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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1845/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies , ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 1845/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Castel Vol- Parte_1 P.IVA_1
turno, alla PIAZZA ANNUNZIATA presso , Controparte_1 rappr.to/a e difeso/a dall'Avv. REMAGGIO FORTUNATA (c.f.: ) C.F._1
in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_2
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso lo P.IVA_2
studio dell'Avv. BONALUME PAOLO (c.f.: dal quale è rappr.to e C.F._2 difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale ex art.38 c.p.c., risultando competente per territorio il Tribunale di S.Maria C.V.. Atteso che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il convenuto ha la propria Parte_1 sede legale nella competenza territoriale del Tribunale di S.Maria C.V.. Ancora,
1
ai sensi dell'art. 20 c.p.c., l'obbligazione è sorta nel tenimento del
[...]
(forum contractus) e l'obbligazione dedotta in giudizio deve Parte_1 eseguirsi nel tenimento del (forum destinatae Parte_1 solutionis), in cui ha la sede la tesoreria comunale.
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto non si conoscono le ragioni poste a fondamento del credito vantato nei confronti dell'opponente
[...]
. Parte_1
Con condanna alle spese e competenze di giudizio.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna del caso, anche in via incidentale, per tutti i motivi esposti in atti da intendersi qui ritrascritti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile e/o comunque infondata e/o rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Ill.mo Tribunale adito è competente a decidere nel merito;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione del e tutte le domande Parte_1 ed eccezioni ex adverso proposte, in quanto generiche e/o infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare il , in persona del Parte_1
Cont Sindaco e legale rappresentante pro tempore a pagare a i seguenti importi: Cont
€ 316.363,08 quale importo complessivamente dovuto a per sorte capitale, interessi di cui alle Note debito e importo dovuto (€ 40 per ciascuna fattura) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02;
o gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale di €
294.361,79, determinati nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo;
o gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora maturati
2
e maturandi sulla predetta sorte capitale che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:
− quanto al tasso: nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
− quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di volta in volta maturandi;
o gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note
Debito che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:
− quanto al tasso: nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
− quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di volta in volta maturandi;
o gli interessi di mora su ciascun importo di € 40 con i seguenti tassi e con le seguenti decorrenze:
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
o gli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:
3
− quanto al tasso: nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
− quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di volta in volta maturandi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: condannare il , Parte_1 in persona Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Cont favore di della diversa somma ritenuta dovuta, salvo gravame.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto opposizione av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 4504/2024, emesso da questo Tribunale in data 14/12/2024, su istanza della società , quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2 Controparte_3 ed RA MM s.r.l. nei confronti dell'ente ingiunto , con cui quest'ultimo veniva condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 316.363,08, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi, effettuata dalle originarie creditrici in suo favore, ecce- pendo in via preliminare l' incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tri- bunale di Santa Maria Capua Vetere.
Con ordinanza del 2 ottobre 2025 la causa è stata mandata in decisione sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale di questo ufficio in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2.
L'eccezione è fondata ed, in quanto tale merita accoglimento;
ne segue la nullità del decreto ingiun- tivo opposto.
Ancor prima deve vagliarsi l'indicazione della parte opposta di competenza del Controparte_2
Tribunale di Bologna quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni gene- rali di contratto RA (del seguente tenore: “Il contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra RA MM e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna”), da applicarsi ex lege alla fattispecie vertendosi in regime di c.d. salvaguardia;
il rapporto di fornitura, infatti, da parte di RA nei confronti del sorge, non Pt_1 in forza di documento contrattuale, ma in virtù del servizio di salvaguardia e delle norme che lo di- 4
sciplinano (legge n. 125/2007 e D.M. Sviluppo Economico 23.11.2007) e che trovano applicazione alle imprese ed agli enti pubblici che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero.
Contrariamente si pronuncia, in ragione della mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 29 c.p.c. per la pattuizione di fori convenzionali ed, inoltre, della natura vessatoria della clausola di foro convenzionale, dell'applicabilità dell'art. 1341 cod. civ. e della necessaria e specifi- ca approvazione per iscritto (cfr., Cass. n. 15278/2015); si rammenta, invero, vertesi in ipotesi di as- senza di documento contrattuale.
