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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Cintioli, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Agata Senfett e Giovanni Calabretta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimmino, Maria Rosaria Battiato
e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-Terzo evocato in giudizio-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli, colloquio e prova pratica, indetto dal Comune di nel 2018 per la “copertura di 6 posti a tempo pieno CP_1
e indeterminato cat. A/1, di cui 3 afferenti al profilo professionale di giardiniere e 3 afferenti al profilo professionale di operai generico riservato ai soggetti disabili L. 68/99 e s.”; di
1 essersi inizialmente classificato in posizione utile per l'assunzione in uno dei tre posti di
“operaio generico”; di essere stato successivamente escluso dalla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 84 del 27.06.2019 del Dirigente del Settore Direzione
Strategica del Personale;
di avere proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso la sua esclusione;
che, con ordinanza del 09.10.2019, il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso d'urgenza, riconoscendo il suo diritto “a figurare nella graduatoria ed a classificarsi in posizione utile (secondo posto) per la copertura di uno dei tre posti in palio di operaio generico”; che l'ordinanza cautelare è stata confermata in sede di reclamo con ordinanza del
08.02.2021, statuente il suo diritto “all'ammissione al concorso e alla utile classificazione per l'assunzione”; di avere diffidato il comune di a dare esecuzione all'ordinanza CP_1 cautelare, con atto di diffida notificato il 26.03.2021, “recante richiesta di pronta assunzione in servizio con decorrenza dalla originaria graduatoria concorsuale dalla quale era stato ingiustamente escluso”; che, con determinazione dirigenziale n. 34 del 30.03.2021, il Settore
Direzione Strategica del Personale ha proceduto alla correzione della graduatoria concorsuale ed ha approvato una nuova graduatoria classificandolo in seconda posizione, nonché disponendo la sua assunzione in servizio;
che, in forza della deliberazione di G. M.
n. 59 del 09.04.2021, in data 12.04.2021 è stato stipulato il contratto individuale di lavoro, con esplicitazione della decorrenza dell'assunzione in servizio a far data dal successivo 13 aprile;
di avere inutilmente contestato in via stragiudiziale la data di decorrenza del rapporto di lavoro, facendo valere la sua “pretesa di una decorrenza giuridica economica dell'assunzione risalente all'esito del concorso, ossia allo stesso momento in cui vennero assunti gli altri concorrenti per il medesimo novero di posti di lavori per il quale egli concorse (operaio generico)”.
Tanto premesso e assunta la responsabilità dell'ente comunale per la illegittima ritardata assunzione in servizio, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno causatogli dall'illegittima ritardata assunzione in servizio alle dipendenze del di;
condannare il resistente al risarcimento del CP_1 CP_1 CP_1
danno consistito nella mancata percezione, di tutti gli emolumenti (inclusi tredicesima mensilità e accessori relativi alla posizione) che egli avrebbe dovuto percepire se fosse stato assunto senza ritardo, ossia dal 28.06.2019 (giorno di decorrenza dell'inquadramento giuridico-economico dei concorrenti che furono nominati sui posti di “operaio generico” in forza della originaria graduatoria concorsuale), oltre ai relativi accessori fino al soddisfo;
2 condannare il resistente, previa eventuale disapplicazione di eventuali CP_1
provvedimenti comunali, a retrodatare il suo inquadramento giuridico-economico con decorrenza dal 28.06.2019; condannare il resistente – previa disapplicazione CP_1
CP_ eventuale di provvedimenti comunali – alla costituzione presso l' della sua posizione previdenziale a far data dal 28.06.2019, nonché alla costituzione del fondo per T.F.R. in conformità alla retrodatazione della costituzione del rapporto;
infine, condannare il CP_1
resistente al versamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1 spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: il ricorrente era stato inizialmente inserito utilmente in graduatoria, venendo successivamente escluso perché esso “indotto in errore dall'attestazione CP_1 ricevuta da parte del Centro per l'Impiego di Catania, si è visto costretto ad escludere il ricorrente dalla graduatoria, procedendo contestualmente all'assunzione di un altro soggetto al posto del ricorrente ( )”; che, infatti, con nota prot. 12423 del Persona_1
10.05.2019, il Centro per l'impiego di Catania, aveva segnalato che il lavoratore risultava
“iscritto, come da sua richiesta, all'art. 18 della L. n. 68/1999 Vittime del dovere a far data dal 20/03/2018”, mentre non risultava “inserito nelle graduatorie ai sensi dell'art. 1 e 8 della L. n. 68/1999”; che, di conseguenza, nessun comportamento colposo era attribuibile all'Amministrazione in relazione al ritardo nell'assunzione; “il non poteva CP_1 discostarsi dalle attestazioni del Centro per l'Impiego di Catania che comportavano
l'esclusione dalla graduatoria del sig. per mancanza del requisito di Parte_1 iscrizione negli appositi elenchi […], né poteva prevedere che in sede giudiziaria venisse attribuita prevalenza alla sostanza rispetto alla forma (dato che non esisteva
Giurisprudenza specifica sulla questione giuridica dirimente sollevata dal sig. e cioè Pt_1
sulla rilevanza della data della domanda di iscrizione anziché della pubblicazione della relativa graduatoria”; la stipulazione del contratto di lavoro e l'assunzione del ricorrente sono avvenuti “esclusivamente” in esecuzione dell'ordinanza cautelare;
nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, non può riconoscersi all'interessato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione, in quanto detto diritto, in ragione della sua ragione sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio.
