Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4261 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
Falcata c/o Marina Militare, elettivamente domiciliato in ME alla Via
Santa Maria del Selciato, n. 20, presso lo studio dell'avv. ARDIZZONE
ALFIO CESARE (C.F.: , pec: C.F._2
fax: 090 6406583, che lo rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
residente in [...]
Nazionale, n. 130, ed elettivamente domiciliata in ME, Via Luciano
Manara, n. 137, presso lo studio dell'avv. MAGAZZU' MARIA CECILIA
(C.F.: , fax: 090673790, pec: C.F._4
che la rappresenta e difende per Email_2
procura in atti;
RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23.09.2022, nato a [...] il [...], Parte_1
premesso di avere contratto in data 15/09/2000, nel Comune di ME, matrimonio concordatario con nata a Controparte_1
ME (ME) il 05/10/1980, (atto trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di ME al numero 752, parte 2, serie A, anno 2000); che dall'unione erano nati tre figli: nata a [...] il [...], Per_1
Per_
, nato a [...] il [...] ed , nato ad Persona_2
Acireale (CT) il 03/04/2014; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del Tribunale di ME n. cronol. 3873/2022 del 26.02.2022; che l'accordo omologato prevedeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi con domiciliazione privilegiata presso il padre e con diritto di visita della madre, l'obbligo a carico di di versare un Controparte_1
assegno di importo complessivo pari a € 100,00 per il mantenimento dei due figli minori disabili ed un assegno mensile di € 100,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora studentessa e Per_1
non economicamente autosufficiente;
che egli era sottufficiale della Marina
Militare; che la si era disinteressata dei figli, esercitando il CP_1
diritto di visita solo in sporadiche occasioni e che quando i minori si recavano presso la madre erano sovente oggetto di aggressioni verbali e fisiche da parte del convivente della stessa;
che erano decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e che la comunione di vita materiale e spirituale era
2 ormai definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
15/09/2000, nel Comune di ME;
chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo dei minori, essendo venute meno le condizioni per mantenere l'affidamento condiviso degli stessi, ferme restando le altre condizioni stabilite in sede di separazione consensuale;
A seguito del deposito del ricorso il Presidente delegato fissava l'udienza del 20.03.2023 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.10.2022.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.03.2023 si costituiva , la quale non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia di divorzio, mentre contestava la fondatezza delle altre domande ed in particolare la richiesta di affido esclusivo dei figli minori.
Evidenziava che aveva lasciato che i figli continuassero a vivere con il padre, in quanto affetti da disturbo dello spettro autistico e bisognosi di vivere in un ambiente a loro familiare;
evidenziava che non aveva potuto esercitare appieno le responsabilità genitoriali in quanto in precarie condizioni economiche;
lamentava che il aveva tenuto un Pt_1
atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti per livore e risentimento personale;
deduceva che durante il matrimonio non aveva svolto attività lavorativa per occuparsi della famiglia e dei figli disabili e che era priva di occupazione e di redditi, avendo svolto dopo il matrimonio solo saltuariamente lavoro precario;
rappresentava che, non avendo i mezzi per pagare il canone di locazione di una abitazione, si era trasferita a casa del suo attuale compagno, vedovo con due figli, il quale pure versava in situazione economica precaria;
evidenziava che i minori percepivano
3 l'indennità di accompagnamento per una somma complessiva pari a €
1.700,00. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento di un assegno divorzile di importo non inferiore ad € 500,00 o, in subordine, il pagamento degli alimenti nonché la revoca dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli;
chiedeva, infine, di potere vedere i figli anche presso la casa familiare.
All'udienza presidenziale del 20.03.2023, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione.
Considerato che
i coniugi controvertevano in ordine all'affidamento dei minori, il Presidente delegato, con ordinanza depositata il 21.03.2023 disponeva indagini dei servizi sociali, per verificare le condizioni di vita dei figli minori ed i rapporti dei minori con le figure genitoriali e con i parenti dei due rami genitoriali, nonché per accertare le attività scolastiche ed extracurriculari svolte dai minori, gli impegni assunti dai genitori a supporto delle criticità che riguardavano le condizioni di salute fisica e psichica dei figli e la capacità genitoriale delle parti, valutata con specifico riferimento agli specifici bisogni espressi dai figli minori, con precipua attenzione non solo alla effettiva capacità di accudimento materno ma anche alla disponibilità espressa dal nuovo nucleo familiare costituito Per_ dalla all'inclusione ed alla cura di ed . CP_1 Per_2
Con relazione del 09.06.2023 il Servizio Sociale del Comune di
ME riferiva che la madre vedeva il figlio una volta al mese ma Per_2
Per_ Per_ non il figlio , poiché, in base a quanto affermato dal padre, rifiutava la madre;
che la figlia maggiore non aveva rapporti con la Per_1
figura materna;
che la non si era presentata a scuola per CP_1
4 Parte_ partecipare al per la stesura del PEI per il figlio benché Per_2
convocata, e non aveva mai avuto contatti con la scuola.
Con relazione del 14.06.2023 il Consultorio Familiare evidenziava che la riconosceva di non essere stata presente per i figli, CP_1
motivando ciò con difficoltà di ordine affettivo (depressione), organizzativo (non automunita) ed economico;
che la stessa non riusciva ad elaborare un sufficiente decentramento per permetterle di soddisfare i bisogni affettivi dei figli;
che, nondimeno, la SO mostrava disponibilità ad iniziare un percorso psicoterapeutico con l'obiettivo di poter continuare ad avere una relazione sana con i tre figli e poter espletare la maternità.
Con relazione del 21.06.2023 il Servizio Sociale del Comune di
Saponara evidenziava che la era intenzionata a ritrovare un CP_1
nuovo equilibrio e stabilità con l'aiuto del Consultorio di Rometta Marea;
che la stessa era cosciente di essere stata poco presente per i figli per vari motivi: stato depressivo, assenza di risorse, difficoltà con i turni lavorativi;
che la , nel 2021, aveva lavorato per due mesi nel periodo estivo CP_1
presso il ed in seguito aveva percepito il reddito di Parte_3
cittadinanza.
All'udienza del 26.06.2023 il Presidente delegato, dato atto degli accertamenti sociali e psicologici pervenuti, richiedeva all di ME CP_2
e all'agenzia delle entrate di ME di fornire informazioni in ordine alle condizioni lavorative e reddituali delle parti.
Con note depositate in data 07.09.2023, il insisteva, tra Pt_1
l'altro, nella richiesta di affidamento esclusivo dei minori, così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio, sottolineando, ad ulteriore sostegno di tale richiesta, che l'attuale compagno della aveva CP_1
reiterato condotte violente nei confronti dei minori, tanto che, per tale
5 motivo, egli era stato costretto a sporgere formale denuncia-querela in data
08/08/2023. Conseguentemente, chiedeva l'adozione di provvedimenti adeguati a garantire l'integrità psicofisica dei minori allorquando venivano prelevati dalla ed in particolare che gli incontri tra madre e figli CP_1
fossero protetti e si svolgessero senza la presenza del compagno della
. CP_1
Con note depositate in data 08.09.2023 la contestava CP_1
quanto dedotto dal in merito alle presunte lesioni perpetrate dal Pt_1
Per_ suo compagno nei confronti dei minori e posto che questi Per_2
ultimi, nelle occasioni in cui erano stati con lei, non si erano mai trovati soli con il suo compagno.
Con ordinanza del 17.09.2023, il Presidente delegato, valutati i fatti e le considerazioni esposte dalle parti e l'esito delle indagini sociali e psicologiche esperite, riteneva conforme all'interesse dei minori ed Per_2
Per_
derogare al modello di affidamento bigenitoriale ed accedere all'affidamento esclusivo rafforzato dei minori al padre;
riteneva, altresì, opportuno attuare degli incontri in spazio neutro, costituito presso il
Comune di ME, con operatore qualificato in grado di supportare i congiunti nel superare le barriere emotive che si contrapponevano ad una fisiologica relazione familiare. Confermava, poi, le altre condizioni stabilite in sede di separazione consensuale e nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Avverso la detta ordinanza presidenziale, la proponeva CP_1
reclamo innanzi la Corte di Appello di ME, la quale con provvedimento del 22/12/2023 rigettava il reclamo confermando, in toto,
l'ordinanza presidenziale.
Con ordinanza del 19.04.2024, Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c. per il deposito delle memorie
6 previste dalla suddetta disposizione normativa e, con successiva ordinanza del 18.09.2024, disponeva l'acquisizione di informazioni aggiornate sull'andamento degli incontri tra madre e figli in spazio neutro, mentre rigettava i mezzi istruttori chiesti dalle parti.
Acquisite le informazioni richieste al Servizio Sociale del Comune di
ME, all'udienza del 04.02.2025, il Giudice Istruttore, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto per sei mesi in caso di separazione consensuale e per un anno nel caso di separazione giudiziale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, li abbia autorizzati a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame, attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con provvedimento di omologa del Tribunale di ME n. cronol. 3873/2022 del 26.02.2022, sicché sussiste certamente il requisito sopra indicato.
7 Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a ME in data 15.09.2000, con atto trascritto nei Registro dello Stato Civile del Comune di ME al n. 752, parte 2, serie A, anno
2000.
Quanto all'affidamento dei figli minori, la normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c.., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il medesimo articolo, al comma 2°, stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia e, nel caso in cui il Giudice ritenga di dovere affidare la prole in via esclusiva ad
8 uno dei genitori, ha imposto uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593).
L'art. 337 quater c.c. stabilisce, poi, che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione. La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo, non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo, ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo, come avviene
9 tipicamente quando uno dei genitori presenti gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta caratterizzata da disinteresse affettivo.
Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori lamentando il disinteresse mostrato dalla nei CP_1
confronti dei figli. Orbene, le indagini svolte dagli operatori dei servizi, in vista dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, hanno dato pieno riscontro alle affermazioni del ricorrente, in quanto è emerso che la era stata spesso assente dalla vita dei figli e che la stessa CP_1
appariva poco consapevole dei possibili disagi vissuti dai minori per il suo comportamento. Proprio in ragione delle carenze genitoriali rivelate da tale condotta, il Presidente delegato ha disposto con ordinanza del 17.09.2023
l'affidamento super esclusivo dei figli minori al padre, reputando la madre incapace di assicurare ai figli in modo continuativo il necessario sostegno affettivo ed educativo, con evidente pregiudizio per lo sviluppo sereno della loro personalità.
Va, nondimeno, osservato che nel corso del procedimento la situazione è sensibilmente mutata. Entrambi i genitori sono stati, infatti, seguiti dagli operatori dei Servizi, che hanno fornito un supporto al nucleo familiare, promuovendo una implementazione delle capacità genitoriali, che è stata favorita anche dall'atteggiamento collaborativo mostrato da entrambe le parti. Dalla nota semestrale dei servizi sociali in merito agli incontri in spazio neutro minori dei minori con la madre nel periodo compreso tra il 24/09/2024 - 23/01/2025, emerge, poi, che vi è stata una evoluzione positiva anche nella qualità della relazione tra la e i CP_1
figli e un consolidarsi delle competenze genitoriali della . CP_1
10 Il ha sottolineato che l'evoluzione positiva della situazione Pt_1
era stata anche una conseguenza dell'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, ma in realtà il Servizio ha sottolineato che “nella relazione madre
– figli non si è mai rilevata alcuna criticità e che al contrario la madre si è sempre posta in maniera adeguata, competente e consona nei confronti dei propri figli”. D'altronde, va osservato che lo stesso , pur avendo Pt_1
ribadito la richiesta di affidamento esclusivo a sé dei figli, ha ritenuto che sia ormai percorribile anche una soluzione che preveda la collocazione di uno dei minori presso la madre, così rendendo palese che sono venute meno quelle preoccupazioni che erano state poste a base della richiesta di affidamento esclusivo, anche con riferimento ai pericoli cui erano stati esposti i minori quando si erano recati presso l'abitazione della madre.
