Art. 2.
I finanziamenti di cui all' articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.
I finanziamenti di cui all' articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , per iniziative industriali ed artigiane, possono essere concessi sino al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti.