Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/06/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8002 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( con i proc. dom. avv.ti Laura Giovine e Parte_1 C.F._1
Velia Sepe, delega in atti
-attrice- contro
( ) con il proc. dom. avv.to Valentina Controparte_1 C.F._2
Riccio, delega in atti
-convenuto- all'esito della discussione ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva di essere proprietaria di un fondo rustico in agro di NO
(località Pazzano), identificato in catasto alle particelle 112 e 113 del foglio 28, confinante con il fondo identificato alle particelle 1208 e 1209 del foglio 28 e di proprietà di Controparte_1
Esponeva che il convenuto aveva installato sul suo fondo un tubo di presa d'acqua che pagina 1 di 6
Instava pertanto a che il convenuto fosse condannato alla sua rimozione.
Costituitosi, il negava sia di aver installato un tubo sulla proprietà che di CP_1 Pt_1
aver recato danno o pregiudizio all'attrice.
Riferiva che la tubazione in questione era stata posizionata dal al Controparte_2
momento della realizzazione della rete idrica “Valle di Raio-San Vittore-Pazzano-San
Leonardo-Salle- Bisigliano-Macchia-Isca” avvenuta nel 1982/1983, quindi in data antecedente al titolo di acquisto della proprietà da parte dell'attrice, cioè la donazione in suo favore ad opera di . Parte_2
Concludeva allora per il rigetto della domanda.
Espletata consulenza tecnica di ufficio dal precedente giudice assegnatario, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e all'udienza del
13.5.2025 venivano concessi i termini di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c. per consentire alle parti di esprimersi in ordine alla legittimazione passiva del convenuto alla luce dei precedenti di legittimità secondo cui l'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta, non già nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro o del suolo, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas o dell'acqua, quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall'impianto di distribuzione.
Depositate le relative memorie, la causa veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.6.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nel termine 30 giorni.
Deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva del convenuto.
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato che (cf. f. 14 e ss. relazione arch. del 6.6.2022): Persona_1
pagina 2 di 6 (i) il tubo di presa d'acqua in contestazione parte da un pozzetto allacciato alla rete idrica , situato poco distante dalla Strada Provinciale 270; Controparte_3
(ii) il pozzetto con relativo allaccio alla rete idrica NO , dal quale inizia CP_3
la tubazione, fu realizzato dallo stesso Comune al fine di rendere abitabile il container assegnato al soggetto terremotato padre del convenuto. Tale Persona_2
container, avente matricola n. 9748, fu consegnato in data 28/01/1982, data del verbale di consegna, e ritirato in data 03/02/2007;
(iii) il pozzetto da cui si diparte il tubo de quo è collocato sul terreno catastalmente intestato a parte attrice ed attraversa sia quest'ultimo che il fondo di Controparte_1
per raggiungere il contatore dell'acqua situato sul terreno di parte convenuta;
(iv) la tubazione attraversa il terreno di parte attrice per un tratto lungo circa 6,70 m;
(v) il contatore a cui giunge la tubazione oggetto di causa non era presente alla data di ottobre 2011;
(vi) il contatore originario, marca “sisma” matricola n. 627252, fu installato in data
9/04/1986 a servizio del container. Fu poi sostituito varie volte in data 06/09/2001
(marca “maddalena” matricola n. AG 041142), in data 15/04/2015 (marca “sisma” matricola n. 439241) e infine in data 04/06/2019 (marca “meters” matricola n.
180478565);
(vii) dell'ultimo contatore installato l'utenza riguarda sempre Persona_2
padre del convenuto.
(viii) non è stato possibile stabilire l'esatta posizione del contatore, né se nel corso degli anni ci siano stati degli spostamenti dello stesso.
E' pacifico, dunque, che l'oggetto del contendere riguardi esclusivamente l'istallazione di un tubo che parte dal pozzetto posto sulla proprietà attorea attraversandola per 6,70
m fino a giungere al contatore dell'acqua che serve l'utenza del e posto sul di CP_1
lui terreno.
Parte attrice fonda la legittimazione a contraddire del convenuto sull'assunto per cui non vi sarebbe alcun riscontro documentale del fatto che il collegamento tra il pagina 3 di 6 pozzetto e il contatore de quo venne eseguito dal . Controparte_2
La sola documentazione reperita dall'ausiliario è infatti relativa al periodo antecedente l'anno 1987 e consiste nella richiesta di fornitura di acqua potabile a servizio di un container assegnato a a seguito del sisma del 1980 (cfr. ff. 19-33 Persona_2
allegato relazione peritale cit.)
Evidenzia poi l'attrice che negli anni '80 il provvedeva alla sola installazione CP_2
del contatore, ma non eseguiva alcuno allaccio, tanto che nella domanda di concessione di acqua potabile del 9.04.1986 (cfr. f. 18 dell'all. rel. cit.) Per_2
si impegnava a provvedere con fogna propria a smaltire il liquame di scarico ed a
[...]
fruire dell'erogazione dopo che il avrà controllato, con i propri tecnici l'esatta CP_2
esecuzione dei lavori e la installazione del misuratore di consumo.
A suo dire pertanto, risulterebbe provata la prassi del di Controparte_2
provvedere alla sola installazione dei contatori e non ai rispettivi collegamenti, nelle proprietà private, ai pozzetti di fornitura di acqua.
Gli assunti non sono condivisibili.
Giova premettere che l'allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.
In tal senso depone la definizione fornita dal d.lgs. n. 18/2023 il quale, all'art. 2, definisce «allacciamento idrico»: la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti;
esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata.
pagina 4 di 6 Dal decreto legislativo sopra citato possono altresì ricavarsi, le nozioni di (i) «punto di consegna», cioè il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore); (ii) di «punto di utenza» o «punto d'uso», il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
e di (iii) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile»: l'insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private
e i servizi pubblici.
Ebbene, secondo i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di servitù derivate dalla installazione di condutture, il fondo dominante è costituito proprio dall'impianto di distribuzione di cui, appunto, fanno parte le relative condotte.
Invero, secondo la già citata pronuncia n. 15934/2019, l'azione volta ad ottenere
l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature e la conseguente condanna alla loro rimozione va proposta, non già nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro o del suolo, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas o dell'acqua, quale proprietario del fondo dominante (fondo a destinazione industriale o commerciale) costituito dall'impianto di distribuzione.
Precisamente, l'utente dei servizi di fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, erogati dai competenti enti (nella specie, ENEL e consorzio degli acquedotti per i comuni del ), è Pt_3
privo di legitimatio ad causam passiva riguardo alla domanda con la quale il proprietario del fondo vicino neghi l'esistenza di una servitù di acquedotto ed elettrodotto, e chieda la rimozione delle condutture installate sul suo immobile per tali erogazioni, atteso che le specificate servitù sono inerenti - dal lato attivo - ai relativi impianti di erogazione e, quindi, la proprietà delle condutture e l'indicata legittimazione passiva spettano esclusivamente agli enti esercenti i predetti servizi, anche nel caso in cui l'installazione di quelle condutture sia stata favorita da accordi intercorsi fra i proprietari confinanti, ovvero dal contributo
pagina 5 di 6 materiale o finanziario dell'utente medesimo (Cassazione n. 1991/1980).
Se allora la proprietà delle condutture facenti parte dell'impianto di distribuzione spetta all'ente esercente il servizio di erogazione, non assume alcuna rilevanza, ai fini che qui occupano, il fatto (allo stato comunque indimostrato) che l'utente abbia potuto pagare per la loro installazione ovvero collaborare alla loro posa. Ciò in quanto i titolari della servitù attiva di acquedotto non sono gli utenti dell'acqua, ma coloro che fornendo tali beni sono anche proprietari dei relativi impianti e delle reti di distribuzione.
In definitiva, quindi, la domanda va respinta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda; condanna alla refusione in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 16.6.2022
Così deciso in Salerno, lì 28.6.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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