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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 6.2.2025 e vertente
TRA
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, alla via Monte Zebio n.28, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Alessi e Rosario Livio
Alessi che la rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
( ) ed (C.F ), entrambi Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma viale Tupini n. 96 presso lo studio dell'avv. Giuliana Possenti e rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Grasso del foro di Perugia per procura a margine della comparsa di costituzione,
Appellati- appellante incidentale
NONCHE'
e CP_3 Controparte_4
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 704/2018 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata il 16.08.2018.
FATTO Con atto d'appello ritualmente notificato, , impugnava la sentenza riportata in Parte_2 epigrafe con la quale il Tribunale di Civitavecchia aveva parzialmente accolto la domanda proposta da e e, dopo aver accertato il concorso di colpa dei due conducenti nella CP_2 Controparte_1 determinazione del sinistro -occorso in data 19.5.2010 in Civitavecchia via Sterlizie- e dato atto degli acconti versati, l'aveva condannata al pagamento del saldo in favore di pari ad €. 7.099,45 per danno CP_2 non patrimoniale, oltre ad €. 240,35 per danno patrimoniale ed €. 400 per danno patrimoniale futuro;
con condanna altresì alle spese del giudizio.
L'appellante rilevava l'errore della sentenza nella parte in cui non aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dal relativamente ai danni all'auto, in considerazione che l'importo ricevuto da CP_1 questi ante litem doveva ritenersi satisfattivo;
con la conseguenza che incongrua risultava la sentenza anche nel capo relativo alla condanna alle spese nei confronti di . Infine formulava istanza Controparte_1 di restituzione delle somme versate in eccedenza anche in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con atto del 30.11.23, si costituivano e i quali rilevavano la nullità della Controparte_1 CP_2 sentenza sotto molteplici profili e, nel merito, l'infondatezza dell'appello; proponevano con 10 motivi, appello incidentale incentrato sostanzilmente sul capo della sentenza che aveva accertato il concorso di colpa, impugnando la ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di primo grado nonché la incongruità delle somme liquidate.
Concludevano per la riforma della sentenza sui capi impugnati.
Restavano contumaci e , rispettivamente conducente e proprietaria CP_3 Controparte_4 dell'auto antagonista.
All'udienza cartolare del 6.2.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va disatteso per i motivi di seguito esposti.
La compagnia di assicurazione censura la decisione perché non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda del (relativa al ristoro dei danni patrimoniali inerenti l'auto incidentata) che sarebbe CP_1 stata già soddisfatta con l'acconto versato da essa compagnia, prima dell'instaurazione del giudizio, di importo pari al danno come dal giudice quantificato.
La censura è priva di pregio se solo si consideri che la richiesta del era maggiore e che il CP_1 versamento effettuato dalla compagnia risulta congruo rispetto al liquidato solo in esito al concorso di colpa al 50% statuito dalla sentenza di primo grado.
Sicchè, a prescindere da quanto si dirà in seguito in ordine alla responsabilità del sinistro, impugnata dagli appellati con appello incidentale, la domanda come formulata è ammissibile in quanto non pienamente soddisfatta rispetto al danno realmente subito e richiesto.
Del pari e per conseguenza, non ha alcun fondamento la censura relativa alla condanna alle spese conseguente.
Pertanto l'appello proposto dalla compagnia va rigettato. Passando all'esame dell'appello incidentale, di nessun pregio è il motivo relativo alla nullità della sentenza per contraddittoria motivazione.
Il disposto della sentenza è ben chiaro e non si presta ad alcuna ambigua interpretazione;
circostanza per cui è previsto tale correttivo. Peraltro per il generale principio della conservazione degli atti giudiziali, va affermata la validità dell'atto che abbia raggiunto lo scopo, come in questo caso. In ultimo, ma non per importanza, va rilevato che non ricorre nel caso concreto alcuno dei motivi tassativi che importano la nullità della sentenza (art. 132 cpc).
Ciò detto, e venendo al merito, il primo motivo attiene al concorso di colpa tra i due conducenti in applicazione all'art. 2054 c.2 cc. che, a detta degli appellanti incidentali, non sussisterebbe emergendo dagli atti l'esclusiva responsabilità dell' nella determinazione del sinistro. CP_3
In realtà, se dalla rilettura degli atti di causa risulta chiaramente che l' ha tamponato l'auto condotta CP_3 da e che questa ha a sua volta tamponato l'auto che la precedeva, non altrettanto certa CP_2 appare la circostanza che l'auto della fosse ferma ed incolonnata dietro altre auto (circostanza che CP_2 non trova riscontro se non nella dichiarazione della stessa ) tanto da giustificare l'esclusiva CP_2 responsabilità dell' . CP_3
E' noto il principio, che il conducente del veicolo che segue deve sempre tenere dal veicolo che precede la distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e che siano evitate collisioni con
i veicoli che precedono. La disposizione del su riportato art. 149 Cod.d.S contiene una sorta di presunzione di responsabilità a carico del conducente del mezzo che segue, sicchè, “l'avvenuta collisione pone a suo carico una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza con onere per il guidatore di dimostrare che il mancato tempestivo arresto del mezzo ed il successivo impatto sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”(Cass. 27/6/12 n. 10174).
Nel caso concreto, in particolare, trattandosi di tamponamento tra più veicoli, vale il seguente disposto “In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”.
Più in particolare in questo caso, il tamponamento si è verificato mentre i veicoli erano in movimento
(l'arresto della era avvenuto per uno stop improvviso dell'auto che la precedeva -non rilevando la CP_2 circostanza che questa fosse riuscita a fermarsi senza tamponare il veicolo che la precedeva), sicchè deve ritenersi applicabile l'art. 2054 cc comma 2 che attribuisce una presunzione iuris tantum della corresponsabilità al 50% tra i due veicoli. Va aggiunto che la sanzione amministrativa comminata alla Esperto dai carabinieri, successivamente al sinistro per violazione dell'art. 149 c.d.s., é stata annullata solo per motivi formali, nulla accertando in ordine alla reale tenuta della distanza di sicurezza, come dalla stessa sostenuto.
Peraltro, va considerato che i danni riportati dall'auto della hanno interessato per lo più la parte
CP_2 anteriore dell'auto -evidentemente collegati al tamponamento effettuato dalla all'auto che la
CP_2 precedeva- e l'art. 2054 c. 2 cc trova applicazione anche nell'ipotesi, sostenuta dalla , di aver
CP_2 investito l'auto che la precedeva in seguito alla spinta in avanti dall'auto dell' che l'ha tamponata, in CP_3 quanto tale circostanza non si sarebbe verificata se la avesse tenuto la corretta distanza di
CP_2 sicurezza.
Del pari, non meritano accoglimento le farraginose e prolisse censure in ordine al quantum, considerato che la CTU è stata esaustiva e ben chiara ed ha fornito una valutazione dei danni coerente che questa corte ritiene di condividere.
Per tali motivi va rigettato anche l'appello incidentale e confermata la sentenza di primo grado sia in punto di responsabilità che di quantificazione del danno.
Nella decisione restano assorbiti gli altri motivi proposti.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione del rigetto delle domande di riforma di entrambe le parti possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia n. 704/18, in riforma della Parte_2 stessa così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese tra le parti in causa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti in causa.
Roma, 15.9.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino