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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18034 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
PROCEDIMENTO R.G. N. 56534/2024
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice
visto il provvedimento emesso in data 21.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 23.12.2025 ed è stato assegnato alle parti il termine per il deposito delle note;
lette le note di trattazione depositate in data 15.12.2025 dalla parte opposta ed in data 22.12.2025 dalla parte opponente;
P.Q.M.
decide la causa come da contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 56534 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– (C.F.: ̶ nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberta Francesca Pacenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM)
alla via Foglia n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
-attore opponente -
E
AVV. – (C.F. ) – e AVV. (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) – rappresentati e difesi da sé medesimi ed elettivamente domiciliati presso il loro C.F._3
studio in Roma (RM) alla Via Antonio Allegri da Correggio n.1
-convenuti opposti -
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2024, a mezzo posta elettronica certificata, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 12.12.2024 ad istanza dell'AVV.TI CP_1
e per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 61.678,25 oltre interessi
[...] Controparte_3
2 e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo n. 18457/2023 del 04.12.2023 reso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice, dott.ssa Suppressa Sonia, all'udienza del
20.11.2024 nel giudizio di opposizione avente R.G.N. 5345/2024.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo il seguente unico motivo che si richiama sinteticamente: 1) «Inammissibilità della pretesa coattiva» in quanto «(…) parte ingiungente ha azionato la
propria domanda in possesso del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma, che non riveste alcun valore probatorio nel procedimento di opposizione (…) né quantomeno ha
valore probatorio all'interno del procedimento di opposizione incardinato dinnanzi all'Ecc.mo Tribunale di
Roma».
Ha concluso, pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come segue:
«Dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.».
Parte opposta, regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione poiché
infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite e la richiesta «ex art. 96 c.p.c., al pagamento
di una somma equitativamente determinabile».
All'udienza di prima comparizione del giorno 20.05.2025 parte opponente ha rinunciato all'istanza cautelare ed il giudizio è stato rinviato per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. all'udienza del
16.09.2025.
In seguito, disatteso un bonario componimento della lite, il giudizio è stato così rinviato per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.12.2025.
Premesso quanto sopra, qualificata la domanda complessivamente come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la stessa merita di essere rigettata per quanto qui di seguito si espone.
Le doglianze sollevate da parte opponente sono prive di alcun valore giuridico attesa la natura provvisoriamente esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto.
L'opposizione all'esecuzione è un rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale
3 “successivi” alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia riservate alla cognizione del giudice naturale. Nel caso di specie, peraltro, risulta pendente il giudizio di merito relativo al titolo azionato.
Diversamente opinando, si minerebbe alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 474 c.p.c., in cui è fondamentale il requisito dell'astrattezza.
Ed invero, ottenuto il titolo esecutivo, il creditore ha la possibilità per ciò stesso di promuovere l'esecuzione forzata. Il titolo giudiziale non va inteso nell'esecuzione forzata quale prosecuzione del giudizio da cui esso
è originato, bensì come dato autonomo e indipendente rispetto a quel processo di formazione.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi in considerazione dell'unica questione giuridica trattata, della particolare semplicità della lite e dell'attività effettivamente svolta.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria, non avendo gli opposti dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AVV.TI Parte_1 CP_1
e che liquida per compensi in complessivi Euro 5.700,00, oltre al rimborso
[...] Controparte_3
forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Roma, 23 dicembre 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
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