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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
LL GG
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
RI DI TU
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3142 - 2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. TAGARIELLO PAOLA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa, dall'avv. AMENDOLITO ARMANDO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 05.11.2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"premesso che: il 04/09/2008 aveva Con ricorso depositato il 07/07/2024 Parte 1
in TARANTO;
dalla loro unione erano nati i figli contratto matrimonio con Controparte_1 attualmente minorenni;
l'unione era naufragata ed i coniugi Persona 2 Persona 1 e و
erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del
12.04.2023; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 05.11.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato in data 05.11.2025 e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 12.04.2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 05.11.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 07/07/2024 da nei confronti di Controparte 1 così Parte 1 و
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 04/09/2008 nel
"nato a [...] il [...], e Comune di Taranto da Parte 1
Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato "
civile del comune di Taranto dell'anno 1984, parte 2 numero 120;
,
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP_1
[...] nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti "
civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 05.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07/11/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO GG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
LL GG
- Presidente
- Giudice Patrizia NIGRI
RI DI TU
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3142 - 2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. TAGARIELLO PAOLA;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa, dall'avv. AMENDOLITO ARMANDO;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 05.11.2025 le parti concludevano come in atti.
Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"premesso che: il 04/09/2008 aveva Con ricorso depositato il 07/07/2024 Parte 1
in TARANTO;
dalla loro unione erano nati i figli contratto matrimonio con Controparte_1 attualmente minorenni;
l'unione era naufragata ed i coniugi Persona 2 Persona 1 e و
erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Taranto del
12.04.2023; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza in presenza del giorno 05.11.2025, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato in data 05.11.2025 e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del 12.04.2023. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 05.11.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 07/07/2024 da nei confronti di Controparte 1 così Parte 1 و
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 04/09/2008 nel
"nato a [...] il [...], e Comune di Taranto da Parte 1
Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato "
civile del comune di Taranto dell'anno 1984, parte 2 numero 120;
,
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP_1
[...] nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti "
civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente in data 05.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07/11/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO GG