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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 758/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16204 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16205 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16206 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16207 IMU 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2 impugnava gli accertamenti in epigrafe IMU 2019 2020 2021 2022 deducendo di non essere erede del possessore degli immobili e di non aver intenzione di accettare il legato di immobile sul quale erano trascrizioni pregiudizievoli;
in via cautelare, era chiesta la sospensione del giudizio.
Con le controdeduzioni il Comune di Fiorano allegava il provvedimento di annullamento in autotutela degli impugnati accertamenti, chiedendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
All'esito dell'udienza cautelare, la controversia veniva definita con sentenza semplificata.
1. Sussistono i requisiti stabiliti dall'art. 47 ter d.lgs. n. 546/92 per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. A seguito dell'annullamento in autotutela deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. La soccombenza virtuale è dell'ufficio che ha erroneamente supposto la qualità di erede del contribuente.
4. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune resistente a rimborsare al contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 500,00 oltre a spese forfettarie ed accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 758/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiorano Modenese - Piazza Ciro Menotti 1 41042 Fiorano Modenese MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16204 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16205 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16206 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16207 IMU 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Ricorrente_2 impugnava gli accertamenti in epigrafe IMU 2019 2020 2021 2022 deducendo di non essere erede del possessore degli immobili e di non aver intenzione di accettare il legato di immobile sul quale erano trascrizioni pregiudizievoli;
in via cautelare, era chiesta la sospensione del giudizio.
Con le controdeduzioni il Comune di Fiorano allegava il provvedimento di annullamento in autotutela degli impugnati accertamenti, chiedendo l'integrale compensazione delle spese processuali.
All'esito dell'udienza cautelare, la controversia veniva definita con sentenza semplificata.
1. Sussistono i requisiti stabiliti dall'art. 47 ter d.lgs. n. 546/92 per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. A seguito dell'annullamento in autotutela deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. La soccombenza virtuale è dell'ufficio che ha erroneamente supposto la qualità di erede del contribuente.
4. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune resistente a rimborsare al contribuente le spese processuali, queste liquidate in Euro 500,00 oltre a spese forfettarie ed accessori di legge.