Ordinanza collegiale 4 dicembre 2020
Sentenza breve 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 28/01/2021, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00118/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR IN RI e NO HI, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
contro
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI RI, ZI TO non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vicenza sull'istanza presentata dai sig.ri RI AR IN e HI NO in data 17.04.2019 per mezzo del loro legale di fiducia, con cui si chiedeva, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, la conclusione del procedimento amministrativo di demolizione del manufatto abusivo sito in Vicenza, strada dell'Ospedaletto; nonché
- del dovere del Comune di Vicenza di provvedere alla demolizione del manufatto abusivo sito in Vicenza, strada dell'Ospedaletto, originariamente di proprietà dei sig.ri RI NI e TO ZI e ora acquisito al patrimonio comunale, quale doverosa e dovuta conclusione del procedimento di demolizione;
Quanto ai motivi aggiunti presentati il 24/11/2020:
- della nota del Comune di Vicenza, prot. n. 158582/2020 del 21.10.2020, a firma del Direttore Area Servizi al Territorio – Servizio SUAP, Edilizia Privata, Turismo, Manifestazioni , con la quale l'Ente ha risposto alla diffida del 10.05.2019 dichiarando che “questo Comune sta svolgendo valutazioni di propria competenza in ordine alla nota vicenda riguardante l'immobile di Cà Latina, dopo aver comunque adottato i provvedimenti conseguenti alla relativa ordinanza di demolizione. Ad ogni buon conto la Sua nota in oggetto, non può che essere disattesa, posto che richiede una deliberazione consiliare dal contenuto meramente gestionale”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Marco Rinaldi e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. i sig.ri RI AR IN e HI NO hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Vicenza sull'istanza/diffida dai medesimi presentata in data 17.04.2019 volta ad ottenere la demolizione coatta del manufatto abusivo sito in Vicenza, strada dell'Ospedaletto, originariamente di proprietà dei sig.ri RI NI e TO ZI e poi acquisito al patrimonio comunale.
In corso di causa il Comune di Vicenza depositava una nota, emessa in risposta a una (diversa) diffida del 10.05.2019, con cui dichiarava che l’Ente Civico “ sta svolgendo le valutazioni di propria competenza in ordine alla nota vicenda riguardante l'immobile di Cà Latina, dopo aver comunque adottato i provvedimenti conseguenti alla relativa ordinanza di demolizione. Ad ogni buon conto la Sua nota in oggetto, non può che essere disattesa, posto che richiede una deliberazione consiliare dal contenuto meramente gestionale” .
Sulla scorta di tale nota il Comune, costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza d’interesse.
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della suddetta nota, precisando, però, di avere comunque interesse alla definizione del giudizio avverso il silenzio.
In esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2020 il Collegio ha disposto che la trattazione dell’intera causa (giudizio avverso il silenzio e giudizio avverso l’atto connesso sopravvenuto) dovesse proseguire con il rito ordinario in quanto l’art 117, comma 5, c.p.a. prevede che " Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito" e rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 17 dicembre 2020, in esito alla quale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
I ricorrenti, già vincitori nei giudizi che hanno preceduto l’emanazione dell’ordine di demolizione della cui esecuzione in questa sede si discute, sono legittimati a contestare l’inerzia della P.A. nell’esercizio dei poteri di controllo e repressione degli abusi edilizi in quanto titolari di un interesse legittimo a che l’Amministrazione titolare del potere urbanistico di repressione degli illeciti urbanistici, lo eserciti compiutamente fino all’avvenuta eliminazione dell’abuso.
Ciò posto, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento merita parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sussiste l’obbligo per il Comune di provvedere sull’istanza/diffida del 17.04.2019 con cui i ricorrenti sollecitano l’esercizio dei poteri repressivi (demolizione coatta) in materia edilizia in quanto – pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale che esclude dall’ambito applicativo del silenzio-inadempimento gli obblighi di eseguire che richiedono, per il loro assolvimento, un’attività materiale e non provvedimentale ovvero “mista” (cfr. T.A.R. Campania, sez. VI, 8 marzo 2011 n. 1337) – il Collegio ritiene di aderire al diverso orientamento che ne ammette, invece, l’esperibilità, atteso che, a mente dell’art. 21 quater della L. n. 241 del 1990, interpretato in connessione con le disposizioni del D.P.R. n. 380 del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione (entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica), deve ritenersi consentito al G.A. di sanzionare l’inerzia del Comune in ordine alla doverosa emanazione degli atti conseguenti all’ordinata demolizione e di porre in essere - a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto (v. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 05/02/2018 n. 306; cfr. altresì Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2565; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 21 ottobre 2013 n. 984).
