Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/06/2025, n. 12681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12681 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04369/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4369 del 2025, proposto da IA NG, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Barosio, Luigi M. Angeletti, Serena Dentico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fubine Monferrato, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
all’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 14.9.2023 ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., n. 30006, pubblicata in data 30.10.2023, con cui la S.C. Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, tra gli altri, condannato parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite relative del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese e oneri accessori. L’ordinanza, spedita in forma esecutiva in data 19.12.2023, è stata notificata al Comune, presso la sede reale, in data 19.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 7.4.2025 e depositato in pari data, IA NG ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Comune di Fumine Monferrato (di seguito, breviter , anche “ Comune ”) al fine di sentir ordinare l’ottemperanza all’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 14.9.2023 ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., n. 30006, pubblicata in data 30.10.2023, con cui la S.C. Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, tra gli altri, condannato parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite relative del giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese e oneri accessori. L’ordinanza, spedita in forma esecutiva in data 19.12.2023, è stata notificata al Comune, presso la sede reale, in data 19.12.2023.
A sostegno del ricorso, IA NG ha allegato di aver incardinato, dinanzi all’intestato Tribunale, il giudizio di ottemperanza in relazione alla descritta pronuncia della S.C. di Cassazione e che lo stesso sarebbe stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2624, pubblicata in data 4.2.2025, stante il difetto della prova del passaggio in giudicato della pronuncia oggetto del ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.c.
Pertanto, la ricorrente, preso atto del tenore della pronuncia da ultimo menzionata, si sarebbe attivata per ottenere dalla cancelleria della S.C. di Cassazione il certificato relativo al passaggio in giudicato della stessa, apprendendo, in tale occasione, che il Giudice di legittimità non rilascerebbe le attestazioni di tal fatta; e ciò sul presupposto per il quale i provvedimenti della S.C. di Cassazione devono considerarsi geneticamente muniti della qualità di giudicato.
Benchè ritualmente intimata, parte resistente ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, in via pregiudiziale di rito, giova osservare come parte ricorrente abbia, in questa sede, provato, mediante la produzione in giudizio del certificato rilasciato in data 3.3.2025 dalla cancelleria della S.C. di Cassazione, il passaggio in giudicato della pronuncia che in questa sede ci occupa.
Con la conseguenza per la quale siffatta circostanza, costituente fatto nuovo e sopravvenuto, è idonea a consentire la riproposizione del giudizio di ottemperanza, originariamente dichiarato inammissibile dalla Sezione, avverso la pronuncia meglio descritta in epigrafe.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza prevalente (CDS, n. 7285/2024), condivisa dal Collegio, l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice ordinario è condizionata alla sussistenza di quattro requisiti, tutti adeguatamente comprovati nel caso di specie: a) che il titolo esecutivo esista e sia perfetto (si tratta della descritta ordinanza); b) che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del titolo azionato (le è stato notificato in data 19.12.2023); c) che il titolo esecutivo sia passato in giudicato (certificazione del 3.3.2025); d) che l’Amministrazione sia rimasta inerte.
Sotto tale ultimo aspetto, a fronte dell’allegazione, a opera di parte ricorrente, dell’inerzia del Comune, quest’ultimo non si è costituito in giudizio, né ha fornito la prova - posta a suo carico dall’art. 64 c.p.a., trattandosi di fatto negativo e vigendo il principio di vicinanza dell’onere probatorio - di aver adempiuto agli obblighi di cui al dictum giudiziale, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a esso non imputabile.
Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ordina a parte resistente di ottemperare al titolo esecutivo sopra descritto entro il termine di giorni 60 dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente e nomina, sin da ora, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Alessandria, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il giudicato, nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine sopra assegnato all’Amministrazione per provvedere autonomamente.
Il Commissario si insedierà a seguito di apposita richiesta della parte ricorrente, comprovante l’inutile decorso del termine di 60 giorni sopra indicato, e il relativo compenso, che verrà determinato da questo Collegio su apposita istanza del medesimo corredata della prova dell’avvenuto assolvimento dell’incarico, è posto a carico di parte resistente.
La peculiarità della vicenda consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a parte resistente l’ottemperanza al titolo esecutivo meglio descritto in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta a far data dalla notificazione della presente pronuncia.
In caso di persistente inottemperanza del Comune intimato, nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Alessandria, con facoltà di delega a funzionario dipendente in possesso di idonea qualificazione professionale, il quale provvederà a eseguire il titolo esecutivo azionato, per la parte non ancora soddisfatta, nei successivi 60 giorni, con compenso a carico di parte resistente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO