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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2846/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/09/1973 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/06/1969 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrari Piero del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il pagina 1 di 3 figlio nato a [...] in data [...], oggi maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente.
I ricorrenti hanno intrattenuto per diversi anni una relazione more uxorio; essendo venuta meno questa loro relazione, sono addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio sia stabilmente collocato e mantenga residenza anagrafica presso il padre ma abbia facoltà di recarsi e permanere presso la casa materna con la massima libertà previ accordi da assumere di volta in volta con la madre stessa. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni di rispettiva competenza;
2. DISPONE che la madre versi entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT, per mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN
[...] intestato al padre a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio con decorrenza luglio 2025. Detto importo sarà destinato Per_1 al mantenimento ordinario del figlio nonché al pagamento di tasse universitarie (euro
224,00 mensili), libri di testo nonché delle spese sportive (corso di tennis con tre lezioni settimanali presso T.C. Asti e relativa attrezzatura, costo iscrizione tornei). Le spese straordinarie, necessarie e/o concordate, inerenti al figlio diverse rispetto a quelle universitarie e sportive come sopra descritte saranno sostenute dalle parti in misura paritaria con applicazione del protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale;
3. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2846/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/09/1973 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Anfusio Silvia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14/06/1969 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrari Piero del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/08/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il pagina 1 di 3 figlio nato a [...] in data [...], oggi maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente.
I ricorrenti hanno intrattenuto per diversi anni una relazione more uxorio; essendo venuta meno questa loro relazione, sono addivenuti alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio sia stabilmente collocato e mantenga residenza anagrafica presso il padre ma abbia facoltà di recarsi e permanere presso la casa materna con la massima libertà previ accordi da assumere di volta in volta con la madre stessa. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni di rispettiva competenza;
2. DISPONE che la madre versi entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT, per mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN
[...] intestato al padre a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio con decorrenza luglio 2025. Detto importo sarà destinato Per_1 al mantenimento ordinario del figlio nonché al pagamento di tasse universitarie (euro
224,00 mensili), libri di testo nonché delle spese sportive (corso di tennis con tre lezioni settimanali presso T.C. Asti e relativa attrezzatura, costo iscrizione tornei). Le spese straordinarie, necessarie e/o concordate, inerenti al figlio diverse rispetto a quelle universitarie e sportive come sopra descritte saranno sostenute dalle parti in misura paritaria con applicazione del protocollo d'intesa adottato dall'intestato Tribunale;
3. DÀ ATTO che le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3