TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1167/2025 R.G.
tra
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Claudio Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Aldo Moro n. 26, Sinalunga (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, CP_1 C.F._2 CP_2
) e ) C.F._3 CP_3 C.F._4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare l'accettazione tacita da parte di CP_1
1 e dell'eredità della madre e consorte CP_2 CP_3 Per_1
.
[...]
A sostegno della domanda ha dedotto che: - a seguito del mancato pagamento del saldo di un appalto sono state instaurate due esecuzioni immobiliari nei confronti di;
- in seguito alla Controparte_4 costituzione di nella procedura esecutiva è stato reso edotto CP_1 alle parti che la debitrice era defunta nel 2022; - gli eredi della debitrice hanno volturato le proprietà dei predetti immobili assegnandosi la porzione della proprietà secondo legge;
- all'udienza del 5.6.2025 il c.t.u. nominato nelle procedure esecutive, nel depositare la relazione, ha rilevato che gli eredi della debitrice hanno trascritto la successione e volturato le posizioni catastali ma risulta assente la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Ritualmente integrato il contraddittorio le parti convenute non si sono costituite ed è stata dichiarata la loro contumacia.
2. La domanda di parte ricorrente è infondata per mancanza di prova e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Parte ricorrente sostiene genericamente che i convenuti sono eredi della debitrice e che avrebbero volturato la proprietà degli Persona_1 immobili di quest'ultima, allegando a sostegno di quanto dedotto solo un verbale di udienza (del 5.6.2025) della procedura esecutiva e la relazione del c.t.u. nominato nella predetta procedura.
2.1. In punto di diritto, ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità del de cuius è necessario l'accertamento del titolo a succedere in capo alle parti convenute.
Nel caso di successione legittima tale titolo consiste nel rapporto di parentela con il defunto che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile (cfr. Cass. n. 10060/2018, Cass. n. 7276/2006; Cass. n.
14605/2005, Cass. n. 4414/1999; Cass. n. 1484/1995 in termini analoghi
Cass. n. 13738/2005 “Pertanto, il soggetto che promuova l'azione (e, specularmente, che la contraddica) nell'asserita qualità d'erede d'altro soggetto indicato come originario titolare del diritto fatto valere deve
2 allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità d'erede della stessa, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel diritto dedotto in giudizio e pertanto alla proposizione dell'azione in proprio nome al posto del defunto titolare del diritto stesso;
ond' è che, in difetto di prova siffatta, resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire (od a contraddire), dimostrazione il cui onere incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che tale diritto eserciti”).
Pertanto, la parte che promuove l'azione nei confronti di un soggetto, di cui asserisca rivestire la qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto fatto valere in giudizio, deve fornire la necessaria dimostrazione sia del decesso della parte originaria, sia la qualifica di erede delle parti nei cui confronti esperisce l'azione. L'onere della prova della qualità di erede può essere validamente dimostrato mediante la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi dell'art. 565 c.c..
Nella presente fattispecie il ricorrente non ha adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante, deducendo in modo del tutto generico l'avvenuto decesso della debitrice e il rapporto di parentela con i convenuti senza, tuttavia, allegare né provare nulla in merito.
Peraltro, anche ove fosse stato prodotto il certificato di morte della debitrice, lo stesso non sarebbe stato sufficiente ai fini della ricostruzione del rapporto di parentela sussistente tra lei e i convenuti, in quanto il certificato di morte dimostra l'avvenuto decesso di una persona, ma non anche quali e quanti eredi la de cuius abbia lasciato, né se i vocati alla successione abbiano accettato l'eredità (cfr. Cass. n. 31695/2019).
2.2. Neppure è, poi, idonea a fornire la prova la deduzione in ordine all'avvenuta volturazione della proprietà degli immobili della debitrice e la
3 trascrizione della successione in assenza di idonea prova documentale in proposito.
