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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
3556 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3556 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA nato in [...] il [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RANDELLINI ROBERTA;
CodiceFiscale_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 22/03/2024 Parte_1
ha impugnato il provvedimento del con il
[...] Controparte_1 quale veniva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre della cittadina italiana ata ad Arezzo il 09.12.2011 per Persona_1 motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato, con le note d'udienza del
1 11.07.2025 la nascita di una nuova figlia nonché la risalenza dei precedenti penali.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.07.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciando ai termini per note conclusionali.
Orbene nella presente controversia non sono contestati i legami famigliari ma per i motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Medio tempore occorre osservare che il ricorrente ha avuto un nuovo figlio Per_2 cittadino italiano, nato dalla relazione con con la quale il ricorrente convive in Persona_3
Arezzo alla via Guglielmo degli Ubertini 77.
Egli quindi non appare essere più dedito a traffici illeciti data la risalenza dei precedenti penali e l'assenza di nuove segnalazioni di pericolosità sociale da parte dell'amministrazione convenuta la quale non ha mai depositato note in merito ai fatti nuovi dedotti.
Ne consegue quindi la fondatezza della pretesa del ricorrente.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina la Questura di Arezzo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari di durata quinquennale ai sensi dell'23 comma 1 bis del Decreto
Legislativo 30/2007.
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
Firenze 18/07/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3556 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA nato in [...] il [...] Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RANDELLINI ROBERTA;
CodiceFiscale_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Ricongiungimento familiare (art.30)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 22/03/2024 Parte_1
ha impugnato il provvedimento del con il
[...] Controparte_1 quale veniva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre della cittadina italiana ata ad Arezzo il 09.12.2011 per Persona_1 motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato, con le note d'udienza del
1 11.07.2025 la nascita di una nuova figlia nonché la risalenza dei precedenti penali.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 15.07.2025 svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate. Ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione, senza fissazione di ulteriore udienza di discussione orale collegiale, rinunciando ai termini per note conclusionali.
Orbene nella presente controversia non sono contestati i legami famigliari ma per i motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Medio tempore occorre osservare che il ricorrente ha avuto un nuovo figlio Per_2 cittadino italiano, nato dalla relazione con con la quale il ricorrente convive in Persona_3
Arezzo alla via Guglielmo degli Ubertini 77.
Egli quindi non appare essere più dedito a traffici illeciti data la risalenza dei precedenti penali e l'assenza di nuove segnalazioni di pericolosità sociale da parte dell'amministrazione convenuta la quale non ha mai depositato note in merito ai fatti nuovi dedotti.
Ne consegue quindi la fondatezza della pretesa del ricorrente.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati dopo il diniego amministrativo.
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. E per l'effetto ordina la Questura di Arezzo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari di durata quinquennale ai sensi dell'23 comma 1 bis del Decreto
Legislativo 30/2007.
3. Compensa integralmente le spese di lite;
Si comunichi
Firenze 18/07/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
2