Art. 14. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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1 gennaio 1950
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2 settembre 1956
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6 febbraio 2004
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1982, n. 1099Provvedimento: I contributi concessi ai produttori di "films" nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria, ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge 29 dicembre 1949 n. 958 (e successive proroghe e modifiche), così come gli analoghi contributi concessi ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965 n. 1213, hanno natura di concorso in spese di produzione, e, pertanto, a norma dell'art. 83 lett. E) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, cat. B, nonché, di conseguenza, all'imposta sulle società, a norma dell'art. 150 secondo comma del medesimo decreto. ( Conf 3826/80, mass n 407674).*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/1980, n. 3826Provvedimento: I contributi concessi ai produttori di films nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria, ai sensi degli artt 14 e 15 della legge 29 dicembre 1949 n 958, e successive proroghe e modifiche, cosi come gli analoghi contributi concessi ai sensi dell'art 7 della legge 4 novembre 1965 n 1213, non integrano un apporto od una integrazione al capitale dell'impresa cinematografica, ma hanno natura di concorso in spese di produzione, e, pertanto, a norma dell'art 83 lett e) del DPR 29 gennaio 1958 n 645, sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile di categoria b.*Leggi di più...
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