Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09711/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9711 del 2020, proposto da
AT UC, OL GU, DE TI, EL NI, IE GR, AT ON, BR DO RI, HI MA, RA D'RO, IA GH, MA RI ZA, FI ZZ, GE EO, DR ER, NA CI, AN UC, AN AL, VI Tenore, LU D'RO, IA Di EG, AN VI, GA ET, LO EA, UI D'Angelo, Associazione Magistrati Corte dei Conti, UI Caso, rappresentati e difesi dall'avvocato Nino OLntonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Corte dei Conti - Consiglio di Presidenza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 214 dell’11 settembre 2020 e n. 259 del 12 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come in epigrafe indicati, magistrati della Corte dei conti, unitamente all’Associazione Magistrati della Corte dei conti hanno impugnato le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 214 dell’11 settembre 2020 e n. 259 del 12 ottobre 2020, aventi entrambe ad oggetto la disciplina per le assegnazioni alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.
Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei conti ed il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (14.12.2020).
Prima dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per l’8 gennaio 2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria (4.12.2024) nella quale hanno fatto presente che il ricorso “ proposto avverso la delibera 259/2020, che aveva accolto solo in parte le proposte di modifica della delibera 214/2020, in materia di requisiti di accesso alla neoistituita Sezione (il tema era il possesso obbligatorio del NOS per un certo livello di abilitazione). Quindi, l’art. 31 bis della delibera 231/2019 fu nuovamente modificato – stavolta definitivamente – con la delibera del 17-18 novembre 2020, prot. 308, che di nuovo fu impugnata dalla Associazione ricorrente e da molti Magistrati in prima persona (ricorso n. 9746/2020): il ricorso fu accolto da codesto Tribunale con sentenza n. 12275/2021; il CdP appellò, e il Consiglio di Stato respinse l’appello con sentenza n. 5339/2022: sentenze cui il CdP diede esecuzione senza l’insorgere di ulteriore contenzioso. Ne segue che il ricorso in epigrafe concerne una versione dell’art. 31 bis della delibera 231/2019 che non esiste più dal 2020, e che ha appagato l’interesse sostanziale dei ricorrenti, determinando la cessazione della materia del contendere ”: ed hanno, pertanto, chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere; le parti resistenti, a propria volta, hanno depositato una memoria (4.12.2024) nella quale hanno reso noto che “ le disposizioni a suo tempo impugnate non esistono più, essendo state soppresse/modificate dapprima con la deliberazione n. 308/2020 – adottata pochi giorni dopo la notifica del presente ricorso – e poi con le successive deliberazioni nn. 43/2022, 52/2022, 159/2024 e 295/2024, con le quali il CdP ha rimosso tutte le criticità che hanno costituito oggetto di censura ”; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO