l'obbligo di versamento delle ritenute, ma non esclude il recupero nei confronti del sostituito se non è dimostrato l'effettivo assoggettamento a ritenuta. Pur citando la recente sentenza della Cassazione n.23/2026 che esclude la solidarietà in caso di mancato versamento, il giudice rileva che il ricorrente non ha assolto all'onere della prova documentando il comportamento del sostituto di imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2810
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2810
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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