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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1283/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Eleonora Ferrari
(c.f. ) in Lodi (LO), al corso Vittorio Emanuele II n. 12; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Casalpustrelengo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione legale dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi;
pagina 1 di 5 • dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Casalpusterlengo, via Conciliazione n. 96, di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata, completa di tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra , che potrà Controparte_1 abitarla esclusivamente con i figli che ivi manterranno la loro residenza;
3) i figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi genitori, salvo che per la richiesta ed il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i quali i genitori potranno agire disgiuntamente, con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, compatibilmente con le esigenze e gli impegni degli stessi e dei coniugi, secondo le seguenti modalità:
- tutte le settimane dal lunedì ore 19,00 al martedì ore 19,00 e dal giovedì ore 19,00 al venerdì ore
19,00;
- fine settimana alternati e, pertanto, quando il week end è di spettanza del papà, i figli rimarranno con lo stesso dalle ore 19,00 del giovedì sino alla domenica ore 19,00 allorquando verranno riaccompagnati a casa dalla mamma;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera al 06 gennaio, garantendo il diritto di trascorrere con i figli in alternativa il pranzo di Natale / Vigilia al genitore non collocatario per quell'anno il giorno di Natale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
- per due settimane anche consecutive durante le vacanze estive. I periodi di reciproca spettanza dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ogni anno;
5) in ragione delle modalità di regolamentazione del diritto di vista di cui al punto che precede ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese straordinarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 2 di 5 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciproche pretese in ordine al mantenimento personale;
7) la sig.ra si impegna ad acquistare entro il termine di due mesi dal deposito della Controparte_1 sentenza di separazione la quota di 1/2 del diritto di proprietà del sig. - il quale si Parte_1 impegna a cedere - dell'immobile sito in Casalpusterlengo, via Conciliazione n. 96 (identificato nel
NCEU di detto Comune al fg. 31, mappale 154, subalterno 12 e fg. 31, mappale 154, subalterno 21) al prezzo di €. 45.000,00; pagina 3 di 5 8) i coniugi si danno reciprocamente atto che, a seguito della cessione di cui al precedente punto 7), avranno risolto ogni comunione e questione relativa a beni mobili ed immobili e non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo.
9) Spese di lite interamente compensate.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Casalpusterlengo (LO) in data 30.09.2006, trascritto nei Registri di
Stato Civile del predetto Comune con atto n. 32, parte II, serie A, anno 2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 9.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1283/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Eleonora Ferrari
(c.f. ) in Lodi (LO), al corso Vittorio Emanuele II n. 12; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Casalpustrelengo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione legale dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi;
pagina 1 di 5 • dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Casalpusterlengo, via Conciliazione n. 96, di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata, completa di tutti gli arredi e corredi, alla sig.ra , che potrà Controparte_1 abitarla esclusivamente con i figli che ivi manterranno la loro residenza;
3) i figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi genitori, salvo che per la richiesta ed il rilascio di documenti validi per l'espatrio per i quali i genitori potranno agire disgiuntamente, con collocazione prevalente presso la madre;
4) il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, compatibilmente con le esigenze e gli impegni degli stessi e dei coniugi, secondo le seguenti modalità:
- tutte le settimane dal lunedì ore 19,00 al martedì ore 19,00 e dal giovedì ore 19,00 al venerdì ore
19,00;
- fine settimana alternati e, pertanto, quando il week end è di spettanza del papà, i figli rimarranno con lo stesso dalle ore 19,00 del giovedì sino alla domenica ore 19,00 allorquando verranno riaccompagnati a casa dalla mamma;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre sera e dal 30 dicembre sera al 06 gennaio, garantendo il diritto di trascorrere con i figli in alternativa il pranzo di Natale / Vigilia al genitore non collocatario per quell'anno il giorno di Natale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
- per due settimane anche consecutive durante le vacanze estive. I periodi di reciproca spettanza dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ogni anno;
5) in ragione delle modalità di regolamentazione del diritto di vista di cui al punto che precede ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese straordinarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore come da Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 2 di 5 prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciproche pretese in ordine al mantenimento personale;
7) la sig.ra si impegna ad acquistare entro il termine di due mesi dal deposito della Controparte_1 sentenza di separazione la quota di 1/2 del diritto di proprietà del sig. - il quale si Parte_1 impegna a cedere - dell'immobile sito in Casalpusterlengo, via Conciliazione n. 96 (identificato nel
NCEU di detto Comune al fg. 31, mappale 154, subalterno 12 e fg. 31, mappale 154, subalterno 21) al prezzo di €. 45.000,00; pagina 3 di 5 8) i coniugi si danno reciprocamente atto che, a seguito della cessione di cui al precedente punto 7), avranno risolto ogni comunione e questione relativa a beni mobili ed immobili e non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo.
9) Spese di lite interamente compensate.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.07.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Casalpusterlengo (LO) in data 30.09.2006, trascritto nei Registri di
Stato Civile del predetto Comune con atto n. 32, parte II, serie A, anno 2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 9.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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