Peraltro, non è stata depositata la documentazione attestante la voltura catastale ma soltanto un verbale di udienza della procedura esecutiva e la relazione del c.t.u. (docc. 2 -3, fasc. ricorrente).
Nella relazione, tuttavia, è fatta menzione soltanto di una denuncia di successione del 21.3.2021 e successiva integrazione del 9.5.2023, e non anche della voltura catastale;
inoltre, anche qualora fosse stata depositata la denuncia di successione indicata nella relazione del c.t.u., questa sarebbe stata inidonea a provare il titolo a succedere e a rilevare quale atto di accettazione dell'eredità (sul punto Cass. Civ. n. 22769/2024).
La trascrizione della denuncia di successione viene, infatti, compiuta dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari – al solo fine di confermare l'avvenuto pagamento delle imposte sugli immobili caduti in successione – sulla base della mera dichiarazione di successione, una copia della quale le viene inoltrata dall'Ufficio del Registro competente.
Ancora, anche nell'ipotesi in cui fosse stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta volturazione catastale, questa sarebbe stata comunque insufficiente ai fini dell'accertamento del rapporto parentale sussistente tra i soggetti sopradetti.
Difatti tale attività pur rientrando nella casistica - enucleata nel tempo dalla giurisprudenza – di accettazione tacita dell'eredità, presuppone preliminarmente l'accertamento in positivo circa la qualifica di erede in capo al soggetto convenuto, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo in rilievo solo successivamente l'accettazione dell'eredità, anche tacita.
Si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione sul punto: “…
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta
4 alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,
l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà
o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo
460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle
e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede… Dal richiamato principio consegue la necessità che l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa dimostri la sua qualità, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo solo successivamente in rilievo l'accettazione dell'eredità, che può anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un'azione petitoria, come nel caso odierno…” (cfr. Cass. Civ n.
22730/2021).
3. Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Siena, 09/12/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 1167/2025 R.G.
tra
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti dall'Avv. Claudio Pellegrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Aldo Moro n. 26, Sinalunga (SI)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, CP_1 C.F._2 CP_2
) e ) C.F._3 CP_3 C.F._4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare l'accettazione tacita da parte di CP_1
1 e dell'eredità della madre e consorte CP_2 CP_3 Per_1
.
[...]
A sostegno della domanda ha dedotto che: - a seguito del mancato pagamento del saldo di un appalto sono state instaurate due esecuzioni immobiliari nei confronti di;
- in seguito alla Controparte_4 costituzione di nella procedura esecutiva è stato reso edotto CP_1 alle parti che la debitrice era defunta nel 2022; - gli eredi della debitrice hanno volturato le proprietà dei predetti immobili assegnandosi la porzione della proprietà secondo legge;
- all'udienza del 5.6.2025 il c.t.u. nominato nelle procedure esecutive, nel depositare la relazione, ha rilevato che gli eredi della debitrice hanno trascritto la successione e volturato le posizioni catastali ma risulta assente la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Ritualmente integrato il contraddittorio le parti convenute non si sono costituite ed è stata dichiarata la loro contumacia.
2. La domanda di parte ricorrente è infondata per mancanza di prova e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Parte ricorrente sostiene genericamente che i convenuti sono eredi della debitrice e che avrebbero volturato la proprietà degli Persona_1 immobili di quest'ultima, allegando a sostegno di quanto dedotto solo un verbale di udienza (del 5.6.2025) della procedura esecutiva e la relazione del c.t.u. nominato nella predetta procedura.
2.1. In punto di diritto, ai fini dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità del de cuius è necessario l'accertamento del titolo a succedere in capo alle parti convenute.
Nel caso di successione legittima tale titolo consiste nel rapporto di parentela con il defunto che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile (cfr. Cass. n. 10060/2018, Cass. n. 7276/2006; Cass. n.
