Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2375/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato ad [...] il [...], Parte_1
e da
, nata ad [...] [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to DI NUZZO GAETANO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (nata ad [...] il [...]), Per_1 maggiorenne, e (nato ad [...] il [...]), minore, le parti hanno indicato Per_2 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/01/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi del figlio minore , rispettoso delle norme di cui agli Per_2 artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 21/01/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ a) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco e mutuo rispetto;
b) che la casa familiare, sita in Acerra (NA) alla via Grazia Deledda n. 162, resti nella disponibilità della sig.ra , che la abiterà unitamente ai propri figli e Parte_2 Per_1 Per_2
c) che il figlio minore sia affidati ad entrambi i genitori in ossequio e in condivisione delle finalità di Per_2 cui alla Legge 8 febbraio 2006 n.54; in considerazione di mere ragioni di opportunità pratica, coabiterà con la
2 madre sig. che è coniuge affidataria dello stesso. I coniugi, congiuntamente ed unitamente Parte_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale, provvederanno all'educazione, alla cura, al mantenimento ed allo sviluppo biopsichico del figlio, in concordanza tra loro;
d) I coniugi, concordemente hanno stabilito, come di seguito, il tempo che il figlio trascorrerà con la madre;
in considerazione dei relativi impegni scolastici e delle necessità lavorative del genitore, previo accordo con la sig.ra
., il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il minore il martedì Parte_2 Parte_1 pomeriggio dalle 18.00 alle 21.00, il giovedì pomeriggio dalle 18.30 alle 21.00, e, a weekend alterni, il sabato dalle ore 15.00 sino alle ore 21.00 della domenica con pernottamento presso la madre, altresì, i ricorrenti concordano che durante le festività Natalizie il minore stia il giorno del 24 o del 25 dicembre, e, il Per_2 giorno 31 dicembre o del 1° gennaio ad anni alterni con i genitori;
così l'Epifania, e, il giorno di Pasqua ed il
Lunedi in Albis, nelle medesime modalità, con facoltà e diritto per entrambi, previo accordo, di recarsi dal minore per gli auguri;
In ogni caso, i ricorrenti si danno ampia disponibilità ad eventuali cambiamenti di orario e di giorni, previo accordo telefonico, ed in considerazione delle esigenze del minore prossimo al compimento del sedicesimo anno di vita e nella piena capacità di discernimento ed esigenze lavorative del sig. (operaio Pt_1 presso un distributore) ;
e) I coniugi prevedono, inoltre, la possibilità che il minore a partire dal prossimo anno, possa Per_2 trascorrere nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi con il padre, nelle seguenti modalità: una settimana nel mese di Luglio e/o una nel mese di Agosto, oppure, qualora, non fosse possibile, entrambe le settimane nel mese di Agosto, con preavviso da comunicarsi entro il 15 Giugno di ogni anno;
f) I coniugi, si danno ampia disponibilità affinché i compleanni e gli onomastici del minore siano trascorsi in maniera alternata con i genitori;
oltre a prevedersi per un corretto sviluppo biopsichico che lo stesso possa avere rapporti significativi con entrambi i rami parentali;
g) Il sig. in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne seppur non ancora Parte_1 Per_1 del tutto autosufficiente economicamente e del minore ed in ossequio alla legge 54/2006, si obbliga a Per_2 provvedere, in misura proporzionale alle proprie risorse economiche, al mantenimento degli stessi;
h) In virtù di quanto stabilito dal precedente punto, il sig. si obbliga al mantenimento Parte_1 diretto del figlio minorenne e della figlia maggiorenne versando alla sig.ra Per_2 Per_1 Parte_2 entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € 650,00* con rivalutazione annuale Istat. Gli stessi ricorrenti provvederanno alle spese straordinarie così come di seguito disciplinate nella misura del 50%;
i) Si precisa, inoltre, che le spese sanitarie e scolastiche (tasse di frequenza, libri e materiale didattico), saranno di competenza dei genitori nella misura del 50%, prevedendosi ora per allora che lo stesso compia tutti i percorsi scolastici, obbligatori e non, fino al conseguimento d'una laurea e/o titolo equipollente, senza esclusione di
3 eventuali titoli di specializzazione. Il parametro di riferimento è rappresentato dai programmi degli Istituti
Statali, sia della scuola dell'obbligo che superiori. L'eventuale ricorso a deroghe, istruttori privati, viaggi a scopo di studio e simili, libri extra programma scolastico e/o materiale didattico e/o cancelleria c.d."griffato" e di particolare valore economico, sarà preventivamente concordato tra i coniugi;
l) I genitori, inoltre, si obbligano a corrispondere nella misura specificata, tutte le spese sanitarie (ticket, visite mediche specialistiche e non, farmaci in senso lato, interventi chirurgici e/o protesi e simili, ecc.) nonché di quelle strettamente connesse (trasferte, soggiorni e simili) eventualmente sostenute a tutela della salute del figlio Per_2
e della figlia I coniugi concordano che il parametro di riferimento è rappresentato dal Servizio Sanitario Per_1
Nazionale. Il ricorso a specialisti, terapie, interventi e degenze che deroghino quanto previsto e concesso dal detto
SSN, sarà preventivamente concordato tra i coniugi;
”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...]_1
(NA) il 16/11/1974, e nata ad [...] il Parte_2
05/05/1977, che hanno contratto matrimonio in ACERRA (NA) il 14/10/2002 (atto n.
228, Parte II, Serie A, anno 2002);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
4 ➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACERRA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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