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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 450/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2310 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025, RGR n. 450/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv.
Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 21.1.2025 dal Comune di
Pantelleria, per omesso pagamento di Imposta Municipale Propria (IMU), con riferimento all'anno 2019, - sostenendone la illegittimità
Si costituiva il Comune deducendo l'avvenuto totale annullamento del carico tributario e chiedeva che la controversia venisse dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
Parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese di lite con nota depositata in udienza.
All'udienza del 16.01.2025 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visite le deduzioni dell'Ufficio,
Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546, ritenuto di potere accogliere la domanda di condanna alle spese stante la tardiva comunicazione di annullamento così determinandosi. nella specie. l'ipotesi di soccombenza virtuale
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 200,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Trapani addì 16 gennaio 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 450/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2310 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2025, RGR n. 450/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv.
Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento, notificato in data 21.1.2025 dal Comune di
Pantelleria, per omesso pagamento di Imposta Municipale Propria (IMU), con riferimento all'anno 2019, - sostenendone la illegittimità
Si costituiva il Comune deducendo l'avvenuto totale annullamento del carico tributario e chiedeva che la controversia venisse dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
Parte ricorrente insisteva per la condanna alle spese di lite con nota depositata in udienza.
All'udienza del 16.01.2025 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visite le deduzioni dell'Ufficio,
Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546, ritenuto di potere accogliere la domanda di condanna alle spese stante la tardiva comunicazione di annullamento così determinandosi. nella specie. l'ipotesi di soccombenza virtuale
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 200,00 oltre oneri se dovuti.
Così deciso in Trapani addì 16 gennaio 2025
Il Giudice Monocratico