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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7038/2023 e 7039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione 04
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa AN SA, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 7038/2023 e n. 7039/2024 R.G. promosse da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Nardone e dall'Avv. Gaetano Orlando
ATTRICE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Fiumalbi
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rovini
CONVENUTI
avente per OGGETTO: impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e foglio di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, entrambi ritualmente notificati, ha Parte_1 convenuto in giudizio e esponendo che: Controparte_1 Controparte_2
- con atto del 23.10.2020 a rogito del Notaio registrato in data 29.10.2020, i Persona_1 convenuti hanno rinunciato all'eredità del padre, sig. nato a [...] il Persona_2
19.04.1947 e deceduto in LI (FI) il 11.05.2020;
- contestualmente ha rinunciato all'eredità anche la sig.ra , figlia di , Controparte_3 Controparte_1 chiamata all'eredità per rappresentazione, in forza della rinuncia del padre;
pagina 1 di 6 - la sig.ra coniuge del de cuius, ha invece accettato l'eredità del marito Parte_2 [...]
Per_2
- dalla dichiarazione di successione, presentata il 18.11.2020 dalla sig.ra registrata Parte_2 al n. 414908 Volume 88888, i beni caduti in successione risultano essere i seguenti :
1) 1/2 PROPRIETA' di CP_4
Natura: T - TERRENO (valore 95,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 64 , particella 301 /0 , sub.
00000000 superficie are 8 ca 20
2) 1/2 PROPRIETA' di CP_4
Natura: T - TERRENO (valore 1.743,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 64 , particella 302 /0 , superficie are 46 ca 60
3) 1,00/ 2 PROPRIETA' di TERRENO
Natura: T - TERRENO (valore 3.727,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 65 , particella 63 /0 , sub. superficie are 90 ca 30
4) 1/ 2 PROPRIETA' di TERRENO
Natura: T - TERRENO (valore 1.087,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 65, particella 65 /0 , sub. superficie are 30 ca 10
5) 1/ 2 PROPRIETA' di CP_4
Natura: T - TERRENO (valore 1.680,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 65 , particella 143 /0 , sub. superficie are 51 ca 30
6) 1/ 2 PROPRIETA' di CP_5
Categ.: A1 - ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE (valore 83.213,00) sito in FUCECCHIO (FI)
VIA TRENTO 135 foglio 59, particella 923 /0 , sub. 200 pagina 2 di 6 foglio 59, particella 924 , sub. classe 4, vani 201,00, RC 1.440,91
7) 1/ 2 PROPRIETA' di FABBRICATO
Categ C6 Autorimesse (valore 2.088) sito in FUCECCHIO (FI)
VIA TRENTO 135 foglio 59, particella 923 /0 , sub. 201 classe 4, mq 19, RC 36,15
- con atto del 27.11.2020, registrato il 15.12.2020, la sig.ra ha alienato tutti i terreni Parte_2 alla sig.ra ad eccezione dei fabbricati siti nel Comune di IO indicati ai punti 6) e CP_6
7);
- detta rinuncia è di grave pregiudizio per essa attrice, essendo creditrice del sig. Controparte_1 della somma di € 447.297,62 e del sig. di € 105.170,17, in forza di cartelle Controparte_2 esattoriali/avvisi rimasti impagati;
- la Ditta individuale del sig. è stata cancellata in data 29.3.2021 e questi non Controparte_1 risulta ricoprire nessuna carica, né possiede partecipazioni in altre società o è proprietario di beni immobili o mobili registrati;
- il sig. risulta essere proprietario soltanto di una vettura immatricolata Controparte_2 nell'anno 2004.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di essere autorizzata ad accettare l'eredità del defunto sig. in nome e luogo dei convenuti rinuncianti, allo scopo di Persona_2 soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti, ovvero di rendere inopponibile ad essa attrice detta rinunzia e consentirle di agire sul patrimonio ereditario, rendendole estranea la delazione del successivo chiamato che ha accettato l'eredità per effetto della rinuncia. In ogni caso, l'attrice ha chiesto di accogliere l'impugnazione ex art. 524 c.c. e di essere autorizzata ad aggredire i beni ereditari, adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo per la soddisfazione delle proprie ragioni sul compendio ereditario.
Nel procedimento rubricato al n. 7038/2023 R.G. si è costituito il sig. chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda per carenza dei presupposti dell'art. 524 c.c.. Il convenuto, in particolare, ha contestato la preesistenza del credito al momento della rinuncia all'eredità e la sussistenza di un danno prevedibile in capo alla creditrice. Quanto alla preesistenza del credito, il convenuto ha dedotto la mancanza di prova della sussistenza ed esigibilità del credito, in riferimento al rispetto e all'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione. Quanto al danno, il convenuto ha dedotto che, al netto della vendita dei beni ereditari da parte della sig.ra a terzi – a suo dire Parte_2 inopponibile all' in caso di accoglimento della spiegata impugnazione – Parte_1 residuerebbe in capo ad esso solo la quota parte di 1/12 di un bene immobile, adibito a civile abitazione della sig.ra ed una sua pertinenza, onde il ricavo derivante dalla Parte_2 eventuale vendita di detta quota sarebbe del tutto irrisorio. Di qui, l'inesistenza di un danno per la creditrice derivante dalla intervenuta rinuncia all'eredità.
pagina 3 di 6 Si è costituito nel giudizio recante il n. 7039/2024 R.G. il sig. riproducendo le Controparte_2 medesime argomentazioni giuridiche svolte dal fratello e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
I due giudizi sono stati riuniti e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 27.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'art. 524 c.c. disciplina un'azione strumentale alla tutela e alla soddisfazione del credito, diversa sul piano ontologico e funzionale dall'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e dall'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).
Presupposti dell'impugnazione sono, oltre alla sussistenza di un credito, la rinuncia all'eredità e il potenziale pregiudizio derivante alle ragioni creditorie all'esito della rinuncia, a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore chiamato all'eredità, non essendo necessario che la rinunzia sia stata preordinata allo scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi e né che il debitore sia consapevole del pregiudizio ad essi arrecato.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, atteso che il convenuto nella sua Controparte_1 comparsa conclusionale, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia, anch'essa rinunciante, giova rammentare che nel giudizio di impugnazione ex art. 524 c.c. unico legittimato passivo è il debitore (“La legittimazione passiva nell'azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. – che ha caratteri propri rispetto all'azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito – spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è “utiliter data” nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore”, Cass. 18 gennaio 1982 n. 310).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, in maniera del tutto generica, dal convenuto
[...]
occorre premettere che il credito legittimante l'impugnazione della rinuncia non deve CP_1 essere necessariamente liquido ed esigibile, ma può essere anche in corso di accertamento o sottoposto a condizione. In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il rimedio apprestato dall'art. 524 cod. civ. a favore del creditore, e cioè l'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidita, ma è sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria, e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata” (Cass. 12 giugno 1964 n. 1470).
In effetti, il presupposto è condiviso con l'azione revocatoria: del resto, entrambe le azioni non perseguono fini specificamente restitutori ma sono volte a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali. La parziale coincidenza pagina 4 di 6 della funzione consente di ritenere applicabile, anche al caso dell'impugnazione della rinuncia, una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa o dei crediti contestati, con la conseguenza che la domanda va rigettata solo se la pretesa creditoria sia manifestamente infondata o temeraria, non se non è sufficientemente provata, perché l'accoglimento della domanda non comporta alcun giudicato sull'esistenza del credito, ma costituisce solo il presupposto per la futura esecuzione sui beni presenti nell'eredità rinunciata (cfr. Tribunale Pisa, n. 572/2025).
Ciò premesso, nel caso di specie, il credito - derivante da molteplici cartelle esattoriali e avvisi non opposti - non è sostanzialmente contestato dai convenuti, i quali si limitano ad ipotizzare – come detto, genericamente - la sola prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
In definitiva, il credito dell'attrice è da ritenersi sussistente e idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di cui all'art. 524 c.c.
Essendo pacifica l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dei convenuti, resta da verificare l'ulteriore presupposto dell'azione, costituito dal pregiudizio, sia pure solo potenziale, che potrebbe derivare al creditore per effetto di tale rinuncia.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” (Cass. 29 aprile 2016 n. 8519) e, una volta dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, “grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. 4 marzo 2020 n. 5994).
Orbene, nel caso di specie, dell'eredità paterna fanno parte diversi fabbricati e terreni indicati in citazione, per cui si deve ritenere certo il requisito del pregiudizio che subisce l'attrice a seguito dell'atto di rinuncia da parte dei convenuti.
Il patrimonio dei convenuti, infatti, viene privato dell'incremento costituito dagli immobili facenti parte del compendio ereditario e ciò rischia di vanificare eventuali azioni esecutive nei loro confronti.
D'altra parte, a fronte dell'affermazione di parte attrice che i convenuti non hanno altri beni su cui essa potrebbe soddisfarsi gli stessi non hanno mosso alcuna contestazione e tantomeno hanno indicato ulteriori beni su cui l'attrice potrebbe agire.
Sussistono pertanto elementi atti a far presumere l'esistenza del danno.
La domanda attrice va quindi accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: autorizza ad accettare l'eredità del sig. nato a Parte_1 Persona_2
IO (FI) il 19.04.1947 e deceduto in LI (FI) il 11.05.2020, in nome e luogo dei rinunzianti nato a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
17.5.1971, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei crediti vantati nei confronti degli stessi;
pagina 5 di 6 condanna i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 4.951,70 per onorari, oltre rimborso contributo unificato, rimborso al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Orlando, procuratore antistatario.
Firenze, 13.11.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa AN SA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione 04
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa AN SA, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 7038/2023 e n. 7039/2024 R.G. promosse da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Nardone e dall'Avv. Gaetano Orlando
ATTRICE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Fiumalbi
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rovini
CONVENUTI
avente per OGGETTO: impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori ex art. 524 c.c.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e foglio di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, entrambi ritualmente notificati, ha Parte_1 convenuto in giudizio e esponendo che: Controparte_1 Controparte_2
- con atto del 23.10.2020 a rogito del Notaio registrato in data 29.10.2020, i Persona_1 convenuti hanno rinunciato all'eredità del padre, sig. nato a [...] il Persona_2
19.04.1947 e deceduto in LI (FI) il 11.05.2020;
- contestualmente ha rinunciato all'eredità anche la sig.ra , figlia di , Controparte_3 Controparte_1 chiamata all'eredità per rappresentazione, in forza della rinuncia del padre;
pagina 1 di 6 - la sig.ra coniuge del de cuius, ha invece accettato l'eredità del marito Parte_2 [...]
Per_2
- dalla dichiarazione di successione, presentata il 18.11.2020 dalla sig.ra registrata Parte_2 al n. 414908 Volume 88888, i beni caduti in successione risultano essere i seguenti :
1) 1/2 PROPRIETA' di CP_4
Natura: T - TERRENO (valore 95,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 64 , particella 301 /0 , sub.
00000000 superficie are 8 ca 20
2) 1/2 PROPRIETA' di CP_4
Natura: T - TERRENO (valore 1.743,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 64 , particella 302 /0 , superficie are 46 ca 60
3) 1,00/ 2 PROPRIETA' di TERRENO
Natura: T - TERRENO (valore 3.727,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 65 , particella 63 /0 , sub. superficie are 90 ca 30
4) 1/ 2 PROPRIETA' di TERRENO
Natura: T - TERRENO (valore 1.087,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 65, particella 65 /0 , sub. superficie are 30 ca 10
5) 1/ 2 PROPRIETA' di CP_4
Natura: T - TERRENO (valore 1.680,00) sito in FUCECCHIO (FI) foglio 65 , particella 143 /0 , sub. superficie are 51 ca 30
6) 1/ 2 PROPRIETA' di CP_5
Categ.: A1 - ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE (valore 83.213,00) sito in FUCECCHIO (FI)
VIA TRENTO 135 foglio 59, particella 923 /0 , sub. 200 pagina 2 di 6 foglio 59, particella 924 , sub. classe 4, vani 201,00, RC 1.440,91
7) 1/ 2 PROPRIETA' di FABBRICATO
Categ C6 Autorimesse (valore 2.088) sito in FUCECCHIO (FI)
VIA TRENTO 135 foglio 59, particella 923 /0 , sub. 201 classe 4, mq 19, RC 36,15
- con atto del 27.11.2020, registrato il 15.12.2020, la sig.ra ha alienato tutti i terreni Parte_2 alla sig.ra ad eccezione dei fabbricati siti nel Comune di IO indicati ai punti 6) e CP_6
7);
- detta rinuncia è di grave pregiudizio per essa attrice, essendo creditrice del sig. Controparte_1 della somma di € 447.297,62 e del sig. di € 105.170,17, in forza di cartelle Controparte_2 esattoriali/avvisi rimasti impagati;
- la Ditta individuale del sig. è stata cancellata in data 29.3.2021 e questi non Controparte_1 risulta ricoprire nessuna carica, né possiede partecipazioni in altre società o è proprietario di beni immobili o mobili registrati;
- il sig. risulta essere proprietario soltanto di una vettura immatricolata Controparte_2 nell'anno 2004.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha chiesto all'intestato Tribunale di essere autorizzata ad accettare l'eredità del defunto sig. in nome e luogo dei convenuti rinuncianti, allo scopo di Persona_2 soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti, ovvero di rendere inopponibile ad essa attrice detta rinunzia e consentirle di agire sul patrimonio ereditario, rendendole estranea la delazione del successivo chiamato che ha accettato l'eredità per effetto della rinuncia. In ogni caso, l'attrice ha chiesto di accogliere l'impugnazione ex art. 524 c.c. e di essere autorizzata ad aggredire i beni ereditari, adottando ogni provvedimento ritenuto idoneo per la soddisfazione delle proprie ragioni sul compendio ereditario.
Nel procedimento rubricato al n. 7038/2023 R.G. si è costituito il sig. chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda per carenza dei presupposti dell'art. 524 c.c.. Il convenuto, in particolare, ha contestato la preesistenza del credito al momento della rinuncia all'eredità e la sussistenza di un danno prevedibile in capo alla creditrice. Quanto alla preesistenza del credito, il convenuto ha dedotto la mancanza di prova della sussistenza ed esigibilità del credito, in riferimento al rispetto e all'interruzione dei termini di decadenza e prescrizione. Quanto al danno, il convenuto ha dedotto che, al netto della vendita dei beni ereditari da parte della sig.ra a terzi – a suo dire Parte_2 inopponibile all' in caso di accoglimento della spiegata impugnazione – Parte_1 residuerebbe in capo ad esso solo la quota parte di 1/12 di un bene immobile, adibito a civile abitazione della sig.ra ed una sua pertinenza, onde il ricavo derivante dalla Parte_2 eventuale vendita di detta quota sarebbe del tutto irrisorio. Di qui, l'inesistenza di un danno per la creditrice derivante dalla intervenuta rinuncia all'eredità.
pagina 3 di 6 Si è costituito nel giudizio recante il n. 7039/2024 R.G. il sig. riproducendo le Controparte_2 medesime argomentazioni giuridiche svolte dal fratello e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda.
I due giudizi sono stati riuniti e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 27.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
L'art. 524 c.c. disciplina un'azione strumentale alla tutela e alla soddisfazione del credito, diversa sul piano ontologico e funzionale dall'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e dall'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.).
Presupposti dell'impugnazione sono, oltre alla sussistenza di un credito, la rinuncia all'eredità e il potenziale pregiudizio derivante alle ragioni creditorie all'esito della rinuncia, a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'elemento soggettivo in capo al debitore chiamato all'eredità, non essendo necessario che la rinunzia sia stata preordinata allo scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi e né che il debitore sia consapevole del pregiudizio ad essi arrecato.
Per quanto concerne la legittimazione passiva, atteso che il convenuto nella sua Controparte_1 comparsa conclusionale, ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia, anch'essa rinunciante, giova rammentare che nel giudizio di impugnazione ex art. 524 c.c. unico legittimato passivo è il debitore (“La legittimazione passiva nell'azione promossa ai sensi dello art. 524 cod. civ. – che ha caratteri propri rispetto all'azione surrogatoria ed a quella revocatoria, poiché con essa il creditore mira ad essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, suo debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del suo credito – spetta esclusivamente a detto debitore, senza che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei successivi chiamati che abbiano accettato l'eredità, portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante. Con la conseguenza che mentre la sentenza è “utiliter data” nei confronti del solo debitore, autore della rinuncia, il creditore potrà agire sul patrimonio ereditario, essendo a lui inopponibile l'atto impeditivo dell'acquisto dell'eredità, e rimanendogli estranea la delazione a favore del terzo chiamato, per effetto della rinuncia da lui impugnata nei rapporti diretti col debitore”, Cass. 18 gennaio 1982 n. 310).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata, in maniera del tutto generica, dal convenuto
[...]
occorre premettere che il credito legittimante l'impugnazione della rinuncia non deve CP_1 essere necessariamente liquido ed esigibile, ma può essere anche in corso di accertamento o sottoposto a condizione. In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il rimedio apprestato dall'art. 524 cod. civ. a favore del creditore, e cioè l'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante, ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidita, ma è sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria, e per la revocatoria, sussista una ragione di credito anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata” (Cass. 12 giugno 1964 n. 1470).
In effetti, il presupposto è condiviso con l'azione revocatoria: del resto, entrambe le azioni non perseguono fini specificamente restitutori ma sono volte a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli eventuali. La parziale coincidenza pagina 4 di 6 della funzione consente di ritenere applicabile, anche al caso dell'impugnazione della rinuncia, una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa o dei crediti contestati, con la conseguenza che la domanda va rigettata solo se la pretesa creditoria sia manifestamente infondata o temeraria, non se non è sufficientemente provata, perché l'accoglimento della domanda non comporta alcun giudicato sull'esistenza del credito, ma costituisce solo il presupposto per la futura esecuzione sui beni presenti nell'eredità rinunciata (cfr. Tribunale Pisa, n. 572/2025).
Ciò premesso, nel caso di specie, il credito - derivante da molteplici cartelle esattoriali e avvisi non opposti - non è sostanzialmente contestato dai convenuti, i quali si limitano ad ipotizzare – come detto, genericamente - la sola prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
In definitiva, il credito dell'attrice è da ritenersi sussistente e idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione di cui all'art. 524 c.c.
Essendo pacifica l'intervenuta rinuncia all'eredità da parte dei convenuti, resta da verificare l'ulteriore presupposto dell'azione, costituito dal pregiudizio, sia pure solo potenziale, che potrebbe derivare al creditore per effetto di tale rinuncia.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” (Cass. 29 aprile 2016 n. 8519) e, una volta dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, “grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. 4 marzo 2020 n. 5994).
Orbene, nel caso di specie, dell'eredità paterna fanno parte diversi fabbricati e terreni indicati in citazione, per cui si deve ritenere certo il requisito del pregiudizio che subisce l'attrice a seguito dell'atto di rinuncia da parte dei convenuti.
Il patrimonio dei convenuti, infatti, viene privato dell'incremento costituito dagli immobili facenti parte del compendio ereditario e ciò rischia di vanificare eventuali azioni esecutive nei loro confronti.
D'altra parte, a fronte dell'affermazione di parte attrice che i convenuti non hanno altri beni su cui essa potrebbe soddisfarsi gli stessi non hanno mosso alcuna contestazione e tantomeno hanno indicato ulteriori beni su cui l'attrice potrebbe agire.
Sussistono pertanto elementi atti a far presumere l'esistenza del danno.
La domanda attrice va quindi accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: autorizza ad accettare l'eredità del sig. nato a Parte_1 Persona_2
IO (FI) il 19.04.1947 e deceduto in LI (FI) il 11.05.2020, in nome e luogo dei rinunzianti nato a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
17.5.1971, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei crediti vantati nei confronti degli stessi;
pagina 5 di 6 condanna i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite che liquida in € 4.951,70 per onorari, oltre rimborso contributo unificato, rimborso al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gaetano Orlando, procuratore antistatario.
Firenze, 13.11.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa AN SA
pagina 6 di 6