Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15640/2023 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
MANZONI,20 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. LANZO INES che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
PERTINI, 45 10072 CASELLE TORINESE presso lo studio dell'avv. NOVARA MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E CONTRO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso
“In via Principale
1. Accertare e Dichiarare che la IG.ra (C.F. ), per i motivi Controparte_1 C.F._2
esposti dal Ricorrente nella narrativa del presente atto, è un soggetto economicamente autosufficiente in grado di lavorare e di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, nonché accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni (circa il mantenimento della figlia ) poste a fondamento della Sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio n. 1890/2023 emessa dal Tribunale di Torino, VII Sezione civile, nonché accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del IG. (C.F. Parte_1
) rispetto a quelle che lui aveva al momento di emanazione e deposito della su C.F._1
citata Sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1890/2023 emessa dal
Tribunale di Torino, VII Sezione civile, e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella
Sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1890/2023 emessa dal Tribunale di Torino, VII Sezione civile, all'esito del giudizio con nrg 14270/2021 tra le Parti Parte_1
e , revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla
[...] Controparte_2
data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. Parte_1
quale contributo al mantenimento della su citata figlia disposta nella
[...] Controparte_1 predetta Sentenza;
In subordine:
2. Accertare e Dichiarare che la IG.ra (C.F. Controparte_1
), per i motivi esposti dal Ricorrente nella narrativa del presente atto, è un C.F._2
soggetto economicamente autosufficiente in grado di lavorare e di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, nonché accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni
(circa il mantenimento della figlia ) poste a fondamento della Sentenza di Controparte_1
divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1890/2023 emessa dal Tribunale di Torino,
VII Sezione civile, nonché accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni economiche del IG. (C.F. ) rispetto a quelle che lui aveva Parte_1 C.F._1
al momento di emanazione e deposito della su citata Sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1890/2023 emessa dal Tribunale di Torino, VII Sezione civile, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata Sentenza - ridurre nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1 P_
3. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidare come
[...] da nota spese allegata al presente atto (doc. 11, doc. 15). 18. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare i mezzi di prova e all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge, anche all'esito delle difese di controparte, si chiede che il
Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 e ss. c.p.c. alla su citata IG.ra (C.F. Controparte_1
) l'esibizione dei documenti in suo possesso e comprovanti il suo status C.F._2
economico, ovvero gli estratti dei conto correnti, dei libretti di risparmio postale di cui risulta titolare, documenti attestanti l'ammontare esatto dei buoni postali fruttiferi a lei intestati, la copia dei contratti di locazione o di compravendita relativi ad immobili da lei locati, venduti o acquistati, nonché gli estratti INPS o altri documenti da cui si evince che è titolare di eventuale pensione di invalidità. 19. Sempre in via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti(..)”
Per parte resistente : come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni, specifica formulazione di richieste istruttorie IN VIA ISTRUTTORIA Tenuto conto della documentazione ex adverso depositata e alle deduzioni e dichiarazioni emerse nel corso del giudizio si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito disponga ispezione tributaria, al fine di accertare le reali condizioni economiche, reddituali e di vita del sig. , ivi compresi i movimenti dal medesimo effettuati sui propri rapporti di Parte_1
conto dalla separazione a oggi, incaricando il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza territorialmente competente con facoltà̀ di subdelega di svolgere accertamenti ( sia mediante le opportune interrogazioni ai pubblici registri: anagrafe, anagrafe tributaria, camera di commercio,
PRA, Agenzia delle entrate, Agenzia del territorio, sia mediante verifica dei conti correnti e dei conti titoli intestati o cointestati ovvero attraverso altri atti di indagine che si prospettassero utili) sui redditi, sulle partecipazioni societarie e sui beni immobili e mobili registrati nella effettiva disponibilità̀ di nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, anche se intestati o formalmente riferibili a soggetti diversi e di verificare il C.F._1
tenore di vita effettivo dello stesso NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare che la signora non è economicamente autosufficiente e, conseguentemente 2) Controparte_1 disporre che il signor corrisponderà, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma Parte_1
di Euro 70,00= al mese fino al 2025 ed Euro 50,00= al mese fino al 2027 a titolo di contributo al mantenimento ed alimenti alla signora non economicamente autosufficiente, Controparte_1
somme che dovranno essere annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT, salvo rideterminarle nel momento in cui il signor reperirà un nuovo lavoro. IN OGNI CASO: - con Parte_1 riserva di indicare capitoli di prova, di produrre documenti ed indicare testimoni e modificare le conclusioni;
- con il favore delle spese, diritti, onorari, rimborso forfettario e successive occorrende;
- fatto salvo ogni altro diritto di parte istante. Si producono i seguenti documenti(..)”
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1890/2023 del 24/4/2023, pubbl. 04/05/2023 il Tribunale di TORINO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti disponendo che il padre Pt_1
corrisponda, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia P_
, la somma di euro 70,00 al mese fino al 2025 e di euro 50,00 al mese fino al 2027. P_
Con ricorso depositato il 06/09/2023 chiedeva al Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio relativamente al già menzionato contributo alla luce delle sue peggiorate condizioni economiche e comunque rilevando come la figlia fosse divenuta economicamente indipendente essendo inserita nel mondo del lavoro.
Con comparsa depositata il 3/11/2023 si costituiva eccependo la esiguità Controparte_1
del contributo e contestando la propria autonomia.
All'udienza del 6/12/2023 non comparivano personalmente le parti;
all'esito dell'ascolto dei rispettivi difensori il giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'ex moglie
(poiché parte necessaria nel giudizio in oggetto) e fissava nuova udienza.
All'udienza del 10/4/2024 non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. I Controparte_2 difensori avanzano le rispettive istanze istruttorie e all'esito, il giudice relatore si riservava.
Con successiva ordinanza il giudice relatore si pronunciava sulle istanze e sulla tardività eccepita delle memorie ex 473bis .17 cpc di parte ricorrente, sicché fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23/10/2024 i difensori richiamavano i rispettivi scritti, pertanto il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
***
Questo Collegio ritiene di accogliere la domanda formulata da parte ricorrente, osservando quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di mantenimento di figli maggiorenni il principio di autoresponsabilità dei figli;
in tal senso, ad esempio, la recente ordinanza 24391/2024:
“Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Va altresì ricordato come il figlio maggiorenne che abbia raggiunto l'indipendenza economica, e poi l'abbia perduta, non riacquisti più il diritto ad essere mantenuto (C. 1585/2014; C. 19589/2011) e possa reclamare soltanto gli alimenti (C. 1585/2014; C. 1761/2008).
Orbene; rilevato che la madre della convenuta, parte necessaria del giudizio, e già avanti diritto al contributo in questione, non si è costituita, si osserva come la figlia maggiorenne, a sua volta, ha contestato la richiesta di revoca del contributo, di cuoi chiede il versamento diretto, appellandosi alla sua giovane età ed eccependo come essa non si sia inserita nel mondo del lavoro.
Ciò detto, nel corso del procedimento è emerso, in primo luogo, che parte resistente, giovane adulta di età 23 anni, diplomatasi, non ha proseguito corsi di preparazione professionale o progetti lavorativi confacenti al titolo conseguito (tecnico informatico) accumulando semmai diverse esperienze lavorative sia pur precarie (doc. 10 ricorrente)
All'udienza del 6.12.2023 la Difesa della convenuta riportava ancora come la fosse stata P_
assunta come operaia con contratto a tempo determinato, con rinnovo (cfr. verbale del 6/12/23) al
22.12.2023 senza che da allora abbia fornito ulteriori notizie.
Deve pertanto concludersi per un pieno inserimento della giovane donna nel mondo lavorativo, non contraddetto dalle brevi durate degli impieghi in difetto di ulteriori elementi di prova che la convenuta avrebbe dovuto offrire.
In tale contesto è superfluo esaminare la asserita modifica della condizione reddituale del ricorrente.
Il contributo va revocato con decorrenza dalla domanda.
La revoca del contributo decorre dalla domanda.
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc (stante l'integrale accoglimento delle domande attoree), le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta. Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della assenza di attività istruttoria.
Pagamento a favore dello stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia essendo parte ricorrente ammessa al
Patrocinio a spese dello stato.
La madre della convenuta, citata a seguito di provvedimento che ordinava l'integrazione del contraddittorio, non si è costituita in giudizio non potendo perciò essere gravata da spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , Controparte_1
con decorrenza dalla domanda (6.9.2023).
CONDANNA la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 2.905,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA con pagamento con pagamento a favore dello
Stato ex art. 133 t.u. spese di giustizia.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Presidente rel
. Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento