Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/04/2026, n. 7473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7473 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7018 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. 1725 del 18 aprile 2025 di esclusione dalla procedura per l'assunzione di n. 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'art. 8 del bando di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 (nella parte in cui prevede requisiti fisici più stringenti di quelli previsti dall'art. 2, del d.m. n. 166/2019), della nota prot. 30273 del 18 aprile 2025, con cui il Dipartimento dei vigili del fuoco ha trasmesso al ricorrente il predetto decreto di esclusione n. 1725/2025; del verbale n. 187 del 10 aprile 2025 della commissione esaminatrice, del resoconto della prova e dei tabulati allegati; del giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice e della metodologia della prova bioimpedenzometrica del 10 aprile 2025; e nei limiti dell'interesse, della graduatoria della procedura de qua (ove sussistente); nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti, ivi incluse, ove occorra e nei limiti dell'interesse, le graduatorie finali della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, nonché l'avviso di concorso del 19 marzo 2025 e relativo allegato recante “ prescrizioni tecniche per l' accertamento dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IN Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha indetto una procedura selettiva « per l’assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservat [a] a candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall’art. 8 del bando di procedura selettiva, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018» che prevedeva – dopo una prova selettiva a risposta multipla – anche lo svolgimento « degli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 ».
2. Il sig. -OMISSIS- ha presentato domanda di partecipazione alla procedura; ha superato la prova selettiva; è stato avviato agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale sopra menzionati; è stato dichiarato inidoneo dalla competente commissione medica per « alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (28,3%) Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Capo I, art. 1, c. 1, lettera b) »; ed è stato conseguentemente escluso dalla predetta procedura concorsuale con decreto 18 aprile 2025, n. 1725.
3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione in uno con tutti gli atti indicati in epigrafe (ivi compreso il bando di concorso di cui al decreto n. 362/2024) e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione di misure cautelari – sulla base di due motivi in diritto.
3.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione dell’art. 12, comma 3, d.l. n. 69/2023 (convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103); violazione dell’art. 2, D.M. n. 166/2019; violazione dei principi di equità e proporzionalità; eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa); violazione dei principi di trasparenza e imparzialità; [nonché] disparità di trattamento» , osservando che tanto la lex specialis quanto il provvedimento di esclusione adottato nei sui confronti erano illegittimi nella misura in cui pretendevano di applicare, ai fini della valutazione sull’idoneità fisica, le previsioni di cui all’art. 1, D.M. Interno n. 166/2019 (che reca la disciplina per l’accesso « ai ruoli del personale che espleta funzioni operative »), invece che quelle di cui all’art. 2 del medesimo D.M. (che disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso « ai ruoli tecnico-professionali »).
3.2. Con il secondo motivo – espressamente articolato in via subordinata – ha contestato gli atti oggetto del giudizio per « violazione dell’art. 1, D.M. n. 166/2019; violazione dell’art. 3, d.P.R. n. 207/2015; eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa) [nonché] violazione del principio di trasparenza e imparzialità» , sostenendo – in sintesi – l’erroneità della misurazione svolta in sede concorsuale.
4. L’amministrazione si è costituita genericamente il 24 giugno 2025 e il successivo 27 giugno 2025 ha depositato una relazione al fine di sostenere: a) la tardività delle contestazioni avverso la lex specialis ; b) la correttezza del proprio operato; c) l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
5. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater, 3 luglio 2024, n. 3634 questo Tribunale:
- ha accolto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente (disponendo la sospensione sia del provvedimento di esclusione impugnato sia del bando « limitatamente alle clausole che impongono ai candidati il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 ‒ anziché dall’art. 2 ‒ del d.m. 166/2019 », e contestualmente ammettendo il ricorrente « alle successive fasi dell’iter concorsuale (ivi incluso il tirocinio di cui all’art. 10 del bando) ») osservando che apparivano « prima facie fondate le dedotte censure avverso le previsioni della lex specialis siccome ingiustificatamente restrittive ai fini del reclutamento del personale del ruolo operatore ‒ preposto eminentemente alle funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale (indicate dall’art. 70 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, e confermate dall’art. 5 del bando di concorso) e impiegato solo in via del tutto sporadica ed eventuale nelle operazioni di soccorso nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 217/2005 ‒ e in contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 2 del d.m. 166/2019, che, non a caso, stabilisce per tale categoria di lavoratori requisiti diversi rispetto a quello del personale operativo »;
- ha ordinato a parte ricorrente di « procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, autorizzandolo ad avvalersi della notifica per pubblici proclami» .
6. In data 6 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato documentazione al fine di dimostrare di aver provveduto a integrare il contraddittorio secondo quanto indicato da questo Tribunale.
7. Il 16 dicembre 2025 l’amministrazione ha depositato in atti il provvedimento di riammissione del ricorrente alla procedura adottato in esecuzione dell’ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 3634/2024.
8. Il 17 dicembre 2025 il ricorrente ha dato evidenza di essere stato assunto « in prova con riserva » dall’amministrazione resistente.
9. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
10. In via preliminare, deve evidenziarsi l’infondatezza dell’eccezione con cui il Ministero ha lamentato l’asserita mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso da parte del ricorrente: è evidente, infatti, che nella vicenda oggetto del presente giudizio non vengono in rilievo disposizioni immediatamente escludenti della lex specialis .
11. Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
12. Questo Tribunale ha già infatti avuto modo di evidenziare la fondatezza di doglianze analoghe a quelle articolate dal ricorrente nel primo e principale motivo di ricorso con sentenza Tar Lazio, I- quater , 18 dicembre 2025, n. 22920, osservando:
- che « ai fini dell’accesso alle selezioni concorsuali volte all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, la verifica della sussistenza di determinate condizioni psicofisiche è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento nel ruolo per cui concorre» ;
- che « se, da un lato, è consentito alla pubblica amministrazione selezionare il personale destinato a svolgere servizi di soccorso sulla base di precisi requisiti psico-fisici (e attitudinali), tali requisiti, tuttavia, devono essere posseduti in funzione dello svolgimento delle mansioni, di carattere operativo, cui tale personale sarà addetto (si veda, in proposito, seppur con riferimento alla diversa questione dei limiti di età, Corte di Giustizia UE, sentenza 17 novembre 2022, in causa n. C-304/21, in cui viene sposata la tesi della verifica in concreto delle mansioni da svolgere, per valutare la legittimità dell’imposizione dei limiti di età)» ;
- che dal tenore letterale dell’art. 70 d.lgs. n. 217/2005 – che disciplina le “ funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori” dei Vigili del Fuoco – appare evidente che « le mansioni cui sono addetti gli “operatori” rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio cui sono destinati gli apparati burocratici di tutte le pubbliche amministrazioni, in assenza, quindi, di peculiarità che giustifichino la sussistenza di particolari requisiti di prestanza fisica, correlati alla tipologia delle funzioni svolte »;
- che « lo stesso legislatore – all’art. 12, co. 2, d.l. n. 69/23 in base al quale è stata indetta la procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato – ha previsto che il personale che avesse presentato domanda di partecipazione per la qualifica di operatore avrebbe dovuto essere valutato, sul piano psico-fisico, ai sensi dell’art. 2 D.M. n. 166/2019 e non in base all’art. 1 dello stesso D.M.» ;
- che conclusivamente è illegittima la pretesa dell’amministrazione di escludere un candidato dalla procedura bandita con decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 per carenza dei requisiti previsti dall’art. 1, D.M. Interno n. 166/2019 che reca “ Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative ”, dovendo l’amministrazione provvedere alla verifica dell’idoneità ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto che disciplina i “ requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali ” (che espressamente si applica, come chiarito dal comma 1 del medesimo articolo, « nei concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti» , cfr. art. 2, comma 1, D.M. n. 166/2019).
13. Tanto appare sufficiente a giustificare l’annullamento tanto della lex specialis della procedura (nella parte in cui – dopo aver in un primo momento genericamente evidenziato che ai fini dell’assunzione è richiesta « idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166» – prevede la sottoposizione dei « candidati medesimi agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall’art. 1 del decreto », invece che di quelli previsti dall’art. 2 del medesimo decreto) quanto del provvedimento di esclusione comminato nei confronti del ricorrente.
14. Conclusivamente, le domande del ricorrente devono essere accolte e gli atti impugnati devono essere annullati nei termini sopra indicati.
15. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio CI, Presidente
IN Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IN Giuseppe Lanzafame | Orazio CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.