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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24395/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 24395/2016
TRA
(P.IVA ), in persona del RTe_1 P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Trematerra in virtù di mandato in atti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(già C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo in virtù di mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Controparte_3 C.F._1
dall'avv. Michele Trematerra
TERZO INTERVENIENTE
TERZI CHIAMATI
Oggetto: Azione di ripetizione.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale dell'udienza del 10 gennaio 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2016, la RTe_1
RT
(breviter, ), premesso di aver intrattenuto con la
[...] Controparte_1
diversi rapporti bancari (e, precisamente: 1) conto corrente di corrispondenza n°
[...]
409-5, acceso il 22/10/2001 ed estinto con saldo zero il 30/09/2011; 2) conto anticipo fatture n.
410-9, acceso il 27/01/2001 ed estinto con saldo zero il 31/12/2009; 3) conto anticipo fatture n.
2026-1, acceso il 28/09/2005 ed estinto con saldo zero il 30/09/2010; 4) conto tecnico insoluti n.
4333-3, acceso il 1/08/2010 ed estinto con saldo zero il 14/10/2010), lamentava che durante i predetti rapporti, sui quali erano regolate, sin dall'accensione e senza soluzione di continuità, diverse aperture di credito, l'istituto di credito aveva applicato interessi in misura usuraria (o, comunque, ultralegali ma in assenza di pattuizione), addebitato la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e altri oneri, benchè non pattuiti specificamente, e aveva provveduto, altresì, all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi oltre che a variazioni in peius non precedute da idonea comunicazione.
L'attrice chiedeva, dunque, che il Tribunale, accertata la sussistenza delle denunciate pratiche illegittime, determinasse il corretto rapporto di dare avere tra la correntista e la convenuta banca condannando quest'ultima alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute, da quantificarsi nella somma di € 453.290,01, oltre che al risarcimento del conseguente danno morale patito.
Si costituiva la (di seguito: la quale, sul presupposto Controparte_1 CP_1
dell'avvenuta regolamentazione in forma scritta di tutti i rapporti dedotti in giudizio e delle relative condizioni economiche, chiedeva il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria poste in essere dalla correntista nei dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21 giugno 2017, interveniva in giudizio CP_3
RT
il quale dichiarava che con atto di cessione sottoscritto in data 8 maggio 2017, la
[...]
gli aveva ceduto pro solvendo i “diritti di credito e della relativa azione giudiziale” vantati nei confronti della NC e fatti oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, dichiarava di sostituirsi all'attrice e, pertanto, chiedeva pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della controparte direttamente in suo favore.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. contabile, precisate le conclusioni, con ordinanza emessa il 10 aprile 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 11 aprile.
Si osservi in diritto.
1. Va preliminarmente dato atto che con atto di costituzione per intervento del 21 giugno 2017,
, dichiarando di essere subentrato nel credito vantato dall'odierna attrice con Controparte_3
contratto di cessione dell'8 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1263 c.c., ha espressamente chiesto di succedere nella posizione processuale dell'istante e di beneficiare degli effetti della decisione.
Invero, sul punto, pur nell'ammissibilità dell'intervento, va dichiarata l'infondatezza della domanda di sostituzione della cessionaria nei diritti della cedente.
Invero, non pare potersi dubitare che l'atto dell'8 maggio 2017 costituisca una cessione di credito e non una cessione del contratto (peraltro inattuabile nel caso in esame avendo avuto le prestazioni già esecuzione).
Ciò posto, si ritiene di dare continuità a quanto ripetutamente statuito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 17727/2018; Cass. n. 16383/2006) ossia che "mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Va, invero, ribadito che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto".
In caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, dunque, si realizza una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario: quest'ultimo, allora, non potrà che acquistare i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del solo credito ceduto ed all'adempimento della prestazione ma non anche le azioni contrattuali.
Per la giurisprudenza prevalente, anche di merito, difatti, la nozione di "altri accessori" di cui al comma 1 dell'art. 1263 co. 1 c.c. ("Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori") deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito", tali dovendosi intendere le azioni giudiziarie a tutela del credito (ad es. l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta) e, in generale, ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento (cfr. Cass. n. 9823/1999
e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Avezzano 31 gennaio 2019 intervenuta a disciplinare una fattispecie del tutto analoga).
In altri termini, il cessionario del credito non diventa parte del contratto costitutivo del credito stesso e per questo non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte ed essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale.
In definitiva, al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ma non anche quelle azioni che afferiscono alla fonte del credito, quali l'azione di nullità, di annullamento, di rescissione e di risoluzione.
Diversamente opinando, gli si consentirebbe una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, va rilevato che l'istante ha chiesto dichiararsi la nullità di alcune clausole dei due rapporti di contratto di conto corrente e di conto anticipi su fatture accesi dalla GPA presso la NC lamentando, al riguardo, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di commissione di massimo scoperto e di altri oneri non pattuiti oltre che di interessi a un tasso ultralegale e, comunque, usurario. Risulta evidente, alla stregua di quanto sin qui detto, che l'attrice non possa far valere l'illegittimità
e, dunque, la nullità, delle clausole contenute nei contratti conclusi dalla cedente, essendo ella divenuta titolare del solo diritto ceduto ed essendo, di contro, la GPA, per i motivi ampiamente esposti, tutt'ora parte negoziale del rapporto-fonte.
Ne discende, quale conseguenza logico-giuridica, la non esperibilità anche dell'azione di ripetizione di indebito. Al cessionario può essere infatti riconosciuta unicamente la facoltà di agire per conseguire, secondo le regole di ordine generale, la restituzione del corrispettivo della cessione, ma non quanto corrisposto, in forma asseritamente indebita dal cedente trattandosi peraltro di rapporti, come quelli indicati in citazione già chiusi.
In conclusione, la domanda proposta dal va rigettata. CP_3
Dal momento, poi, che difetta, nella fattispecie, l'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente, la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria
– verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. n.22424/2009), “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” ( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ). RT 2. Passando alla domanda proposta da , essa è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
Deve premettersi che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, l'attrice ha di fatto abbandonato il giudizio, omettendo di presenziare alle udienze e di depositare altri scritti difensivi.
Sicchè, anche in considerazione di quanto detto in ordine alla preclusione per il cessionario di far valere le presunte invalidità dei rapporti di cui si discorre, deve ritenersi che il CP_3
thema decidendum del presente giudizio sia stato sostanzialmente cristallizzato con l'atto introduttivo, sinteticamente esposto in premessa.
Ciò precisato, va rammentato che nelle azioni di ripetizione di indebito, nel cui alveo è da ricondurre la domanda in esame, l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone, a meno che il correntista non deduca che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta, nel qual caso grava sull'istituto di credito dimostrare l'infondatezza della pretesa avversa.
Infatti, da un lato, l'attore, rispetto ad un fatto negativo (la mancanza di un contratto scritto) può chiaramente limitarsi ad una mera allegazione, non potendo, in altro modo, fornire la prova di esso. Dall'altro, la banca, qualora abbia concluso il contratto per iscritto, deve necessariamente custodire il documento firmato dal correntista e, pertanto, se ometta di produrlo in giudizio, soggiace, sul piano processuale, alla conseguenza, per essa pregiudizievole, della sostituzione alle clausole pattizie dei criteri sostitutivi dettati dalla legge.
Ora, nel caso che occupa la società istante non ha mai specificamente allegato il difetto di forma scritta dei contratti conclusi con la ma, piuttosto, delle singole clausole in essi contemplate, CP_1
a dire dell'istante non sufficientemente determinate nel loro contenuto e, per questo, nulle ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2, dell'art. 7 comma 3 (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione).
E infatti, la deduzione secondo cui “la clausola contenuta nel contratto di c/c cui hanno rinviato le parti stesse nella successiva conclusione del contratto, facendo riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, affida sostanzialmente alla discrezionalità della banca la determinazione della misura del tasso. Tutte le altre indicazioni circa la misura del tasso di interesse non soddisfano l'esigenza che la determinazione del tasso sia il risultato dell'accordo delle parti, in quanto alla banca viene riconosciuta la riserva della “facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni tutte regolanti i rapporti”. Attraverso tale clausola contrattuale, infatti, facente riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza, non può ritenersi integrato il requisito, imposto dalla legge, della forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali non è quella della mancanza del contratto posto che si lamenta la nullità di singole clausole e, in particolare, quella uso piazza che presuppone l'esistenza della pattuizione” (pag. 2 dell'atto di citazione), necessariamente presuppone l'esistenza di una clausola convenzionale scritta, seppure indeterminata nel suo oggetto.
Ne consegue che sarebbe stato onere dell'attrice depositare copia di tutti i documenti contrattuali azionati.
Ciò non è avvenuto. E tuttavia, deve rilevarsi che ha prodotto copia dei due contratti di conto Controparte_3
corrente n. 409-5 e di conto anticipi n. 410-9. Essi, pertanto, devono ritenersi acquisiti al giudizio.
Quanto, invece, al contratto di conto anticipi n. 2026-1, mai depositato dalle parti, di esso l'attrice ha chiesto disporsi l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
L'istanza, già disattesa dal Tribunale in diversa composizione, è inammissibile.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale, maggioritario all'epoca di introduzione del giudizio e tornato nuovamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte al momento in cui si scrive, "il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna" (Cass.
24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n. 9082/2023).
Non vi è prova, infatti, che la correntista abbia fatto richiesta della documentazione in parola in epoca antecedente alla proposizione della domanda (vedi missiva del 29.5.2015 contenuta nella produzione attorea, ove nessun riferimento specifico è fatto al conto anticipi de quo).
Dunque, l'accertamento del Tribunale va circoscritto ai due contratti (conto corrente n. 409-5 e conto anticipi n. 410-9), nonché al conto n. 4333-3, avente pacificamente natura meramente tecnica, con esclusione del conto anticipi su fattura n. 2026-1.
Detti contratti, peraltro non fatti oggetto di specifica contestazione ad opera dell'attrice, vanno ritenuti pienamente validi perchè sottoscritti dalla correntista e a questa certamente consegnati dalla banca.
Come si può evincere dalla lettura dei documenti contrattuali, infatti, i due contratti si sono RT perfezionati con l'invio alla NC da parte della ella proposta contenente le condizioni di contratto, pedissequamente riportate per iscritto, e con la successiva accettazione delle medesime da parte dell'istituto di credito. Entrambi i documenti (ossia, proposta e accettazione) recano la firma di ambedue i contraenti.
Può passarsi, dunque, alla disamina delle singole censure sollevate dalla correntista.
2.1. Smentita per tabulas è la doglianza secondo cui la banca avrebbe illegittimamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi. Sul punto appare anzitutto doveroso ripercorrere, sia pure brevemente, le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema
Corte, con le note sentenze del 1999, con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente (cfr., in particolare, Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 la quale ha chiarito che: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio
1992 (trasfusa poi nel T.U.B. di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”).
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del D.
Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “T.U.B.”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ebbene, nel caso di specie, le condizioni generali di contratto di entrambi i contratti per cui è causa prevedono, conformemente alla disciplina appena richiamata, la capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, con cadenza trimestrale reciproca. Le relative clausole, poi, sono state specificamente approvate per iscritto dalla correntista.
Né, del resto, l'opponente ha allegato (prima ancora che provato) che la creditrice, nonostante la pattuizione conforme a legge, abbia di fatto operato una diversa capitalizzazione degli interessi.
2.2. RTe attrice, poi, ha lamentato l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.
La deduzione merita adesione. In primo luogo occorre premettere che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa).
Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006).
La causa giustificativa della si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di Pt_2
corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito.
Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente.
La ritenuta legittimità sotto il profilo causale della C.M.S. trae, poi, maggior conferma dagli interventi del legislatore in materia, in particolare con la l. n. 2/2009 (di conversione del d.l. n.
185/2008) e n. 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis t.u.b.
La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, il Tribunale dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato ad avviso del quale la determinatezza della clausola pattuita dalle parti sia da escludere attesa la mancata previsione di due elementi fondamentali quali la base e la modalità di calcolo della commissione medesima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il rapporto di conto corrente per cui è causa deve essere epurato, in virtù dei principi sopra chiariti, da qualsiasi addebito a titolo di c.m.s.
Per il periodo successivo, poi, non vi è prova che la banca abbia applicato, in sostituzione della
CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09 previa regolare comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12, in difformità a quanto previsto da tali disposizioni normative.
Pertanto, i conti in parola vanno epurati anche dagli addebiti effettuati a titolo di oneri sostitutivi. 2.3. Risultano, invece, regolarmente pattuiti gli interessi. Sicchè, ai fini della rideterminazione del saldo, si terrà conto del tasso convenzionale non essendo stato specificamente contestato dalla RT
, successivamente alla produzione dei due documenti contrattuali, che nel corso del rapporto l'istituto di credito abbia fatto applicazione degli stessi nella misura pattuita.
Con l'importante precisazione, però, che, poiché nel contratto di conto anticipi n. 410-9 non è pattuito il tasso degli interessi creditori, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB nonché degli artt. 1284,1346,1418 e 1419 co.2 c.c., venendo in rilievo un'ipotesi di nullità parziale etero integrabile secondo il meccanismo di inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullità, a norma dell'art. 1419 co.2 c.c., va disposta la sostituzione di tale tasso con quello di cui al meccanismo di etero integrazione previsto dalla legge che, nella fattispecie, va effettuato secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 7° del D.lgs. n.
385 del 1993 al tasso minimo e massimo dei BOT nei dodici mesi precedenti la chiusura del trimestre.
2.4. Per quanto concerne le date delle valute, in presenza di specifica pattuizione al riguardo, va fatta applicazione della valuta bancaria.
Analoga considerazione va operata con riguardo alle spese di tenuta del conto, per le quali le parti hanno previsto specifica disciplina, puntualmente applicata dall'istituto convenuto.
2.5. Passando alla doglianza secondo cui le condizioni contrattuali originariamente pattuite sarebbero state variate in senso sfavorevole al cliente senza che l'esercizio della facoltà di variare le condizioni contrattuali fosse preceduta da idonea comunicazione, in conformità al disposto dell'art. 118 t.u.b., essa è rimasta del tutto sfornita di prova.
Intanto, la facoltà di cui all'art. 118 t.u.b. risulta regolarmente pattuita all'art. 16 delle condizioni generali di contratto di conto corrente.
A ciò si aggiunga che la parte ha solo genericamente allegato la violazione della disposizione legale e convenzionale, senza provvedere alla analitica individuazione dei casi in cui la avrebbe CP_1
fatto illegittimo ricorso allo ius variandi riconosciutole.
2.6. Quanto alla censura di usurarietà, infine, essa è infondata.
Invero, occorre osservare che secondo quanto asserito in citazione dalla stessa parte attrice, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente azionato, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato per la prima volta nel primo trimestre 2001 mentre, nel corso del rapporto di conto anticipi, nel quarto trimestre 2004 e, quindi, in epoca successiva al sorgere dei rapporti medesimi. Verrebbe dunque in rilievo un'ipotesi di cd. usura sopravvenuta come tale, secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza, inidonea a determinare l'illiceità dell'addebito e a far sorgere il conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto versato a titolo di interessi (cfr. Cass. SS.UU. n. 24657/2017 che ha affermato il seguente principio di diritto:
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto").
D'altro canto, va evidenziato che il consulente, investito del relativo accertamento da parte del
Tribunale in diversa composizione, ha escluso che il tasso di interesse pattuito tra le parti fosse, al momento delle singole convenzioni, superiore al tasso soglia.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, facendo applicazione, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, delle Istruzioni delle NC d'AL.
Sul punto, vale appena osservare che, ai fini dell'accertamento della nullità degli interessi usurari occorre procedere alla comparazione tra il TEG - il tasso effettivamente praticato in contratto - e il
TEGM - il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla NC d'AL per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze -.
La determinazione del TEGM, dunque, costituisce antecedente imprescindibile nell'accertamento dell'usura in quanto esso costituisce la base di calcolo del cd. tasso soglia, ossia il tasso oltre il quale la legge considera l'interesse usurario.
Esso trova il proprio fondamento nella legge, essendo stato previsto dall'art. 2 L. 108/1996 allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà e superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario.
E infatti, l'art. 644 co. 3 c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 co. 4 l. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8 d.l. n. 70/2011, applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011, il quale stabilisce che il tasso soglia è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali).
Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la NC d'AL (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla NC d'AL la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m,
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla NC d'AL.
È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la NC d'AL abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEGM, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in riodo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una NC ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle istruzioni della NC d'AL quali fonti di diritto ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in snodo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto. Quanto alla questione della computabilità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura di cui all'art. 644 co. 3 primo periodo c.p., essa è stata affrontata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:" in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
In sostanza, il richiamato principio di diritto è nel senso che l'art. 2 bis d.l. 185/2008 non ha carattere interpretativo e retroattivo, sicchè va escluso che per il periodo antecedente la sua entrata in vigore possa tenersi della c.m.s. ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia usura, mentre occorrerà effettuare una doppia verifica, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla c.m.s., che è dunque oggetto di rilevazione separata.
2.7. Deve essere valutata, a questo punto, l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al fine di espungere dalla corretta rideterminazione del saldo le poste eventualmente già prescritte.
Al riguardo, è noto che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61,
d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n.
10), - che stabiliva che « in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935
c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa » - di cui alla nota pronuncia n. 78/12 della
Consulta, l'eccezione debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010. Ed invero, innovando l'orientamento previgente, almeno a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo il quale a prescrizione decorre dalla chiusura del conto, in detta sentenza la S.C. ha affermato che: "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (cioè della apertura di credito), dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (...) Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (dell'apertura di credito =della somma messa a disposizione dalla banca al correntista)”, mentre se i versamenti si mantengono nei limiti dell'accreditamento non sono pagamenti ma atti ripristinatori.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, poi, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale che gravi sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (e, quindi, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati etc.), mentre la banca che eccepisca quale fatto estintivo della pretesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha solo l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
L'eccezione di prescrizione, cioè, è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo, Cass. n.
4372/2018, Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018).
A fronte di una tale eccezione, poi, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo (della causa estintiva costituita dalla prescrizione), consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n.
2660/2019).
L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla stessa L., art. 11, comma 4, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24 febbraio 1992) compete quindi al cliente e non alla CP_1
anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purchè ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perchè la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019).
Sotto il profilo da ultimo evidenziato, deve osservarsi che, nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090).
Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, invece, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.). Ne consegue che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Deve ritenersi ammessa, poi, la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.
E infatti, le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche».
L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio.
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c..
A tal fine, prove dell'apertura del credito ovverosia della concessione di fatto dell'affidamento possono infatti trarsi dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria, dall'entità del saldo debitore, dall'assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, dall'utilizzo negli estratti conto e negli scalari di espressioni quali 'scoperto nei limiti del fido', 'APC fiduciaria' o simili, nonché dall'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido.
Tali dati probatori rappresentano prova scritta - sebbene indiretta - dell'esistenza di un affidamento, con la specificazione che l'assenza di sottoscrizione negli estratti conto - in quanto elemento a vantaggio del cliente - rimane del tutto irrilevante.
Va al riguardo precisato che ciò non dà luogo alla figura del c.d. “fido di fatto” che va riferito ad ipotesi in cui un contratto scritto manchi del tutto e coincide con il mero scoperto di conto corrente che trova fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca.