Inoltre, va osservato che la condotta della nei riguardi dei figli è CP_1
stata sottoposta al vaglio di specialisti dei Servizi per un periodo apprezzabilmente lungo, sicché si può affermare che i progressi rilevati sono ormai consolidati.
Alla stregua degli elementi di conoscenza sopra esposti deve, allora, escludersi che permangano i presupposti per l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre poiché sono venite meno quelle gravi carenze nella capacità genitoriale della che avevano giustificato, in sede di CP_1
ordinanza presidenziale, una deroga al regime di affidamento esclusivo.
Quanto alla collocazione dei minori appare, nondimeno, opportuno mantenere la loro residenza privilegiata presso il padre, con il quale vivono da tempo e che ha provveduto in modo adeguato a tutte le loro esigenze.
Infatti, la soluzione proposta dal di collocare uno dei due minori Pt_1
presso la madre rischia di sconvolgere la quotidianità dei minori, con ripercussioni difficilmente prevedibili sulla loro serenità, anche perché
11 determinerebbe la separazione dei minori con inevitabili implicazioni emotive e possibili sentimenti abbandonici nei minori stessi. Occorre, però, nel contempo, ripristinare la normalità della relazione dei figli con la madre, potendosi ritenere ormai esaurita la finalità dello Spazio Neutro volta a ricostruire i legami tra i minori e la madre. Peraltro, anche i Servizi hanno sottolineato l'opportunità di prevedere l'adozione di misure atte a garantire “un sempre maggior coinvolgimento della SO nella quotidianità di entrambi i minori, anche in contesti meno strutturati” ed a tal fine si possono ripristinare i tempi di permanenza tra i minori e la madre previsti negli accordi di separazione omologati.
Conseguentemente, vanno confermate anche le statuizioni economiche vigenti nel regime della separazione con riferimento al mantenimento dei figli. Infatti, quando già vi sia un provvedimento giurisdizionale che disciplina il mantenimento della prole, la sua revisione implica che vengano allegati e provati dei fatti sopravvenuti che possano giustificare una modifica delle statuizioni vigenti. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il legislatore, nello stabilire, all'art. 337 quinquies c.c., che la revisione di provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non ha inteso incidere sui presupposti della revisione, costituendo l'esistenza di circostanze nuove, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Sennonché nella fattispecie in esame la ha chiesto la revoca dell'assegno posto a CP_1
suo carico, limitandosi ad affermare che la sua situazione economica era precaria, ma non ha in alcun modo allegato e dimostrato che fosse peggiorata rispetto all'epoca della separazione, posto che nell'accordo di separazione si dà atto che la misura dell'assegno era stata determinata tenendo conto del fatto che la stessa aveva solo “fonti occasionali di
12 reddito” e che i figli percepivano pensioni di invalidità ed indennità erogate dalla Regione Sicilia. D'altronde, va osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Quanto, infine, alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
13 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, tenendo conto che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità.
Sennonché la Suprema Corte, in diverse pronunce, richiamate anche dalle Sezioni Unite come espressione di un indirizzo ermeneutico coerente con i principi affermati con la sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato, con ampia argomentazione, che il parametro dell'adeguatezza dei mezzi viene meno quando il coniuge richiedente l'assegno abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto, vale a dire quando abbia iniziato un rapporto di
14 convivenza e questo abbia assunto i connotati di stabilità e continuità che caratterizzano la famiglia fondata sul matrimonio. In tal caso, infatti, si rescinde ogni connessione con il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile anche quando il nuovo rapporto sentimentale venga successivamente a cessare, poiché la costituzione di un'altra famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge” (Cass. Civ. 25528/2016; Cass. civ.
6855/2015; Cass. civ. 11.08.2011 n. 17195; Cass. civ. 12.03.2012 n. 3923 e numerose altre successive). Naturalmente, ciò può valere solo con riferimento alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite che, in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 05.11.2021 n. 32198), hanno sottolineato che il legislatore ha previsto l'effetto automatico ed integrale della perdita del diritto all'assegno divorzile, solo con riferimento all'ipotesi di nuove nozze e non è possibile estendere analogicamente tale effetto alla diversa e più precaria ipotesi dell'instaurazione da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di una nuova convivenza. Prendendo, quindi, le mosse dal rilievo che l'assegno divorzile svolge una funzione composita, non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa e che deve darsi particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, le Sezioni
Unite hanno evidenziato che “l'ex coniuge economicamente più debole che instauri una convivenza stabile, giudizialmente accertata, con una terza
15 persona, con la quale intraprende un diverso progetto di vita, non potrà continuare a pretendere la liquidazione della componente assistenziale dell'assegno di divorzio, in quanto il nuovo legame, sotto questo profilo, si sostituisce al precedente”, ma continuerà ad avere diritto a percepire “la componente compensativa dell'assegno, che sarà quantificato tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale e purché il richiedente fornisca la prova del contributo offerto alla compagine familiare, dell'eventuale rinuncia concordata tra i coniugi ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Quanto ai requisiti della convivenza, la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce, soprattutto in tema di riconoscimento dei presupposti per il risarcimento in caso di lesione del rapporto familiare di fatto, ha sottolineato “che non necessariamente la convivenza deve coincidere con la coabitazione” ed ha definito la convivenza come “lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”
(vedi recentemente Cass. civ. 9178/2018), ove devono coesistere l'elemento spirituale, il legame affettivo e l'elemento materiale della reciproca assistenza morale e materiale, fondata non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull'assunzione volontaria di un impegno reciproco. Quest'ultima situazione può essere provata sulla base di presunzioni e la prova della coabitazione non è indispensabile, non essendo la coabitazione un requisito indispensabile per potere ravvisare un rapporto di “convivenza”, in quanto si tratta di concetti distinti (Cass. civ. n. 14151/2022). Nondimeno, nel caso in cui venga data prova della coabitazione, si può presumere non solo l'esistenza di un legame affettivo stabile, ma anche l'esistenza di un comune progetto di vita
16 nel quale i partner si prestano reciproca assistenza morale e materiale
(Cass. civ. n. 34728/2023).
Orbene, nel caso in esame è pacifico che la coabita con un CP_1
“compagno” e ciò è sufficiente per fare presumere che si sia al cospetto di una vera e propria convivenza idonea ad escludere la possibilità di configurare il diritto ad un assegno divorzile con funzione assistenziale, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il compagno della CP_1
sia sua volta disoccupato e privo di redditi.
Va, poi, escluso che alla possa spettare un assegno CP_1
divorzile con funzione compensativa, che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro.
Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, in quanto la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione
17 compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato a concrete occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte
(Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 17144/2023; Cass. civ., sez. VI, 13 ottobre
2022, n. 29920), mentre nel caso in esame nessuna prova è stata fornita sul punto.
Del tutto infondata è, infine, la domanda subordinata avanzata dalla volta al conseguimento degli “alimenti”, atteso che con il CP_1
divorzio viene meno il rapporto familiare di coniugio sul quale si basa, ai sensi dell'art. 433 c.c., l'obbligo alimentare.
Tenuto conto nella natura della causa, della complessità e mutevolezza nel tempo della situazione di fatto e della soccombenza reciproca, appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4261/2022 R.G., così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di ME il 15/09/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al numero 752, parte 2, serie A, anno 2000, tra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ME di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
18 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
4) affida i figli minori , nato a [...] il Persona_2
Per_ 23/01/2008 ed , nato ad Acireale (CT) il [...], in [...] condiviso ad entrambi i genitori e conferma le statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato con riferimento alla collocazione dei figli minori, ai tempi di permanenza con il genitore non collocatario ed al mantenimento della prole, tanto della prole minorenne, quanto della figlia maggiorenne Per_1
5) rigetta la domanda avanzata da Controparte_1
volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, o in subordine il pagamento degli alimenti;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in ME, nella Camera di Consiglio della I° sez. civile, lì 06.05.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di ME.
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