Versione
31 ottobre 1986
31 ottobre 1986
Art. 18. 1. L' articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificato dall' articolo 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo".
"ART. 54. - (Liberazione anticipata). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo".
Commentari • 2
- 1. Appunti sulla nuova disciplina della liberazione anticipata (legge 19 dicembre 2002,n. 277, pubblicata in G.U. 21.12.02, n.299). (l’originale è stato pubblicato…Redazione · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2004 · 1.5102615
[…] Tale ricostruzione dell'istituto è confortata dalla rammentata ratio della modifica dell'art. 54 citato, intervenuta per effetto dell'art.18 della legge 10 ottobre 1986, n.663 (c.d. legge Gozzini), che ha sostituito la dizione dell'art.54 “[la liberazione anticipata] può essere concessa” con quella “è concessa”, così accentuando, in piena conformità alla ratio del legislatore del 1986, la portata premiale del beneficio e lo spessore dei “diritti dei detenuti” di cui fa menzione il già ricordato art. 69 O.P. . […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 5696Provvedimento: […] l'ordinanza impugnata non sembra affatto censurabile sotto il profilo della illogicità della motivazione, dovendo ritenersi legittima una valutazione frazionata e differenziata per semestre della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con la conseguente possibilità di escludere il beneficio per una o più periodo e concederlo per altri. È indubbio che il legislatore, con l'art. 18 della legge 663 del 1986, ha inteso porre l'accento sul semestre come parametro di valutazione procedendo all'applicazione della riduzione della pena limitatamente a quello o a quei semestri che, secondo il suo apprezzamento, possono essere considerati favorevolmente. […]Leggi di più...
- valutazione dei relativi semestri·
- periodo di detenzione antecedente una temporanea liberazione·
- ammissibilità·
- liberazione anticipata·
- istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)