3 Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, in caso CP_1 di suo accoglimento, di tenere conto che il risarcimento da corrispondere all'interessato potrebbe consistere solo nel trattamento economico non goduto (da assumere come parametro di riferimento, al netto però di oneri fiscali previdenziali ed assistenziali), da abbattere equitativamente ex art. 1226 c.c. di una percentuale e da cui detrarre l'eventuale aliunde perceptum; sempre per la non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, la parte resistente ha poi evidenziato che la data di assunzione del sig. “(licenziato per Persona_1
“far posto” al sig. )” risale al 09.01.2020. Pt_1
CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna dell'ente resistente alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro intercorso inter partes.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione del ricorrente e del ed è stata pronunciata la presente Controparte_1
sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, affrontiamo adesso il merito della controversia.
2.1. Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni subiti a causa della sua ritardata assunzione da parte del resistente che, dopo l'iniziale esclusione dell'interessato dalla CP_1
graduatoria della procedura concorsuale per ritenuta mancanza del requisito della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999, ha successivamente proceduto alla instaurazione del rapporto di lavoro in ottemperanza all'ordinanza giudiziale di accoglimento della proposta domanda cautelare.
L'illegittimità dell'iniziale comportamento renitente dell'Amministrazione è stata acclarata dal Giudice monocratico e dal Giudice collegiale della cautela che, con apprezzabili argomentazioni fondate sulla normativa di riferimento (artt. 1 e 8 della legge n. 68 del 1999
e art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 333/2000), hanno dichiarato in via cautelare il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria concorsuale in questione nella posizione già originariamente riconosciuta dall'amministrazione ed utile all'assunzione al lavoro per i posti di operaio generico.
4 Quanto alla sussistenza del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, i giudici della cautela hanno osservato che il sig. , quale soggetto Pt_1
equiparato alle vittime del dovere, già alla data del 20.03.2018 e, quindi, prima della scadenza del termine previsto dal bando di concorso per il possesso del relativo requisito, apparteneva alla categoria dei soggetti “aspiranti” e “aventi diritto” alla iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999 e, come tale, lo stesso è stato inserito nella graduatoria aggiornata degli iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio, con anzianità di iscrizione dalla suddetta data del 20.03.2018, graduatoria aggiornata che era stata pubblicata in data 08.05.2019, prima della citata nota del successivo 10 maggio con la quale il Centro per l'impiego aveva comunicato che l'interessato non risultava iscritto negli elenchi in questione;
al riguardo, i Giudici della cautela hanno ritenuto che quello che rilevava nella specie era “la sussistenza sostanziale del requisito e non il mero dato formale delle risultanze (non ancora aggiornate) degli elenchi vigenti nel momento del termine di cui al bando concorsuale”; nella stessa direzione, il
Collegio del reclamo ha sottolineato che, “assodato e incontestato il diritto dello al Pt_1
collocamento obbligatorio quale equiparato vittima del dovere e azioni terroristiche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.p.r. n. 333/2000, la sua iscrizione a cura dell'amministrazione competente nei relativi elenchi di cui all'art. 8 della stessa l. 68/99 costituisce una conseguenza naturale e necessaria di tale status, di modo che obbligatoriamente lo Pt_1 doveva risultare iscritto in detti elenchi.”.
Si tratta di condivisibili conclusioni cristallizzate in un giudicato cautelare al quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., per cui si ritiene superfluo spendere ulteriori argomentazioni sul tema.
Pertanto, accertata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, va disposta la retrodatazione, agli effetti giuridici, del rapporto di lavoro del ricorrente alla data nella quale egli sarebbe stato assunto ove non si fosse verificato l'illegittimo ritardo, e cioè alla data del 09.01.2020, corrispondente al giorno nel quale è stato stipulato il contratto individuale di lavoro e si è instaurato il rapporto di lavoro con il sig. ossia il Persona_1
candidato che, a seguito della esclusione del ricorrente, era stato collocato al secondo posto utile della graduatoria concorsuale.
5 Va poi disposta la condanna dell'ente resistente a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente a decorrere dalla suddetta data del 09.01.2020 fino alla data di effettiva assunzione in servizio, come detto avvenuta in data 13.04.2021.
2.2. Va ora esaminato il profilo attinente al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata assunzione.
In tema di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili o vittime del dovere e degli atti di terrorismo o a quest'ultime equiparati), la Suprema Corte ha più volte statuito che “l'atto amministrativo di avviamento da parte dell'ufficio competente fa sorgere il diritto soggettivo del lavoratore alla costituzione del rapporto, alla quale il datore di lavoro può sottrarsi solo allegando e dimostrando l'illegittimità dell'atto medesimo, che, proprio perchè incidente su una posizione giuridica soggettiva piena, può essere eventualmente disapplicato dal giudice ordinario ove vengano riscontrati i denunciati profili di illegittimità” (Cass. civ. Sez. Lav., 13.7.2017, n. 17361; Cass. civ. Sez. Lav.,
27.5.2010 n. 12968; Cass. civ. Sez. Lav., 13.1.2009, n. 488), ulteriormente precisando che
“il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di assunzione dell'avviato al lavoro ai sensi della L. n. 482 del 1968 e della successiva L. n. 68 del 1999, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza, pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova offerta dal lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che quest'ultimo avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione” (così, tra le altre, Cass. civ. Sez. Lav., 13.7.2017, n. 17361).
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, poi, i giudici di legittimità hanno ribadito che “il momento di insorgenza del diritto alla assunzione del disabile iscritto nelle liste di cui alla L. n. 68 del 1999 è connesso alla forma di reclutamento
e per le qualifiche meno elevate sorge con l'atto di avviamento al lavoro, successivo, nell'ipotesi prevista dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 5 (soppresso dal D.Lgs. n.
151 del 2015) e attualmente dall'art. 7, comma 1, della stessa legge (sostituito dal richiamato D.Lgs. n. 151 del 2015), alla formazione della graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro” e che “il datore di lavoro pubblico non può esercitare poteri di autotutela nè sottrarsi alla esecuzione del contratto, se non nel caso in
6 cui lo stesso sia affetto da nullità per contrasto con norma inderogabile di legge, che si verifica qualora l'assunzione sia avvenuta in violazione delle norme che disciplinano le forme di reclutamento.” (Cass. civ. Sez. Lav., 26.1.2015 n. 1335 e 13.7.2017, n. 17361).
Nella specie, in realtà, l'assunzione del ricorrente e dei controinteressati non è avvenuta con la speciale procedura del collocamento mirato al lavoro di cui alla legge n. 69 del 1999, ma tramite una ordinaria procedura concorsuale, sia pure riservata ai soggetti disabili ed equiparati.
Ai fini risarcitori che rilevano in questa sede, tuttavia, tale precisazione non è ostativa, atteso che, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso senso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e Cass. Sez. lav. 20.01.2009,
n. 1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione,
i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori" (Cass. Sez. lav. n.
16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav. 05.06.2017, n. 13940;
Cass. Sez. lav. 14.12.2007, n. 26822).
La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito
7 inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n. 28380;
Cass. Sez. lav. 25.07.2023, n. 22294).
Ed ancora si è precisato che il profilo dell'aliunde perceptum, e cioè dell'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative,
“integra un'eccezione, sia pure in senso lato”, che, come tale, “deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogniqualvolta si discuta di danno da lucro cessante”, “non potendosi quindi imporre sul lavoratore che si assuma danneggiato un contrario onere di allegazione e prova” (Cass. Sez. lav. n. 28380/2024 cit.; Cass. Sez. lav.
n. 22294/2023; Cass. Sez. lav. 14.06.2022, n. 19163; Cass. Sez. lav. 31.01.2017, n. 2499;
Cass. Sez. lav. 12.05.2015, n. 9616).
E nella specie, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito sul presupposto della tardiva costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, accertata come illegittima a seguito del giudicato cautelare, e della messa in mora effettuata tramite atto di diffida.
Quanto all'elemento della colpa sul quale si incentra la difesa del resistente, si deve CP_1 ritenere che, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento, il lavoratore abbia l'onere di provare il titolo della pretesa fatta valere e di allegare l'inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, mentre grava su quest'ultimo dimostrare che l'inadempimento, totale o parziale, si è verificato per cause a lui non imputabili.
Con particolare riferimento alle ipotesi di ritardata assunzione, la Suprema Corte ha precisato che “spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.” (Cass. Sez. lav. 05.01.2016, n. 36).
Nel caso di specie, l'ente resistente adduce di essere esente da qualsiasi profilo di colpa, sostenendo di essere stato “indotto in errore” dal Centro per l'impiego di Catania che, con la nota sopra citata, aveva comunicato che il ricorrente non era iscritto nelle liste del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.
Ed in effetti, con la citata nota prot. 12423 del 10.05.2019 (v. doc. n. 7 fasc. res.), il Centro per l'impiego di Catania, rispondendo ad una specifica richiesta del Comune di in CP_1
8 ordine alla “verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge 68/99” da parte dei candidati piazzatisi in posto utile nella graduatoria concorsuale, aveva segnalato che il sig.
non risultava “inserito nelle graduatorie ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 8 della L Pt_1
68/99”.
Per cui gli uffici comunali, con decisione che in quel momento (prima del promovimento e della definizione del giudizio cautelare) doveva considerarsi ragionevole e coerente, hanno proceduto a depennare il ricorrente dalla graduatoria concorsuale, considerandolo privo del requisito di partecipazione che, come riportato nelle ordinanze cautelari e non contestato dalle parti, era previsto dal bando di concorso e che consisteva, non solo nel “possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 68/99”, ma anche nella “conseguente iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della stessa legge”.
Pertanto, deve ritenersi che gli uffici comunali siano stati effettivamente tratti in errore e fuorviati dalla corrispondenza intercorsa con il Centro per l'impiego di Catania, gli stessi avendo fatto incolpevole affidamento sui dati che erano stati comunicati dall'organo amministrativo regionale specificamente deputato alla tenuta e all'aggiornamento delle liste del collocamento obbligatorio.
La domanda tesa al risarcimento del danno da tardiva assunzione, quindi, non è meritevole di accoglimento.
3. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca e della complessità delle questioni trattate, si ritiene di doverle interamente compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1106/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dispone che, agli effetti giuridici, il rapporto di lavoro tra e il Comune di Parte_1
retroagisca alla data del 09.01.2020; CP_1
condanna il Comune di a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente per CP_1
il periodo che va dal 09.01.2020 fino al 13.04.2021; rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Cintioli, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Agata Senfett e Giovanni Calabretta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Cimmino, Maria Rosaria Battiato
e Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-Terzo evocato in giudizio-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2022, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio, esponendo: di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli, colloquio e prova pratica, indetto dal Comune di nel 2018 per la “copertura di 6 posti a tempo pieno CP_1
e indeterminato cat. A/1, di cui 3 afferenti al profilo professionale di giardiniere e 3 afferenti al profilo professionale di operai generico riservato ai soggetti disabili L. 68/99 e s.”; di
1 essersi inizialmente classificato in posizione utile per l'assunzione in uno dei tre posti di
“operaio generico”; di essere stato successivamente escluso dalla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 84 del 27.06.2019 del Dirigente del Settore Direzione
Strategica del Personale;
di avere proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso la sua esclusione;
che, con ordinanza del 09.10.2019, il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso d'urgenza, riconoscendo il suo diritto “a figurare nella graduatoria ed a classificarsi in posizione utile (secondo posto) per la copertura di uno dei tre posti in palio di operaio generico”; che l'ordinanza cautelare è stata confermata in sede di reclamo con ordinanza del
08.02.2021, statuente il suo diritto “all'ammissione al concorso e alla utile classificazione per l'assunzione”; di avere diffidato il comune di a dare esecuzione all'ordinanza CP_1 cautelare, con atto di diffida notificato il 26.03.2021, “recante richiesta di pronta assunzione in servizio con decorrenza dalla originaria graduatoria concorsuale dalla quale era stato ingiustamente escluso”; che, con determinazione dirigenziale n. 34 del 30.03.2021, il Settore
Direzione Strategica del Personale ha proceduto alla correzione della graduatoria concorsuale ed ha approvato una nuova graduatoria classificandolo in seconda posizione, nonché disponendo la sua assunzione in servizio;
che, in forza della deliberazione di G. M.
n. 59 del 09.04.2021, in data 12.04.2021 è stato stipulato il contratto individuale di lavoro, con esplicitazione della decorrenza dell'assunzione in servizio a far data dal successivo 13 aprile;
di avere inutilmente contestato in via stragiudiziale la data di decorrenza del rapporto di lavoro, facendo valere la sua “pretesa di una decorrenza giuridica economica dell'assunzione risalente all'esito del concorso, ossia allo stesso momento in cui vennero assunti gli altri concorrenti per il medesimo novero di posti di lavori per il quale egli concorse (operaio generico)”.
Tanto premesso e assunta la responsabilità dell'ente comunale per la illegittima ritardata assunzione in servizio, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: dichiarare il suo diritto al risarcimento del danno causatogli dall'illegittima ritardata assunzione in servizio alle dipendenze del di;
condannare il resistente al risarcimento del CP_1 CP_1 CP_1
danno consistito nella mancata percezione, di tutti gli emolumenti (inclusi tredicesima mensilità e accessori relativi alla posizione) che egli avrebbe dovuto percepire se fosse stato assunto senza ritardo, ossia dal 28.06.2019 (giorno di decorrenza dell'inquadramento giuridico-economico dei concorrenti che furono nominati sui posti di “operaio generico” in forza della originaria graduatoria concorsuale), oltre ai relativi accessori fino al soddisfo;
2 condannare il resistente, previa eventuale disapplicazione di eventuali CP_1
provvedimenti comunali, a retrodatare il suo inquadramento giuridico-economico con decorrenza dal 28.06.2019; condannare il resistente – previa disapplicazione CP_1
CP_ eventuale di provvedimenti comunali – alla costituzione presso l' della sua posizione previdenziale a far data dal 28.06.2019, nonché alla costituzione del fondo per T.F.R. in conformità alla retrodatazione della costituzione del rapporto;
infine, condannare il CP_1
resistente al versamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, il si è regolarmente costituito in giudizio, Controparte_1 spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito e, in particolare, rappresentando che: il ricorrente era stato inizialmente inserito utilmente in graduatoria, venendo successivamente escluso perché esso “indotto in errore dall'attestazione CP_1 ricevuta da parte del Centro per l'Impiego di Catania, si è visto costretto ad escludere il ricorrente dalla graduatoria, procedendo contestualmente all'assunzione di un altro soggetto al posto del ricorrente ( )”; che, infatti, con nota prot. 12423 del Persona_1
10.05.2019, il Centro per l'impiego di Catania, aveva segnalato che il lavoratore risultava
“iscritto, come da sua richiesta, all'art. 18 della L. n. 68/1999 Vittime del dovere a far data dal 20/03/2018”, mentre non risultava “inserito nelle graduatorie ai sensi dell'art. 1 e 8 della L. n. 68/1999”; che, di conseguenza, nessun comportamento colposo era attribuibile all'Amministrazione in relazione al ritardo nell'assunzione; “il non poteva CP_1 discostarsi dalle attestazioni del Centro per l'Impiego di Catania che comportavano
l'esclusione dalla graduatoria del sig. per mancanza del requisito di Parte_1 iscrizione negli appositi elenchi […], né poteva prevedere che in sede giudiziaria venisse attribuita prevalenza alla sostanza rispetto alla forma (dato che non esisteva
Giurisprudenza specifica sulla questione giuridica dirimente sollevata dal sig. e cioè Pt_1
sulla rilevanza della data della domanda di iscrizione anziché della pubblicazione della relativa graduatoria”; la stipulazione del contratto di lavoro e l'assunzione del ricorrente sono avvenuti “esclusivamente” in esecuzione dell'ordinanza cautelare;
nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all'illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, non può riconoscersi all'interessato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell'assunzione, in quanto detto diritto, in ragione della sua ragione sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio.
3 Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, in caso CP_1 di suo accoglimento, di tenere conto che il risarcimento da corrispondere all'interessato potrebbe consistere solo nel trattamento economico non goduto (da assumere come parametro di riferimento, al netto però di oneri fiscali previdenziali ed assistenziali), da abbattere equitativamente ex art. 1226 c.c. di una percentuale e da cui detrarre l'eventuale aliunde perceptum; sempre per la non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, la parte resistente ha poi evidenziato che la data di assunzione del sig. “(licenziato per Persona_1
“far posto” al sig. )” risale al 09.01.2020. Pt_1
CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna dell'ente resistente alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro intercorso inter partes.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione del ricorrente e del ed è stata pronunciata la presente Controparte_1
sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, affrontiamo adesso il merito della controversia.
2.1. Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto del ricorrente alla retrodatazione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni subiti a causa della sua ritardata assunzione da parte del resistente che, dopo l'iniziale esclusione dell'interessato dalla CP_1
graduatoria della procedura concorsuale per ritenuta mancanza del requisito della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999, ha successivamente proceduto alla instaurazione del rapporto di lavoro in ottemperanza all'ordinanza giudiziale di accoglimento della proposta domanda cautelare.
L'illegittimità dell'iniziale comportamento renitente dell'Amministrazione è stata acclarata dal Giudice monocratico e dal Giudice collegiale della cautela che, con apprezzabili argomentazioni fondate sulla normativa di riferimento (artt. 1 e 8 della legge n. 68 del 1999
e art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 333/2000), hanno dichiarato in via cautelare il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria concorsuale in questione nella posizione già originariamente riconosciuta dall'amministrazione ed utile all'assunzione al lavoro per i posti di operaio generico.
4 Quanto alla sussistenza del requisito di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, i giudici della cautela hanno osservato che il sig. , quale soggetto Pt_1
equiparato alle vittime del dovere, già alla data del 20.03.2018 e, quindi, prima della scadenza del termine previsto dal bando di concorso per il possesso del relativo requisito, apparteneva alla categoria dei soggetti “aspiranti” e “aventi diritto” alla iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 1999 e, come tale, lo stesso è stato inserito nella graduatoria aggiornata degli iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio, con anzianità di iscrizione dalla suddetta data del 20.03.2018, graduatoria aggiornata che era stata pubblicata in data 08.05.2019, prima della citata nota del successivo 10 maggio con la quale il Centro per l'impiego aveva comunicato che l'interessato non risultava iscritto negli elenchi in questione;
al riguardo, i Giudici della cautela hanno ritenuto che quello che rilevava nella specie era “la sussistenza sostanziale del requisito e non il mero dato formale delle risultanze (non ancora aggiornate) degli elenchi vigenti nel momento del termine di cui al bando concorsuale”; nella stessa direzione, il
Collegio del reclamo ha sottolineato che, “assodato e incontestato il diritto dello al Pt_1
collocamento obbligatorio quale equiparato vittima del dovere e azioni terroristiche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.p.r. n. 333/2000, la sua iscrizione a cura dell'amministrazione competente nei relativi elenchi di cui all'art. 8 della stessa l. 68/99 costituisce una conseguenza naturale e necessaria di tale status, di modo che obbligatoriamente lo Pt_1 doveva risultare iscritto in detti elenchi.”.
Si tratta di condivisibili conclusioni cristallizzate in un giudicato cautelare al quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., per cui si ritiene superfluo spendere ulteriori argomentazioni sul tema.
Pertanto, accertata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente, va disposta la retrodatazione, agli effetti giuridici, del rapporto di lavoro del ricorrente alla data nella quale egli sarebbe stato assunto ove non si fosse verificato l'illegittimo ritardo, e cioè alla data del 09.01.2020, corrispondente al giorno nel quale è stato stipulato il contratto individuale di lavoro e si è instaurato il rapporto di lavoro con il sig. ossia il Persona_1
candidato che, a seguito della esclusione del ricorrente, era stato collocato al secondo posto utile della graduatoria concorsuale.
5 Va poi disposta la condanna dell'ente resistente a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente a decorrere dalla suddetta data del 09.01.2020 fino alla data di effettiva assunzione in servizio, come detto avvenuta in data 13.04.2021.
2.2. Va ora esaminato il profilo attinente al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata assunzione.
In tema di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette (disabili o vittime del dovere e degli atti di terrorismo o a quest'ultime equiparati), la Suprema Corte ha più volte statuito che “l'atto amministrativo di avviamento da parte dell'ufficio competente fa sorgere il diritto soggettivo del lavoratore alla costituzione del rapporto, alla quale il datore di lavoro può sottrarsi solo allegando e dimostrando l'illegittimità dell'atto medesimo, che, proprio perchè incidente su una posizione giuridica soggettiva piena, può essere eventualmente disapplicato dal giudice ordinario ove vengano riscontrati i denunciati profili di illegittimità” (Cass. civ. Sez. Lav., 13.7.2017, n. 17361; Cass. civ. Sez. Lav.,
27.5.2010 n. 12968; Cass. civ. Sez. Lav., 13.1.2009, n. 488), ulteriormente precisando che
“il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di assunzione dell'avviato al lavoro ai sensi della L. n. 482 del 1968 e della successiva L. n. 68 del 1999, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza, pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova offerta dal lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che quest'ultimo avrebbe potuto conseguire ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione” (così, tra le altre, Cass. civ. Sez. Lav., 13.7.2017, n. 17361).
Con particolare riferimento al settore del pubblico impiego privatizzato, poi, i giudici di legittimità hanno ribadito che “il momento di insorgenza del diritto alla assunzione del disabile iscritto nelle liste di cui alla L. n. 68 del 1999 è connesso alla forma di reclutamento
e per le qualifiche meno elevate sorge con l'atto di avviamento al lavoro, successivo, nell'ipotesi prevista dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 9, comma 5 (soppresso dal D.Lgs. n.
151 del 2015) e attualmente dall'art. 7, comma 1, della stessa legge (sostituito dal richiamato D.Lgs. n. 151 del 2015), alla formazione della graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro” e che “il datore di lavoro pubblico non può esercitare poteri di autotutela nè sottrarsi alla esecuzione del contratto, se non nel caso in
6 cui lo stesso sia affetto da nullità per contrasto con norma inderogabile di legge, che si verifica qualora l'assunzione sia avvenuta in violazione delle norme che disciplinano le forme di reclutamento.” (Cass. civ. Sez. Lav., 26.1.2015 n. 1335 e 13.7.2017, n. 17361).
Nella specie, in realtà, l'assunzione del ricorrente e dei controinteressati non è avvenuta con la speciale procedura del collocamento mirato al lavoro di cui alla legge n. 69 del 1999, ma tramite una ordinaria procedura concorsuale, sia pure riservata ai soggetti disabili ed equiparati.
Ai fini risarcitori che rilevano in questa sede, tuttavia, tale precisazione non è ostativa, atteso che, secondo il pacifico indirizzo della Suprema Corte, “la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A.” comporta “il sorgere di una responsabilità da inadempimento” contrattuale ex art. 1218 c.c. (Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16665, relativa ad ipotesi inadempimento di obblighi di assunzione a seguito di espletamento di concorso per il reclutamento di personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione;
nello stesso senso si veda in precedenza Cass. Sez. lav. 14.06.2012, n. 9807 e Cass. Sez. lav. 20.01.2009,
n. 1399).
Quanto alla individuazione delle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata assunzione,
i giudici di legittimità hanno affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori" (Cass. Sez. lav. n.
16665/2020 cit.; Cass. Sez. lav. 04.08.2020, n. 16664; Cass. Sez. lav. 05.06.2017, n. 13940;
Cass. Sez. lav. 14.12.2007, n. 26822).
La Cassazione ha poi escluso che il lavoratore che agisca per il risarcimento abbia “l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito
7 inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata” o tardiva “attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle conseguenti retribuzioni” (Cass. Sez. lav. 05.11.2024, n. 28380;
Cass. Sez. lav. 25.07.2023, n. 22294).
Ed ancora si è precisato che il profilo dell'aliunde perceptum, e cioè dell'esistenza di guadagni diversi che il lavoratore abbia percepito impiegando le proprie energie lavorative,
“integra un'eccezione, sia pure in senso lato”, che, come tale, “deve essere provata da chi la sollevi, vale a dire dal datore di lavoro ogniqualvolta si discuta di danno da lucro cessante”, “non potendosi quindi imporre sul lavoratore che si assuma danneggiato un contrario onere di allegazione e prova” (Cass. Sez. lav. n. 28380/2024 cit.; Cass. Sez. lav.
n. 22294/2023; Cass. Sez. lav. 14.06.2022, n. 19163; Cass. Sez. lav. 31.01.2017, n. 2499;
Cass. Sez. lav. 12.05.2015, n. 9616).
E nella specie, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito sul presupposto della tardiva costituzione del rapporto di lavoro per effetto della condotta dell'ente resistente, accertata come illegittima a seguito del giudicato cautelare, e della messa in mora effettuata tramite atto di diffida.
Quanto all'elemento della colpa sul quale si incentra la difesa del resistente, si deve CP_1 ritenere che, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento, il lavoratore abbia l'onere di provare il titolo della pretesa fatta valere e di allegare l'inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, mentre grava su quest'ultimo dimostrare che l'inadempimento, totale o parziale, si è verificato per cause a lui non imputabili.
Con particolare riferimento alle ipotesi di ritardata assunzione, la Suprema Corte ha precisato che “spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.” (Cass. Sez. lav. 05.01.2016, n. 36).
Nel caso di specie, l'ente resistente adduce di essere esente da qualsiasi profilo di colpa, sostenendo di essere stato “indotto in errore” dal Centro per l'impiego di Catania che, con la nota sopra citata, aveva comunicato che il ricorrente non era iscritto nelle liste del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999.
Ed in effetti, con la citata nota prot. 12423 del 10.05.2019 (v. doc. n. 7 fasc. res.), il Centro per l'impiego di Catania, rispondendo ad una specifica richiesta del Comune di in CP_1
8 ordine alla “verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge 68/99” da parte dei candidati piazzatisi in posto utile nella graduatoria concorsuale, aveva segnalato che il sig.
non risultava “inserito nelle graduatorie ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 8 della L Pt_1
68/99”.
Per cui gli uffici comunali, con decisione che in quel momento (prima del promovimento e della definizione del giudizio cautelare) doveva considerarsi ragionevole e coerente, hanno proceduto a depennare il ricorrente dalla graduatoria concorsuale, considerandolo privo del requisito di partecipazione che, come riportato nelle ordinanze cautelari e non contestato dalle parti, era previsto dal bando di concorso e che consisteva, non solo nel “possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 68/99”, ma anche nella “conseguente iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della stessa legge”.
Pertanto, deve ritenersi che gli uffici comunali siano stati effettivamente tratti in errore e fuorviati dalla corrispondenza intercorsa con il Centro per l'impiego di Catania, gli stessi avendo fatto incolpevole affidamento sui dati che erano stati comunicati dall'organo amministrativo regionale specificamente deputato alla tenuta e all'aggiornamento delle liste del collocamento obbligatorio.
La domanda tesa al risarcimento del danno da tardiva assunzione, quindi, non è meritevole di accoglimento.
3. Quanto alle spese processuali, tenuto conto della soccombenza reciproca e della complessità delle questioni trattate, si ritiene di doverle interamente compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1106/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dispone che, agli effetti giuridici, il rapporto di lavoro tra e il Comune di Parte_1
retroagisca alla data del 09.01.2020; CP_1
condanna il Comune di a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente per CP_1
il periodo che va dal 09.01.2020 fino al 13.04.2021; rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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