Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 462
Articolo 1Articolo 3
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11 maggio 1968
Art. 2.
I finanziamenti di cui all' articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.
Entrata in vigore il 11 maggio 1968
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