Sentenza 25 maggio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 25/05/2017, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2017
N. 00536/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2016, proposto da:
AN IO IU, in proprio ed in qualità di capogruppo del costituendo R.T.P. con EP IU e AN BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Primiano Caputo, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Monaco in Bari, via Putignani, n.7;
contro
Comune di San Severo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Carlino e Angelo Ceddia, con domicilio eletto presso lo studio IA Loreta Petrocelli in Bari, corso V. Emanuele, n.52;
nei confronti di
OL BI, in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda A.T.P. con IN IA d’RI, PP NS TT e RO Di RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pasquale Masucci, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi, n.23;
AL DE GR non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- determinazione n.282/4^ Area Comune di San Severo del 20.10.2015, a firma del Dirigente OO.PP.,Ing.Benedetto Di Lullo, comunicata al ricorrente con nota prot. n.09/IV del 07.01.2016, con la quale veniva aggiudicato il concorso di idee "per la riqualificazione e miglioramento della vivibilità urbana di alcune piazze ed aree urbane centrali dell'aggregato urbano", indetto dal Comune di San Severo con delibera n. 109 del 14/11/2014;
- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Severo e di OL BI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, con domanda dell’11.3.2015, partecipava, in qualità di capogruppo del costituendo R.T.P., al concorso di idee ex art. 108 D.Lgs. n. 163/2006 indetto dal Comune di San Severo con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 14.11.2014, “per la riqualificazione ed il miglioramento della viabilità urbana di alcune piazze ed aree urbane centrali dell’aggregato urbano”.
La commissione di gara espletava i propri lavori in quattro sessioni.
Nel corso della terza sessione, tenutasi in forma riservata in data 6.5.2015, la commissione terminava la fase valutativa tecnica e stilava, sulla base dei punteggi attribuiti dai diversi commissari nel corso delle precedenti sedute, la graduatoria di merito in formato anonimo, riferibile cioè unicamente alle lettere dell’alfabeto italiano apposte sui singoli plichi contenenti le diverse proposte progettuali pervenute.
Dal 22.6.2015 al 3.7.2015, l’Amministrazione comunale esponeva al pubblico tutte le tavole grafiche dei progetti presentati, dando alla cittadinanza la possibilità di esprimere una propria preferenza motivata in apposite schede di valutazione.
Successivamente, in data 21.7.2015, la commissione si riuniva in forma pubblica per la quarta ed ultima sessione e procedeva:
- alla lettura della suddetta graduatoria anonima di merito;
- all’apertura delle buste contenenti i dati identificativi dei candidati;
- all’abbinamento di detti dati con la lettera assegnata ad ogni singolo elaborato grafico.
Con determinazione n. 282/4^ Area del 20.10.2015, si approvava la graduatoria di merito risultante dal suddetto abbinamento e si proclamavano i primi tre classificati.
L’odierno ricorrente, classificatosi terzo, con ricorso spedito per la notifica il 2.2.2016 e depositato il 19.2.2016, impugna la suddetta determinazione, deducendone l’illegittimità per motivi così sintetizzabili:
1) Violazione dell’art. 8 del bando di gara: non sarebbe stato rispettato il termine di 60 gg, espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per la conclusione dei lavori da parte della commissione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 D. Lgs. n. 163/2006, dell’art. 10 del bando di gara e dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. e della par condicio competitorum.
Il ricorrente si duole della circostanza che l’Amministrazione comunale, esponendo alla cittadinanza, prima della conclusione dell’intera procedura de qua, tutti i progetti presentati, abbia fatto venir meno il presupposto pregnante dell’anonimato, posto a garanzia dell’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e della par condicio competitorum, con conseguente alterazione dei criteri di valutazione della commissione e dell’andamento della gara.
In data 6.4.2016, il Comune di San Severo si è costituito in giudizio e successivamente, in data 31.3.2017, ha depositato memoria difensiva, nella quale oppone specifiche confutazioni alle cesure formulate dal ricorrente.
Esso, infatti, rileva che:
1) il termine previsto per la conclusione dei lavori da parte della Commissione è meramente ordinatorio e non perentorio;
2) come emerge dagli atti di gara, le attività valutative e di attribuzione del punteggio della commissione sono state concluse nel corso della terza sessione, in data 6.5.2015 e, quindi, prima della fase espositiva, con la formazione della graduatoria di merito in formato anonimo.
Si è, altresì, costituito in resistenza, l’odierno controinteressato, primo classificato, che ha, in primo luogo, posto in dubbio la sussistenza dell’interesse a ricorrere in quanto il ricorrente si è comunque, posizionato tra i primi tre vincitori, svolgendo, nel merito, difese non dissimili da quelle presentate dal Comune di San Severo.
All’udienza pubblica del 28.4.2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
L’infondatezza nel merito del ricorso esime il Collegio dall’esaminare su ogni questione inerente la sussistenza d’interesse a ricorrere, su cui parte resistente si è soffermata, anche nel corso della discussione orale.
Relativamente al primo motivo di ricorso, il termine di 60 gg previsto dalla lex specialis è, come rilevato dalle parti resistenti, meramente ordinatorio, atteso che il bando di gara non ne prevede espressamente la natura perentoria, né commina una decadenza in caso di infruttuoso decorso dello stesso. Sicché, il protrarsi del tempo occorrente per la conclusione dei lavori da parte della commissione, non può essere invocato come elemento idoneo ad invalidare l’intera procedura di gara.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, occorre preliminarmente precisare che l’art. 10 del bando di gara stabilisce che “ Il Comune di San Severo (FG) si riserva, dopo la proclamazione del vincitore, la facoltà di selezionare e di rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite una mostra dei progetti presentati ”.
Dal dato testuale si evince che all’Amministrazione resistente è riconosciuta la facoltà di rendere pubblici i progetti presentati mediante l’allestimento di una mostra degli stessi, ma soltanto dopo la proclamazione del vincitore, avvenuta, nel caso di specie, il 20.10.2015.
Contrariamente, l’Amministrazione comunale ha realizzato tale evento espositivo prima del suddetto termine, nello specifico dal 22.6.2015 al 3.7.2015.
Tuttavia, è necessario sottolineare, in punto di fatto, che, come precedentemente esposto, rilevato dalle parti resistenti e risultante dai verbali di gara, al momento della esposizione pubblica degli elaborati progettuali, la commissione aveva già terminato le proprie attività tecniche valutative e di attribuzione del punteggio, in quanto concluse nel corso della terza sessione, in data 6.5.2015, con la formazione della graduatoria di merito in formato anonimo. Quest’ultima, stampata su un foglio, è stata, poi, chiusa in una busta, sigillata e consegnata al segretario di gara che, in data 19.6.2015, ha provveduto a fare apporre, sui lembi di chiusura della stessa, il timbro e la firma del Responsabile dell’Ufficio di protocollo del Comune di San Severo.
Inoltre, soltanto nel corso della quarta seduta pubblica del 21.7.2015, la commissione ha preso visione delle informazioni anagrafiche dei partecipanti, avendo condotto l’intera istruttoria tecnica senza conoscerle e non essendo state rese note durante la mostra, avvenuta in formato anonimo.
Tali circostanze e formalità non risultano smentite, in punto di fatto, dal ricorrente, sicché può ritenersi pacifico che le stesse si siano verificate e siano state adottate, garantendo, conseguentemente, segretezza, imparzialità e anonimato nel corso della procedura, nonché cristallizzazione, prima della fase espositiva, delle valutazioni della commissione. Quest’ultime, quindi, non potevano essere influenzate e/o modificate dalle preferenze indicate dalla cittadinanza nel corso della suddetta mostra, proprio perché precedentemente espresse.
Tanto chiarito in punto di fatto, non può che concludersi che la violazione denunciata non ha prodotto alcuna reale e concreta incidenza sul risultato della gara, con la conseguenza che la posizione sostanziale fatta valere non ha, in concreto, subito la lesione lamentata.
E ciò tanto più che nessuna doglianza di merito è stata sollevata dal ricorrente, con conseguente acquiescenza alle operazioni di valutazione effettuate dalla commissione.
Per quanto sin qui esposto, sono infondate le censure di parte ricorrente e, pertanto, il ricorso proposto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.500,00, oltre IVA, CAP e spese in misura massima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
IA Grazia D'Alterio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO