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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/12/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. GI Di AM , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 381/2023
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/08/1958, rappresentato e difeso dall' SALERNO VINCENZO
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] residente in Controparte_1
C.F.: . C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO - contumace
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.31\2017
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilevava Parte_1
che il Tribunale di Gela, in data 24 gennaio 2017, concedeva decreto ingiuntivo di
€ 19.500,00, premettendo che, a sostegno della sperimentata pretesa monitoria, assumeva il ricorrente di avere prestato all'opponente nel periodo Parte_1
compreso tra il 15/1/2012 e il 2/2/2012, per mero spirito di liberalità e senza alcuna pretesa di avere riconosciuti interessi di sorta, la complessiva somma di €.
19.500,00, per come risultava dalla scrittura privata prodotta in giudizio;
che
[...]
con la medesima scrittura, si era obbligato di restituire al ricorrente, Pt_1
entro il 20/5/2012 e in unica soluzione, la predetta somma di €. 19.500,00; Pt_1
1 GI non ha a tanto adempiuto, sebbene il termine fosse scaduto e nonostante sia stato più volte in tal senso diffidato.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato al dapprima in data 3.2.2017 Parte_1 ai sensi dell'art. 139 c.p.c e successivamente in data 10.02.2017 ai sensi dell'art. 143 cpc, poiché presso la residenza anagrafica di sita in via Manzoni n. 148 lo Pt_2
stesso risultava irreperibile. In data 24 maggio 2019 veniva formulata istanza ex art. 647 c.p.c.. ma il giudice del monitorio invitava parte ricorrente a depositare il certificato di residenza aggiornato del resistente. Su richiesta il Comune di Pt_2 rilasciava attestazione di residenza di attestando che “il sig. Parte_1 [...]
in atto risulta in accertamento per cancellazione da irreperibilità dal Pt_1
14.03.2019 e pertanto non può essere rilasciata documentazione di residenza. Si rappresenta che l'ultima residenza risulta in via Manzoni n. 148”; rilevava ancora l'opponente che in data 3 luglio 2019, il Tribunale di Gela, a seguito della richiesta di integrazione documentale e divenuto il Decreto definitivo per mancanza di opposizione, rilasciava decreto di esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 31 del
2017 emesso dal Tribunale di Gela del 24 gennaio 2017 nell'ambito del proc. civile n. 1390/2016 R.G. In data 7 febbraio 2023, veniva notificato per posta al
[...]
all'indirizzo di Modena in via Rossini n. 210, in uno all'atto di precetto Pt_1
del 23.01.23, decreto ingiuntivo n. 31/2017 del 24/01/2017 emesso dal Tribunale di Gela, munito di formula esecutiva in data 8 luglio 2019, in virtù del quale veniva ingiunto al di pagare la somma di € 19.500,00, oltre Parte_1
interessi legali, nonché la somma di € 270,00 per le spese del procedimento monitorio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rilevava che la suddetta notifica del 7 febbraio 2023, effettuata presso la residenza del sig. in Modena in via Pt_1
Rossini n. 210, costituisce il primo atto con cui l'odierno opponente sia venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo n. 31/2017 del 24/01/2017 emesso dal
Tribunale di Gela. Rilevava pertanto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita erroneamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; nel merito disconosceva la scrittura privata, risultando ictu oculi palesemente contraffatta, ove vengono apportate delle correzioni non concordate con il sig. il quale, peraltro, Pt_1
2 ricorda di aver apposto la propria firma in un altro documento alla presenza del sig. , ma non in quella scrittura privata. La stessa scrittura privata, CP_1
infatti, appare essere stata modificata anche nella sua struttura, ovvero, appare essere frutto di copia-incolla e sovrapposizioni tra due diverse scritture. Chiedeva quindi dichiararsi nulla la notifica del d.i. del 10.02.2017 effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, quindi, dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 31/2017 emesso dal Tribunale di Gela alla luce delle argomentazioni in atti;
sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 31/2017 revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gela, in data 24 gennaio 2017 portante il n.
31/2017 R.G. 1390/2016, notificato in data 07/02/2023. Chiedeva ammettersi ctu grafologica al fine di accertare l'autenticità della firma del della Parte_1
scrittura privata del 7.4.12.