Ciò detto, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dal opponente tempe- Pt_1 stivamente e ritualmente, in relazione a tutti i criteri di cui agli art. 19 e 20 c.p.c..; il Comune oppo- nente ha la propria sede nella circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e corretta è dunque l'indicazione del giudice competente in applicazione del foro generale delle persone giuri- diche.
Altrettanto corretta l'indicazione quanto ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. ed il richiamo, in ordine al forum destinatae solutionis, al costante orientamento di legittimità che individua la com- petenza territoriale secondo il criterio del luogo di adempimento delle obbligazioni previsto dalla norme di contabilità degli enti pubblici.
Ed, invero, “nelle cause relative a rapporti di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro do- vute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno la sede gli uffici di tesoreria che secondo le norme della contabilità pubblica devono prov- vedere al relativo pagamento a seguito di mandato, quale forum destinatae solutionis ex art. 1182, quarto comma c.c.” (cfr., Cass. n. 11016/2005 e le numerose altre ivi citate); tale principio, così
Cass. ord. n. 6882/2012, “… continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure se- condo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento;
inoltre … tale principio si applica anche a prescindere da specifica pat- tuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario”.
Non è contestato che gli uffici di Tesoreria siano siti in;
parimenti, non è provato Parte_1 che il Tesoriere del opponente abbia anche altra sede e nello specifico nell'ambito del cir- Pt_1 condario del Tribunale di Bologna.
Ancora , si osserva come le norme di contabilità degli enti pubblici richiamate, “… pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile … ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.”, con l'effetto che “…
5
il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo cre- dito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale l'obbligazione
è sorta” (cfr., Cass. SSUU ord. n. 30006/2018).
Ma anche secondo il forum contractus la competenza si radica innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere , quale giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta in virtù dell'applicazione dell'art. 1327 cod. civ., ovvero del luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione coincidente con l'erogazione dell'energia elettrica ai locali comunali.
L'obbligazione dedotta in giudizio, infatti, sorge ex lege in virtù della disciplina del regime di sal- vaguardia;
l'applicazione di tale regime viene comunicata da RA al cliente mediante una welcome letter riportante l'informazione circa l'avvenuta applicazione del nuovo regime, le tariffe applicate, il numero di pod interessato e la data di decorrenza della fornitura.
Il sistema normativo non prevede lo schema della proposta e dell'accettazione, sorgendo il contratto al verificarsi delle condizioni di legge (nella specie ente pubblico che non ha effettuato la scelta del fornitore sul mercato libero) e senza soluzione di continuità con la prestazione di erogazione in es- sere con il precedente fornitore. Pare pertanto persuasivo, ai fini che qui rilevano, il richiamo all'art. 1327 cod. civ.,, essendo la particolare natura del regime di salvaguardia a riferire di “prestazione che deve eseguirsi senza una preventiva risposta”, sì che il luogo di conclusione del contratto, si ri- pete, viene a coincidere con quello in cui ha avuto inizio la sua esecuzione.
3.
Conclusivamente, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, viene affermata la competen- za del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conoscere della pretesa azionata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4504/2024, emesso da questo Tribunale in data
14/12/2024;
- condanna parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pa- Controparte_2 gamento in favore di parte opponente , in persona del Sindaco pro Parte_1
6
tempore, delle spese di giudizio che liquida in € 11.229,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., ol- tre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 634,00 per anticipazioni.
Bologna, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies , ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 1845/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Castel Vol- Parte_1 P.IVA_1
turno, alla PIAZZA ANNUNZIATA presso , Controparte_1 rappr.to/a e difeso/a dall'Avv. REMAGGIO FORTUNATA (c.f.: ) C.F._1
in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
Controparte_2
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA PINEROLO 16 20151 MILANO presso lo P.IVA_2
studio dell'Avv. BONALUME PAOLO (c.f.: dal quale è rappr.to e C.F._2 difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale ex art.38 c.p.c., risultando competente per territorio il Tribunale di S.Maria C.V.. Atteso che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il convenuto ha la propria Parte_1 sede legale nella competenza territoriale del Tribunale di S.Maria C.V.. Ancora,
1
ai sensi dell'art. 20 c.p.c., l'obbligazione è sorta nel tenimento del
[...]
(forum contractus) e l'obbligazione dedotta in giudizio deve Parte_1 eseguirsi nel tenimento del (forum destinatae Parte_1 solutionis), in cui ha la sede la tesoreria comunale.
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto non si conoscono le ragioni poste a fondamento del credito vantato nei confronti dell'opponente
[...]
. Parte_1
Con condanna alle spese e competenze di giudizio.
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna del caso, anche in via incidentale, per tutti i motivi esposti in atti da intendersi qui ritrascritti, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile e/o comunque infondata e/o rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Ill.mo Tribunale adito è competente a decidere nel merito;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare l'opposizione del e tutte le domande Parte_1 ed eccezioni ex adverso proposte, in quanto generiche e/o infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare il , in persona del Parte_1
Cont Sindaco e legale rappresentante pro tempore a pagare a i seguenti importi: Cont
€ 316.363,08 quale importo complessivamente dovuto a per sorte capitale, interessi di cui alle Note debito e importo dovuto (€ 40 per ciascuna fattura) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02;
o gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale di €
294.361,79, determinati nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12 e con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo;
o gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora maturati
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e maturandi sulla predetta sorte capitale che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:
− quanto al tasso: nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
− quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di volta in volta maturandi;
o gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora di cui alle Note
Debito che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:
− quanto al tasso: nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
− quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di volta in volta maturandi;
o gli interessi di mora su ciascun importo di € 40 con i seguenti tassi e con le seguenti decorrenze:
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
− al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo;
o gli interessi anatocistici sui predetti interessi di mora maturati e maturandi su ciascun importo di € 40 che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono scaduti da almeno sei mesi e di volta in volta maturandi:
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− quanto al tasso: nella misura «degli interessi legali di mora» ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
− quanto alla decorrenza: in virtù di quanto previsto dall'art. 1283
c.c., con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e di volta in volta maturandi;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: condannare il , Parte_1 in persona Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Cont favore di della diversa somma ritenuta dovuta, salvo gravame.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, anche della fase monitoria, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, ha proposto opposizione av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 4504/2024, emesso da questo Tribunale in data 14/12/2024, su istanza della società , quale cessionaria del credito vantato da Controparte_2 Controparte_3 ed RA MM s.r.l. nei confronti dell'ente ingiunto , con cui quest'ultimo veniva condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 316.363,08, oltre interessi e spese legali, a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi, effettuata dalle originarie creditrici in suo favore, ecce- pendo in via preliminare l' incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tri- bunale di Santa Maria Capua Vetere.
Con ordinanza del 2 ottobre 2025 la causa è stata mandata in decisione sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale di questo ufficio in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
2.
L'eccezione è fondata ed, in quanto tale merita accoglimento;
ne segue la nullità del decreto ingiun- tivo opposto.
Ancor prima deve vagliarsi l'indicazione della parte opposta di competenza del Controparte_2
Tribunale di Bologna quale foro convenzionale esclusivo ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni gene- rali di contratto RA (del seguente tenore: “Il contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra RA MM e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna”), da applicarsi ex lege alla fattispecie vertendosi in regime di c.d. salvaguardia;
il rapporto di fornitura, infatti, da parte di RA nei confronti del sorge, non Pt_1 in forza di documento contrattuale, ma in virtù del servizio di salvaguardia e delle norme che lo di- 4
sciplinano (legge n. 125/2007 e D.M. Sviluppo Economico 23.11.2007) e che trovano applicazione alle imprese ed agli enti pubblici che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero.
Contrariamente si pronuncia, in ragione della mancanza della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 29 c.p.c. per la pattuizione di fori convenzionali ed, inoltre, della natura vessatoria della clausola di foro convenzionale, dell'applicabilità dell'art. 1341 cod. civ. e della necessaria e specifi- ca approvazione per iscritto (cfr., Cass. n. 15278/2015); si rammenta, invero, vertesi in ipotesi di as- senza di documento contrattuale.
Ciò detto, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dal opponente tempe- Pt_1 stivamente e ritualmente, in relazione a tutti i criteri di cui agli art. 19 e 20 c.p.c..; il Comune oppo- nente ha la propria sede nella circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e corretta è dunque l'indicazione del giudice competente in applicazione del foro generale delle persone giuri- diche.
Altrettanto corretta l'indicazione quanto ai fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. ed il richiamo, in ordine al forum destinatae solutionis, al costante orientamento di legittimità che individua la com- petenza territoriale secondo il criterio del luogo di adempimento delle obbligazioni previsto dalla norme di contabilità degli enti pubblici.
Ed, invero, “nelle cause relative a rapporti di obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro do- vute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno la sede gli uffici di tesoreria che secondo le norme della contabilità pubblica devono prov- vedere al relativo pagamento a seguito di mandato, quale forum destinatae solutionis ex art. 1182, quarto comma c.c.” (cfr., Cass. n. 11016/2005 e le numerose altre ivi citate); tale principio, così
Cass. ord. n. 6882/2012, “… continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, in quanto pure se- condo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento;
inoltre … tale principio si applica anche a prescindere da specifica pat- tuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario”.
Non è contestato che gli uffici di Tesoreria siano siti in;
parimenti, non è provato Parte_1 che il Tesoriere del opponente abbia anche altra sede e nello specifico nell'ambito del cir- Pt_1 condario del Tribunale di Bologna.
Ancora , si osserva come le norme di contabilità degli enti pubblici richiamate, “… pur valendo ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis anche in deroga alle regole dell'art. 1182 cod. civ., non rendono tale foro esclusivo, né inderogabile … ma esso rappresenta soltanto un foro concorrente con gli altri applicabili ai sensi degli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.”, con l'effetto che “…
5
il creditore di un'amministrazione comunale che intenda agire in giudizio per la tutela del suo cre- dito non perde il diritto di scelta previsto dall'art. 20 cod. proc. civ., tra il forum solutionis, che si radica nel luogo ove si trova la Tesoreria comunale, e il forum contractus, nel quale l'obbligazione
è sorta” (cfr., Cass. SSUU ord. n. 30006/2018).
Ma anche secondo il forum contractus la competenza si radica innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere , quale giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta in virtù dell'applicazione dell'art. 1327 cod. civ., ovvero del luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione coincidente con l'erogazione dell'energia elettrica ai locali comunali.
L'obbligazione dedotta in giudizio, infatti, sorge ex lege in virtù della disciplina del regime di sal- vaguardia;
l'applicazione di tale regime viene comunicata da RA al cliente mediante una welcome letter riportante l'informazione circa l'avvenuta applicazione del nuovo regime, le tariffe applicate, il numero di pod interessato e la data di decorrenza della fornitura.
Il sistema normativo non prevede lo schema della proposta e dell'accettazione, sorgendo il contratto al verificarsi delle condizioni di legge (nella specie ente pubblico che non ha effettuato la scelta del fornitore sul mercato libero) e senza soluzione di continuità con la prestazione di erogazione in es- sere con il precedente fornitore. Pare pertanto persuasivo, ai fini che qui rilevano, il richiamo all'art. 1327 cod. civ.,, essendo la particolare natura del regime di salvaguardia a riferire di “prestazione che deve eseguirsi senza una preventiva risposta”, sì che il luogo di conclusione del contratto, si ri- pete, viene a coincidere con quello in cui ha avuto inizio la sua esecuzione.
3.
Conclusivamente, in accoglimento dell'eccezione di parte opponente, viene affermata la competen- za del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a conoscere della pretesa azionata in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da giudice incompetente.
4.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4504/2024, emesso da questo Tribunale in data
14/12/2024;
- condanna parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, al pa- Controparte_2 gamento in favore di parte opponente , in persona del Sindaco pro Parte_1
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tempore, delle spese di giudizio che liquida in € 11.229,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., ol- tre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre € 634,00 per anticipazioni.
Bologna, 19 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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