TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/04/2026, n. 7473
TAR
Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
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Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, confermando che per la qualifica di operatore, le cui mansioni sono prevalentemente d'ufficio e di supporto, si debbano applicare i requisiti fisici previsti dall'art. 2 del D.M. 166/2019 e non quelli più restrittivi dell'art. 1, come invece previsto dalla lex specialis e dal decreto di esclusione.

  • Accolto
    Illegittimità della lex specialis

    Il Tribunale ha annullato la lex specialis nella parte in cui prevede l'applicazione dell'art. 1 del D.M. 166/2019 anziché dell'art. 2, ritenendo tale previsione ingiustificatamente restrittiva e in contrasto con la normativa.

  • Accolto
    Erroneità della metodologia di accertamento

    La contestazione sull'erroneità della misurazione è accolta in conseguenza dell'accoglimento del motivo principale relativo all'errata applicazione dei criteri di idoneità fisica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/04/2026, n. 7473
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7473
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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