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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/12/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Sabina Zucchi Consigliere esperto dott. Giuseppe Andrea Fiorilli Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 716/2025 R.G. promosso da
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Paolo Iacoponi e dall'avv. Alessandro Leonardi
APPELLANTE
Con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
pagina 1 di 4 RICHIAMATA la sentenza con cui in data 18.09.2025 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto farsi luogo all'adozione ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera b) della L. 184/1983 della minore da parte di Persona_1 Pt_1
prevedendo che il cognome dell'adottante venga anteposto a quello
[...] dell'adottata;
LETTO l'appello proposto dalla madre della minore e dall'adottante, secondo i quali tale ultima previsione non sarebbe coerente con le esigenze della minore, la quale è ormai alle soglie dell'adolescenza e si identifica da sempre con il cognome del padre morto prematuramente;
PRESO ATTO che la Procura Generale è intervenuta per associarsi alle considerazioni svolte dagli appellanti, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato sotto tale specifico profilo;
EVIDENZIATO che, “in ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell'art. 44 lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo articolo 55 della stessa legge, trova applicazione l'art. 299 cod. civ.) l'adottato (…) non assume il solo cognome dell'adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del menzionato articolo 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine” (cfr.
Cass. Sez. I, sentenza n. 7 618 del 19.08.1996);
RILEVATO che tali principi sono stati condivisi anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito in più occasioni la “funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale” ed ha pertanto ritenuto giustificata la scelta di preservare
“il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve pagina 2 di 4 continuare ad essere, parte» (leggasi la sentenza n. 135 depositata in data
04.07.2023, nonché la sentenza n. 268 del 17.06.2002 ivi richiamata);
RILEVATO tuttavia che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 299 c.c.,
l'adottando deve assumere anche il cognome dell'adottante, trattandosi di “uno degli effetti tipici dell'adozione” discendente dalla “esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale” (ibidem);
EVIDENZIATO che, chiamata ad esaminare sotto diversi profili la compatibilità dell'art. 299 c.c. con i principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento europeo a tutela della identità anche del minore, la Corte costituzionale non vi ha ravvisato profili di illegittimità, intervenendo soltanto per consentire di posporre il cognome dell'adottante invece di anteporlo (cfr. sentenza n. 135/2023) e per garantire la pari dignità dei genitori nella scelta del cognome (cfr. sentenza n.
131/2022);
RITENUTO pertanto che, stante il tenore inequivoco della disposizione in esame, non possa essere accolta la richiesta degli appellanti di non attribuire in alcun modo il cognome dell'appellante e di conservare alla minore il solo cognome del padre biologico;
RILEVATO da ultimo che, essendo stato instaurato il contraddittorio nei confronti della sola Procura Generale, non risulta necessario regolare le spese della presente fase;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza pronunciata in data 18.09.2025 dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Nulla per le spese.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di Ancona, riunitasi in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
dott. Sabina Zucchi Consigliere esperto dott. Giuseppe Andrea Fiorilli Consigliere esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 716/2025 R.G. promosso da
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. Paolo Iacoponi e dall'avv. Alessandro Leonardi
APPELLANTE
Con l'intervento della
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
pagina 1 di 4 RICHIAMATA la sentenza con cui in data 18.09.2025 il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto farsi luogo all'adozione ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera b) della L. 184/1983 della minore da parte di Persona_1 Pt_1
prevedendo che il cognome dell'adottante venga anteposto a quello
[...] dell'adottata;
LETTO l'appello proposto dalla madre della minore e dall'adottante, secondo i quali tale ultima previsione non sarebbe coerente con le esigenze della minore, la quale è ormai alle soglie dell'adolescenza e si identifica da sempre con il cognome del padre morto prematuramente;
PRESO ATTO che la Procura Generale è intervenuta per associarsi alle considerazioni svolte dagli appellanti, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato sotto tale specifico profilo;
EVIDENZIATO che, “in ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell'art. 44 lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo articolo 55 della stessa legge, trova applicazione l'art. 299 cod. civ.) l'adottato (…) non assume il solo cognome dell'adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del menzionato articolo 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine” (cfr.
Cass. Sez. I, sentenza n. 7 618 del 19.08.1996);
RILEVATO che tali principi sono stati condivisi anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito in più occasioni la “funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale” ed ha pertanto ritenuto giustificata la scelta di preservare
“il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve pagina 2 di 4 continuare ad essere, parte» (leggasi la sentenza n. 135 depositata in data
04.07.2023, nonché la sentenza n. 268 del 17.06.2002 ivi richiamata);
RILEVATO tuttavia che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 299 c.c.,
l'adottando deve assumere anche il cognome dell'adottante, trattandosi di “uno degli effetti tipici dell'adozione” discendente dalla “esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale” (ibidem);
EVIDENZIATO che, chiamata ad esaminare sotto diversi profili la compatibilità dell'art. 299 c.c. con i principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento europeo a tutela della identità anche del minore, la Corte costituzionale non vi ha ravvisato profili di illegittimità, intervenendo soltanto per consentire di posporre il cognome dell'adottante invece di anteporlo (cfr. sentenza n. 135/2023) e per garantire la pari dignità dei genitori nella scelta del cognome (cfr. sentenza n.
131/2022);
RITENUTO pertanto che, stante il tenore inequivoco della disposizione in esame, non possa essere accolta la richiesta degli appellanti di non attribuire in alcun modo il cognome dell'appellante e di conservare alla minore il solo cognome del padre biologico;
RILEVATO da ultimo che, essendo stato instaurato il contraddittorio nei confronti della sola Procura Generale, non risulta necessario regolare le spese della presente fase;
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori,
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza pronunciata in data 18.09.2025 dal
Tribunale per i Minorenni delle Marche.
Nulla per le spese.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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