Nonostante regolare notifica dell'atto di opposizione a mezzo pec del 8.3.2023 per l'udienza del 19.7.23 al procuratore costituito avv. l'opposto Controparte_2
rimaneva contumace. Disposto il mutamento della persona fisica del g.i. CP_1 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente e brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt.
633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
3 Pertanto la fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe
4 dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
In tema di riparto degli oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Tali principi in tema di riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento trovano applicazione anche nel contratto di appalto, in relazione al quale la Corte di legittimità ha affermato che l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (in tal senso v. da ultimo Cass. Sez.
6-2 ord. n. 98 del 4/1/2019).
Nel merito delle questioni sollevate si pone preliminare quello della regolarità della notifica del d.i. e l'ammissibilità della opposizione tardiva.
Dall'esame della relata di notifica d.i. si evince che l'Ufficiale Giudiziario ha effettuato un primo tentativo di notifica all'indirizzo di residenza dell'opponente
5 in via Manzoni che ha avuto esito negativo in quanto non è stato rinvenuto il destinatario, l'Unep non ha attestato essere negative le informazioni assunte in loco;
la seconda notifica è stata invece effettuata ai sensi dell'art. 143, 1° co. c.p.c. mediante affissione e deposito nella casa comunale. Appare evidente la fondatezza dell'eccezione di parte opponente in quanto, dall'esame del certificato di residenza dell'opponente, si evince che la residenza era nota fin dalla prima notificazione, come comprovato dall'indirizzo di residenza anagrafica, pertanto la temporanea assenza del dalla sua abitazione, ove era residente, non avrebbe potuto Pt_1 essere qualificata come un trasferimento in luogo ignoto tale da comportare una condizione di “irreperibilità” del e, quindi, da giustificare il ricorso alla Pt_1
notificazione di cui all'art. 143 c.p.c..
Risulta infatti dal certificato del Comune di che “il sig. in Pt_2 Parte_1
atto risulta in accertamento per cancellazione da irreperibilità dal 14.03.2019”. E' pertanto emerso dalla produzione documentale che l'opponente non si è reso irreperibile ed ha cambiato residenza solo nel 2019.
Ne deriva che risulta irregolare, pertanto nulla, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con la conseguenza che è prevista la possibilità, per l'ingiunto, di proporre opposizione tardiva ai sensi dell' art. 650 c.p.c. poichè l'opponente non ha conosciuto l'esistenza del d.i. a suo carico e non ha potuto espletare nei termini quanto in qua difesa. L'azione è pertanto ammissibile.
Nel merito delle argomentazioni sostenute dall'opponente si rileva che la circostanza di aver ottenuto un decreto ingiuntivo a proprio favore non esime il convenuto opposto dal fornire piena prova del proprio credito nel corso del giudizio a cognizione piena: non potendo il creditore avvantaggiarsi delle semplificazioni probatorie relative alla fase monitoria, per cui la documentazione che non sarebbe idonea a costituire piena prova del diritto dedotto in giudizio è comunque sufficiente al fine di fondare l'emissione del decreto ingiuntivo e che dia piena prova del proprio diritto nell'ambito del giudizio ordinario. A fronte di tali considerazioni, nel caso di specie il convenuto opposto, non costituendosi nel giudizio di opposizione, ha omesso di fornire alcuna prova del proprio diritto. E
6 ciò anche perché il fascicolo del procedimento monitorio non può essere acquisito d'ufficio nel procedimento a cognizione piena, dovendo invece la parte attivarsi in tal senso. Si richiama costante la giurisprudenza della Cassazione, che rileva “la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio
e il giudice non può tenerne conto”.
Pertanto la mancata costituzione dell'opposto non ha consentito di ritenere sussistenti le pretese azionate in fase monitoria: In assenza del documento originale a sostegno, che andava prodotto necessariamente da parte opposta, la verificazione della scrittura privata, in uno all'assenza di contestazioni alle deduzioni dell'opponente, consentono di ritenere fondati i motivi di opposizione.
L'opposizione va accolta e revocato il d.i. n. 31\2017.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta contumace: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 19.500,00) per la fase di: studio, introduttiva e decisionale, ai minimi per assenza di questioni di particolari complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione tardiva a d.i. n. 31\2017 proposta da
[...]
Revoca il d.i. Pt_1
Liquida le spese del giudizio in € 1700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dello Stato essendo ammesso a Parte_1 gratuito patrocinio.
Gela, 11/12/2025
Il Gop
GI Di AM
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. GI Di AM , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 381/2023
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/08/1958, rappresentato e difeso dall' SALERNO VINCENZO
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] residente in Controparte_1
C.F.: . C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO - contumace
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.31\2017
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilevava Parte_1
che il Tribunale di Gela, in data 24 gennaio 2017, concedeva decreto ingiuntivo di
€ 19.500,00, premettendo che, a sostegno della sperimentata pretesa monitoria, assumeva il ricorrente di avere prestato all'opponente nel periodo Parte_1
compreso tra il 15/1/2012 e il 2/2/2012, per mero spirito di liberalità e senza alcuna pretesa di avere riconosciuti interessi di sorta, la complessiva somma di €.
19.500,00, per come risultava dalla scrittura privata prodotta in giudizio;
che
[...]
con la medesima scrittura, si era obbligato di restituire al ricorrente, Pt_1
entro il 20/5/2012 e in unica soluzione, la predetta somma di €. 19.500,00; Pt_1
1 GI non ha a tanto adempiuto, sebbene il termine fosse scaduto e nonostante sia stato più volte in tal senso diffidato.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato al dapprima in data 3.2.2017 Parte_1 ai sensi dell'art. 139 c.p.c e successivamente in data 10.02.2017 ai sensi dell'art. 143 cpc, poiché presso la residenza anagrafica di sita in via Manzoni n. 148 lo Pt_2
stesso risultava irreperibile. In data 24 maggio 2019 veniva formulata istanza ex art. 647 c.p.c.. ma il giudice del monitorio invitava parte ricorrente a depositare il certificato di residenza aggiornato del resistente. Su richiesta il Comune di Pt_2 rilasciava attestazione di residenza di attestando che “il sig. Parte_1 [...]
in atto risulta in accertamento per cancellazione da irreperibilità dal Pt_1
14.03.2019 e pertanto non può essere rilasciata documentazione di residenza. Si rappresenta che l'ultima residenza risulta in via Manzoni n. 148”; rilevava ancora l'opponente che in data 3 luglio 2019, il Tribunale di Gela, a seguito della richiesta di integrazione documentale e divenuto il Decreto definitivo per mancanza di opposizione, rilasciava decreto di esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 31 del
2017 emesso dal Tribunale di Gela del 24 gennaio 2017 nell'ambito del proc. civile n. 1390/2016 R.G. In data 7 febbraio 2023, veniva notificato per posta al
[...]
all'indirizzo di Modena in via Rossini n. 210, in uno all'atto di precetto Pt_1
del 23.01.23, decreto ingiuntivo n. 31/2017 del 24/01/2017 emesso dal Tribunale di Gela, munito di formula esecutiva in data 8 luglio 2019, in virtù del quale veniva ingiunto al di pagare la somma di € 19.500,00, oltre Parte_1
interessi legali, nonché la somma di € 270,00 per le spese del procedimento monitorio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Rilevava che la suddetta notifica del 7 febbraio 2023, effettuata presso la residenza del sig. in Modena in via Pt_1
Rossini n. 210, costituisce il primo atto con cui l'odierno opponente sia venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo n. 31/2017 del 24/01/2017 emesso dal
Tribunale di Gela. Rilevava pertanto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita erroneamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; nel merito disconosceva la scrittura privata, risultando ictu oculi palesemente contraffatta, ove vengono apportate delle correzioni non concordate con il sig. il quale, peraltro, Pt_1
2 ricorda di aver apposto la propria firma in un altro documento alla presenza del sig. , ma non in quella scrittura privata. La stessa scrittura privata, CP_1
infatti, appare essere stata modificata anche nella sua struttura, ovvero, appare essere frutto di copia-incolla e sovrapposizioni tra due diverse scritture. Chiedeva quindi dichiararsi nulla la notifica del d.i. del 10.02.2017 effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, quindi, dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 31/2017 emesso dal Tribunale di Gela alla luce delle argomentazioni in atti;
sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 31/2017 revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gela, in data 24 gennaio 2017 portante il n.
31/2017 R.G. 1390/2016, notificato in data 07/02/2023. Chiedeva ammettersi ctu grafologica al fine di accertare l'autenticità della firma del della Parte_1
scrittura privata del 7.4.12.
Nonostante regolare notifica dell'atto di opposizione a mezzo pec del 8.3.2023 per l'udienza del 19.7.23 al procuratore costituito avv. l'opposto Controparte_2
rimaneva contumace. Disposto il mutamento della persona fisica del g.i. CP_1 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente e brevemente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt.
633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
3 Pertanto la fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe
4 dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
In tema di riparto degli oneri probatori la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”. Tali principi in tema di riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento trovano applicazione anche nel contratto di appalto, in relazione al quale la Corte di legittimità ha affermato che l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento: “In tema di inadempimento del contratto d'appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (in tal senso v. da ultimo Cass. Sez.
6-2 ord. n. 98 del 4/1/2019).
Nel merito delle questioni sollevate si pone preliminare quello della regolarità della notifica del d.i. e l'ammissibilità della opposizione tardiva.
Dall'esame della relata di notifica d.i. si evince che l'Ufficiale Giudiziario ha effettuato un primo tentativo di notifica all'indirizzo di residenza dell'opponente
5 in via Manzoni che ha avuto esito negativo in quanto non è stato rinvenuto il destinatario, l'Unep non ha attestato essere negative le informazioni assunte in loco;
la seconda notifica è stata invece effettuata ai sensi dell'art. 143, 1° co. c.p.c. mediante affissione e deposito nella casa comunale. Appare evidente la fondatezza dell'eccezione di parte opponente in quanto, dall'esame del certificato di residenza dell'opponente, si evince che la residenza era nota fin dalla prima notificazione, come comprovato dall'indirizzo di residenza anagrafica, pertanto la temporanea assenza del dalla sua abitazione, ove era residente, non avrebbe potuto Pt_1 essere qualificata come un trasferimento in luogo ignoto tale da comportare una condizione di “irreperibilità” del e, quindi, da giustificare il ricorso alla Pt_1
notificazione di cui all'art. 143 c.p.c..
Risulta infatti dal certificato del Comune di che “il sig. in Pt_2 Parte_1
atto risulta in accertamento per cancellazione da irreperibilità dal 14.03.2019”. E' pertanto emerso dalla produzione documentale che l'opponente non si è reso irreperibile ed ha cambiato residenza solo nel 2019.
Ne deriva che risulta irregolare, pertanto nulla, la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con la conseguenza che è prevista la possibilità, per l'ingiunto, di proporre opposizione tardiva ai sensi dell' art. 650 c.p.c. poichè l'opponente non ha conosciuto l'esistenza del d.i. a suo carico e non ha potuto espletare nei termini quanto in qua difesa. L'azione è pertanto ammissibile.
Nel merito delle argomentazioni sostenute dall'opponente si rileva che la circostanza di aver ottenuto un decreto ingiuntivo a proprio favore non esime il convenuto opposto dal fornire piena prova del proprio credito nel corso del giudizio a cognizione piena: non potendo il creditore avvantaggiarsi delle semplificazioni probatorie relative alla fase monitoria, per cui la documentazione che non sarebbe idonea a costituire piena prova del diritto dedotto in giudizio è comunque sufficiente al fine di fondare l'emissione del decreto ingiuntivo e che dia piena prova del proprio diritto nell'ambito del giudizio ordinario. A fronte di tali considerazioni, nel caso di specie il convenuto opposto, non costituendosi nel giudizio di opposizione, ha omesso di fornire alcuna prova del proprio diritto. E
6 ciò anche perché il fascicolo del procedimento monitorio non può essere acquisito d'ufficio nel procedimento a cognizione piena, dovendo invece la parte attivarsi in tal senso. Si richiama costante la giurisprudenza della Cassazione, che rileva “la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio
e il giudice non può tenerne conto”.
Pertanto la mancata costituzione dell'opposto non ha consentito di ritenere sussistenti le pretese azionate in fase monitoria: In assenza del documento originale a sostegno, che andava prodotto necessariamente da parte opposta, la verificazione della scrittura privata, in uno all'assenza di contestazioni alle deduzioni dell'opponente, consentono di ritenere fondati i motivi di opposizione.
L'opposizione va accolta e revocato il d.i. n. 31\2017.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta contumace: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€ 19.500,00) per la fase di: studio, introduttiva e decisionale, ai minimi per assenza di questioni di particolari complessità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione tardiva a d.i. n. 31\2017 proposta da
[...]
Revoca il d.i. Pt_1
Liquida le spese del giudizio in € 1700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dello Stato essendo ammesso a Parte_1 gratuito patrocinio.
Gela, 11/12/2025
Il Gop
GI Di AM
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