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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3154/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3154/2021 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 10, presso lo studio Parte_2
dell'avv. MARGHERITA GRASSI CATAPANO che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._1
IR di Cattoglio Delio, elettivamente domiciliato in Brescia, Via Vittorio
Emanuele II n. 60 presso lo studio dell'avv. ANDREA PIANTA, che lo rappresenta e pagina 1 di 15 difende come da delega in atti
Appellato
E CONTRO
(P.I. ) e, per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza Tribunale di Milano 7662/2021
In via preliminare:
- Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 7662/2021 del
Tribunale di Milano dichiarandola nulla per difetto parziale di motivazione.
Ancora in via preliminare:
- Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 7662/2021 del
Tribunale di Milano, dichiarando prescritti tutti i diritti di credito del signor
[...]
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale IR di Cattoglio CP_1
Delio.
Nel merito:
- Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 7662/2021 del
Tribunale di Milano, rigettando tutte le domande promosse da Controparte_1
accertando la prescrizione di tutte le rimesse solutorie confluite nei conti correnti di cui
è causa.
In via istruttoria
pagina 2 di 15 Si chiede la rinnovazione della CTU che identifichi le rimesse solutorie confluite sui conti correnti di cui è causa partendo dal saldo originario.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio e alla restituzione di quanto corrisposto in virtù della sentenza oggi appellata
(comprese le spese per la CTU).
Per , titolare dell'impresa individuale FI DI Controparte_1
TO EL
Preliminarmente: dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per le ragioni argomentate e dedotte.
Nel merito: rigettare l'appello promosso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte e confermare la sentenza n. 7662/2021 pubblicata il 23.09.2021 sul RG
6794/2020 del Tribunale di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare dell'impresa individuale IR di , Controparte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (di seguito Parte_1
anche solo “la banca”), chiedendo:
-l'accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta, di due contratti di conto corrente stipulati negli anni '90 con poi Controparte_4 Parte_1
(il c/c n. 11994-56, poi divenuto n. 1199448 e infine n. 421493, ed il c/c n.
[...]
11441-85 poi divenuto n. 1144177 ed infine n. 411793)
-la rettifica dei saldi, asseritamente viziati da addebiti illegittimi per interessi usurari, anatocistici, ultralegali non pattuiti e CMS non pattuita e, comunque, illegittima poiché indeterminata pagina 3 di 15 -la condanna della banca a restituire le somme illegittimamente addebitate in entrambi i c/c e quantificate, sulla base di una perizia econometrica allegata all'atto di citazione, in complessivi euro 318.717,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria
-la condanna della banca al risarcimento dei danni, quantificati in euro 487.730,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la banca, eccependo in via preliminare la prescrizione della domanda restitutoria, azionata con atto notificato il 23.1.2020, ossia oltre dieci anni dopo il passaggio a sofferenza e, quindi, la chiusura del conto, avvenuta il 21.1.2010; nel merito, la banca contestava la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Con atto depositato il 1.9.2020, interveniva in giudizio e, per essa la Controparte_2
mandataria quale cessionaria dei crediti riferiti ai saldi Controparte_3
passivi dei due conti correnti, associandosi alle difese e alle domande della banca convenuta.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'esito, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7662/2021, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la banca al pagamento di euro 107.440,88, oltre interessi legali dal 20.1.2020 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Il Tribunale, in sintesi, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e accoglieva l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 411793, nonché le censure in punto di anatocismo, applicazione illegittima di spese non pattuite, CMS indeterminata e interessi in misura ultralegale, respingendo, invece, la doglianza relativa all'usura.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne ha Parte_1
chiesto la riforma con il rigetto delle domande attoree.
pagina 4 di 15 si è costituito concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e, nel merito, per il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.1.2022, la Corte ha accolto il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dalla banca, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
e, per essa, la mandataria Controparte_5 Controparte_3
pur regolarmente citata, non si è costituita e la Corte ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 17.05.2023, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con successiva ordinanza del 26.10.2023, la Corte ha, tuttavia, disposto la rimessione della causa sul ruolo per espletare un supplemento di CTU contabile e, all'esito dell'integrazione istruttoria, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità previsti dal codice di rito nella formulazione previgente (applicabile nel presente giudizio), essendovi una precisa individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 27199/17).
Nel merito va osservato quanto segue.
L'appellante svolge una prima censura, eccependo la “Nullità della sentenza per parziale difetto di motivazione”, con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
pagina 5 di 15 Secondo la difesa, sebbene il provvedimento impugnato sia corredato di una motivazione grafica, in realtà non risulterebbe possibile ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto il primo giudice a ritenere non più operante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, posto che le argomentazioni spese sul punto risulterebbero frutto di richiami dottrinali non meglio specificati e di valutazioni personali prive di fondamento giuridico.
Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.
L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra una violazione della legge processuale soltanto a fronte di una totale carenza, ovvero quando la motivazione stessa sia apparente, per essere espressa con argomentazioni generali e astratte.
La sentenza appellata non presenta tale vizio nella parte in cui respinge l'eccezione di prescrizione, essendo ampiamente motivata sul punto ed essendo chiaro, indipendentemente dalla condivisibilità, il percorso argomentativo seguito per pervenire alla soluzione.
Né può costituire vizio di motivazione la mancata specificazione degli autori, che costituisce, invece, adeguamento al divieto posto dall'art. 118 co. 3 disp. att. c.p.c. secondo il quale nella motivazione della sentenza “in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici”.
Il motivo di impugnazione deve essere, quindi, respinto.
Con altro motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione di tutto il credito azionato, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui ha attribuito effetto interruttivo ad un atto di citazione non seguito dall'iscrizione a ruolo della causa e quindi dalla costituzione dell'attore.
Prima della rituale introduzione del giudizio davanti al Tribunale, infatti, l'odierno appellato aveva notificato alla banca, in data 20.1.2020, un atto di citazione al quale non pagina 6 di 15 aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo della causa (iscritta poi a seguito della notifica di una nuova citazione), ma che l'appellato aveva prodotto in giudizio per farne valere l'efficacia interruttiva dell'eccepita prescrizione.
Il Tribunale, nel respingere l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto tale citazione comunque idonea ad interrompere il decorso del termine, poiché “l'effetto sostanziale di interrompere il decorso del termine prescrizionale […] si è prodotto a prescindere dal fatto che la causa non sia stata iscritta a ruolo in forza di tale primo atto di citazione notificato […] considerato come l'effetto interruttivo della prescrizione si maturi nel momento stesso in cui la volontà di esercitare il diritto venga manifestata alla parte onerata”1.
La banca considera tale conclusione erronea, ritenendo che la mancata iscrizione a ruolo della causa impedisca la produzione di effetti sia processuali che sostanziali, compresa l'interruzione della prescrizione, per il cui verificarsi sarebbe sempre necessaria l'effettiva instaurazione del giudizio a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa.
Secondo l'appellante, tale conclusione troverebbe conferma nel disposto degli artt. 2943
c.c. e 164 c.p.c. posto che: (i) l'art. 2943 c.c., nel prevedere che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si instaura un giudizio, implicitamente sottende che il procedimento sia stato avviato e che, quindi, l'atto sia stato iscritto a ruolo;
(ii) l'art. 164 c.p.c., nel prevedere che in caso di nullità della citazione il giudice ne dispone d'ufficio la rinnovazione e in tal caso gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione, fa comunque riferimento ad un atto di citazione regolarmente iscritto a ruolo e, come tale, idoneo a determinare l'avvio di una valida ed efficace iniziativa processuale.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato. 1 Sentenza di primo grado, p. 11. pagina 7 di 15 L'art. 2943 c.c. attribuisce, infatti, efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto di citazione, ma anche ad “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, atto che non richiede l'uso di particolari forme solenni quanto piuttosto
“l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo)”2.
Un atto di citazione che, pur essendo viziato dalla nullità della vocatio in ius, contiene una domanda di pagamento e viene regolarmente notificato – anche se alla notifica non segue la costituzione del notificante e, quindi, l'iscrizione a ruolo del procedimento – ben può, pertanto, ritenersi idoneo a produrre l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c.
Né risulta condivisibile l'interpretazione dell'appellante relativa all'art. 164 c.p.c.
La disciplina processuale della citazione nulla e dei suoi effetti in caso di rinnovazione non implica, infatti, necessariamente che la “salvezza” degli effetti sostanziali dipenda in via esclusiva dal meccanismo processuale della rinnovazione della citazione nulla.
Gli effetti sostanziali di una domanda giudiziale di pagamento, sub specie di interruzione della prescrizione con inizio di un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 co. 1 c.c., possono, infatti, ben prodursi anche fuori dal processo.
Se, nonostante il vizio di nullità della citazione, il processo viene incardinato e viene disposta la rinnovazione prevista dall'art. 164 c.p.c., la sanatoria del vizio produrrà, ai fini della prescrizione, effetti interruttivi perduranti fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c. 2 c.c.), mentre se alla notifica della citazione (nulla) non segue l'iscrizione a ruolo, si produrrà soltanto, come nel caso di specie, l'effetto interruttivo
“istantaneo” di cui all'art. 2945 co. 1 c.c., che comporta l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione. 2 Cass. n. 15140/2021. pagina 8 di 15 Anche tale motivo di doglianza deve, quindi, essere respinto.
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione delle domande di restituzione delle rimesse solutorie, sull'assunto che, in corso di rapporto, un pagamento non possa mai avere una simile natura.
Il Tribunale, infatti, sulla premessa che “l'effetto solutorio di un pagamento […] presuppone la liquidità ed esigibilità del credito che viene in tal modo soddisfatto […]”, ha ritenuto che “in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra- fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione. La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido”3.
L'appellante, nel censurare tale valutazione, ritiene che il primo giudice abbia erroneamente disapplicato l'art. 1194 c.c., posto che la contemporanea liquidità ed esigibilità delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi, se “di norma non è riscontrabile nel rapporto di conto corrente (nella cui struttura unitaria le annotazioni non integrano di per sé distinti autonomi pagamenti) è invece presente nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti o su conto in passivo a cui non acceda un'apertura di credito o al c/c acceda un'apertura di credito ex art. 1842 c.c. ove detti versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. In 3 Sentenza di primo grado, pp. 16-17. pagina 9 di 15 tali specifici casi il credito per scoperto di conto o extra-fido è, oltre che sicuramente liquido, anche immediatamente esigibile (art. 1183)”.
Qualora la banca esegua un ordine oltre il limite dell'affidamento, ovvero in assenza di affidamento, sorgerebbe un credito liquido ed esigibile nei confronti del cliente che si colloca “sostanzialmente “al di fuori” dello svolgimento fisiologico del rapporto bancario di conto corrente” e che viene soddisfatto dal medesimo correntista attraverso un versamento di natura solutoria (atto di appello, pp. 45-46).
Secondo l'appellante, quindi, le rimesse annotate in conto erano tutte solutorie, non essendo il conto affidato.
Ritiene la Corte che, pur essendo condivisibile la doglianza, la decisione del Tribunale debba comunque essere confermata, seppure con la seguente diversa motivazione.
La rivisitazione da parte del Tribunale di Milano della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, risalente a Cass. 24418/10 e da considerarsi diritto vivente, non risulta condivisibile, soprattutto nella premessa secondo cui un versamento, per essere solutorio, presuppone l'esigibilità del credito.
Un pagamento può avere effetto solutorio anche se il credito non è ancora esigibile: la circostanza che il creditore non possa ancora esigere il pagamento non impedisce, infatti, al debitore di adempiere, effettuando un pagamento con effetti solutori.
Peraltro, proprio nel caso di conto corrente “scoperto”, se il correntista effettua un versamento, la non rimane “indifferente” a tale versamento, nel senso che CP_4
procede ad una annotazione che (in base all'entità del versamento) azzera o diminuisce lo “scoperto”.
Tale modifica equivale ad una solutio e non vi è, quindi, ragione di escludere la natura solutoria della rimessa.
pagina 10 di 15 Data tale premessa, al fine di delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è stata disposta in appello una integrazione della consulenza contabile che si è, tuttavia, conclusa nel senso dell'inesistenza in concreto di rimesse solutorie.
Le contestazioni mosse dall'appellante a tale accertamento del consulente d'ufficio, ad avviso della Corte, non risultano condivisibili.
Non risulta, infatti, condivisibile il rilievo che l'accertamento avrebbe dovuto svolgersi sul c.d. saldo banca, essendo, invece, corretta l'indagine effettuata, come da quesito posto, sul c.d. saldo rettificato.
Come ha osservato la S.C., “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. 7721/23).
La natura ripristinatoria o solutoria di una rimessa deve, infatti, essere valutata non ex ante (ossia sulla base del saldo banca), bensì ex post, cioè solo dopo aver epurato il saldo dagli addebiti illegittimi: solo dopo aver effettuato tale rettifica, sarà possibile, infatti, verificare se la rimessa del correntista abbia ripristinato la provvista o abbia costituito un pagamento per operazioni eccedenti l'affidamento concesso.
Se il saldo risulta “viziato” da addebiti illegittimi può infatti, verificarsi che, nel momento in cui viene effettuata la rimessa, risulti un passivo che eccede il fido (e quindi la rimessa dovrebbe essere considerata solutoria), mentre, invece, se gli addebiti illegittimi vengono espunti, come deve essere, il saldo potrebbe risultare intra fido (e quindi la rimessa dovrà essere considerata ripristinatoria). pagina 11 di 15 Ai fini della valutazione della natura delle rimesse, assume poi rilievo l'esistenza di affidamenti sul conto corrente che, secondo l'appellante, non risulterebbe provata.
Ritiene la Corte che anche tale rilievo non sia condivisibile.
Innanzitutto, si può osservare che l'esistenza dell'affidamento non costituisce eccezione in senso stretto ai fini della difesa del correntista al quale la banca eccepisca la prescrizione delle rimesse (v. Cass. 20455/23 “In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”).
La prova dell'affidamento può poi ritenersi acquisita se può essere desunta dagli atti, anche se il correntista non ha espressamente eccepito l'esistenza di affidamenti, e potrebbe desumersi dallo stesso contratto di conto corrente (v. Cass. 926/22 “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità
- a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 …”).
Nel presente giudizio tale prova può dirsi raggiunta posto che il doc. 5 (che è uno CP_4
dei due contratti di conto corrente per cui è causa) contiene disposizioni che possono essere considerate “disciplina” di apertura di credito (v. oltre).
Né potrebbe, comunque, tale conclusione essere inficiata dall'eccezione di difetto di forma scritta del contratto di affidamento posto che “In tema di contratto di apertura di pagina 12 di 15 credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. 2338/24).
Va, infine, rilevato che la ctu espletata ha fornito sul punto condivisibili indicazioni idonee a far ritenere esistente l'affidamento (v. pagg. 41/45 relazione di ctu).
In conclusione, quindi, l'affidamento può dirsi provato dai seguenti elementi:
-il contratto di conto corrente relativo al rapporto n. 411793, oltre a contenere la previsione di un tasso extra-fido, reca, all'art. 6, le statuizioni cui sono soggette “le aperture di credito che la ritenesse eventualmente di concedere al correntista”4; CP_4
-gli estratti conto di entrambi i conti correnti e i prospetti di liquidazione delle competenze bancarie prodotti dall'appellato evidenziano l'addebito, da parte della banca, di interessi intra-fido ed extra-fido
-la ctu disposta in appello ha spiegato che “Al fine di rilevare la presenza degli affidamenti dei conti correnti oggetto di analisi, è stato adottato un metodo empirico.
Per ogni conto, si è preso come riferimento uno specifico trimestre, i saldi del riassunto scalare sono stati riportati su un foglio excel5 e con formule specifiche, supponendo il valore dell'affidamento, si sono ricalcolati i numeri debitori entra fido ed extra fido. In sostanza i numeri debitori ricalcolati sul valore dell'affidamento presunto, sono gli stessi numeri che si possono visualizzare sull'estratto conto bancario di quel trimestre.
La somma dei numeri debitori coincide quindi con i numeri debitori rappresentati sul riassunto delle competenze dell'estratto conto di quel trimestre”.
Può ritenersi, quindi, accertato, aderendo alle conclusioni della ctu, che sul c/c n.
1199456 (in seguito divenuto n. 421493) è stato concesso un fido del valore di £
320.000.000,00 e sul c/c n. 1144185 (in seguito divenuto n. 411793) un fido dell'ammontare di £ 50.000.000,00; allo stesso modo può escludersi, in entrambi i casi, la sussistenza di rimesse solutorie, dovendosi qualificare tutte le annotazioni come versamenti di natura ripristinatoria.
Il riscontro di tale metodologia di calcolo è ravvisabile sia nelle ricostruzioni contabili riportate nell'allegato 11 e 12 della relazione peritale, che offrono evidenza dell'iter sopra descritto, che ha condotto la consulente alla determinazione dell'ammontare dell'affidamento (valorizzando i numeri debitori nel trimestre preso come riferimento), sia, più diffusamente, nei prospetti di cui agli allegati nn.
3-6 del supplemento di CTU, ove vengono individuate analiticamente, per entrambi i conti correnti, le singole rimesse nonché il saldo di volta in volta ricalcolato, evidenziandosi l'assenza di pagamenti di natura solutoria.
La banca appellante, negli scritti conclusivi, ha contestato tali conclusioni, elaborando ricostruzioni alternative dei saldi dei c/c, che, tuttavia, risultano viziate dall'essere calcolate a partire dal saldo banca (con impostazione metodologica di cui si è già evidenziata l'erroneità).
La conclusione del Tribunale, di rigetto dell'eccezione di prescrizione per l'insussistenza di rimesse solutorie, deve, quindi, essere condivisa, alla luce del suddetto accertamento svolto in concreto.
pagina 14 di 15 L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Anche le spese della CTU disposta in appello, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Cpa;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU disposta Parte_1
in appello, come già liquidate con separato decreto;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, in data 24.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. doc. n. 5 fascicolo appellante. 5 Cfr. allegati 3-5 CTU. pagina 13 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3154/2021 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 10, presso lo studio Parte_2
dell'avv. MARGHERITA GRASSI CATAPANO che la rappresenta e difende come da delega in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._1
IR di Cattoglio Delio, elettivamente domiciliato in Brescia, Via Vittorio
Emanuele II n. 60 presso lo studio dell'avv. ANDREA PIANTA, che lo rappresenta e pagina 1 di 15 difende come da delega in atti
Appellato
E CONTRO
(P.I. ) e, per essa la mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_3
Appellata contumace
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza Tribunale di Milano 7662/2021
In via preliminare:
- Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 7662/2021 del
Tribunale di Milano dichiarandola nulla per difetto parziale di motivazione.
Ancora in via preliminare:
- Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 7662/2021 del
Tribunale di Milano, dichiarando prescritti tutti i diritti di credito del signor
[...]
in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale IR di Cattoglio CP_1
Delio.
Nel merito:
- Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 7662/2021 del
Tribunale di Milano, rigettando tutte le domande promosse da Controparte_1
accertando la prescrizione di tutte le rimesse solutorie confluite nei conti correnti di cui
è causa.
In via istruttoria
pagina 2 di 15 Si chiede la rinnovazione della CTU che identifichi le rimesse solutorie confluite sui conti correnti di cui è causa partendo dal saldo originario.
Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio e alla restituzione di quanto corrisposto in virtù della sentenza oggi appellata
(comprese le spese per la CTU).
Per , titolare dell'impresa individuale FI DI Controparte_1
TO EL
Preliminarmente: dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per le ragioni argomentate e dedotte.
Nel merito: rigettare l'appello promosso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte e confermare la sentenza n. 7662/2021 pubblicata il 23.09.2021 sul RG
6794/2020 del Tribunale di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare dell'impresa individuale IR di , Controparte_1 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (di seguito Parte_1
anche solo “la banca”), chiedendo:
-l'accertamento della nullità, per mancanza di forma scritta, di due contratti di conto corrente stipulati negli anni '90 con poi Controparte_4 Parte_1
(il c/c n. 11994-56, poi divenuto n. 1199448 e infine n. 421493, ed il c/c n.
[...]
11441-85 poi divenuto n. 1144177 ed infine n. 411793)
-la rettifica dei saldi, asseritamente viziati da addebiti illegittimi per interessi usurari, anatocistici, ultralegali non pattuiti e CMS non pattuita e, comunque, illegittima poiché indeterminata pagina 3 di 15 -la condanna della banca a restituire le somme illegittimamente addebitate in entrambi i c/c e quantificate, sulla base di una perizia econometrica allegata all'atto di citazione, in complessivi euro 318.717,72 oltre interessi e rivalutazione monetaria
-la condanna della banca al risarcimento dei danni, quantificati in euro 487.730,49 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la banca, eccependo in via preliminare la prescrizione della domanda restitutoria, azionata con atto notificato il 23.1.2020, ossia oltre dieci anni dopo il passaggio a sofferenza e, quindi, la chiusura del conto, avvenuta il 21.1.2010; nel merito, la banca contestava la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto.
Con atto depositato il 1.9.2020, interveniva in giudizio e, per essa la Controparte_2
mandataria quale cessionaria dei crediti riferiti ai saldi Controparte_3
passivi dei due conti correnti, associandosi alle difese e alle domande della banca convenuta.
La causa veniva istruita mediante CTU contabile e, all'esito, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7662/2021, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la banca al pagamento di euro 107.440,88, oltre interessi legali dal 20.1.2020 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite e di ctu.
Il Tribunale, in sintesi, respingeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e accoglieva l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente n. 411793, nonché le censure in punto di anatocismo, applicazione illegittima di spese non pattuite, CMS indeterminata e interessi in misura ultralegale, respingendo, invece, la doglianza relativa all'usura.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che ne ha Parte_1
chiesto la riforma con il rigetto delle domande attoree.
pagina 4 di 15 si è costituito concludendo per l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e, nel merito, per il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.1.2022, la Corte ha accolto il ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dalla banca, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
e, per essa, la mandataria Controparte_5 Controparte_3
pur regolarmente citata, non si è costituita e la Corte ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 17.05.2023, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con successiva ordinanza del 26.10.2023, la Corte ha, tuttavia, disposto la rimessione della causa sul ruolo per espletare un supplemento di CTU contabile e, all'esito dell'integrazione istruttoria, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
L'appello, infatti, risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità previsti dal codice di rito nella formulazione previgente (applicabile nel presente giudizio), essendovi una precisa individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. 27199/17).
Nel merito va osservato quanto segue.
L'appellante svolge una prima censura, eccependo la “Nullità della sentenza per parziale difetto di motivazione”, con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie.
pagina 5 di 15 Secondo la difesa, sebbene il provvedimento impugnato sia corredato di una motivazione grafica, in realtà non risulterebbe possibile ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto il primo giudice a ritenere non più operante la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, posto che le argomentazioni spese sul punto risulterebbero frutto di richiami dottrinali non meglio specificati e di valutazioni personali prive di fondamento giuridico.
Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.
L'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra una violazione della legge processuale soltanto a fronte di una totale carenza, ovvero quando la motivazione stessa sia apparente, per essere espressa con argomentazioni generali e astratte.
La sentenza appellata non presenta tale vizio nella parte in cui respinge l'eccezione di prescrizione, essendo ampiamente motivata sul punto ed essendo chiaro, indipendentemente dalla condivisibilità, il percorso argomentativo seguito per pervenire alla soluzione.
Né può costituire vizio di motivazione la mancata specificazione degli autori, che costituisce, invece, adeguamento al divieto posto dall'art. 118 co. 3 disp. att. c.p.c. secondo il quale nella motivazione della sentenza “in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici”.
Il motivo di impugnazione deve essere, quindi, respinto.
Con altro motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione di tutto il credito azionato, ritenendo erronea la decisione del Tribunale nella parte in cui ha attribuito effetto interruttivo ad un atto di citazione non seguito dall'iscrizione a ruolo della causa e quindi dalla costituzione dell'attore.
Prima della rituale introduzione del giudizio davanti al Tribunale, infatti, l'odierno appellato aveva notificato alla banca, in data 20.1.2020, un atto di citazione al quale non pagina 6 di 15 aveva fatto seguito l'iscrizione a ruolo della causa (iscritta poi a seguito della notifica di una nuova citazione), ma che l'appellato aveva prodotto in giudizio per farne valere l'efficacia interruttiva dell'eccepita prescrizione.
Il Tribunale, nel respingere l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto tale citazione comunque idonea ad interrompere il decorso del termine, poiché “l'effetto sostanziale di interrompere il decorso del termine prescrizionale […] si è prodotto a prescindere dal fatto che la causa non sia stata iscritta a ruolo in forza di tale primo atto di citazione notificato […] considerato come l'effetto interruttivo della prescrizione si maturi nel momento stesso in cui la volontà di esercitare il diritto venga manifestata alla parte onerata”1.
La banca considera tale conclusione erronea, ritenendo che la mancata iscrizione a ruolo della causa impedisca la produzione di effetti sia processuali che sostanziali, compresa l'interruzione della prescrizione, per il cui verificarsi sarebbe sempre necessaria l'effettiva instaurazione del giudizio a seguito dell'iscrizione a ruolo della causa.
Secondo l'appellante, tale conclusione troverebbe conferma nel disposto degli artt. 2943
c.c. e 164 c.p.c. posto che: (i) l'art. 2943 c.c., nel prevedere che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si instaura un giudizio, implicitamente sottende che il procedimento sia stato avviato e che, quindi, l'atto sia stato iscritto a ruolo;
(ii) l'art. 164 c.p.c., nel prevedere che in caso di nullità della citazione il giudice ne dispone d'ufficio la rinnovazione e in tal caso gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione, fa comunque riferimento ad un atto di citazione regolarmente iscritto a ruolo e, come tale, idoneo a determinare l'avvio di una valida ed efficace iniziativa processuale.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato. 1 Sentenza di primo grado, p. 11. pagina 7 di 15 L'art. 2943 c.c. attribuisce, infatti, efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto di citazione, ma anche ad “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, atto che non richiede l'uso di particolari forme solenni quanto piuttosto
“l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo)”2.
Un atto di citazione che, pur essendo viziato dalla nullità della vocatio in ius, contiene una domanda di pagamento e viene regolarmente notificato – anche se alla notifica non segue la costituzione del notificante e, quindi, l'iscrizione a ruolo del procedimento – ben può, pertanto, ritenersi idoneo a produrre l'effetto interruttivo di cui all'art. 2943 c.c.
Né risulta condivisibile l'interpretazione dell'appellante relativa all'art. 164 c.p.c.
La disciplina processuale della citazione nulla e dei suoi effetti in caso di rinnovazione non implica, infatti, necessariamente che la “salvezza” degli effetti sostanziali dipenda in via esclusiva dal meccanismo processuale della rinnovazione della citazione nulla.
Gli effetti sostanziali di una domanda giudiziale di pagamento, sub specie di interruzione della prescrizione con inizio di un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2945 co. 1 c.c., possono, infatti, ben prodursi anche fuori dal processo.
Se, nonostante il vizio di nullità della citazione, il processo viene incardinato e viene disposta la rinnovazione prevista dall'art. 164 c.p.c., la sanatoria del vizio produrrà, ai fini della prescrizione, effetti interruttivi perduranti fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c. 2 c.c.), mentre se alla notifica della citazione (nulla) non segue l'iscrizione a ruolo, si produrrà soltanto, come nel caso di specie, l'effetto interruttivo
“istantaneo” di cui all'art. 2945 co. 1 c.c., che comporta l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione. 2 Cass. n. 15140/2021. pagina 8 di 15 Anche tale motivo di doglianza deve, quindi, essere respinto.
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione delle domande di restituzione delle rimesse solutorie, sull'assunto che, in corso di rapporto, un pagamento non possa mai avere una simile natura.
Il Tribunale, infatti, sulla premessa che “l'effetto solutorio di un pagamento […] presuppone la liquidità ed esigibilità del credito che viene in tal modo soddisfatto […]”, ha ritenuto che “in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra- fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione. La rimessa effettuata dal correntista successivamente a uno scoperto di conto corrente, infatti, opererà quale mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto;
nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intra-fido e ultra-fido”3.
L'appellante, nel censurare tale valutazione, ritiene che il primo giudice abbia erroneamente disapplicato l'art. 1194 c.c., posto che la contemporanea liquidità ed esigibilità delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi, se “di norma non è riscontrabile nel rapporto di conto corrente (nella cui struttura unitaria le annotazioni non integrano di per sé distinti autonomi pagamenti) è invece presente nel caso in cui il correntista abbia effettuato versamenti o su conto in passivo a cui non acceda un'apertura di credito o al c/c acceda un'apertura di credito ex art. 1842 c.c. ove detti versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento. In 3 Sentenza di primo grado, pp. 16-17. pagina 9 di 15 tali specifici casi il credito per scoperto di conto o extra-fido è, oltre che sicuramente liquido, anche immediatamente esigibile (art. 1183)”.
Qualora la banca esegua un ordine oltre il limite dell'affidamento, ovvero in assenza di affidamento, sorgerebbe un credito liquido ed esigibile nei confronti del cliente che si colloca “sostanzialmente “al di fuori” dello svolgimento fisiologico del rapporto bancario di conto corrente” e che viene soddisfatto dal medesimo correntista attraverso un versamento di natura solutoria (atto di appello, pp. 45-46).
Secondo l'appellante, quindi, le rimesse annotate in conto erano tutte solutorie, non essendo il conto affidato.
Ritiene la Corte che, pur essendo condivisibile la doglianza, la decisione del Tribunale debba comunque essere confermata, seppure con la seguente diversa motivazione.
La rivisitazione da parte del Tribunale di Milano della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, risalente a Cass. 24418/10 e da considerarsi diritto vivente, non risulta condivisibile, soprattutto nella premessa secondo cui un versamento, per essere solutorio, presuppone l'esigibilità del credito.
Un pagamento può avere effetto solutorio anche se il credito non è ancora esigibile: la circostanza che il creditore non possa ancora esigere il pagamento non impedisce, infatti, al debitore di adempiere, effettuando un pagamento con effetti solutori.
Peraltro, proprio nel caso di conto corrente “scoperto”, se il correntista effettua un versamento, la non rimane “indifferente” a tale versamento, nel senso che CP_4
procede ad una annotazione che (in base all'entità del versamento) azzera o diminuisce lo “scoperto”.
Tale modifica equivale ad una solutio e non vi è, quindi, ragione di escludere la natura solutoria della rimessa.
pagina 10 di 15 Data tale premessa, al fine di delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è stata disposta in appello una integrazione della consulenza contabile che si è, tuttavia, conclusa nel senso dell'inesistenza in concreto di rimesse solutorie.
Le contestazioni mosse dall'appellante a tale accertamento del consulente d'ufficio, ad avviso della Corte, non risultano condivisibili.
Non risulta, infatti, condivisibile il rilievo che l'accertamento avrebbe dovuto svolgersi sul c.d. saldo banca, essendo, invece, corretta l'indagine effettuata, come da quesito posto, sul c.d. saldo rettificato.
Come ha osservato la S.C., “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (Cass. 7721/23).
La natura ripristinatoria o solutoria di una rimessa deve, infatti, essere valutata non ex ante (ossia sulla base del saldo banca), bensì ex post, cioè solo dopo aver epurato il saldo dagli addebiti illegittimi: solo dopo aver effettuato tale rettifica, sarà possibile, infatti, verificare se la rimessa del correntista abbia ripristinato la provvista o abbia costituito un pagamento per operazioni eccedenti l'affidamento concesso.
Se il saldo risulta “viziato” da addebiti illegittimi può infatti, verificarsi che, nel momento in cui viene effettuata la rimessa, risulti un passivo che eccede il fido (e quindi la rimessa dovrebbe essere considerata solutoria), mentre, invece, se gli addebiti illegittimi vengono espunti, come deve essere, il saldo potrebbe risultare intra fido (e quindi la rimessa dovrà essere considerata ripristinatoria). pagina 11 di 15 Ai fini della valutazione della natura delle rimesse, assume poi rilievo l'esistenza di affidamenti sul conto corrente che, secondo l'appellante, non risulterebbe provata.
Ritiene la Corte che anche tale rilievo non sia condivisibile.
Innanzitutto, si può osservare che l'esistenza dell'affidamento non costituisce eccezione in senso stretto ai fini della difesa del correntista al quale la banca eccepisca la prescrizione delle rimesse (v. Cass. 20455/23 “In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti”).
La prova dell'affidamento può poi ritenersi acquisita se può essere desunta dagli atti, anche se il correntista non ha espressamente eccepito l'esistenza di affidamenti, e potrebbe desumersi dallo stesso contratto di conto corrente (v. Cass. 926/22 “In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità
- a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 …”).
Nel presente giudizio tale prova può dirsi raggiunta posto che il doc. 5 (che è uno CP_4
dei due contratti di conto corrente per cui è causa) contiene disposizioni che possono essere considerate “disciplina” di apertura di credito (v. oltre).
Né potrebbe, comunque, tale conclusione essere inficiata dall'eccezione di difetto di forma scritta del contratto di affidamento posto che “In tema di contratto di apertura di pagina 12 di 15 credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass. 2338/24).
Va, infine, rilevato che la ctu espletata ha fornito sul punto condivisibili indicazioni idonee a far ritenere esistente l'affidamento (v. pagg. 41/45 relazione di ctu).
In conclusione, quindi, l'affidamento può dirsi provato dai seguenti elementi:
-il contratto di conto corrente relativo al rapporto n. 411793, oltre a contenere la previsione di un tasso extra-fido, reca, all'art. 6, le statuizioni cui sono soggette “le aperture di credito che la ritenesse eventualmente di concedere al correntista”4; CP_4
-gli estratti conto di entrambi i conti correnti e i prospetti di liquidazione delle competenze bancarie prodotti dall'appellato evidenziano l'addebito, da parte della banca, di interessi intra-fido ed extra-fido
-la ctu disposta in appello ha spiegato che “Al fine di rilevare la presenza degli affidamenti dei conti correnti oggetto di analisi, è stato adottato un metodo empirico.
Per ogni conto, si è preso come riferimento uno specifico trimestre, i saldi del riassunto scalare sono stati riportati su un foglio excel5 e con formule specifiche, supponendo il valore dell'affidamento, si sono ricalcolati i numeri debitori entra fido ed extra fido. In sostanza i numeri debitori ricalcolati sul valore dell'affidamento presunto, sono gli stessi numeri che si possono visualizzare sull'estratto conto bancario di quel trimestre.
La somma dei numeri debitori coincide quindi con i numeri debitori rappresentati sul riassunto delle competenze dell'estratto conto di quel trimestre”.
Può ritenersi, quindi, accertato, aderendo alle conclusioni della ctu, che sul c/c n.
1199456 (in seguito divenuto n. 421493) è stato concesso un fido del valore di £
320.000.000,00 e sul c/c n. 1144185 (in seguito divenuto n. 411793) un fido dell'ammontare di £ 50.000.000,00; allo stesso modo può escludersi, in entrambi i casi, la sussistenza di rimesse solutorie, dovendosi qualificare tutte le annotazioni come versamenti di natura ripristinatoria.
Il riscontro di tale metodologia di calcolo è ravvisabile sia nelle ricostruzioni contabili riportate nell'allegato 11 e 12 della relazione peritale, che offrono evidenza dell'iter sopra descritto, che ha condotto la consulente alla determinazione dell'ammontare dell'affidamento (valorizzando i numeri debitori nel trimestre preso come riferimento), sia, più diffusamente, nei prospetti di cui agli allegati nn.
3-6 del supplemento di CTU, ove vengono individuate analiticamente, per entrambi i conti correnti, le singole rimesse nonché il saldo di volta in volta ricalcolato, evidenziandosi l'assenza di pagamenti di natura solutoria.
La banca appellante, negli scritti conclusivi, ha contestato tali conclusioni, elaborando ricostruzioni alternative dei saldi dei c/c, che, tuttavia, risultano viziate dall'essere calcolate a partire dal saldo banca (con impostazione metodologica di cui si è già evidenziata l'erroneità).
La conclusione del Tribunale, di rigetto dell'eccezione di prescrizione per l'insussistenza di rimesse solutorie, deve, quindi, essere condivisa, alla luce del suddetto accertamento svolto in concreto.
pagina 14 di 15 L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Anche le spese della CTU disposta in appello, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione in favore della parte appellata delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Cpa;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU disposta Parte_1
in appello, come già liquidate con separato decreto;
4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, in data 24.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Cfr. doc. n. 5 fascicolo appellante. 5 Cfr. allegati 3-5 CTU. pagina 13 di 15