Costituisce, invero, principio giurisprudenziale indiscusso quello secondo cui al dovere di concludere il procedimento, previsto dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, si accompagna l’art. 21-quater della legge medesima, il quale dispone che “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, sicché l’applicazione congiunta delle due disposizioni configura, in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi – ossia, della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale – un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento.
Il sopra richiamato art. 21 quater va dunque interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico n. 380 del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto” (Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, n. 2565).
Alla luce delle suesposte considerazioni circa l’esistenza di un obbligo di provvedere, va ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 30 giorni sull’istanza/diffida presentata dai ricorrenti in data 17.04.2019, tenuto conto che il Comune non ha provveduto sulla predetta istanza/diffida e che è ormai pacificamente decorso il termine per provvedere senza che il Comune abbia adottato un provvedimento espresso.
Il Comune è, pertanto, tenuto a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di repressione dell’abuso edilizio.
Non può essere, invece, accolta la domanda con cui i ricorrenti chiedono all’intestato G.A. l’accertamento della fondatezza della pretesa (ovvero l’ordine impartito al Comune di procedere alla demolizione coatta dell’immobile abusivo a spese degli obbligati) in quanto ex art. 31, comma 3, c.p.a.. “ Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”.
A seguito di un’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita spetta al Comune scegliere se demolire coattivamente, a spese dei responsabili dell’abuso, l’immobile acquisito al patrimonio comunale ovvero mantenerlo in vita, in presenza delle condizioni previste dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale “L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”.
Non si tratta, tuttavia, di una scelta libera o paritaria, in quanto le due opzioni (demolizione coatta versus permanenza in vita dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale) non operano sullo stesso piano, ma si pongono tra loro in rapporto di regola ad eccezione (la demolizione coatta dell’immobile abusivo è la regola, la sua conservazione in vita l’eccezione; arg. in base a C. Cost., sent. n. 140/2018).
Trattasi, però, pur sempre, di scelta rimessa all’Ente Civico, che involge profili di (limitata) discrezionalità e richiede, in ogni caso, l’espletamento di adempimenti istruttori da parte del Comune (l’opzione per la conservazione dell’immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, in luogo della demolizione coatta, ha carattere eccezionale e postula la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all’utilizzazione dell’opera nonchè l’assenza di impedimenti di natura urbanistica, ambientale o idrogeologica alla permanenza dell’immobile; tutte circostanze che dovranno essere attentamente vagliate dal Comune, anche alla luce delle precedenti decisioni rese inter partes dal G.A., per non incorrere in ulteriori illegittimità).
Il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la nota prot. n. 158582/2020 del 21.10.2020, con cui l’Ente Civico dichiarava che “ sta svolgendo le valutazioni di propria competenza in ordine alla nota vicenda riguardante l'immobile di Cà Latina, dopo aver comunque adottato i provvedimenti conseguenti alla relativa ordinanza di demolizione. Ad ogni buon conto la Sua nota in oggetto, non può che essere disattesa, posto che richiede una deliberazione consiliare dal contenuto meramente gestionale” , deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse, trattandosi di impugnativa proposta avverso un atto emesso dal Comune in risposta a una diversa istanza (quella del 10.05.2019) formulata dagli interessati, che non è idoneo a ledere gli interessi dei ricorrenti né assume il valore di provvedimento espresso sopravvenuto (rispetto all’istanza del 17.04.2019 che ha dato la stura alla presente vertenza) suscettibile di determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’originario ricorso avverso il silenzio.
In conclusione, il ricorso avverso il silenzio serbato dalla P.A. deve essere accolto, con conseguente obbligo per la P.A. di provvedere entro 30 gg sull’istanza formulata dagli interessati in data 17.04.2019, mentre i motivi aggiunti proposti avverso la nota prot. n. 158582/2020 del 21.10.2020 (atto connesso con l'oggetto del giudizio avverso il silenzio) vanno dichiarati inammissibili per originaria carenza d’interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, così provvede:
a) dichiara sussistente l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 17.04.2019 e le ordina di provvedere nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;
b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna il Comune a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2000 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 17 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO