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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 600/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Nicola DERIU (C.F. ) C.F._1
- attrice -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
Antonio BOCCIA (C.F. e Antonio COSENTINO (C.F. C.F._3
) C.F._4
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2021, la
[...]
ha evocato in giudizio e al fine di Parte_1 CP_2 CP_1
ottenere la declaratoria della risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. del preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 30.4.2019 per avveramento della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 e la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili oggetto del medesimo contratto, al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento dei danni (conseguenti al mancato godimento dell'immobile ed al pagamento di somme a titolo di imposte, tasse ed oneri condominiali), con riconoscimento del proprio diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di parziale caparra confirmatoria.
1.2. – Si è costituita , limitandosi a chiedere di dichiarare l'interruzione CP_1
del processo per il decesso di CP_2
1.3. – All'udienza del 3.11.2022, è stata dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto dalla ex art. 303 c.p.c., con ricorso Parte_1
ritualmente notificato il 18.5.2023, nei confronti di , in proprio e nella CP_1
qualità di esercente la potestà genitoriale di e eredi del defunto Per_1 Persona_2
CP_2
1.5. – Si è, poi, costituita tardivamente , quale madre esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e chiedendo Per_1 Persona_2
l'estromissione dal giudizio di questi ultimi.
1.6. – Con sentenza non definitiva n. 346/2025, pubblicata il 31.3.2025, è stata dichiarata la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del contratto preliminare di compravendita stipulato il 30.4.2019 tra la Parte_1
(promissaria venditrice) e e (promissari acquirenti), CP_2 CP_1
condannando alla restituzione, in favore della società attrice, degli CP_1
immobili siti in Tortora (CS), Contrada Poiarelli, identificati catastalmente al Foglio n.
40, Mappale 702, sub 5 e sub 13, oggetto del contratto risolto, mentre sono state rigettate le domande attore di ripristino degli immobili e di trattenimento della caparra ed è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta,
2 disponendo la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda risarcitoria dell'attrice per l'espletamento di CTU a cura del Geom. (avente Persona_3
ad oggetto la stima del canone di locazione, mese per mese, degli immobili oggetto del preliminare, dalla data del predetto preliminare fino all'attualità) come da separata ordinanza.
2. – Ciò posto, la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. del preliminare del
30.4.2019 con effetti ex tunc rende sine titulo l'occupazione di (anche CP_1
quale erede di ). CP_2
Come chiarito dalla SS.UU. della Suprema Corte (Sentenza n. 33645 del 15/11/2022),
“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” e “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso di specie, al momento della presente sentenza non risulta ancora avvenuta la restituzione degli immobili in esecuzione della sentenza non definitiva già pronunciata.
Pertanto, il danno da perdita di godimento – alla luce delle convincenti risultanze della
CTU, fondata su metodologia corretta (partendo dai valori OMI) e priva di incongruenze – deve essere equitativamente liquidato in complessivi € 31.494,00, così calcolati:
- € 29.440,00 (da maggio 2019 ad aprile 2025), oltre € 270,00 per maggio 2025, in relazione all'appartamento, per un totale di € 29.710,00;
- € 1.784,00 per il garage, da maggio 2019 al 9.3.2021, data della sua vendita da parte della atto per Notar di Parte_1 Per_4
UR (rep. n. 13152), a e Persona_5 Persona_6
Occorre, quindi, condannare al pagamento di € 31.494,00, oltre CP_1 rivalutazione (secondo l'indice FOI dell'ISTAT degli importi mensili dei singoli canoni fino alla presente pronuncia) ed interessi legali (dapprima sugli importi mensili
3 originari, poi sulle somme rivalutate anno per anno fino alla presente pronuncia e, infine, sul credito totale, ossia capitale rivalutato ed interessi, fino al soddisfo) in favore dell'attrice.
Anche a considerare la domanda riconvenzionale restitutoria proposta dalla CP_1
con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cod. proc. civ., come eccezione di compensazione, se ne deve affermare l'inammissibilità perché eccezione in senso stretto
(cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 24220 del 2/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 9154 del 16/4/2013) proposta oltre il termine di preclusione previsto dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.
3. – L'accoglimento solo di alcune delle domande proposte dall'attrice giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Non può essere presa in considerazione la domanda di condanna al pagamento delle spese di giudizio nell'interesse dei minori e in quanto già Persona_7 Persona_2
estromessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, condanna al CP_1 pagamento di € 31.494,00, oltre rivalutazione fino alla presente pronuncia ed interessi legali fino al soddisfo (da calcolarsi come precisato in motivazione) in favore della compensando le spese di giudizio. Parte_1
Paola, 11 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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