Articolo 32 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 31Articolo 34
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 32.

Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni contro i danni dello incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469 .
L'obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l'entrata in applicazione della presente legge.
Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dello incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige e' ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta Regione ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 , nell'ammontare determinato per ciascuno di essi conformita' alla citata disposizione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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