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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 109/2025 R.G. promosso con ricorso in data 16 gennaio 2025 da parte di:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gaibanella (FE), via Ravenna n. 784
e
(c.f. , nata ad [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Gaibanella (FE), via Ravenna n. 784 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del
Foro di Ferrara (c.f.: ), presso il cui studio in Ferrara, C.so della Giovecca CodiceFiscale_3
n. 73, sono elettivamente domiciliati;
i quali inoltre dichiarano, insieme al loro difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo Pec
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 I figli, di anni 16 ed di anni 10, rimarranno a vivere nell'immobile adibito a Persona_1 Per_2 casa coniugale, in ragione del fatto che sono cresciuti all'interno dello stesso ed hanno diritto alla conservazione dell'ambiente domestico in cui hanno vissuto dalla nascita;
i genitori ricorrenti, si alterneranno di settimana in settimana dal lunedì alla domenica. La regola suindicata è stata condivisa tra i ricorrenti, in considerazione del fatto che i minori, in questo modo, trascorreranno con i genitori tempi equipollenti. Stessa regola varrà per le vacanze estive, natalizie e pasquali ossia i minori trascorreranno le vacanze in parti uguali. - Autorizzazione a vivere separati;
- Mantenimento della casa coniugale: ad oggi disoccupata, si impegna a partecipare alle spese di Parte_2
mantenimento della casa coniugale di proprietà di in base alle proprie disponibilità Parte_1
finanziarie nel momento in cui reperirà regolare occupazione;
- Assegno di mantenimento: Parte_2
dichiara di esse economicamente autosufficiente e comunque dispone di un grado di
[...]
istruzione tale che le che consentirà di trovare occupazione a breve;
- Accudimento e mantenimento dei figli: Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse dei figli, continuando a prestare cura, educazione, istruzione in comune accordo;
e comunque opererà la modalità del mantenimento diretto, ad esclusione delle spese straordinarie previste dal nostro tribunale che saranno suddivise al 50%. -
Obbligo di assistenza morale e materiale: i coniugi si impegnano a continuare a fornirsi assistenza morale e materiale nei momenti di bisogno.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
06/11/1960, e , nata ad [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Ferrara il 4 aprile 2009 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n.
43 Parte 1 Anno 2009).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 109/2025 R.G. promosso con ricorso in data 16 gennaio 2025 da parte di:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gaibanella (FE), via Ravenna n. 784
e
(c.f. , nata ad [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Gaibanella (FE), via Ravenna n. 784 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata in atti, dall'Avv. Maria Cristina Zampollo del
Foro di Ferrara (c.f.: ), presso il cui studio in Ferrara, C.so della Giovecca CodiceFiscale_3
n. 73, sono elettivamente domiciliati;
i quali inoltre dichiarano, insieme al loro difensore, di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura all'indirizzo Pec
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 I figli, di anni 16 ed di anni 10, rimarranno a vivere nell'immobile adibito a Persona_1 Per_2 casa coniugale, in ragione del fatto che sono cresciuti all'interno dello stesso ed hanno diritto alla conservazione dell'ambiente domestico in cui hanno vissuto dalla nascita;
i genitori ricorrenti, si alterneranno di settimana in settimana dal lunedì alla domenica. La regola suindicata è stata condivisa tra i ricorrenti, in considerazione del fatto che i minori, in questo modo, trascorreranno con i genitori tempi equipollenti. Stessa regola varrà per le vacanze estive, natalizie e pasquali ossia i minori trascorreranno le vacanze in parti uguali. - Autorizzazione a vivere separati;
- Mantenimento della casa coniugale: ad oggi disoccupata, si impegna a partecipare alle spese di Parte_2
mantenimento della casa coniugale di proprietà di in base alle proprie disponibilità Parte_1
finanziarie nel momento in cui reperirà regolare occupazione;
- Assegno di mantenimento: Parte_2
dichiara di esse economicamente autosufficiente e comunque dispone di un grado di
[...]
istruzione tale che le che consentirà di trovare occupazione a breve;
- Accudimento e mantenimento dei figli: Le parti si impegnano a collaborare nell'interesse dei figli, continuando a prestare cura, educazione, istruzione in comune accordo;
e comunque opererà la modalità del mantenimento diretto, ad esclusione delle spese straordinarie previste dal nostro tribunale che saranno suddivise al 50%. -
Obbligo di assistenza morale e materiale: i coniugi si impegnano a continuare a fornirsi assistenza morale e materiale nei momenti di bisogno.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 20 febbraio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
06/11/1960, e , nata ad [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Ferrara il 4 aprile 2009 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ferrara: Atto n.
43 Parte 1 Anno 2009).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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