14605/2005, Cass. n. 4414/1999; Cass. n. 1484/1995 in termini analoghi
Cass. n. 13738/2005 “Pertanto, il soggetto che promuova l'azione (e, specularmente, che la contraddica) nell'asserita qualità d'erede d'altro soggetto indicato come originario titolare del diritto fatto valere deve
2 allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità d'erede della stessa, costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel diritto dedotto in giudizio e pertanto alla proposizione dell'azione in proprio nome al posto del defunto titolare del diritto stesso;
ond' è che, in difetto di prova siffatta, resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire (od a contraddire), dimostrazione il cui onere incombe ex art. 2697 c.c. sulla parte che tale diritto eserciti”).
Pertanto, la parte che promuove l'azione nei confronti di un soggetto, di cui asserisca rivestire la qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto fatto valere in giudizio, deve fornire la necessaria dimostrazione sia del decesso della parte originaria, sia la qualifica di erede delle parti nei cui confronti esperisce l'azione. L'onere della prova della qualità di erede può essere validamente dimostrato mediante la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi dell'art. 565 c.c..
Nella presente fattispecie il ricorrente non ha adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante, deducendo in modo del tutto generico l'avvenuto decesso della debitrice e il rapporto di parentela con i convenuti senza, tuttavia, allegare né provare nulla in merito.
Peraltro, anche ove fosse stato prodotto il certificato di morte della debitrice, lo stesso non sarebbe stato sufficiente ai fini della ricostruzione del rapporto di parentela sussistente tra lei e i convenuti, in quanto il certificato di morte dimostra l'avvenuto decesso di una persona, ma non anche quali e quanti eredi la de cuius abbia lasciato, né se i vocati alla successione abbiano accettato l'eredità (cfr. Cass. n. 31695/2019).
2.2. Neppure è, poi, idonea a fornire la prova la deduzione in ordine all'avvenuta volturazione della proprietà degli immobili della debitrice e la
3 trascrizione della successione in assenza di idonea prova documentale in proposito.
Peraltro, non è stata depositata la documentazione attestante la voltura catastale ma soltanto un verbale di udienza della procedura esecutiva e la relazione del c.t.u. (docc. 2 -3, fasc. ricorrente).
Nella relazione, tuttavia, è fatta menzione soltanto di una denuncia di successione del 21.3.2021 e successiva integrazione del 9.5.2023, e non anche della voltura catastale;
inoltre, anche qualora fosse stata depositata la denuncia di successione indicata nella relazione del c.t.u., questa sarebbe stata inidonea a provare il titolo a succedere e a rilevare quale atto di accettazione dell'eredità (sul punto Cass. Civ. n. 22769/2024).
La trascrizione della denuncia di successione viene, infatti, compiuta dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari – al solo fine di confermare l'avvenuto pagamento delle imposte sugli immobili caduti in successione – sulla base della mera dichiarazione di successione, una copia della quale le viene inoltrata dall'Ufficio del Registro competente.
Ancora, anche nell'ipotesi in cui fosse stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta volturazione catastale, questa sarebbe stata comunque insufficiente ai fini dell'accertamento del rapporto parentale sussistente tra i soggetti sopradetti.
Difatti tale attività pur rientrando nella casistica - enucleata nel tempo dalla giurisprudenza – di accettazione tacita dell'eredità, presuppone preliminarmente l'accertamento in positivo circa la qualifica di erede in capo al soggetto convenuto, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo in rilievo solo successivamente l'accettazione dell'eredità, anche tacita.
Si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione sul punto: “…
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'articolo 476 del Cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta
4 alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,
l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà
o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'articolo
460 del codice civile, sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle
e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede… Dal richiamato principio consegue la necessità che l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al proprio dante causa dimostri la sua qualità, mediante la produzione, nel corso del giudizio, di idonea documentazione, venendo solo successivamente in rilievo l'accettazione dell'eredità, che può anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un'azione petitoria, come nel caso odierno…” (cfr. Cass. Civ n.
22730/2021).
3. Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Siena, 09/12/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
5