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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7417 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano sezione settima civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C. F. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. FEDERICA GIULIA NAPOLI e dall'Avv. MASSIMO NAPOLI per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale e Email_1 Email_2
- opponente - contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. DIEGO Controparte_1 P.IVA_2
TRESOLDI per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio digitale
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- opposta - avente ad OGGETTO: appalto: (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per : nel merito: Rilevato che il Parte_1 decreto opposto, verosimilmente per un errore materiale del Giudice della fase monitoria, è stato emesso per un importo diverso e maggiore da quello oggetto della domanda formulata da parte ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo revocare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo di cui è opposizione ed, in ogni caso, non concedersi la provvisoria esecuzione dello stesso;
Rilevato che il decreto opposto è stato emesso sulla base della fattura n. 745 del
23.01.21, non prodotta agli atti della fase monitoria ed in questa sede in toto contestata per tutti i motivi di cui in narrativa e sulla base di note proforma di per sé non idonee a fungere da
1 idonea prova scritta del vantato credito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634
c.p.c., revocare, anche per tale effetto, il decreto ingiuntivo di cui è opposizione ed, in ogni caso, non concedersi la provvisoria esecuzione dello stesso;
Accertato l'intervenuto pagamento, in data 24.01.24, dell'importo complessivo di € 17.247,69, di cui € 7.247,69, a titolo di saldo della nota proforma n. 34 del 19.04.2023 (doc. n. 13) azionata in via monitoria, ed € 10.000,00 a titolo di acconto sulla nota proforma n. 32 del 19.04.23, anch'essa azionata in via monitoria (doc n. 14), revocare, anche per tale effetto, il decreto opposto che non rispecchia l'attuale situazione debitoria in capo al concludente;
In ogni caso: in via principale:
Comunque, accertare e dichiarare che nulla appare dovuto dal concludente NI alla
per tutti i motivi di cui agli atti di causa;
in via subordinata: Accertare e Controparte_1 dichiarare che in relazione al saldo delle note proforma nn. 32 e 33 del 19.04.23 azionate in via monitoria, sussiste carenza di legittimazione passiva in capo al (per essere Parte_1 legittimati i singoli condomini che hanno commissionato gli interventi) e, per l'effetto, respingere la domanda di condanna al pagamento delle stesse per complessivi € 26.197,02 perché infondata in fatto ed in diritto. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e avversa Controparte_1 eccezione e deduzione, così decidere IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 19066/2023 n. RG 41850/2023 del
Tribunale di Milano per la somma residua euro 54.903,03; NEL MERITO rigettare
l'opposizione ex adverso svolta poiché infondata in fatto e in diritto ed assumere ogni conseguente statuizione in ordine al Decreto ingiuntivo n. 19066/2023 n. RG 41850/2023 del
Tribunale di Milano ovvero condannare il NI opponente, come in atti domiciliato, a pagare in favore dell'opposta la somma capitale di Euro 54.903,03 ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre agli interessi moratori dal dovuto al soddisfo nonché le spese del procedimento monitorio, così come già liquidate;
IN OGNI CASO Con vittoria di compensi e spese di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Milano n. 19066/2023 del 19/12/2023 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 79.623,39 oltre agli interessi e alle spese. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: il decreto recava un importo (€
79.623,39) diverso e superiore rispetto a quello richiesto in ricorso (€ 72.150,72); mancava la prova scritta del credito, essendo state prodotte note proforma prive di valore fiscale e non le
2 fatture con estratto autentico notarile;
la fattura n. 745 del 23/12/2021, pure posta a base della pretesa per “oneri di attualizzazione del credito”, non era stata prodotta ed esponeva un importo
(€ 32.481,00) difforme dal capitolato approvato (€ 4.776,00) e comunque mai concordato;
le note proforma (NP) nn. 32, 33, 34 e 35 del 19/4/2023 attenevano a lavori extra capitolato su parti di proprietà esclusiva, commissionati dai singoli condomini e non dal con Parte_1 conseguente carenza di legittimazione passiva del per tali poste;
in data 24/1/2024 Parte_1 era intervenuto pagamento per complessivi € 17.247,69 (saldo PF 34 € 7.247,69 e acconto PF
32 € 10.000,00), con residuo € 54.903,03.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo anche in considerazione dell'intervenuto pagamento con rideterminazione dell'eventuale residuo nonché, in ogni caso, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto dal con vittoria di spese, Controparte_2 diritti e onorari. si è costituita esponendo (in sintesi) che: l'importo di € 79.623,39 indicato nel Controparte_1 decreto ingiuntivo derivava da mero errore materiale del giudice del monitorio, senza pregiudizio per il NI;
la disciplina IVA sulle prestazioni di servizi (appalto) consentiva l'emissione della fattura al momento del pagamento, onde la produzione di note pro forma era sufficiente in fase monitoria;
a fronte dei pagamenti del 24/1/2024 di € 10.000,00
(acconto su NP 32) e di € 7.247,69 (saldo NP 34), intervenuti dopo il deposito del ricorso, il residuo dovuto ammontava a € 54.903,03; il contratto di appalto del 21/10/2021, era stato modificato con la successiva previsione dello “sconto in fattura” su richiesta del;
Parte_1 le opere extra erano state approvate dal Direttore dei lavori e dall'Amministratore; in data
23/9/2022 era intervenuto collaudo positivo;
gli oneri rideterminati in € 31.395,00 erano stati riconosciuti dal con pagamento parziale € 15.000,00 e con e-mail 10/10/2022 Parte_1 recante impegno al saldo;
le somme di cui alle NP 32 e 33 erano a carico del e non Parte_1 dei singoli condomini stante la previsione del pagamento tramite c/c condominiale e l'intestazione della relativa documentazione all'amministratore e al D.L. quale rappresentante tecnico del NI;
la NP 35 si riferiva a spese bancarie di cessione del credito.
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare l'opposizione e condannare l'opponente al pagamento di
€ 54.903,03 (o diversa somma accertanda) oltre interessi e spese del monitorio e del giudizio, con vittoria di spese.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e svolta l'istruttoria con l'escussione di alcuni testimoni, il giudice ha posto la causa in decisione con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., fissando l'udienza del 30/9/2025.
3 In data 4/9/2025 la causa è stata assegnata al sottoscritto giudice che, tenuta l'udienza già fissata con modalità cartolari ex artt. 127 ter e 128 c.p.c., con ordinanza assunta in pari data, si è riservato di pronunciare la sentenza nel termine di 30 giorni.
1. La domanda di adempimento originariamente proposta da per l'importo di CP_1 complessivi € 72.150,72 si riferisce alla fattura n. 745 del 23/12/2021 per il residuo importo di
€ 16.395,00, alla NP n. 32 del 19/4/2023 per l'intero importo di € 32.990,00; alla NP n. 33 del
19/4/2023 per l'intero importo di € 3.207,02, alla NP n. 34 del 19.04.2023 per il residuo importo di € 7.247,69 e alla NP 35 del 19/04/2023 per l'intero importo di € 12.311,01.
In data 24/01/24, il ha provveduto al pagamento, senza riserva di ripetizione, della Parte_1 fattura n. 9 del 18/1/24 emessa a saldo della NP n. 34 del 19/4/2023 per complessivi € 7.247,69
(doc. n. 13 del fascicolo dell'opponente) e di un acconto di € 10.000,00 a saldo della fattura n.
10 del 18/1/24 (doc. n. 14) emessa in acconto della NP n. 32 del 19/4/23 di € 32.990,00.
Il pagamento parziale, pur se intervenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, impone la revoca integrale del decreto opposto, non potendo il provvedimento monitorio essere mantenuto per la sola quota residua. Resta salva la regolazione delle spese del procedimento monitorio avuto riguardo all'originaria fondatezza o meno del credito azionato.
2. Il NI ha contestato gli oneri di attualizzazione del credito richiesti dall'impresa sia con la fattura n. 745 (€ 31.395,00) che con la NP n. 35 (€ 12.311,01). In particolare, con riferimento alla fattura n. 745, il contesta esclusivamente il saldo residuo di € Parte_1
16.395,00, cioè la parte richiesta in aggiunta rispetto a quanto già versato. Il pagamento parziale di € 15.000,00, effettuato il 10/10/2022, non è oggetto di contestazione né di domanda di restituzione. La NP n. 35, invece, risulta contestata per l'intero importo.
Nell'elenco dei costi generali allegati al contratto di appalto concluso in data 21/10/2021 è indicata espressamente la voce “oneri finanziari azienda per cessione del credito (da verificare in sede di contrattazione)” e il relativo costo risulta quantificato in € 4.776,00.
La fondatezza dell'addebito di somme eccedenti l'importo originariamente previsto postula la dimostrazione di un accordo di rideterminazione (o di altro valido titolo negoziale).
Il meccanismo di cessione/sconto in fattura era già previsto originariamente dal contratto.
Infatti, l'art. 21 (Pagamenti) contempla il trasferimento del credito fiscale del NI nel cassetto fiscale dell'appaltatrice e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, anche ammesso il passaggio operativo ex post allo sconto in fattura, ciò non legittima di per sé, in assenza di un accordo modificativo, la traslazione illimitata dei costi finanziari sul
NI oltre il limite pattuito (€ 4.776,00).
Siffatto accordo non trova riscontro nella documentazione prodotta.
4 Il solo pagamento parziale della fattura 745, in assenza di altri elementi, di per sé non è sufficiente per configurare un riconoscimento del debito residuo. In tal senso non può attribuirsi rilevanza alla mail inviata da ( in occasione del Parte_2 Controparte_3 pagamento. Infatti, la comunicazione, provenendo da soggetto privo di poteri rappresentativi della società amministratrice, non è idonea a vincolare il e non può valere né quale Parte_1 ricognizione di debito né quale accettazione di una sopravvenuta rideterminazione degli oneri finanziari rispetto a quanto contrattualmente pattuito.
Neanche dalla prova testimoniale raccolta nel corso dell'istruttoria si è acquisita la prova di un accordo sulla maggiorazione degli oneri. In particolare, con riferimento al capitolo relativo alla CP_ rideterminazione degli oneri (cap. 4 della memoria istruttoria dell'opposta), le testimoni e hanno confermato la conoscenza della vicenda e la gestione degli aspetti fiscali e Tes_1 contabili, ma non hanno riferito di uno specifico accordo negoziale di rideterminazione degli oneri finanziari intervenuto tra l'amministratore e l'impresa. Invece, il Direttore dei lavori nominato dal NI ( ha chiaramente riferito che la variazione degli Testimone_2 importi è stata comunicata da solo al termine dei lavori, senza che vi sia stato un CP_1 aggiornamento contrattuale in fase precedente né una comunicazione preventiva al
Parte_1
In difetto di un valido accordo di maggiorazione degli oneri, l'ulteriore addebito rispetto al concordato non può eccedere quanto spontaneamente riconosciuto dal mediante il Parte_1 pagamento di € 15.000, somma già eccedente il pattuito. Pertanto, l'ulteriore pretesa di €
16.395,00 rispetto alla fattura n. 745 non risulta fondata.
Diversamente, per la NP 35 gli oneri bancari di cessione emergono dal preventivo extra accettato (doc. 13 del fascicolo dell'opposta), che imputa al € 12.333,00 IVA Parte_1 compresa a tale titolo, importo sostanzialmente corrispondente ai € 12.311,01 IVA inclusa della richiamata NP. Quindi, la voce trova copertura negoziale nelle variazioni extra e va riconosciuta in quanto rientrante nei limiti pattuiti.
3. Con riferimento alle NP n. 32 e n. 33 relative a opere extra eseguite su parti private il ha eccepito il proprio difetto di titolarità passiva del debito, ritenendo il pagamento Parte_1 dovuto dai singoli condomini interessati.
Le offerte “extra” relative agli interventi su parti di proprietà esclusiva (balconi, terrazzi), pur prevedendo l'accettazione del singolo condomino, risultano intestate al NI e indirizzate sia all'Amministratore che alla Direzione Lavori (doc. 8 del fascicolo dell'opponente); in esse è prevista espressamente la modalità di pagamento tramite conto corrente condominiale. Lo stesso pur negando la propria legittimazione, ammette Parte_1
5 una prassi di anticipazione dei pagamenti delle opere private “a nome e per conto dei singoli condomini” (pag. 10 dell'atto di citazione). Le dichiarazioni dei testi confermano che, per ragioni fiscali (accesso alle agevolazioni), il pagamento doveva essere effettuato direttamente dal NI e non dai singoli proprietari anche con riferimento alle opere sulle parti private.
Inoltre, risulta che il ha provveduto al pagamento della fattura n. 10 del Parte_1
18/01/2024, espressamente riferita a lavori extra su parti private, ma intestata direttamente al stesso e saldata con bonifico “parlante” in cui il compare come unico Parte_1 Parte_1 ordinante, risultando così l'unico legittimato alle detrazioni fiscali.
In questo quadro, la pattuita modalità di pagamento tramite il conto corrente condominiale non può considerarsi una mera modalità contabile, ma deve essere ricondotta a una vera e propria assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte del secondo lo schema della Parte_1 delegazione promittendi cumulativa (art. 1268 c.c.), accettata dall'impresa che ha effettivamente emesso note e fatture a nome del e ha incassato i relativi importi. Parte_1
Ne segue la legittimazione passiva del NI anche per i corrispettivi riferibili alle opere extra su parti private, la cui effettiva esecuzione così come gli importi fatturati non sono in contestazione.
Pertanto, va confermato il credito di con riferimento sia alla NP 32 (saldo attuale € CP_1
22.990,00) che alla NP 33 (€ 3.207,02) per un totale di € 26.197,02.
4. In conclusione, il va condannato all'adempimento dell'obbligazione di Parte_1 pagamento nei limiti in cui il credito è stato confermato, mediante versamento dell'importo complessivo di € 38.508,03 IVA inclusa (12.311,01 + 22.990,00 + 3.207,02).
Son inoltre dovuti gli interessi moratori da calcolarsi solo sugli imponibili di € 10.090.99 (NP
35), € 20.900,00 (imponibile residuo su NP 32) e € 2.915,47 (NP 33) perché l'IVA non è stata ancora versata. Gli interessi sono dovuti al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal giorno successivo alla comune scadenza indicata sulle note proforma (19/4/2023) sino al
27/11/2023, data di proposizione della domanda giudiziale mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. da tale data al saldo.
5. Poiché il credito è risultato fondato in misura inferiore rispetto a quella azionata in via monitoria (€ 55.755,72, tenuto conto dei pagamenti sopravvenuti rispetto a € 72.150,72 richiesti con il ricorso per ingiunzione), va esclusa la ripetizione delle spese del procedimento di ingiunzione. L'esito complessivo del giudizio di opposizione giustifica la compensazione per
1/3 delle relative spese processuali che, per la restante parte, seguono la prevalente soccombenza del Ai fini della liquidazione del compenso appaiono congrui, in Parte_1 rapporto alle attività difensive svolte, gli ordinari parametri medi dello scaglione di riferimento
6 (da € 52.000,01 a € 260.000,00) in base al valore della causa (€ 72.150,72). Pertanto, al netto della compensazione, va liquidato un compenso di € 9.402,00, risultante dalla somma di €
1.701,33 per la fase di studio, € 1.085,33 per la fase introduttiva, € 3.780,00 per la fase istruttoria e € 2.835,33 per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Milano n. 19066/2023;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 38.508,03 IVA inclusa oltre agli interessi da calcolarsi Controparte_1 sull'imponibile di € 33.906,46 al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal
20/4/2023 al 27/11/2023 e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 27/11/2023 al saldo;
- dichiara irripetibili le spese anticipate da per il procedimento di ingiunzione, Controparte_1 compensa per 1/3 le spese processuali relative all'opposizione e condanna il
[...]
al rimborso in favore di della restante Parte_1 Controparte_1 parte che liquida, per la frazione, in € 9.402,00 per compenso di avvocato oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e agli accessori (IVA, se dovuta, e CPA).
Così deciso in Milano in data 06/10/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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