Art. 3. 1. L' articolo 3 della legge 3 giugno 1978, n. 288 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 40 anno di eta'".
Nota all' art. 3:
La legge n. 288/1978 reca: "Elevazione del limite massimo di eta' per accedere ai pubblici concorsi".
"Art. 3. - 1. Il limite massimo di eta' per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti di diritto pubblico non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non puo' essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non puo' essere inferiore al 40 anno di eta'".
Nota all' art. 3:
La legge n. 288/1978 reca: "Elevazione del limite massimo di eta' per accedere ai pubblici concorsi".