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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 67/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. BERARDOCCO LORENZO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 434/2024 del 19/09/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19/03/2025 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 19/09/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione -proposta con ricorso del 27/03/2024- all'avviso di addebito n. 383 2023 0001863707000 con il quale l' gli intimava il pagamento della CP_1 somma di €. 3.490,85 a titolo di contribuzione previdenziale sul reddito eccedente il minimale dovuta per l'anno 2014 alla Gestione Commercio.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, poiché ex art. 1 dPCM 09/06/2015 il termine di pagamento della contribuzione previdenziale per gli artigiani ed i commercianti soggetti agli studi di settore era stato fissato al 06/07/2015, sicché la prescrizione era stata tempestivamente interrotta con l'avviso bonario di pagamento del 30/10/2020, notificato il 04/11/2020, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 34 d.l. n. 18/2020; l'inammissibilità dell'eccezione di assenza di attività gestoria nell'ambito della s.r.l. di cui era socio e di conseguente non debenza di contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda nuova avanzata solo nelle note difensive conclusive, e comunque priva di allegazioni;
l'applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 116 c. 8 lett. a) l. n. 388/2000, non essendo configurabile evasione contributiva poiché l'opponente aveva indicato i redditi conseguiti nella dichiarazione dell'anno di imposta 2014, pur erroneamente compilando il modulo RH invece di quello RR;
la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese giudiziali in misura di un terzo e porre la restante quota a carico dell'opponente.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. esso appellante aveva dichiarato ricavi di ammontare superiore ai limiti degli studi di settore, sicché lo slittamento dei termini di pagamento della contribuzione previdenziale previsto dal dPCM 09/06/2015 non era applicabile, e comunque lo slittamento operava solo per i versamenti in acconto relativi all'anno 2015 e non anche per quelli a saldo dell'anno
2014, che andavano pagati entro l'ordinario termine del 16/06/2015;
2. avendo dato prova di avere omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi 2014 per pura disattenzione, cioè di avere agito in buona fede, come riconosciuto nell'impugnata sentenza, difettava ogni colpevolezza, sicché non poteva essere applicata sanzione alcuna, essendo necessario, per l'applicazione di sanzioni amministrative, anche l'elemento soggettivo;
3. esso appellante aveva proposto l'eccezione non al fine di formulare una domanda di accertamento negativo, ma solo al fine di comprovare la propria buona fede nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2014, utile per ottenere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni applicate con l'avviso di addebito opposto, richiesta con la domanda subordinata, accolta, sicché le spese non potevano gravare su esso appellante.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, o, in subordine, l'eliminazione o la riduzione delle sanzioni.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in sede di discussione, la documentazione prodotta dall nella memoria di costituzione e le relative deduzioni sono CP_1 pienamente ammissibili, avendo l prodotto un atto normativo (il dPCM citato in CP_1 narrativa) e l'atto amministrativo in esso richiamato, costituente elemento integrativo della fattispecie regolata (il d.M. di approvazione dello studio di settore relativo al ramo di attività dell'appellante), specificamente attinenti ai motivi di appello proposti, e svolto le relative deduzioni difensive in diritto, aventi natura di mere difese.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il dPCM 09/06/2015, difatti, ha disposto la proroga (al 06/07/2015 senza maggiorazione, al
20/08/2015, con maggiorazione dello 0,40%) dei termini di versamento per i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno
2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La disposizione, con evidenza, si riferisce a tutti i contribuenti esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore ed i cui ricavi non superano i limiti degli studi stessi, e per tutte le dichiarazioni reddituali, senza alcuna specificazione né di tipologia o annualità di riferimento del reddito o del contributo, né di annualità della relativa dichiarazione, sicché riguarda tutti i versamenti in ordinaria scadenza al 16/06/2015.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto che la proroga operasse anche per i contributi previdenziali eccedenti il minimale relativi ai redditi conseguiti dall'odierno appellante nell'anno 2014, portati nell'avviso di addebito opposto, appunto in quanto essi andavano versati, ex art. 18 d.lgs. n. 241/1997, entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, sicché per l'anno di imposta 2014 il relativo termine di versamento scadeva ordinariamente il 16/06/2015.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la proroga è con evidenza applicabile al
, il quale ha conseguito, nell'anno 2014, reddito di €. 13.283,00, come si rileva Parte_1 nella relativa dichiarazione reddituale in atti, ben inferiore al limite stabilito dagli studi di settore approvati con d.M. Economia e Finanze del 29/12/2014, relativo all'anno 2014 (tra cui lo studio , relativo all'attività di barbiere e parrucchiere, esercitata dall'appellante-cfr. C.F._1 pag. 3 dell'atto di appello), pari ad €. 5.164.569,00, né l'appellante ha addotto la sussistenza di una delle altre cause di esclusione di cui all'art. 2 del d.M. stesso.
Pertanto, essendo pacifico che la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell' decorre non già dalla scadenza del termine per il versamento dei CP_1 contributi sul minimale di reddito ma da quella del termine per il versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. n.
11216 del 28/04/2025 rv. 674781 - 01), nella fattispecie i termini prescrizionali quinquennali ex art. 3 c. 9 e 10 l. n. 335/1995, decorrenti dal 06/07/2015, scadevano il 13/11/2020
(dovendosi tenere conto della sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) disposta dall'art. 37 c. 2 d.l. n. 18/2020), e sono stati tempestivamente interrotti dall' con CP_1
l'avviso di pagamento del 30/10/2020, notificato all'appellante il 04/11/2020, in atti, sicché, con riferimento alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto (16/02/2024), alcuna prescrizione è maturata, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza.
Parimenti, è manifestamente infondato il secondo motivo, essendo pacifico che le sanzioni di cui all'art. 116 c. 8 l. n. 388/2000 hanno natura non di sanzioni amministrative, ma di cd. sanzioni civili, funzionalmente dipendenti dall'omissione, con un vincolo contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo, con conseguente assoluta irrilevanza dello stato soggettivo di chi ometta il pagamento della contribuzione, ed assoluta inapplicabilità dei principi di cui alla l. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative (cfr. Cass. Sez. L. n. 12533 del 10/05/2019 rv. 653759 - 01)
È invece fondato il terzo motivo, poiché l'odierno appellante aveva formulato un'unica domanda articolata in più capi, parzialmente accolta, ed era quindi da considerarsi parzialmente vittorioso, ciò che precludeva ogni possibilità di addebito di spese giudiziali a suo carico ma poteva giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale. Difatti, in caso di accoglimento parziale della domanda, anche se articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (giurisprudenza pacifica al riguardo: cfr. Cass.
Sez. U. n. 32061 del 31/10/2022 rv. 666063 – 01; Cass. Sez. 3 n. 13212 del 15/05/2023 rv.
669349 – 01; Cass. Sez. 2 n. 13827 del 17/05/2024 rv. 671356 - 01).
Al riguardo, deve ritenersi che l'accoglimento del capo di domanda subordinato, relativo solo al regime sanzionatorio, e solo nella parte relativa alla non configurabilità di fattispecie di evasione contributiva, giustifichino l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
Parimenti, la solo parziale fondatezza dell'appello giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 434/2024 in data 19/09/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. BERARDOCCO LORENZO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e Controparte_1 difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 434/2024 del 19/09/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 19/03/2025 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 19/09/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione -proposta con ricorso del 27/03/2024- all'avviso di addebito n. 383 2023 0001863707000 con il quale l' gli intimava il pagamento della CP_1 somma di €. 3.490,85 a titolo di contribuzione previdenziale sul reddito eccedente il minimale dovuta per l'anno 2014 alla Gestione Commercio.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, poiché ex art. 1 dPCM 09/06/2015 il termine di pagamento della contribuzione previdenziale per gli artigiani ed i commercianti soggetti agli studi di settore era stato fissato al 06/07/2015, sicché la prescrizione era stata tempestivamente interrotta con l'avviso bonario di pagamento del 30/10/2020, notificato il 04/11/2020, tenuto conto della sospensione dei termini di cui all'art. 34 d.l. n. 18/2020; l'inammissibilità dell'eccezione di assenza di attività gestoria nell'ambito della s.r.l. di cui era socio e di conseguente non debenza di contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda nuova avanzata solo nelle note difensive conclusive, e comunque priva di allegazioni;
l'applicabilità del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 116 c. 8 lett. a) l. n. 388/2000, non essendo configurabile evasione contributiva poiché l'opponente aveva indicato i redditi conseguiti nella dichiarazione dell'anno di imposta 2014, pur erroneamente compilando il modulo RH invece di quello RR;
la sussistenza di giustificati motivi per compensare le spese giudiziali in misura di un terzo e porre la restante quota a carico dell'opponente.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. esso appellante aveva dichiarato ricavi di ammontare superiore ai limiti degli studi di settore, sicché lo slittamento dei termini di pagamento della contribuzione previdenziale previsto dal dPCM 09/06/2015 non era applicabile, e comunque lo slittamento operava solo per i versamenti in acconto relativi all'anno 2015 e non anche per quelli a saldo dell'anno
2014, che andavano pagati entro l'ordinario termine del 16/06/2015;
2. avendo dato prova di avere omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi 2014 per pura disattenzione, cioè di avere agito in buona fede, come riconosciuto nell'impugnata sentenza, difettava ogni colpevolezza, sicché non poteva essere applicata sanzione alcuna, essendo necessario, per l'applicazione di sanzioni amministrative, anche l'elemento soggettivo;
3. esso appellante aveva proposto l'eccezione non al fine di formulare una domanda di accertamento negativo, ma solo al fine di comprovare la propria buona fede nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2014, utile per ottenere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni applicate con l'avviso di addebito opposto, richiesta con la domanda subordinata, accolta, sicché le spese non potevano gravare su esso appellante.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, o, in subordine, l'eliminazione o la riduzione delle sanzioni.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante in sede di discussione, la documentazione prodotta dall nella memoria di costituzione e le relative deduzioni sono CP_1 pienamente ammissibili, avendo l prodotto un atto normativo (il dPCM citato in CP_1 narrativa) e l'atto amministrativo in esso richiamato, costituente elemento integrativo della fattispecie regolata (il d.M. di approvazione dello studio di settore relativo al ramo di attività dell'appellante), specificamente attinenti ai motivi di appello proposti, e svolto le relative deduzioni difensive in diritto, aventi natura di mere difese.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il dPCM 09/06/2015, difatti, ha disposto la proroga (al 06/07/2015 senza maggiorazione, al
20/08/2015, con maggiorazione dello 0,40%) dei termini di versamento per i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno
2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La disposizione, con evidenza, si riferisce a tutti i contribuenti esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore ed i cui ricavi non superano i limiti degli studi stessi, e per tutte le dichiarazioni reddituali, senza alcuna specificazione né di tipologia o annualità di riferimento del reddito o del contributo, né di annualità della relativa dichiarazione, sicché riguarda tutti i versamenti in ordinaria scadenza al 16/06/2015.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto che la proroga operasse anche per i contributi previdenziali eccedenti il minimale relativi ai redditi conseguiti dall'odierno appellante nell'anno 2014, portati nell'avviso di addebito opposto, appunto in quanto essi andavano versati, ex art. 18 d.lgs. n. 241/1997, entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, sicché per l'anno di imposta 2014 il relativo termine di versamento scadeva ordinariamente il 16/06/2015.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la proroga è con evidenza applicabile al
, il quale ha conseguito, nell'anno 2014, reddito di €. 13.283,00, come si rileva Parte_1 nella relativa dichiarazione reddituale in atti, ben inferiore al limite stabilito dagli studi di settore approvati con d.M. Economia e Finanze del 29/12/2014, relativo all'anno 2014 (tra cui lo studio , relativo all'attività di barbiere e parrucchiere, esercitata dall'appellante-cfr. C.F._1 pag. 3 dell'atto di appello), pari ad €. 5.164.569,00, né l'appellante ha addotto la sussistenza di una delle altre cause di esclusione di cui all'art. 2 del d.M. stesso.
Pertanto, essendo pacifico che la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti dell' decorre non già dalla scadenza del termine per il versamento dei CP_1 contributi sul minimale di reddito ma da quella del termine per il versamento a saldo di quanto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L. n.
11216 del 28/04/2025 rv. 674781 - 01), nella fattispecie i termini prescrizionali quinquennali ex art. 3 c. 9 e 10 l. n. 335/1995, decorrenti dal 06/07/2015, scadevano il 13/11/2020
(dovendosi tenere conto della sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) disposta dall'art. 37 c. 2 d.l. n. 18/2020), e sono stati tempestivamente interrotti dall' con CP_1
l'avviso di pagamento del 30/10/2020, notificato all'appellante il 04/11/2020, in atti, sicché, con riferimento alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto (16/02/2024), alcuna prescrizione è maturata, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza.
Parimenti, è manifestamente infondato il secondo motivo, essendo pacifico che le sanzioni di cui all'art. 116 c. 8 l. n. 388/2000 hanno natura non di sanzioni amministrative, ma di cd. sanzioni civili, funzionalmente dipendenti dall'omissione, con un vincolo contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omissione, sì che le somme aggiuntive in questione rimangono continuativamente collegate in via giuridica al debito contributivo, con conseguente assoluta irrilevanza dello stato soggettivo di chi ometta il pagamento della contribuzione, ed assoluta inapplicabilità dei principi di cui alla l. n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative (cfr. Cass. Sez. L. n. 12533 del 10/05/2019 rv. 653759 - 01)
È invece fondato il terzo motivo, poiché l'odierno appellante aveva formulato un'unica domanda articolata in più capi, parzialmente accolta, ed era quindi da considerarsi parzialmente vittorioso, ciò che precludeva ogni possibilità di addebito di spese giudiziali a suo carico ma poteva giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale. Difatti, in caso di accoglimento parziale della domanda, anche se articolata in più capi, il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (giurisprudenza pacifica al riguardo: cfr. Cass.
Sez. U. n. 32061 del 31/10/2022 rv. 666063 – 01; Cass. Sez. 3 n. 13212 del 15/05/2023 rv.
669349 – 01; Cass. Sez. 2 n. 13827 del 17/05/2024 rv. 671356 - 01).
Al riguardo, deve ritenersi che l'accoglimento del capo di domanda subordinato, relativo solo al regime sanzionatorio, e solo nella parte relativa alla non configurabilità di fattispecie di evasione contributiva, giustifichino l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado.
Parimenti, la solo parziale fondatezza dell'appello giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 434/2024 in data 19/09/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -