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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 123 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maria Maranca per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Gelo e Raffaele Manfrellotti per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2693/2024, pubblicata il 25/11/2024.
FATTI DI CAUSA
chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la condanna del Parte_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di € Controparte_1
20.827,40 o in quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso di spese mediche.
Rappresentava che alle ore 17.00 circa del 25.1.2019, scendendo da un marciapiede di via Martiri d'Ungheria nel Comune di era scivolato su due CP_1
1 lastre di vetro poste una sopra l'altra lungo il ciglio del marciapiedi, non segnalate, né visibili, anche per le condizioni temporali (l'imbrunire) e climatiche, rovinando al suolo;
che dal sinistro aveva riportato la “frattura malleolo peroniero e III malleolo a sinistra”, la quale aveva richiesto un intervento chirurgico con ostelosintesi, placca e viti, eseguito in data 30.1.2019; che si era reso necessario procedere con l'apparecchio gessato, la somministrazione di una terapia farmacologica e fisiokinesica, nonché con la sottoposizione a controlli sanitari specialistici ed ulteriori indagini strumentali;
che la perizia medico-legale indicava un danno biologico permanente nella misura del 8%, residuando esiti anatomo- funzionali;
che le tabelle del Tribunale di Milano nel 2018 prevedono una liquidazione di € 20.827,40 con massima personalizzazione.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigetta la domanda, esponendo che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del su cui grava l'obbligo di custodia della CP_1 strada;
che, infatti, tenuto conto della testimonianza di , deve Testimone_1 ritenersi che l'attore non abbia tenuto una condotta improntata a diligenza e cautela e che, quindi, il suo comportamento sia valso ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento di danno;
che l'attore non ha provato l'oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro per cui e causa, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
che non vi è in atti una foto ritraente lo stato dei luoghi, ciononostante il teste escusso ha dichiarato “nella zona dove è caduto il sig.
è sempre presente immondizia”; che la presunta insidia presente sul tratto Pt_1 di strada teatro dell'evento ben avrebbe potuto essere evitata usando l'ordinaria diligenza e cautela;
che l'attore, in definitiva, non ha fornito idonea prova della non visibilità e della non evitabilità della insidia, anzi è emerso che il tratto di strada in questione fosse notoriamente insidioso, perciò i danni patiti sono frutto della condotta non diligente dallo stesso tenuta e comunque non adeguata alle condizioni della strada;
che “da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivibile alla cosa in custodia della amministrazione convenuta, non risultando, fra l'altro, che la buca avesse caratteristiche tali da non poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte attrice, evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte della amministrazione convenuta, con conseguente esclusione della responsabilità della stessa”.
2 L'appello propone appello avverso la sentenza, che censura, sia per Parte_1 un'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, sia per la carenza motivazionale, sia per l'errore di diritto nell'applicazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Obietta che il giudice di primo grado non precisa in cosa consista la sua presunta condotta impropria e imprudente e non chiarisce le circostanze che possano rendere l'insidia visibile ed evitabile, incorrendo dunque in un chiaro e palese deficit motivazionale, che riflette l'omesso assolvimento da parte del all'onere di CP_1 dimostrare il cd. caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva su di esso gravante;
che, come confermato dalla testimonianza di , la Testimone_1 caduta non è stata causata da una buca stradale, come affermato dal primo giudice, né da rifiuti abbandonati o sacchi di spazzatura, che sarebbero stati facilmente visibili, quanto invece da due lastre di vetro poste a ridosso del marciapiede in un giorno di pioggia, senza alcuna possibilità per l'utente della strada di poter prevedere, anche solo minimamente, l'insidia ivi esistente e dunque di poter attuare tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, trattandosi di materiale trasparente;
che se il avesse adempiuto ai suoi obblighi di provvedere con Controparte_1 regolarità ed efficienza alla raccolta dei rifiuti e/o di materiale a vario titolo depositato, il sinistro non si sarebbe verificato;
che l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità aggravata a carico della P.A, per la cui applicabilità è sufficiente che il danneggiato provi il nesso casuale fra la res custodita e il danno, mentre ricade sulla P.A. l'onere di provare il cd. caso fortuito, che può consistere o in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista e imprevedibile o in una condotta imprudente dell'utente della strada, posta in violazione delle regole di cautela e tale da elidere totalmente il nesso di causalità tra la res custodita e il danno;
che alcuna di dette circostanze è stata dimostrata dal appellato;
che CP_1 si ravvisa, comunque, una responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c.; che va ammessa la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta in primo grado, al fine di verificare la sussistenza del trauma subito dal Pt_1 nonché l'esatta quantificazione del danno biologico.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del al pagamento della somma di € 20.827,40 o quella diversa Controparte_1 che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 Il costituitosi, risponde che la circostanza riferita dal teste, Controparte_1 secondo cui “nella zona in cui è caduto il è sempre presente immondizia” Pt_1 dimostra che il tratto di strada in questione era notoriamente insidioso e che il ne era sicuramente al corrente essendo residente proprio in Via Martiri Pt_1
d'Ungheria alla trav. sicché avrebbe dovuto prestare particolare CP_2 attenzione nell'incedere; che il comportamento di un soggetto che, pur essendo a conoscenza della situazione di grave dissesto in cui versa una strada, tenga una condotta imprudente all'atto del percorrerla, costituisce una condotta idonea ad integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; che il fatto che il teste non ricordi se vi fossero o meno strisce pedonali compromette notevolmente l'attendibilità intrinseca della sua deposizione, trattandosi di un particolare non indifferente rispetto alla descrizione dello stato dei luoghi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell'atto di citazione di primo grado afferma di essere sceso Parte_1 dal marciapiedi e di aver poggiato il piede su due lastre di vetro, poste una sopra l'altra, non segnalate e non visibili per l'imbrunire della sera e le avverse condizioni climatiche. La sua ricostruzione è stata confermata dalla testimonianza di Tes_1
che ha assistito alla caduta e ha riferito che il suo amico è scivolato su lastre
[...] di vetro che stavano giù dal marciapiede, aggiungendo che nella zona dove è caduto
è sempre presente immondizia e che quel giorno pioveva.
La sentenza di primo grado, che esclude la responsabilità del ex art. CP_1
2051 c.c., ascrivendo l'evento dannoso in via esclusiva all'imprudenza dell'attore, è avversata dall'appellante in ragione dell'imprevedibilità del pericolo (trattandosi di materiale trasparente non visibile per la scarsa luminosità e la pioggia) e dell'omissione dell'obbligo del custode della strada di rimuovere la fonte di pericolo, provvedendo con regolarità alla raccolta dei rifiuti e di altro materiale depositato.
Va premesso che l'atto di citazione di primo grado contiene un'espressa opzione per entrambe le fattispecie di responsabilità ipotizzabili: in primis, per la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 e, “nella denegata ipotesi in cui non risulti applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale”, per la fattispecie generale ex art. 2043 c.c.
L'azione speciale di responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una fattispecie di responsabilità oggettiva, come affermato dalle Sezioni Unite con ord. del 30.6.2022,
4 n. 20943, che prescinde dalla colpa del custode e dall'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, ed è integrata per la sola esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento di danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa. Causalità materiale che va esclusa laddove l'evento sia riconducibile (non alla cosa, ma) al caso fortuito, che elide la relazione di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e consiste in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, riconducibile ad un fatto naturale, o all'azione di un terzo, o all'azione dello stesso danneggiato.
L'azione generale aquiliana, ex art. 2043 c.c., si fonda sul requisito della colpa, la quale si traduce nel dovere di rimuovere una situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale e sull'onere probatorio spettante al danneggiato.
Il riesame in appello deve essere, allora, diretto a stabilire se il fatto accertato (il piede che scivola su due lastre di vetro abbandonate sul ciglio della strada, nel mentre si scende dal marciapiedi in un'area urbana alle ore 17.00 circa del periodo invernale) sia riconducibile allo stato della cosa o al caso fortuito che elide la relazione di causalità con la cosa (responsabilità ex art. 2051 c.c.) e, laddove si tratti di un caso fortuito, se il era tenuto a rimuovere la situazione di pericolo CP_1 occulto (responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Osserva la Corte che la caduta dell'utente non è stata causata dallo stato della cosa in sé (ossia, da condizioni di dissesto della strada, come buche, avvallamenti, sconnessioni del manto stradale, ecc.) ma dalla presenza sulla strada di lastre di vetro. Dunque, dal concorso del fatto di un terzo (che ha abbandonato le lastre di vetro sul bordo della strada) e del fatto del danneggiato (che è sceso dal marciapiedi, poggiando il piede sui vetri).
Si ritiene che il fatto del terzo assuma il valore del caso fortuito, che esclude la relazione di causalità tra la res e l'evento di danno, quando è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Ciò deve dirsi in quelle situazioni di pericolo estrinseche create da terzi, dovute ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa e non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (es., perdita di olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi). In questo caso il fattore di pericolo occasionalmente creato da terzi può
5 considerarsi fortuito quantomeno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente custode della strada acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (Cass., ord., 11.3.2021, n. 6826).
Il fatto del danneggiato può essere causa concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa) o causa esclusiva dell'evento dannoso (nel qual caso assume il valore di caso fortuito), secondo la regola di causalità e di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio, per cui il risarcimento del danno deve essere escluso o diminuito in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato (Cass., 10.5.2018, n. 11258;
Cass., 19.7.2018, n. 19218).
In particolare, la Suprema Corte ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Si afferma, invece, che la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 27.4.2023, n. 11152; Cass., sez. un., 30.6.2022, n.
20943; Cass. 1.2.2018, n. 2482). L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass., 31.3.2025, n. 8450).
Nel caso di specie si riscontrano i caratteri del caso fortuito, rinvenibili sia nel fatto del terzo che nel fatto dello stesso danneggiato. Da un lato, la situazione di pericolo è stata creata da una circostanza del tutto occasionale, quale il fatto
6 inavveduto del terzo che, in violazione delle disposizioni comunali sul conferimento di rifiuti, ha abbandonato le lastre di vetro sul bordo della strada. Dall'altro lato, la fonte estrinseca di pericolo si è tradotta in un evento di danno per effetto della mancata adozione da parte del danneggiato delle normali cautele richieste nelle circostanze date. La discesa dal marciapiedi alla piattaforma stradale è un atto che genera un pericolo maggiore rispetto alla normale andatura sulla sede stradale e richiede una maggiore attenzione. Qualsiasi utente diligente che scende dal marciapiede è naturalmente portato a guardare il dislivello che deve attraversare, per cui una disattenzione in questo frangente non risponde ad una condotta prevedibile e avveduta. Né può ritenersi che le lastre di vetro siano un pericolo occulto a causa delle condizioni di scarsa visibilità. In primo luogo, il fatto si è verificato in pieno centro urbano e, né l'attore, né il teste, hanno rappresentato una situazione di mancanza o scarsa illuminazione pubblica. In secondo luogo, eventuali condizioni di scarsa visibilità (per l'orario e/o per la pioggia) non giustificano la mancanza di prudenza nella discesa dal marciapiedi ma, al contrario, rendono ancor più inaccorta la condotta del pedone.
Di qui l'insussistenza della responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c., quale custode della strada, per un evento di danno causato, non dallo stato della cosa, ma dal caso fortuito costituito dal concorso del fatto del terzo e del fatto colpevole dello stesso danneggiato.
La visibilità dell'insidia e il fatto colposo dello stesso danneggiato, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., escludono anche la responsabilità aquiliana del ex art. 2043 c.c., fondata sulla norma primaria e fondamentale del CP_1 neminem laedere e sul requisito della colpa, che si traduce nel dovere della P.A. di rimuovere una situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con la condanna dell'appellante, per il principio di soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 20.827,40 corrispondente al risarcimento richiesto dall'appellante).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore
7 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 123/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore del che liquida in € 3.000,00 per onorari di Controparte_1 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 123 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maria Maranca per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Gelo e Raffaele Manfrellotti per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
2693/2024, pubblicata il 25/11/2024.
FATTI DI CAUSA
chiedeva al Tribunale di Nocera Inferiore la condanna del Parte_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di € Controparte_1
20.827,40 o in quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso di spese mediche.
Rappresentava che alle ore 17.00 circa del 25.1.2019, scendendo da un marciapiede di via Martiri d'Ungheria nel Comune di era scivolato su due CP_1
1 lastre di vetro poste una sopra l'altra lungo il ciglio del marciapiedi, non segnalate, né visibili, anche per le condizioni temporali (l'imbrunire) e climatiche, rovinando al suolo;
che dal sinistro aveva riportato la “frattura malleolo peroniero e III malleolo a sinistra”, la quale aveva richiesto un intervento chirurgico con ostelosintesi, placca e viti, eseguito in data 30.1.2019; che si era reso necessario procedere con l'apparecchio gessato, la somministrazione di una terapia farmacologica e fisiokinesica, nonché con la sottoposizione a controlli sanitari specialistici ed ulteriori indagini strumentali;
che la perizia medico-legale indicava un danno biologico permanente nella misura del 8%, residuando esiti anatomo- funzionali;
che le tabelle del Tribunale di Milano nel 2018 prevedono una liquidazione di € 20.827,40 con massima personalizzazione.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigetta la domanda, esponendo che non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del su cui grava l'obbligo di custodia della CP_1 strada;
che, infatti, tenuto conto della testimonianza di , deve Testimone_1 ritenersi che l'attore non abbia tenuto una condotta improntata a diligenza e cautela e che, quindi, il suo comportamento sia valso ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento di danno;
che l'attore non ha provato l'oggettiva pericolosità della strada teatro del sinistro per cui e causa, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno;
che non vi è in atti una foto ritraente lo stato dei luoghi, ciononostante il teste escusso ha dichiarato “nella zona dove è caduto il sig.
è sempre presente immondizia”; che la presunta insidia presente sul tratto Pt_1 di strada teatro dell'evento ben avrebbe potuto essere evitata usando l'ordinaria diligenza e cautela;
che l'attore, in definitiva, non ha fornito idonea prova della non visibilità e della non evitabilità della insidia, anzi è emerso che il tratto di strada in questione fosse notoriamente insidioso, perciò i danni patiti sono frutto della condotta non diligente dallo stesso tenuta e comunque non adeguata alle condizioni della strada;
che “da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivibile alla cosa in custodia della amministrazione convenuta, non risultando, fra l'altro, che la buca avesse caratteristiche tali da non poter essere evitata o tali da poter generare (in condizioni normali) un evento del tipo di quello verificatosi, dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento dannoso alla imprudenza della parte attrice, evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte della amministrazione convenuta, con conseguente esclusione della responsabilità della stessa”.
2 L'appello propone appello avverso la sentenza, che censura, sia per Parte_1 un'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, sia per la carenza motivazionale, sia per l'errore di diritto nell'applicazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Obietta che il giudice di primo grado non precisa in cosa consista la sua presunta condotta impropria e imprudente e non chiarisce le circostanze che possano rendere l'insidia visibile ed evitabile, incorrendo dunque in un chiaro e palese deficit motivazionale, che riflette l'omesso assolvimento da parte del all'onere di CP_1 dimostrare il cd. caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva su di esso gravante;
che, come confermato dalla testimonianza di , la Testimone_1 caduta non è stata causata da una buca stradale, come affermato dal primo giudice, né da rifiuti abbandonati o sacchi di spazzatura, che sarebbero stati facilmente visibili, quanto invece da due lastre di vetro poste a ridosso del marciapiede in un giorno di pioggia, senza alcuna possibilità per l'utente della strada di poter prevedere, anche solo minimamente, l'insidia ivi esistente e dunque di poter attuare tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, trattandosi di materiale trasparente;
che se il avesse adempiuto ai suoi obblighi di provvedere con Controparte_1 regolarità ed efficienza alla raccolta dei rifiuti e/o di materiale a vario titolo depositato, il sinistro non si sarebbe verificato;
che l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità aggravata a carico della P.A, per la cui applicabilità è sufficiente che il danneggiato provi il nesso casuale fra la res custodita e il danno, mentre ricade sulla P.A. l'onere di provare il cd. caso fortuito, che può consistere o in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista e imprevedibile o in una condotta imprudente dell'utente della strada, posta in violazione delle regole di cautela e tale da elidere totalmente il nesso di causalità tra la res custodita e il danno;
che alcuna di dette circostanze è stata dimostrata dal appellato;
che CP_1 si ravvisa, comunque, una responsabilità del ai sensi dell'art. Controparte_1
2043 c.c.; che va ammessa la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta in primo grado, al fine di verificare la sussistenza del trauma subito dal Pt_1 nonché l'esatta quantificazione del danno biologico.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna del al pagamento della somma di € 20.827,40 o quella diversa Controparte_1 che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3 Il costituitosi, risponde che la circostanza riferita dal teste, Controparte_1 secondo cui “nella zona in cui è caduto il è sempre presente immondizia” Pt_1 dimostra che il tratto di strada in questione era notoriamente insidioso e che il ne era sicuramente al corrente essendo residente proprio in Via Martiri Pt_1
d'Ungheria alla trav. sicché avrebbe dovuto prestare particolare CP_2 attenzione nell'incedere; che il comportamento di un soggetto che, pur essendo a conoscenza della situazione di grave dissesto in cui versa una strada, tenga una condotta imprudente all'atto del percorrerla, costituisce una condotta idonea ad integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.; che il fatto che il teste non ricordi se vi fossero o meno strisce pedonali compromette notevolmente l'attendibilità intrinseca della sua deposizione, trattandosi di un particolare non indifferente rispetto alla descrizione dello stato dei luoghi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell'atto di citazione di primo grado afferma di essere sceso Parte_1 dal marciapiedi e di aver poggiato il piede su due lastre di vetro, poste una sopra l'altra, non segnalate e non visibili per l'imbrunire della sera e le avverse condizioni climatiche. La sua ricostruzione è stata confermata dalla testimonianza di Tes_1
che ha assistito alla caduta e ha riferito che il suo amico è scivolato su lastre
[...] di vetro che stavano giù dal marciapiede, aggiungendo che nella zona dove è caduto
è sempre presente immondizia e che quel giorno pioveva.
La sentenza di primo grado, che esclude la responsabilità del ex art. CP_1
2051 c.c., ascrivendo l'evento dannoso in via esclusiva all'imprudenza dell'attore, è avversata dall'appellante in ragione dell'imprevedibilità del pericolo (trattandosi di materiale trasparente non visibile per la scarsa luminosità e la pioggia) e dell'omissione dell'obbligo del custode della strada di rimuovere la fonte di pericolo, provvedendo con regolarità alla raccolta dei rifiuti e di altro materiale depositato.
Va premesso che l'atto di citazione di primo grado contiene un'espressa opzione per entrambe le fattispecie di responsabilità ipotizzabili: in primis, per la responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 e, “nella denegata ipotesi in cui non risulti applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale”, per la fattispecie generale ex art. 2043 c.c.
L'azione speciale di responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una fattispecie di responsabilità oggettiva, come affermato dalle Sezioni Unite con ord. del 30.6.2022,
4 n. 20943, che prescinde dalla colpa del custode e dall'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, ed è integrata per la sola esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento di danno, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa. Causalità materiale che va esclusa laddove l'evento sia riconducibile (non alla cosa, ma) al caso fortuito, che elide la relazione di causalità tra la cosa e l'evento dannoso e consiste in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, riconducibile ad un fatto naturale, o all'azione di un terzo, o all'azione dello stesso danneggiato.
L'azione generale aquiliana, ex art. 2043 c.c., si fonda sul requisito della colpa, la quale si traduce nel dovere di rimuovere una situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale e sull'onere probatorio spettante al danneggiato.
Il riesame in appello deve essere, allora, diretto a stabilire se il fatto accertato (il piede che scivola su due lastre di vetro abbandonate sul ciglio della strada, nel mentre si scende dal marciapiedi in un'area urbana alle ore 17.00 circa del periodo invernale) sia riconducibile allo stato della cosa o al caso fortuito che elide la relazione di causalità con la cosa (responsabilità ex art. 2051 c.c.) e, laddove si tratti di un caso fortuito, se il era tenuto a rimuovere la situazione di pericolo CP_1 occulto (responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Osserva la Corte che la caduta dell'utente non è stata causata dallo stato della cosa in sé (ossia, da condizioni di dissesto della strada, come buche, avvallamenti, sconnessioni del manto stradale, ecc.) ma dalla presenza sulla strada di lastre di vetro. Dunque, dal concorso del fatto di un terzo (che ha abbandonato le lastre di vetro sul bordo della strada) e del fatto del danneggiato (che è sceso dal marciapiedi, poggiando il piede sui vetri).
Si ritiene che il fatto del terzo assuma il valore del caso fortuito, che esclude la relazione di causalità tra la res e l'evento di danno, quando è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Ciò deve dirsi in quelle situazioni di pericolo estrinseche create da terzi, dovute ad una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa e non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (es., perdita di olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici o altri agenti offensivi). In questo caso il fattore di pericolo occasionalmente creato da terzi può
5 considerarsi fortuito quantomeno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente custode della strada acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (Cass., ord., 11.3.2021, n. 6826).
Il fatto del danneggiato può essere causa concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa) o causa esclusiva dell'evento dannoso (nel qual caso assume il valore di caso fortuito), secondo la regola di causalità e di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, comma 1, c.c., rilevabile d'ufficio, per cui il risarcimento del danno deve essere escluso o diminuito in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato (Cass., 10.5.2018, n. 11258;
Cass., 19.7.2018, n. 19218).
In particolare, la Suprema Corte ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Si afferma, invece, che la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 27.4.2023, n. 11152; Cass., sez. un., 30.6.2022, n.
20943; Cass. 1.2.2018, n. 2482). L'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass., 31.3.2025, n. 8450).
Nel caso di specie si riscontrano i caratteri del caso fortuito, rinvenibili sia nel fatto del terzo che nel fatto dello stesso danneggiato. Da un lato, la situazione di pericolo è stata creata da una circostanza del tutto occasionale, quale il fatto
6 inavveduto del terzo che, in violazione delle disposizioni comunali sul conferimento di rifiuti, ha abbandonato le lastre di vetro sul bordo della strada. Dall'altro lato, la fonte estrinseca di pericolo si è tradotta in un evento di danno per effetto della mancata adozione da parte del danneggiato delle normali cautele richieste nelle circostanze date. La discesa dal marciapiedi alla piattaforma stradale è un atto che genera un pericolo maggiore rispetto alla normale andatura sulla sede stradale e richiede una maggiore attenzione. Qualsiasi utente diligente che scende dal marciapiede è naturalmente portato a guardare il dislivello che deve attraversare, per cui una disattenzione in questo frangente non risponde ad una condotta prevedibile e avveduta. Né può ritenersi che le lastre di vetro siano un pericolo occulto a causa delle condizioni di scarsa visibilità. In primo luogo, il fatto si è verificato in pieno centro urbano e, né l'attore, né il teste, hanno rappresentato una situazione di mancanza o scarsa illuminazione pubblica. In secondo luogo, eventuali condizioni di scarsa visibilità (per l'orario e/o per la pioggia) non giustificano la mancanza di prudenza nella discesa dal marciapiedi ma, al contrario, rendono ancor più inaccorta la condotta del pedone.
Di qui l'insussistenza della responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c., quale custode della strada, per un evento di danno causato, non dallo stato della cosa, ma dal caso fortuito costituito dal concorso del fatto del terzo e del fatto colpevole dello stesso danneggiato.
La visibilità dell'insidia e il fatto colposo dello stesso danneggiato, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c., escludono anche la responsabilità aquiliana del ex art. 2043 c.c., fondata sulla norma primaria e fondamentale del CP_1 neminem laedere e sul requisito della colpa, che si traduce nel dovere della P.A. di rimuovere una situazione di pericolo occulto per l'utente, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con la condanna dell'appellante, per il principio di soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore € 20.827,40 corrispondente al risarcimento richiesto dall'appellante).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore
7 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 123/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore del che liquida in € 3.000,00 per onorari di Controparte_1 difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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