Si tratta al contrario di una prova da desumersi per via presuntiva dell'esistenza di un fido realmente pattuito (e non già tollerato).
Passando, dunque, al caso concreto, in primo luogo, opina questo giudice che l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte in sede di comparsa di costituzione, sia stata validamente formulata, avendo la parte allegato nella comparsa di costituzione l'inerzia della correntista e il decorso del termine.
Risulta, poi, l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell'atto di citazione in data 27 luglio 2016.
È pacifico, infine, che il conto era affidato: il fatto non solo non è stato oggetto di contestazione ma è stato addirittura affermato da ambedue le parti, tanto che lo stesso istituto di credito ha prodotto in giudizio copia del contratto di apertura di credito datato 23.10.2001 e delle successive integrazioni.
Senonchè, tale deposito deve giudicarsi inammissibile perché intervenuto solo con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
L'esistenza dell'affidamento ed i suoi limiti nel tempo, dunque, sono desumibili sia in via diretta che indiretta e vengono nella fattispecie tenuti in considerazione nella valutazione globale della fondatezza o meno della eccezione, “indipendentemente dalla parte che li abbia dedotti e dallo specifico interesse perseguito con la loro deduzione, senza dover mantenere settorialmente distinte le varie fonti di convincimento a seconda del particolare profilo della controversia rispetto a cui sia stata dedotta l'opportunità di acquisire i vari elementi probatori” (cfr. Cass. n.2297/2021).
L'esistenza di un conto pacificamente affidato rende pertanto operante la presunzione di ripristinatorietà delle rimesse, dovendosi rilevare che l'esistenza dei suddetti elementi di prova è stata verificata dal CTU che ha desunto l'esistenza di affidamenti nei seguenti limiti: 1) per il c/c n.
409-5: - Lire 50.000.000 – pari ad € 25.822,84 – a decorrere dal 22/10/2001; - € 25.000,00 a decorrere dal 1/10/2002; - € 100.000,00 a decorrere dal 28/10/2002; - € 25.000,00 a decorrere dal
1/1/2003; - € 125.000,00 a decorrere dal 31/3/2006; 2) per il c/c n. 410-9: - Lire 300.000.000 – pari ad € 154.937,07 – a decorrere dal 27/12/2001.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, ha proceduto alla verifica della natura solutoria delle rimesse considerando i "versamenti" che costituiscono "effettivo atto di pagamento", in quanto eseguiti sul conto "scoperto" o in "extra-fido" (S.U.Civ.
2.12.2010 n. 24418), secondo i limiti di affidamento rilevati.
2.8. Su tale base e secondo i criteri supra esposti, dunque, l'ausiliario ha elaborato i conteggi ricostruendo i movimenti del conto corrente n. 409-5 e del conto anticipi n. 410-9 dal primo estratto conto agli atti, accertando un saldo a credito della correntista, alla data del 14.7.2011
(ultimo estratto conto in atti), di € 131.861,14.
Appare doveroso evidenziare che il consulente nominato, nell'effettuare il ricalcolo, ha considerato quale base contabile il saldo ricostruito e non già il cd. saldo banca.
E infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie
a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr., tra le altre, Cass. n. 7721/2023);
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
In definitiva, il calcolo del saldo del conto corrente effettuato dal CTU ricostruendo i movimenti sino al 14.7.2011 (data dell'ultimo estratto conto agli atti), con applicazione dei tassi convenzionale, capitalizzazione trimestrale degli interessi ed esclusione totale della commissione di massimo scoperto e degli oneri applicati in assenza di pattuizione, per tutta la durata del rapporto, al netto delle rimesse solutorie prescritte, ha portato ad accertare un saldo positivo di €
131.861,14.
Alla ripetizione di detta somma, quindi, va condannato l'istituto convenuto.
Su detto importo, infine, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass. n.
14886/2009).
2.9. Non merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice non essendo stati neppure allegati, prima ancora che provati, i pregiudizi che si assumono patiti per effetto della illecita condotta della controparte.
3. Le spese di giudizio, nel rapporto tra l'attrice e la seguono la soccombenza della CP_1
convenuta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
3.1. Le spese di giudizio, nel rapporto tra la convenuta e il terzo interveniente, seguono la soccombenza di quest'ultimo e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore minimo di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, anche in considerazione dell'esito della controversia e delle ragioni sottese alla decisione.
3.2. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 24395/2016, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 131.861,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito;
B. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.480,00 (di cui € 1.300,00 per esborsi ed € 4.180,00 per compensi) oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, con attribuzione all'avv.
Michele Trematerra dichiaratosi antistatario;
C. condanna al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite Controparte_3
che liquida in complessivi € 7.532,00 (di cui € 30,00 per esborsi ed € 7.502,00 per compensi) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale;
D. Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 26.6.2020 e del
26.11.2023, a carico definitivo di parte convenuta.
Così deciso in Napoli, 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 24395/2016
TRA
(P.IVA ), in persona del RTe_1 P.IVA_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Trematerra in virtù di mandato in atti
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(già C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo in virtù di mandato in atti
CONVENUTA
NONCHE'
( C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, Controparte_3 C.F._1
dall'avv. Michele Trematerra
TERZO INTERVENIENTE
TERZI CHIAMATI
Oggetto: Azione di ripetizione.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale dell'udienza del 10 gennaio 2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2016, la RTe_1
RT
(breviter, ), premesso di aver intrattenuto con la
[...] Controparte_1
diversi rapporti bancari (e, precisamente: 1) conto corrente di corrispondenza n°
[...]
409-5, acceso il 22/10/2001 ed estinto con saldo zero il 30/09/2011; 2) conto anticipo fatture n.
410-9, acceso il 27/01/2001 ed estinto con saldo zero il 31/12/2009; 3) conto anticipo fatture n.
2026-1, acceso il 28/09/2005 ed estinto con saldo zero il 30/09/2010; 4) conto tecnico insoluti n.
4333-3, acceso il 1/08/2010 ed estinto con saldo zero il 14/10/2010), lamentava che durante i predetti rapporti, sui quali erano regolate, sin dall'accensione e senza soluzione di continuità, diverse aperture di credito, l'istituto di credito aveva applicato interessi in misura usuraria (o, comunque, ultralegali ma in assenza di pattuizione), addebitato la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) e altri oneri, benchè non pattuiti specificamente, e aveva provveduto, altresì, all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi oltre che a variazioni in peius non precedute da idonea comunicazione.
L'attrice chiedeva, dunque, che il Tribunale, accertata la sussistenza delle denunciate pratiche illegittime, determinasse il corretto rapporto di dare avere tra la correntista e la convenuta banca condannando quest'ultima alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute, da quantificarsi nella somma di € 453.290,01, oltre che al risarcimento del conseguente danno morale patito.
Si costituiva la (di seguito: la quale, sul presupposto Controparte_1 CP_1
dell'avvenuta regolamentazione in forma scritta di tutti i rapporti dedotti in giudizio e delle relative condizioni economiche, chiedeva il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza.
In ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle rimesse di natura solutoria poste in essere dalla correntista nei dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 21 giugno 2017, interveniva in giudizio CP_3
RT
il quale dichiarava che con atto di cessione sottoscritto in data 8 maggio 2017, la
[...]
gli aveva ceduto pro solvendo i “diritti di credito e della relativa azione giudiziale” vantati nei confronti della NC e fatti oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, dichiarava di sostituirsi all'attrice e, pertanto, chiedeva pronunciarsi sentenza di condanna al pagamento della controparte direttamente in suo favore.
Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'espletamento di c.t.u. contabile, precisate le conclusioni, con ordinanza emessa il 10 aprile 2025, questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 11 aprile.
Si osservi in diritto.
1. Va preliminarmente dato atto che con atto di costituzione per intervento del 21 giugno 2017,
, dichiarando di essere subentrato nel credito vantato dall'odierna attrice con Controparte_3
contratto di cessione dell'8 maggio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1263 c.c., ha espressamente chiesto di succedere nella posizione processuale dell'istante e di beneficiare degli effetti della decisione.
Invero, sul punto, pur nell'ammissibilità dell'intervento, va dichiarata l'infondatezza della domanda di sostituzione della cessionaria nei diritti della cedente.
Invero, non pare potersi dubitare che l'atto dell'8 maggio 2017 costituisca una cessione di credito e non una cessione del contratto (peraltro inattuabile nel caso in esame avendo avuto le prestazioni già esecuzione).
Ciò posto, si ritiene di dare continuità a quanto ripetutamente statuito dalla Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 17727/2018; Cass. n. 16383/2006) ossia che "mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Va, invero, ribadito che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto;
nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto".
In caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, dunque, si realizza una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario: quest'ultimo, allora, non potrà che acquistare i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del solo credito ceduto ed all'adempimento della prestazione ma non anche le azioni contrattuali.
Per la giurisprudenza prevalente, anche di merito, difatti, la nozione di "altri accessori" di cui al comma 1 dell'art. 1263 co. 1 c.c. ("Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori") deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito", tali dovendosi intendere le azioni giudiziarie a tutela del credito (ad es. l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta) e, in generale, ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento (cfr. Cass. n. 9823/1999
e, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Avezzano 31 gennaio 2019 intervenuta a disciplinare una fattispecie del tutto analoga).
In altri termini, il cessionario del credito non diventa parte del contratto costitutivo del credito stesso e per questo non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte ed essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale.
In definitiva, al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito ma non anche quelle azioni che afferiscono alla fonte del credito, quali l'azione di nullità, di annullamento, di rescissione e di risoluzione.
Diversamente opinando, gli si consentirebbe una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, va rilevato che l'istante ha chiesto dichiararsi la nullità di alcune clausole dei due rapporti di contratto di conto corrente e di conto anticipi su fatture accesi dalla GPA presso la NC lamentando, al riguardo, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'applicazione di commissione di massimo scoperto e di altri oneri non pattuiti oltre che di interessi a un tasso ultralegale e, comunque, usurario. Risulta evidente, alla stregua di quanto sin qui detto, che l'attrice non possa far valere l'illegittimità
e, dunque, la nullità, delle clausole contenute nei contratti conclusi dalla cedente, essendo ella divenuta titolare del solo diritto ceduto ed essendo, di contro, la GPA, per i motivi ampiamente esposti, tutt'ora parte negoziale del rapporto-fonte.
Ne discende, quale conseguenza logico-giuridica, la non esperibilità anche dell'azione di ripetizione di indebito. Al cessionario può essere infatti riconosciuta unicamente la facoltà di agire per conseguire, secondo le regole di ordine generale, la restituzione del corrispettivo della cessione, ma non quanto corrisposto, in forma asseritamente indebita dal cedente trattandosi peraltro di rapporti, come quelli indicati in citazione già chiusi.
In conclusione, la domanda proposta dal va rigettata. CP_3
Dal momento, poi, che difetta, nella fattispecie, l'adesione di tutte le parti all'estromissione della originaria creditrice cedente, la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria
– verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Ciò in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. n.22424/2009), “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” ( cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171 ). RT 2. Passando alla domanda proposta da , essa è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che di seguito si espongono.
Deve premettersi che, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, l'attrice ha di fatto abbandonato il giudizio, omettendo di presenziare alle udienze e di depositare altri scritti difensivi.
Sicchè, anche in considerazione di quanto detto in ordine alla preclusione per il cessionario di far valere le presunte invalidità dei rapporti di cui si discorre, deve ritenersi che il CP_3
thema decidendum del presente giudizio sia stato sostanzialmente cristallizzato con l'atto introduttivo, sinteticamente esposto in premessa.
Ciò precisato, va rammentato che nelle azioni di ripetizione di indebito, nel cui alveo è da ricondurre la domanda in esame, l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari in contestazione, al fine di verificare la dedotta mancanza o nullità di talune clausole, grava sulla parte che tali domande propone, a meno che il correntista non deduca che il contratto non sia mai stato stipulato in forma scritta, nel qual caso grava sull'istituto di credito dimostrare l'infondatezza della pretesa avversa.
Infatti, da un lato, l'attore, rispetto ad un fatto negativo (la mancanza di un contratto scritto) può chiaramente limitarsi ad una mera allegazione, non potendo, in altro modo, fornire la prova di esso. Dall'altro, la banca, qualora abbia concluso il contratto per iscritto, deve necessariamente custodire il documento firmato dal correntista e, pertanto, se ometta di produrlo in giudizio, soggiace, sul piano processuale, alla conseguenza, per essa pregiudizievole, della sostituzione alle clausole pattizie dei criteri sostitutivi dettati dalla legge.
Ora, nel caso che occupa la società istante non ha mai specificamente allegato il difetto di forma scritta dei contratti conclusi con la ma, piuttosto, delle singole clausole in essi contemplate, CP_1
a dire dell'istante non sufficientemente determinate nel loro contenuto e, per questo, nulle ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1284 co. 3, 1346, 1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co. 2, dell'art. 7 comma 3 (cfr. pag. 23 dell'atto di citazione).
E infatti, la deduzione secondo cui “la clausola contenuta nel contratto di c/c cui hanno rinviato le parti stesse nella successiva conclusione del contratto, facendo riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, affida sostanzialmente alla discrezionalità della banca la determinazione della misura del tasso. Tutte le altre indicazioni circa la misura del tasso di interesse non soddisfano l'esigenza che la determinazione del tasso sia il risultato dell'accordo delle parti, in quanto alla banca viene riconosciuta la riserva della “facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni tutte regolanti i rapporti”. Attraverso tale clausola contrattuale, infatti, facente riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza, non può ritenersi integrato il requisito, imposto dalla legge, della forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali non è quella della mancanza del contratto posto che si lamenta la nullità di singole clausole e, in particolare, quella uso piazza che presuppone l'esistenza della pattuizione” (pag. 2 dell'atto di citazione), necessariamente presuppone l'esistenza di una clausola convenzionale scritta, seppure indeterminata nel suo oggetto.
Ne consegue che sarebbe stato onere dell'attrice depositare copia di tutti i documenti contrattuali azionati.
Ciò non è avvenuto. E tuttavia, deve rilevarsi che ha prodotto copia dei due contratti di conto Controparte_3
corrente n. 409-5 e di conto anticipi n. 410-9. Essi, pertanto, devono ritenersi acquisiti al giudizio.
Quanto, invece, al contratto di conto anticipi n. 2026-1, mai depositato dalle parti, di esso l'attrice ha chiesto disporsi l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
L'istanza, già disattesa dal Tribunale in diversa composizione, è inammissibile.
Invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale, maggioritario all'epoca di introduzione del giudizio e tornato nuovamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte al momento in cui si scrive, "il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna" (Cass.
24641/2021; Cass. n. 23861/2022; Cass. n. 9082/2023).
Non vi è prova, infatti, che la correntista abbia fatto richiesta della documentazione in parola in epoca antecedente alla proposizione della domanda (vedi missiva del 29.5.2015 contenuta nella produzione attorea, ove nessun riferimento specifico è fatto al conto anticipi de quo).
Dunque, l'accertamento del Tribunale va circoscritto ai due contratti (conto corrente n. 409-5 e conto anticipi n. 410-9), nonché al conto n. 4333-3, avente pacificamente natura meramente tecnica, con esclusione del conto anticipi su fattura n. 2026-1.
Detti contratti, peraltro non fatti oggetto di specifica contestazione ad opera dell'attrice, vanno ritenuti pienamente validi perchè sottoscritti dalla correntista e a questa certamente consegnati dalla banca.
Come si può evincere dalla lettura dei documenti contrattuali, infatti, i due contratti si sono RT perfezionati con l'invio alla NC da parte della ella proposta contenente le condizioni di contratto, pedissequamente riportate per iscritto, e con la successiva accettazione delle medesime da parte dell'istituto di credito. Entrambi i documenti (ossia, proposta e accettazione) recano la firma di ambedue i contraenti.
Può passarsi, dunque, alla disamina delle singole censure sollevate dalla correntista.
2.1. Smentita per tabulas è la doglianza secondo cui la banca avrebbe illegittimamente proceduto alla capitalizzazione degli interessi passivi. Sul punto appare anzitutto doveroso ripercorrere, sia pure brevemente, le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema
Corte, con le note sentenze del 1999, con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente (cfr., in particolare, Cass. civ. sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374 la quale ha chiarito che: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della L. 17 febbraio
1992 (trasfusa poi nel T.U.B. di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”).
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 del D.
Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “T.U.B.”), conferendo al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Ebbene, nel caso di specie, le condizioni generali di contratto di entrambi i contratti per cui è causa prevedono, conformemente alla disciplina appena richiamata, la capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, con cadenza trimestrale reciproca. Le relative clausole, poi, sono state specificamente approvate per iscritto dalla correntista.
Né, del resto, l'opponente ha allegato (prima ancora che provato) che la creditrice, nonostante la pattuizione conforme a legge, abbia di fatto operato una diversa capitalizzazione degli interessi.
2.2. RTe attrice, poi, ha lamentato l'illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto.
La deduzione merita adesione. In primo luogo occorre premettere che la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) costituisce la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa).
Siffatta commissione ha, dunque, funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 870/2006).
La causa giustificativa della si rinviene, pertanto, nell'obbligazione del cliente di Pt_2
corrispondere alla banca un ulteriore compenso per la messa a disposizione dei fondi meglio indicati con l'apertura di credito.
Siffatto onere può, dunque, concorrere con gli interessi debitori pattuiti, i quali assolvono ad una funzione diversa rispetto alla commissione di massimo scoperto, volta a remunerare il rischio della banca per il recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente.
La ritenuta legittimità sotto il profilo causale della C.M.S. trae, poi, maggior conferma dagli interventi del legislatore in materia, in particolare con la l. n. 2/2009 (di conversione del d.l. n.
185/2008) e n. 6/2011 di introduzione del novellato art. 117 bis t.u.b.
La liceità causale dell'indicata clausola contrattuale non esime, in ogni caso, il Tribunale dal verificare - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. - che l'oggetto della stessa sia adeguatamente determinato, con precisa indicazione della misura, della modalità e della periodicità di calcolo.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato ad avviso del quale la determinatezza della clausola pattuita dalle parti sia da escludere attesa la mancata previsione di due elementi fondamentali quali la base e la modalità di calcolo della commissione medesima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il rapporto di conto corrente per cui è causa deve essere epurato, in virtù dei principi sopra chiariti, da qualsiasi addebito a titolo di c.m.s.
Per il periodo successivo, poi, non vi è prova che la banca abbia applicato, in sostituzione della
CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09 previa regolare comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12, in difformità a quanto previsto da tali disposizioni normative.
Pertanto, i conti in parola vanno epurati anche dagli addebiti effettuati a titolo di oneri sostitutivi. 2.3. Risultano, invece, regolarmente pattuiti gli interessi. Sicchè, ai fini della rideterminazione del saldo, si terrà conto del tasso convenzionale non essendo stato specificamente contestato dalla RT
, successivamente alla produzione dei due documenti contrattuali, che nel corso del rapporto l'istituto di credito abbia fatto applicazione degli stessi nella misura pattuita.
Con l'importante precisazione, però, che, poiché nel contratto di conto anticipi n. 410-9 non è pattuito il tasso degli interessi creditori, con conseguente violazione degli artt. 117 TUB nonché degli artt. 1284,1346,1418 e 1419 co.2 c.c., venendo in rilievo un'ipotesi di nullità parziale etero integrabile secondo il meccanismo di inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullità, a norma dell'art. 1419 co.2 c.c., va disposta la sostituzione di tale tasso con quello di cui al meccanismo di etero integrazione previsto dalla legge che, nella fattispecie, va effettuato secondo quanto disposto dall'art. 117 comma 7° del D.lgs. n.
385 del 1993 al tasso minimo e massimo dei BOT nei dodici mesi precedenti la chiusura del trimestre.
2.4. Per quanto concerne le date delle valute, in presenza di specifica pattuizione al riguardo, va fatta applicazione della valuta bancaria.
Analoga considerazione va operata con riguardo alle spese di tenuta del conto, per le quali le parti hanno previsto specifica disciplina, puntualmente applicata dall'istituto convenuto.
2.5. Passando alla doglianza secondo cui le condizioni contrattuali originariamente pattuite sarebbero state variate in senso sfavorevole al cliente senza che l'esercizio della facoltà di variare le condizioni contrattuali fosse preceduta da idonea comunicazione, in conformità al disposto dell'art. 118 t.u.b., essa è rimasta del tutto sfornita di prova.
Intanto, la facoltà di cui all'art. 118 t.u.b. risulta regolarmente pattuita all'art. 16 delle condizioni generali di contratto di conto corrente.
A ciò si aggiunga che la parte ha solo genericamente allegato la violazione della disposizione legale e convenzionale, senza provvedere alla analitica individuazione dei casi in cui la avrebbe CP_1
fatto illegittimo ricorso allo ius variandi riconosciutole.
2.6. Quanto alla censura di usurarietà, infine, essa è infondata.
Invero, occorre osservare che secondo quanto asserito in citazione dalla stessa parte attrice, con specifico riferimento al rapporto di conto corrente azionato, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato per la prima volta nel primo trimestre 2001 mentre, nel corso del rapporto di conto anticipi, nel quarto trimestre 2004 e, quindi, in epoca successiva al sorgere dei rapporti medesimi. Verrebbe dunque in rilievo un'ipotesi di cd. usura sopravvenuta come tale, secondo il più recente e condiviso orientamento della giurisprudenza, inidonea a determinare l'illiceità dell'addebito e a far sorgere il conseguente diritto del correntista alla ripetizione di quanto versato a titolo di interessi (cfr. Cass. SS.UU. n. 24657/2017 che ha affermato il seguente principio di diritto:
“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto").
D'altro canto, va evidenziato che il consulente, investito del relativo accertamento da parte del
Tribunale in diversa composizione, ha escluso che il tasso di interesse pattuito tra le parti fosse, al momento delle singole convenzioni, superiore al tasso soglia.
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico, facendo applicazione, ai fini dell'individuazione del tasso soglia, delle Istruzioni delle NC d'AL.
Sul punto, vale appena osservare che, ai fini dell'accertamento della nullità degli interessi usurari occorre procedere alla comparazione tra il TEG - il tasso effettivamente praticato in contratto - e il
TEGM - il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla NC d'AL per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze -.
La determinazione del TEGM, dunque, costituisce antecedente imprescindibile nell'accertamento dell'usura in quanto esso costituisce la base di calcolo del cd. tasso soglia, ossia il tasso oltre il quale la legge considera l'interesse usurario.
Esso trova il proprio fondamento nella legge, essendo stato previsto dall'art. 2 L. 108/1996 allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà e superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario.
E infatti, l'art. 644 co. 3 c.p. prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2 co. 4 l. 108/1996 precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8 d.l. n. 70/2011, applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011, il quale stabilisce che il tasso soglia è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali).
Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la NC d'AL (cfr. comma 2).
Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla NC d'AL la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Inoltre, i vari i d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m,
22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla NC d'AL.
È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la NC d'AL abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEGM, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in riodo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.
Analogamente, quando occorre confrontare il TEG applicato da una NC ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.
Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa antiusura.
In conclusione, quindi, è vero che il giudice non è vincolato al rispetto delle istruzioni della NC d'AL quali fonti di diritto ma occorre essere consapevoli che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in snodo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto. Quanto alla questione della computabilità della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura di cui all'art. 644 co. 3 primo periodo c.p., essa è stata affrontata dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018 la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:" in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati".
In sostanza, il richiamato principio di diritto è nel senso che l'art. 2 bis d.l. 185/2008 non ha carattere interpretativo e retroattivo, sicchè va escluso che per il periodo antecedente la sua entrata in vigore possa tenersi della c.m.s. ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia usura, mentre occorrerà effettuare una doppia verifica, l'una con riguardo al tasso soglia usurario e l'altra alla c.m.s., che è dunque oggetto di rilevazione separata.
2.7. Deve essere valutata, a questo punto, l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta al fine di espungere dalla corretta rideterminazione del saldo le poste eventualmente già prescritte.
Al riguardo, è noto che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61,
d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 (comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011 n.
10), - che stabiliva che « in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935
c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa » - di cui alla nota pronuncia n. 78/12 della
Consulta, l'eccezione debba essere esaminata alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24418/2010. Ed invero, innovando l'orientamento previgente, almeno a livello di giurisprudenza di legittimità, secondo il quale a prescrizione decorre dalla chiusura del conto, in detta sentenza la S.C. ha affermato che: "se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (cioè della apertura di credito), dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (...) Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e
l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (dell'apertura di credito =della somma messa a disposizione dalla banca al correntista)”, mentre se i versamenti si mantengono nei limiti dell'accreditamento non sono pagamenti ma atti ripristinatori.
Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, poi, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ritiene il Tribunale che gravi sul cliente, il quale agisce ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca nel corso del rapporto di conto corrente, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (e, quindi, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati etc.), mentre la banca che eccepisca quale fatto estintivo della pretesa la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, ha solo l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata.
L'eccezione di prescrizione, cioè, è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (da ultimo, Cass. n.
4372/2018, Cass. n. 27704/2018 e Cass. n. 27705/2018).
A fronte di una tale eccezione, poi, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo (della causa estintiva costituita dalla prescrizione), consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. n.
2660/2019).
L'onere della prova dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito (a forma libera prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L. n. 154 del 1992, che ha acquistato efficacia, in virtù di quanto stabilito dalla stessa L., art. 11, comma 4, 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, pubblicata sulla G.U. del 24 febbraio 1992) compete quindi al cliente e non alla CP_1
anche se è stato recentemente puntualizzato che il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipulazione di un contratto di apertura di credito purchè ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perchè la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019).
Sotto il profilo da ultimo evidenziato, deve osservarsi che, nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090).
Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, invece, la nullità per il difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, t.u.b. integra una nullità di protezione, potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, t.u.b.). Ne consegue che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio.
Deve ritenersi ammessa, poi, la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.
E infatti, le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche».
L'art. 2725 c.c. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera «soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio.
Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c..
A tal fine, prove dell'apertura del credito ovverosia della concessione di fatto dell'affidamento possono infatti trarsi dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione debitoria, dall'entità del saldo debitore, dall'assenza di tracce sensibili di un rientro del correntista, dall'utilizzo negli estratti conto e negli scalari di espressioni quali 'scoperto nei limiti del fido', 'APC fiduciaria' o simili, nonché dall'applicazione di tassi debitori differenziati (ovvero lo stesso tasso applicato a diversi numeri debitori) che rivelano la distinzione operata dalla banca tra interessi passivi entro fido ed extra fido.
Tali dati probatori rappresentano prova scritta - sebbene indiretta - dell'esistenza di un affidamento, con la specificazione che l'assenza di sottoscrizione negli estratti conto - in quanto elemento a vantaggio del cliente - rimane del tutto irrilevante.
Va al riguardo precisato che ciò non dà luogo alla figura del c.d. “fido di fatto” che va riferito ad ipotesi in cui un contratto scritto manchi del tutto e coincide con il mero scoperto di conto corrente che trova fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca.
Si tratta al contrario di una prova da desumersi per via presuntiva dell'esistenza di un fido realmente pattuito (e non già tollerato).
Passando, dunque, al caso concreto, in primo luogo, opina questo giudice che l'eccezione di prescrizione, così come sollevata dalla parte in sede di comparsa di costituzione, sia stata validamente formulata, avendo la parte allegato nella comparsa di costituzione l'inerzia della correntista e il decorso del termine.
Risulta, poi, l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica dell'atto di citazione in data 27 luglio 2016.
È pacifico, infine, che il conto era affidato: il fatto non solo non è stato oggetto di contestazione ma è stato addirittura affermato da ambedue le parti, tanto che lo stesso istituto di credito ha prodotto in giudizio copia del contratto di apertura di credito datato 23.10.2001 e delle successive integrazioni.
Senonchè, tale deposito deve giudicarsi inammissibile perché intervenuto solo con la memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e, quindi, tardivamente.
L'esistenza dell'affidamento ed i suoi limiti nel tempo, dunque, sono desumibili sia in via diretta che indiretta e vengono nella fattispecie tenuti in considerazione nella valutazione globale della fondatezza o meno della eccezione, “indipendentemente dalla parte che li abbia dedotti e dallo specifico interesse perseguito con la loro deduzione, senza dover mantenere settorialmente distinte le varie fonti di convincimento a seconda del particolare profilo della controversia rispetto a cui sia stata dedotta l'opportunità di acquisire i vari elementi probatori” (cfr. Cass. n.2297/2021).
L'esistenza di un conto pacificamente affidato rende pertanto operante la presunzione di ripristinatorietà delle rimesse, dovendosi rilevare che l'esistenza dei suddetti elementi di prova è stata verificata dal CTU che ha desunto l'esistenza di affidamenti nei seguenti limiti: 1) per il c/c n.
409-5: - Lire 50.000.000 – pari ad € 25.822,84 – a decorrere dal 22/10/2001; - € 25.000,00 a decorrere dal 1/10/2002; - € 100.000,00 a decorrere dal 28/10/2002; - € 25.000,00 a decorrere dal
1/1/2003; - € 125.000,00 a decorrere dal 31/3/2006; 2) per il c/c n. 410-9: - Lire 300.000.000 – pari ad € 154.937,07 – a decorrere dal 27/12/2001.
Ciò posto, il consulente tecnico d'ufficio, ha proceduto alla verifica della natura solutoria delle rimesse considerando i "versamenti" che costituiscono "effettivo atto di pagamento", in quanto eseguiti sul conto "scoperto" o in "extra-fido" (S.U.Civ.
2.12.2010 n. 24418), secondo i limiti di affidamento rilevati.
2.8. Su tale base e secondo i criteri supra esposti, dunque, l'ausiliario ha elaborato i conteggi ricostruendo i movimenti del conto corrente n. 409-5 e del conto anticipi n. 410-9 dal primo estratto conto agli atti, accertando un saldo a credito della correntista, alla data del 14.7.2011
(ultimo estratto conto in atti), di € 131.861,14.
Appare doveroso evidenziare che il consulente nominato, nell'effettuare il ricalcolo, ha considerato quale base contabile il saldo ricostruito e non già il cd. saldo banca.
E infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo giudice, “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie
a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr., tra le altre, Cass. n. 7721/2023);
Non vi sono motivi per disattendere le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nel suo elaborato, redatto con serio e indiscutibile rigore scientifico e che, per questo motivo, il Tribunale ritiene di condividere.
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi, come nella specie, che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
In definitiva, il calcolo del saldo del conto corrente effettuato dal CTU ricostruendo i movimenti sino al 14.7.2011 (data dell'ultimo estratto conto agli atti), con applicazione dei tassi convenzionale, capitalizzazione trimestrale degli interessi ed esclusione totale della commissione di massimo scoperto e degli oneri applicati in assenza di pattuizione, per tutta la durata del rapporto, al netto delle rimesse solutorie prescritte, ha portato ad accertare un saldo positivo di €
131.861,14.
Alla ripetizione di detta somma, quindi, va condannato l'istituto convenuto.
Su detto importo, infine, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass. n.
14886/2009).
2.9. Non merita accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice non essendo stati neppure allegati, prima ancora che provati, i pregiudizi che si assumono patiti per effetto della illecita condotta della controparte.
3. Le spese di giudizio, nel rapporto tra l'attrice e la seguono la soccombenza della CP_1
convenuta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
3.1. Le spese di giudizio, nel rapporto tra la convenuta e il terzo interveniente, seguono la soccombenza di quest'ultimo e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore minimo di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, anche in considerazione dell'esito della controversia e delle ragioni sottese alla decisione.
3.2. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91 c.p.c., vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 24395/2016, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di € 131.861,14, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito;
B. condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.480,00 (di cui € 1.300,00 per esborsi ed € 4.180,00 per compensi) oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale, con attribuzione all'avv.
Michele Trematerra dichiaratosi antistatario;
C. condanna al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite Controparte_3
che liquida in complessivi € 7.532,00 (di cui € 30,00 per esborsi ed € 7.502,00 per compensi) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale;
D. Pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 26.6.2020 e del
26.11.2023, a carico definitivo di parte convenuta.
Così deciso in Napoli, 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi