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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/08/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. RG 7179/2018, pendente
TRA
rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.to Parte_1
Ferdinando Sorrentino
ATTRICE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa, in virtù di procura in atti, Avv.ti Federico Camozzi, Massimo
Nespoli e Monica Lupo, tutti elettivamente dom.ti presso lo studio di quest'ultima in Napoli, Via Dei Mille 40;
nonché
, e Parte_2 P_ Controparte_3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Paola G. Iannelli;
CONVENUTI
Oggetto: azione di risarcimento del danno.
Conclusioni: come dalle parti rassegnate in atti e nei verbali di causa.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio (in seguito ) nonché Controparte_1 CP_1
e chiedendone la condanna, P_ Controparte_3 in solido, al pagamento in suo favore, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 256.452,47 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi nonché la condanna dei convenuti e Parte_2 P_
a titolo di danno non patrimoniale, della Controparte_3 somma ritenuta di giustizia e, in caso di contestazioni alla domanda, la condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.
Nell'atto introduttivo l'attrice ha esposto: - di essere un'anziana donna, di 85 anni, che intrattiene rapporti di conto corrente e deposito titoli con la;
- che l'istituto di credito le Controparte_1 aveva affidato, per la gestione del proprio patrimonio, come promotore finanziario, nel quale riponeva piena Parte_2 fiducia, e, per anni, si era occupato degli investimenti in titoli e degli strumenti di pagamento a lei intestati;
- di non aver mai ricevuto comunicazioni da parte della banca circa l'attivazione, a suo nome, di numerose carte di credito e movimentazioni anomale avvenute sui propri conti correnti ed eseguite con modalità telematiche, di cui, peraltro, non poteva altrimenti conoscenza non possedendo un computer né l'operatività on line dei propri conti;
- nel corso degli anni 2015-2017 il proprio patrimonio veniva quasi dimezzato da sistematici prelievi di danaro contante eseguiti presso vari sportelli
ATM, siti in diversi paesi, e mediante acquisti effettuati in esercizi commerciali con carte di pagamento a lei intestate ma attivate ed utilizzate a sua insaputa;
- di aver ignorato per anni tali prelievi, non avendo mai ricevuto estratti conto o altra documentazione bancaria;
- di aver iniziato a nutrire dubbi sulla correttezza dell'operato del proprio promotore e della banca, in occasione di un pagamento tentato con l'unica carta di credito in suo possesso presso una
2 farmacia di fiducia, non andato a buon fine;
- di aver richiesto, a seguito di tale episodio, con l'aiuto di un'amica, la consegna della documentazione relativa al suo patrimonio, venendo in tal modo a conoscenza dei numerosi prelievi in contanti eseguiti dal proprio conto corrente e di pagamenti telematici in favore di svariati esercizi commerciali e persone fisiche mai conosciute;
- dagli estratti risultava altresì l'incasso di oltre 625 mila euro da parte di
, nuora del proprio promotore finanziario e Controparte_3 moglie del figlio del medesimo promotore, attraverso P_ bonifici ed assegni bancari nonché innumerevoli acquisti fatti con carte di credito a lei intestate;
- di aver in tal modo scoperto ammanchi per oltre 800 mila euro, mai autorizzati né conosciuti, non avendo mai ricevuto segnalazioni dalla banca;
- di aver sporto una prima denuncia alla Procura della Repubblica in data
17.10.2017 per tali fatti nei confronti di Parte_2 segnalando: - di non aver mai autorizzato i pagamenti avvenuti con assegni né i bonifici effettuati con modalità telematica e di non aver mai avuto rapporti con 1. Caffè Alba di LI AR di cui all'assegno di euro 42.000,00, 2. di cui all'assegno Persona_1 di euro 4500,00; 3. Cast di cui all'assegno di euro CP_4
12.400,00; 4. Caraltorre Viaggi di cui al bonifico di euro 6.0000,00;
- in merito all'incasso di un assegno di euro 100 mila da parte della
, nuora del promotore, nonché di un ulteriore assegno CP_3 di euro 500 mila presso lo studio di un notaio in Torre del Greco a seguito di atto di donazione, precisava che, convinta della amicizia disinteressata del era stata persuasa ad omaggiare la nuora Pt_2 di quest'ultimo con una somma di danaro, solo che l'importo che voleva donare era di euro 50 mila e non già di 500 mila euro;
- di essere del tutto ignara dell'esistenza e dell'utilizzo delle carte di credito e degli assegni da parte di e e Parte_2 P_ della moglie . Controparte_3
3 Ha altresi dedotto che : - di aver sottoscritto, durante il periodo in cui il si era occupato della gestione del proprio patrimonio e Pt_2 su indicazione di quest'ultimo, vari documenti, tra cui, un assegno in bianco, ricevendo dal promotore rassicurazioni che si trattava di normali operazioni necessarie a far fronte alle spese della gestione finanziaria che curava;
- di aver avuto la disponibilità, tra quelle indicate negli estratti conto, di una sola carte di credito la n.
5100……4540 con un plafond di euro 4.000,00; - di aver sporto, all'esito dell'esame degli estratti conto consegnati dalla banca, una nuova denuncia alla Procura delle Repubblica in cui elencava le operazioni riscontrate sugli estratti conto e non da lei effettuati e precisamente:
1) una serie di prelievi in contante effettuati con carta pagobancomat, pay….578, elencati a pagina 4 e 5 dell'atto di citazione, eseguiti tra il mese di luglio dell'anno 2015 ed il mese di giugno dell'anno 2017, da cui emergevano sistematici prelievi, di cui la banca non le aveva mai trasmesso comunicazioni;
2) vari pagamenti effettuati con la medesima carta pay….578, e la n. …776 e n. …769 , elencati a pagina 6 e 7 dell'atto di citazione. Circa l'utilizzo delle carte di pagamento, i titolari degli esercizi commerciali, interrogati dalla P.G., ne avevano confermato l'utilizzo da parte di e di Controparte_3
P_
3) bonifici eseguiti a mezzo internet e gli assegni incassati all'insaputa dell'attrice elencati a pagina 7 ed 8 della citazione.
Assume l'attrice che: - tutti i beneficiari degli assegni avevano dichiarato alla polizia giudiziaria di averli ricevuti da P_
e, nel caso della società Cast ED e , gli esercenti Parte_3 precisavano che gli assegni riportavano la sola firma dell'emittente e venivano compilati da che inseriva l'importo, la data P_
4 ed il nome del beneficiario;
- che gli strumenti di pagamento erano nel completo controllo del e dei suoi congiunti;
- tra Parte_2
i mesi di marzo e maggio dell'anno 2017 le era stata sottratta dal conto la somma di euro 65.607,00 di cui euro 12 mila con prelievi in contanti oltre ad un assegno di euro 100 mila incassato dalla sempre nel mese di marzo 2017 e un'ulteriore assegno CP_3 di euro 600 mila relativo ad una donazione per atto pubblico, oggetto di denuncia per circonvenzione di incapace;
- ciò nonostante la banca non aveva ritenuto di eseguire approfondimenti sulle anomalie, archiviando i vari allert in base a semplici rassicurazioni del loro promotore;
- a seguito della richiesta di trasmissione della documentazione bancaria direttamente alla , veniva CP_1 trasmessa una missiva, scritta al computer a sua firma, poi formalmente disconosciuta, in cui comunicava alla banca di non gradire l'invio di documentazione cartacea, missiva poi rinvenute a casa del durante la perquisizione disposta dalla Parte_2
Procura.
Deduce l'attrice la sussistenza della responsabilità solidale dei convenuti, per i danni subiti in base all'art. 31 comma 3 dlgs 58/98 ai sensi del quale la banca, (o altro soggetto abilitato, di cui all'art. 1 TUF), in favore del quale il consulente finanziario presta la propria opera è responsabile solidalmente dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente oppure a terzi soggetti, anche nel caso in cui i danni siano conseguenza della responsabilità penale del consulente finanziario (truffa, appropriazione indebita di somme o altro comportamento penalmente rilevante).
Instauratosi il contraddittorio si è costituita Controparte_1 eccependo: - l'inapplicabilità alla fattispecie del principio di responsabilità solidale ex art. 31, D.Lgs. n. 58/1998 e la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, eccezion fatta per la domanda risarcitoria avente ad oggetto la somma di Euro 51.928,47, pari alle “competenze di consulenza”
5 versate alla Banca;
- l'infondatezza della domanda attorea e, comunque, la sussistenza di un comportamento gravemente negligente della attrice, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, 2° e 1° comma, c.c..
I convenuti e P_ Parte_2 CP_3
costituitisi in giudizio hanno contestato l'an ed il
[...] quantum della domanda negando di aver prelevato gli importi indicati in citazione, sostenendo che la stessa attrice, nell'interrogatorio reso il 2.11.2017, aveva ammesso di aver fatto una serie di prelievi per poi conservare i soldi nell'armadio al fine di utilizzarli per le esigenze quotidiane.
Assumono i convenuti che: - la era solita trasferire somme Parte_1 dal conto a quello acceso presso il Banco di Napoli, da cui CP_5 eseguiva numerosi prelievi per elargizioni a parenti ed amici e, in particolare, a a cui aveva trasferito ingenti somme;
- Persona_2 solo alcune operazioni eseguite con carta di credito erano riferibili a regali fatti dalla ad ed Parte_1 P_ [...]
, mentre quelle eseguite con pago bancomat, bonifici ed CP_3 assegni erano riconducibili all'attrice; - quanto sostenuto dall'attrice nell'atto introduttivo circa la mancata conoscenza dell'esistenza di carte di credito a lei intestate ulteriori rispetti all'unica in suo uso, sarebbe contraddetto da quanto dalla stessa dichiarato nell'integrazione della denuncia dell'8 febbraio 2018 in cui affermava di essere a conoscenza della richiesta delle carte di credito ma non della loro attivazione;
- l'attrice non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza delle carte di credito e del loro utilizzo in quanto per il relativo rilascio prevede una richiesta nominativa sottoscritta dall'interessato, cui segue l'invio della carte di credito e le credenziali di accesso, inoltre per ogni prelievo o pagamento l'intestatario del conto riceve un sms sul suo telefono, attestante il pagamento eseguito;
- i bonifici risultano tutti eseguiti all'epoca del matrimonio di e della , cui l'attrice voleva donare la P_ CP_3
6 somma di euro 50 mila;
- anche il pagamento degli assegni comporta l'inoltro di un s.m.s. al titolare del conto, inoltre, in base a quanto indicato in citazione, la stessa ha affidato le carte di credito Parte_1
e consegnato le credenziali di accesso per i pagamenti on line e firmato assegni in bianco, partecipando in tal modo, alla produzione del lamentato danno. - con la domanda introduttiva si chiede la condanna in solido dei convenuti senza indicare e fornire la prova degli effettivi autori dei prelievi asseritamente illeciti;
- avendo l'attrice fondato la propria domanda sul comma 3 dell'art. 31 del dlgs
58/1998, riferito alla condanna solidale del promotore e dell'intermediario, la domanda non potrebbe intendersi rivolta, anche, a e P_ Controparte_3
Hanno quindi chiesto: ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione al
Banco di Napoli delle movimentazioni del conto intestato all'attrice;
- il rigetto della domanda e nella eventuale liquidazione del danno di procedere alla valutazione del fatto del creditore ex art. 1227 c.c.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. , sospesi per effetto della legislazione emergenziale da Covid 19, l'attrice ha precisato la domanda chiedendo, oltre all'importo di euro 256.452,47, la condanna dei convenuti, a titolo di danno patrimoniale, anche dell' ulteriore importo di euro 125.000,00, di cui di euro 100.000,00 per l' assegno bancario del 02/03/2017 incassato da CP_3
e per tre bonifici inoltrati telematicamente, il 23.03.2017
[...] di € 10.000,00, il 29.03 2017 di € 10.000,00, ed il 12.05.2017 di euro 5000,00.
Disposte le ricerche del fascicolo d'ufficio a causa del mancato rinvenimento ed ammesse la prova testimoniale articolata dall'attrice e dalla nonché l'istanza ex art. 201 c.p.c. CP_1 di esibizione della denuncia depositata alla Procura della Repubblica
e non ammesse le ulteriori istanze istruttorie articolate dai convenuti siccome irrilevanti ai fini della decisione ed inammissibili, nel corso dell'istruttoria, con atto depositato il 10.3.2023 l'attrice ha
7 rinunciato alla domanda nei confronti della avendo CP_1 concluso con tale parte un accordo transattivo.
Successivamente, con atto depositato in data 7.6.2023 l'attrice ha rinunciato parzialmente alla domanda limitatamente alla precisazione formalizzata con le memorie 183 VI comma c.p.a. 1° term, ovvero, all'importo di euro 125.000,00 di cui euro 100.000,00 per l'assegno bancario del 02/03/2017 e per i tre bonifici del
23.03.2017 di euro 10.000,00, del 29.03 2017 di euro 10.000,00, ed del 12.05.2017 di euro 5000,00, avendo ottenuto con sentenza n.
897/2020 resa da questo Tribunale e confermata dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza 1354/2023, l'annullamento dei detti pagamenti e la condanna della convenuta Controparte_3 alla restituzione dei relativi importi.
Con lo stesso atto ha altresì dichiarato di aver concluso con la convenuta una transazione parziale, e per Controparte_1
l'effetto ha limitato la domanda nei confronti dei convenuti P_
e all'importo
[...] Parte_2 Controparte_3 residuo di € 156.425,47, avendo già ottenuto la somma di euro
100.000,00 dalla ed avendo rinunciato alle Controparte_1 ulteriori somme di € 125.000,00 richieste con la precisazione della domanda.
Con provvedimento reso in data 1.6.2023 è stato dichiarato estinto il giudizio nei confronti della attesa la rinuncia Controparte_1 formulata dall'attrice nei confronti della banca.
Nominato un consulente tecnico d'ufficio con l'incarico di verificare la corrispondenza tra le numerose operazioni bancarie elencate in citazione e quelle riportate negli estratti conto all'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata rinviata per le conclusioni con la concessione di termini per il deposito di memorie conclusive.
Nelle memorie conclusive i convenuti hanno chiesto la declaratoria d'interruzione del giudizio per perdita della capacità processuale dell'attrice essendole stato nominato, il 22.6.2023, un
8 amministratore di sostegno, e dedotto: - l'inutilizzabilità in tale sede della sentenza penale di condanna dei convenuti non essendo passata in giudicato e, comunque, il rinvio del giudizio ad una data successiva decisione da assumersi in sede di appello proposto avverso la condanna in primo grado, - l'inattendibilità della testimonianza resa dal teste , teste escusso all'udienza Persona_2 del 01.06.2023, siccome anch'essa indagata (proc. n. 935/2023
R.G.N.R. Proc. Rep. Torre Annunziata - P.M. dott.ssa Moccia) per gli stessi reati per i quali i convenuti e sono stati Pt_2 CP_3 condannati in primo grado;
- l'infondatezza della domanda, la mancata prova del danno e l'insussistenza dei presupposti per una responsabilità solidale.
La causa è stata quindi riservata in decisione.
Reputa preliminarmente il giudicante che la richiesta di interruzione del giudizio per intervenuta la perdita della capacità processuale conseguente alla nomina di un amministratore di sostegno all'attrice non può essere accolta.
Com'è noto qualora uno degli eventi interruttivi contemplati dall'art. 299 c.p.c. si avveri nei riguardi di una parte costituita, l'art. 300 comma 1 c.p.c. prevede che il processo viene interrotto solo a seguito della relativa dichiarazione in udienza o notifica alle parti ad opera del difensore.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,
l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta che il difensore continui a rappresentarla come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o di eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (cfr. cass n. 20840/2018, n. 08037/2021).
9 Nel caso in esame, l'evento astrattamente interruttivo, rappresentato dall'intervenuta nomina di un amministratore di sostegno, peraltro non equiparabile all'ipotesi di interdizione e di inabilitazione (cass n.
21507/2019) non è stato dichiarato dal procuratore della parte interessata bensì dal difensore dei convenuti con conseguente insussistenza dei presupposti per l'invocata interruzione.
Invero, la dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, ciò perché le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte colpita dal relativo evento che, dunque, è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte, neppure come motivo di nullità (in senso analogo, si veda Cass 18804/2021, n. 7075/2022,
n. 34867/2022).
Nel merito la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice e causato dalle condotte illecite poste in essere dai convenuti è fondata.
Assume l'attrice che, grazie all'incontestato rapporto di fiducia che intercorreva con il suo, allora, promotore finanziario
[...]
, cui aveva affidato la gestione del proprio patrimonio, era Parte_2 stato per lui possibile attivare a suo nome ed a sua insaputa le carte di credito e pagobancomat, poi utilizzate dal figlio e dalla nuova del promotore, ed per eseguire P_ Controparte_3 pagamenti e prelievi, nonché eseguire bonifici ed emettere assegni di cui l'attrice era ignara ma addebitati sul suo conto e l' insieme CP_1 di tali operazioni bancarie illegittime avevano arrecato il danno patrimoniale indicato in domanda, corrispondente agli importi illecitamente prelevati o addebitati sul suo conto.
10 Nello specifico gli strumenti di pagamento illegittimamente attivati ed utilizzati erano:- la carta pagobancomat “pay….578” e le carta n…769 e 776 utilizzate per eseguire una serie di prelievi, negli anni
2015/2017, dai conti dell'attrice nonchè pagamenti, per acquisti vari, a favore di esercizi commerciali;
- bonifici eseguiti tramite internet in favore della convenuta e di Controparte_3 titolari di esercizi commerciali;
- assegni emessi in favore della stessa o di altri esercenti, nessuno dei quali conosciuto CP_3 dall'attrice.
A sostegno ha prodotto, quali documenti, gli estratti di conti correnti accesi a nome dell'attrice contenenti le annotazioni delle numerose operazioni disconosciute, ossia i prelievi di somme ed pagamenti asseritamente avvenuti a sua insaputa nonché i verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai titolari degli esercizi commerciali presso cui erano state utilizzate le carte di crediti o a cui favore erano stati emessi gli assegni ed eseguiti i bonifici, infine la sentenza penale resa in primo grado dal Tribunale di Torre
Annunziata che ha condannato i convenuti per le medesime condotte.
Circa l'eccezione mossa dai convenuti d'inutilizzabilità/irrilevanza dei verbali e degli accertamenti svolti in sede penale è infondata.
In contrario è opportuno evidenziare che, per costante giurisprudenza, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. A tal proposito, si richiamano le argomentazioni rinvenibili in Cass. n. 22287/2023 in forza delle quali il Supremo Collegio ha affermato: “L'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge processuale (v., da ultimo, Cass.
n. 9507/2023 (...). E non c'è dubbio che il materiale probatorio
11 atipico regolarmente acquisito al processo - e in tal modo sottoposto al contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) - è prudentemente apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere posto dall'art. 116 c.p.c..
In ogni caso, gran parte degli esercenti indicati quali beneficiari dei pagamenti eseguiti con le carte e dei bonifici e degli assegni addebitati sui conti in titolarità dell'attrice, risultanti dagli estratti conto, già ascoltati nell'ambito del procedimento penale, sono stati escussi come testi anche nel presente giudizio confermando il quadro probatorio ricavabile dai verbali di sit e dalla sentenza penale di condanna dei convenuti.
Difatti: - il teste , titolare di un negozio sito in Vietri Testimone_1 sul Mare, ha dichiarato di conoscere e la compagna P_
, in quanto “vennero al mio negozio al Corso Umberto I CP_3
a Vietri sul Mare n. 93 in quanto dovevano sposarsi, credo fosse 4 o 5 anni fa, e vennero al negozio circa 3 mesi prima del matrimonio per acquistare un tavolo in pietra lavica, un piano con la base, dieci sedie
e due panche sempre in pietra lavica in quanto la mia attività ha ad oggetto la lavorazione in pietra lavica con i decori vietresi, ricordo che tali oggetti avevano decori particolari fatti a mano”. Il teste ha riferito che per l'acquisto spesero circa sette mila euro e l'importo fu pagato da in varie trance, in quanto la lavorazione degli P_ oggetti ordinati richiedeva vario tempo, ed i pagamenti non avvennero in contanti bensì con carta e che all'atto del pagamento veniva inserito un Pin (vedi dichiarazioni rese dal teste alla udienza del 03/11/2022); - il teste , escussa alla stessa udienza, Tes_2 ha anch'essa dichiarato di conoscere Controparte_3 essendo stata una sua cliente, per l'acquisto dell' abito da sposa presso il suo “atelier sito in Scafati”, pagato in varie trance con carta di credito;
- il teste , titolare di un negozio in Torre del Testimone_3
Greco alla via Roma n. 8, ha dichiarato che Controparte_3
e avevano acquistato presso il suo negozio le P_
12 bomboniere per il loro matrimonio, pagate in parte in contanti ed in parte con una carta bancomat;
- il teste , titolare Testimone_4 di un negozio di gioelli sito in Torre del Greco ha dichiarato di ricordare e in quanto Controparte_3 P_ acquistarono presso il suo negozio le fedi nuziali e ivi si recarono più volte per sceglierle e misurarle nonché un altro gioiello per la futura sposa che pagarono in parte con bonifico ed in parte con carta di credito (cfr. deposizione resa all'udienza del 31.1.2023); - il teste
, che aveva lavorato dal 2010 al 2021 presso il Testimone_5 negozio di sito in Napoli alla via Calabritto, pur non CP_6 ricordando il nome della , ha ricordato di una giovane CP_3 donna che aveva eseguito acquisti per un prossimo matrimonio;
- il teste titolare del negozio di abbigliamento Testimone_6
“Bruno Donna” sito in Torre del Greco, pur non ricordando il nominativo della , ha riferito di aver venduto circa 6 CP_3 anni prima alcuni capi ad una giovane donna e che questi furono pagati con carta, ha altresì precisato di ricordare la circostanza avendo già dovuto riferire ai carabinieri e ricercare la transazione
(cfr. deposizione resa all'udienza dell'1.6.2023).
I testi hanno quindi confermato che gli acquisti presso i loro esercizi commerciali ed i conseguenti pagamenti furono eseguiti da P_
e o, comunque, da una giovane
[...] Controparte_7 donna, ciò che esclude che fossero riconducibili e/o eseguiti dalla
, in quanto nata nel 1933 e, dunque, tutt'altro che giovane. Parte_1
Tali deposizioni, di cui non si ha motivo di dubitare, provano che presso i commercianti indicati quali beneficiari dei bonifici addebitati sui conti dell'attrice eseguirono acquisti e P_
in gran parte per il loro matrimonio e che le Controparte_7 carte n. “578” e “769” e 776 , anch'esse utilizzate per acquisti vari, erano in uso esclusivo dei convenuti e P_ CP_7
per cui può ritenersi dimostrato, sia pure in via indiretta,
[...] che anche i prelievi in danaro contante dal conto della Parte_1
13 presso vari sportelli furono eseguiti dal e dalla , Pt_2 CP_3 avendo questi la disponibilità delle carte, per cui può dirsi fornita la prova dell'illecito utilizzo degli strumenti di pagamento riferiti ai conti della da parte del e Parte_1 P_ CP_7
a loro beneficio ed ai danni dell'attrice.
[...]
Anche i soggetti indicati come beneficiari degli assegni, hanno riferito di conoscere i convenuti e e di aver Pt_2 CP_3 ricevuto gli importi degli assegni in corrispettivo di prestazioni o di acquisti.
Il teste ha dichiarato di conoscere Persona_1 P_ da cui fu contattato per eseguire lavori presso la propria abitazione e che fu “ pagato con un assegno di euro 4.500,00” e “l'assegno mi fu consegnato da ed il pagamento andò a buon fine”. P_
L'importo dell'assegno, prodotto in copia, corrisponde all'addebito sul conto corrente Fineco dell'attrice ove nell'estratto relativo al periodo “aprile-maggio-giugno 2017” si rinviene, con valuta
27.6.2017 l'addebito di un assegno di euro 4.500,00.
Ancora il teste , titolare del negozio Cast ED sito in Testimone_7
Torre Annunziata, ha dichiarato di conoscere CP_3
e in quanto clienti che acquistarono presso
[...] P_ il suo negozio “tendaggi, quadri, il letto e sedie, con precisione non ricordo ma più o meno spesero circa 17/18 mila euro. Pagarono parte dell'importo in contanti e parte con assegno” “ non ricordo se l'assegno era già compilato oppure lo compilarono al momento della consegna”, tale deposizione fornisce ulteriore prova del rilascio di assegni da parte dei convenuti per acquisti personali, poi addebitati sul conto dell'attrice. La testimonianza conferma che il pagamento con assegno di euro 12.500,00 con addebito sul conto della CP_1 [...]
fu eseguito dai convenuti. Pt_1
Nessuno degli esercenti ha dichiarato di aver avuto contatti con la o di averla conosciuta in occasione degli acquisti eseguiti Parte_1 dal e dalla . P_ CP_3
14 I prelievi e i pagamenti in danno dell'attrice eseguiti dal P_
e da mediante l'indebito utilizzo di
[...] Controparte_7 carte di credito e bancomat nonché bonifici ed assegni sono stati possibili grazie alla condotta infedele ed illecita dell'allora promotore finanziario, che sfruttando il ruolo rivestito, - che gli Parte_2 ha consentito di avere la disponibilità dei documenti di riconoscimento e la conoscenza dei numeri di conto corrente e delle sue disponibilità economiche così come delle sue abitudini -, nonché il rapporto di fiducia intercorrente, da anni, con l'attrice, grazie al quale ha avuto la possibilità di prenderne in consegna il libretto di assegni e acquisire le firme di quest'ultima su vari documenti e, quindi, di attivare le carte di pagamento poi utilizzate dal figlio e dalla nuova ed eseguire telematicamente i bonifici e rilasciare assegni recanti la firma dell'attrice.
Al riguardo si richiamata la deposizione del teste , Persona_2 amica dell'attrice da circa 50 anni. La testimone ha riferito di aver conosciuto promotore finanziario, in quanto si Parte_2 recava a casa della e che fu da lei contattato nel 2017 per Parte_1 ottenere “ gli estratti conto relativi al patrimonio ” , ha poi Parte_1 affermato che la aveva una sola carta di credito o Parte_1 bancomat” della , che gli fu consegnata dal promotore CP_1 [...]
ed aveva anche un libretto di assegni sempre della Parte_2 CP_1 che “un giorno scomparve, era inizio 2017 credo;
sono a conoscenza della circostanza perché fui chiamata dalla per cercare Parte_1 questo libretto degli assegni che era scomparso e non lo abbiamo trovato, poi abbiamo chiesto a quando è venuto a Parte_2 casa della il quale riferì che lo aveva preso lui in quanto era Parte_1 maltrattato, sciupato e ne avrebbe consegnato uno nuovo.. preciso che consegnò un nuovo libretto degli assegni ma riferito ad un nuovo Pt_2 conto, mi sono accorta del cambiamento di conto in quanto quello vecchio finiva con il numero 10 (finale) mentre l'altro era 64 (finale)”; “ preciso che ci accorgemmo del nuovo conto dopo aver richiesto alla
15 sede centrale, gli estratti del conto corrente della CP_8 [...]
in quanto nonostante le numerose richieste fatte a questi Pt_1 Pt_2 non li ha mai consegnati…all'arrivo degli estratti conto li ho verificati con la e in quella occasione si è accorta di numerosi prelievi Parte_1 anomali ed ammanchi, preciso le movimentazioni anomale che ricorso sono riferite ad un assegno di 500 mila euro avente come beneficiario
ossia la nuova di , dei bonifici Controparte_3 Parte_2 con causale buon compleanno sempre a questa poi Persona_3 risultavano prelievi a Napoli a Torre, in citta in cui la non Parte_1 sarebbe andata a fare prelievi in quanto anziana;
.. dall'estratto conto risultavano poi addebiti con numeri di carte di credito che la Parte_1 non aveva mai posseduto;
.. la non ha mai avuto un Parte_1 computer”.
L'eccezione di inattendibilità della deposizione resa dalla Per_2 siccome indagata, sollevata dai convenuti nelle memorie conclusive, non può essere accolta, avendo il procuratore dell'attrice dimostrato che il procedimento penale apertosi a carico della risulta Per_2 archiviato, inoltre, quanto dalla stessa riferito circa i rapporti di fiducia con il non è contestato e che taluni assegni addebitati Pt_2 sui conti della sono stati utilizzati da e la Parte_1 P_
per acquisiti in loro favore, e non già dalla , CP_3 Parte_1
è stato confermato dai beneficiari degli assegni.
Il consulente nominato ha analizzato gli addebiti risultanti dagli estratti dei conti correnti n. 2896010 e 5696064, intestati all'attrice, verificando la corrispondenza degli addebiti con le operazioni indicate da parte attrice nell'atto di citazione dalle pagine da 4 a 8, ed ha riferito che: “le operazioni di prelievo effettuate a mezzo ATM
(Automated Teller Machine) sono operazioni di prelievo automatico di denaro contante dal conto corrente, attraverso l'uso della carta di debito” .. “per tutte le operazioni indicate nell'atto di citazione come prelievo attraverso la carta di debito n° *****578 quantificate in euro
63.050,00, che le stesse trovino riscontro nella documentazione
16 prodotta in atti (estratti conto corrente o riferite a carte di credito) e, per ognuna di esse, ha indicato la data dell'operazione, la tipologia, la causale dell'operazione bancaria. Dal riscontro degli estratti di conto corrente si è potuto verificare che tutte le operazioni di prelievo effettuate con la carta di debito n° *****578 hanno trovato riscontro negli estratti del conto corrente n° 2896010, …, ad eccezione dell'operazione di prelievo riportata al n° 29 del 18.09.2016 presso
l'ATM n° 343 di Torre del Greco indicata per l'importo di euro 1.250,00 nell'atto di citazione ma riportata per euro 2.000,00 sul conto corrente.
Pertanto, le operazioni di prelievo a mezzo carta n° *****578 riscontrate sul conto corrente risultano essere pari ad euro 63.800,00” ed elencate nella Tabella n° 2 della perizia. Il Consulente ha altresì analizzato le operazioni di pagamento presso vari esercenti con l'utilizzo della carta di debito n° ***578 previo riscontro degli addebiti sull'estratto del conto corrente n° 2896010, per un totale di
8.020,32.
Per quanto invece attiene i pagamenti presso vari esercenti con l'utilizzo della carta di debito n°***769, il consulente ha segnalato che non tutte le operazioni trovano riscontro negli estratti del conto corrente n° 2896010, in particolare: - “l'operazione del 11.03.2017 indicata come pagamento per euro 900,00 presso IS UI, non
è stata riscontrata sul conto corrente;
- l'operazione del 02.04.2017 indicata come pagamento per euro 535,70 presso Grillo Sport C.C.
Campania, è stata riscontrata sul conto corrente con la carta n°
*****776: - l'operazione del 10.04.2017 indicata come pagamento per euro 700,00 presso RW OL IM Pompei, è stata riscontrata sul conto corrente con la carta n° *****776”, ha quindi concluso che “le operazioni di pagamento effettuate con la carta di debito n° *****769 che hanno trovato riscontro negli estratti del conto corrente n° 2896010, ammontano ad un totale di 26.822,10 come indicate nella Tabella n° 6”. Anche le operazioni eseguite con la carta
17 bancomat n. 776 sono state riscontrate sul conto per un totale complessivo di euro 4.561,47.
Il consulente ha altresì elencato le causali dei bonifici e riepilogate a pagina 15 della perizia, le stesse risultano tutte riferibili ai convenuti, com'è evincibile dai vari riferimenti alle nozze.
Dal totale delle operazioni di bonifico, il consulente ha, correttamente, espunto, l'ammontare dei tre bonifici del
23.03.2017, 29.03.2017 e 12.05.2017 per un totale di euro
25.000,00 poiché oggetto di separato giudizio e calcolato le restanti operazioni di bonifico per complessivi euro 29.749,60 riscontrate negli estratti del conto corrente n° 2896010, “ad eccezione dell'operazione di bonifico del 26.05.2017 a favore di Controparte_9 che risulta, invece, effettuata con pagamento a mezzo
[...] carta n° *****769 e già inserita nella Tabella n° 6”, ha quindi concluso che “le operazioni di bonifico indicate in citazione che hanno trovato riscontro negli estratti del conto corrente n° 2896010, ammontano ad un totale di 27.249,60 come indicate nella Tabella n° 10”.
Per quanto invece attiene gli assegni bancari non trasferibili n°
0411156098 di euro 12.400,00 emesso il 31.05.2017 a favore di e n° 0411156099 di euro 4.500,00 emesso il CP_10
27.06.2017 in favore di , come innanzi detto i Persona_1 beneficiari, escussi come testi, hanno confermato che i pagamenti riguardavano acquisiti fatti dal e dalla e non già Pt_2 CP_3 dalla . Parte_1
Infine, quanto all'assegno bancario “non trasferibile” n° 0411156095 di euro 42.000,00 emesso il 27.03.2017 a favore di
[...]
, allegato anche in copia alla produzione Parte_4 di parte attrice, si rileva che dalle dichiarazioni rese alla Guardia di
Finanza in data 9 dicembre 2017, da marito della Testimone_8 titolare e gestore di fatto, è risultato che l'assegno bancario tratto sul conto corrente n. 2896010, della , ed indicante quale Parte_1 beneficiario “ Caffè Alba di LI TA gli fu consegnato
18 personalmente da che lo compilò in sua presenza P_ indicando la data ed il luogo di emissione, nonché l'importo ed il beneficiario, riferendo che lo stesso gli era stato consegnato da sua zia quale regalo di matrimonio. Il pagamento fu Parte_1 corrisposto a fronte del servizio catering, comprensivo di allestimenti anche floreali, in occasione dell'evento nuziale (cfr. annotazione di
P.G. del 10.4.2018 produzione attorea).
Non si ha motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dalla DF siccome in linea con quanto dichiarato dai testi escussi nel presente giudizio.
Il consulente ha quindi concluso che gli importi riferiti ai bonifici, prelievi e utilizzo delle carte di pagamento indicati dalla pagina 4 alla pagina 8 della citazione nonché degli assegni di euro 58.900,00 indicati in citazione, corrispondono a quelli riportati nella documentazione prodotta in atti, ed ammontano a complessivi euro
189.353,49 di cui euro 130.453,49 per prelievi con carta di pagamento e bonifici ed euro 58.900,00 per emissione di assegni bancari.
Avendo parte attrice all'esito della parziale transazione intervenuta ridotto l'importo di cui chiede la condanna ad euro 156.425,47 al pagamento di tale importo vanno condannati i convenuti, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danno arrecato al patrimonio dell'attrice per le illecite sottrazioni poste in essere dai convenuti in concorso con le modalità innanzi descritte oltre interessi e rivalutazione come richiesti dalla data di verificazione dell'evento dannoso fino al soddisfo.
Di tale danno i convenuti devono ritenersi corresponsabili nella medesima misura, in considerazione delle modalità delle condotte che ed innanzi descritte che hanno contribuito tutte alla produzione del danno e non essendo stata formulata alcuna apposita domanda di accertamento della graduazione in vista di un eventuale regresso.
19 Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di adeguata allegazione e prova al riguardo.
In ragione della sua soccombenza, i convenuti vanno condannati alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura del giudizio, dell'attività processuale svolta nonché della nota spese in atti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Valentina Vitulano,definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7179
R.G. anno 2018, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa,così provvede:
1) CONDANNA i convenuti e Parte_2 P_
in solido tra loro, al pagamento in Controparte_3 favore dell'attrice, per la causale di cui alla parte motiva, della somma di euro 156.425,47 oltre interessi e rivalutazione dalla data di verificazione dell'evento dannoso e fino al soddisfo.
2) CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, spese che si liquidano nell'importo di euro 21.155,00, oltre accessori e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.to
Ferdinando Sorrentino.
Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, il 30.8.2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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