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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1240/2024 L.P. DE HI IC contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RIOMMI MAURIZIO per la parte ricorrente e dell'Avv. CONFESSORE LORENZO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1240 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA DE HI IC (C.F. = C.F._1 nata a [...] [...] ed ivi residente in [...], CP_1 rappre e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in formato elettronico al ricorso introduttivo dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Enni con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0742- 345378 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_1 Email_2
[...] RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in , Via Enrico Fermi n. 15, in persona del Commissario Straordinario e CP_1 legale rappresenta , Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Controparte_3
Confessore, (c.f. ) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3 Roma, Via Po n foglio separato in calce alla memoria difensiva. Il procuratore costituito, ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, indica i seguenti recapiti: pec , fax 06.85231343 Email_3 RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con ricorso depositato in data 29.8.2024 De Marchi CH, dipendente in servizio presso il Distretto B di Assistenza Sanitaria Ambulatoriale e Domiciliare, con mansioni di infermiere con orario di servizio fino al mese di Novembre 2021 su turni di lavoro denominati H24 con orario mattutino, pomeridiano e notturno di almeno 7 ore e dal mese di Dicembre 2021 l'attività lavorativa è stata svolta e viene svolta tutt'ora su turni di lavoro mattutini di 7,12 ore ripartiti su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 22 marzo 2000 la ASL di Viterbo aveva riconosciuto la fruizione del servizio mensa ai "dipendenti che - che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno 2 ore con effettuazione della relativa pausa;
- che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni di rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa … ", mentre in favore dei dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere aveva "attivato il servizio sostitutivo della mensa attraverso buoni-pasto"; che in seguito, l'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20.09.2001, così come modificato dall'art. 4 del CCNL Sanità del 31.07.2009, fermo il diritto di ciascuna azienda sanitaria di istituire il servizio mensa o garantirne l'esercizio con modalità sostitutive, in base al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le proprie risorse disponibili, possono istituire, aveva previsto il diritto alla mensa di tutti i lavoratori nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario, precisando altresì che il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro e che il tempo impiegato a tal fine, da rilevare con i normali mezzi di controllo, non doveva superare i 30 minuti;
la medesima disposizione per l'ipotesi di erogazione del diritto di mensa con modalità Sostitutive, aveva inoltre previsto il concorso del lavoratore nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto;
che la Corte di Cassazione, allo scopo di fornire la corretta interpretazione della nozione di «particolare articolazione dell'orario di lavoro» alla luce dell'art. 8 del d.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, con plurime pronunce aveva affermato il diritto del lavoratore, il cui orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, a beneficiare di un intervallo per recupero delle energie psico-fisiche ed eventuale consumazione del pasto;
che i ricorrenti, pur avendo svolto turni di lavoro con orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, non avevano potuto usufruire del servizio mensa dopo le sei ore, ed avendo ricevuto buoni pasto nel massimo di 10 mensili. Ritenuta l'illegittimità della condotta aziendale hanno rivendicato il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in ragione del valore nominale del singolo buono pasto di € 4,13 rapportato al numero di turni lavorativi in cui non aveva potuto usufruire del servizio neanche di natura sostitutiva, nel periodo intercorrente tra aprile 2021 ed il 31 ottobre 2023. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo "- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati
o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione della deliberazione del Direttore Generale della
[...]
del 22 marzo 2000 o di ogni altro atto successivo, - condannare l'Asl di Viterbo al riconoscimento Parte_2 in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, - condannare l'Asl di Viterbo a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 565 turni non riconosciuti nel periodo dal 25 Gennaio 2019 al 31 maggio 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.333,45, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato".
La ASL Viterbo si è costituita esponendo che l'azienda aveva disciplinato il servizio mensa con la Deliberazione n. 342 del 22 marzo 2000 anticipando la regolamentazione a livello regionale avvenuta solo con nota prot. n. 181761 del 14 ottobre 2011; che il regolamento aziendale aveva esteso la fruizione del servizio anche al personale turnista, il quale è solito consumare il pasto al termine del turno della mattina o prima di iniziare il turno pomeridiano, non potendo contemplarsi per esso l'interruzione dell'orario di servizio dopo le 6 ore lavorative;
che per i lavoratori che godono dell'orario libero (quindi flessibile sia in entrata che in uscita) la pausa pasto è invece riconosciuta dopo le 8 ore di lavoro consecutive;
che fino al dicembre 2021 la ricorrente era stata una turnista h24 ed aveva potuto fruire del servizio mensa fuori orario di servizio e previa timbratura, al termine del turno di mattina o prima del turno di pomeriggio (essendo il servizio disponibile tutti i giorni dalle ore 12,30 alle 14,30 con personale presente dalle 7,00 alle 9,00 dalle 11,00 alle 14,30 e dalle 17,00 alle 20,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi) e nei turni notturni avrebbe potuto ricevere il pasto con la modalità da asporto;
che la possibilità di fruire della mensa esclude il diritto ai buoni pasto;
che nel periodo decorrente da gennaio 2022 in poi, in cui la ricorrente è stata adibita a svolgere il servizio sul territorio, ove la mensa non era e non è presente, i buoni pasto le sono stati quantificati e corrisposti in applicazione della richiamata disciplina regolamentare. In diritto ha dedotto
- la nullità del ricorso per difetto di allegazione e prova del presupposto di fatto della impossibilità di fruire del servizio mensa;
- l'infondatezza della domanda: posta la distinzione tra diritto alla pausa-ristoro e diritto alla pausa- pranzo e richiamate le disposizioni del contratto collettivo, ha negato l'esistenza di un diritto al servizio mensa, la cui predisposizione è rimessa alla discrezionalità dell'azienda e secondo le risorse disponibili;
parimenti ha negato che il diritto alla consumazione del pasto debba necessariamente coincidere con il diritto alla pausa (facendo in tal senso richiamo al parere Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2023 e al parere ARAN del 10 febbraio 2023); ha rammentato che con la Deliberazione n. 342 del 2000 l'azienda aveva assicurato il servizio mensa anche ai dipendenti turnisti. In ultimo ha criticato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente ed ha concluso formulando le seguenti richieste: "- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel corpo della presente memoria o comunque rigettare integralmente la domanda formulata da controparte nel ricorso, in quanto sprovvista di necessaria allegazione e prova;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dalla ricorrente in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto di controparte a riceverei buoni pasto, rigettare l'avversa quantificazione della pretesa avversaria e limitare, per le ragioni espresse nel corpo della presente memoria, l'eventuale monetizzazione dei buoni pasto riconosciuti a controparte in una misura non superiore a quella massima di dieci buoni pasto mensili prevista dal Regolamento aziendale in atti, sottraendo in ogni caso quanto già corrisposto a controparte;
- in ogni caso, rigettare l'avversa quantificazione della pretesa avversaria alla luce delle puntuali contestazioni formulate dall' in ordine al quantum e dei relativi conteggi alternativi proposti e allegati. Nella denegata CP_1 ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost.. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio". La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEL RICORSO L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (cfr. Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292). Nel caso di specie la pretesa trae origine non solo sulle modalità di articolazione del servizio mensa e sulla concreta possibilità di fruizione, ma anche sulla impossibilità per il personale turnista di avvalersi delle pause lavorative destinate alla consumazione dei pasti. Deve conseguentemente ritenersi sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata la domanda;
sufficientemente determinato deve ritenersi anche l'oggetto della domanda, anch'essa fondata su elementi di fatto e di diritto puntualmente richiamati. Sicché l'eccezione deve essere disattesa.
DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE La questione va disattesa essendo palesemente inammissibile, avendo ad oggetto una disposizione di natura pattizia (l'art. 29 CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001) frutto dell'accordo concluso dalle parti sociali e non, come prescritto, una norma avente forza di legge. Oggetto di contestazione per presunta contrarietà all'art. 32 Cost. è inoltre l'interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione contrattuale, dalla quale non sembra possibile trarre conseguenze in tema di tutela della salute dei lavoratori tali da legittimare l'allontanamento del personale turnista dal reparto di afferenza e tanto meno l'interruzione del servizio. La questione posta si palesa quindi manifestamente infondata nonché irrilevante ai fini della definizione del giudizio.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì Part che la aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale Belcolle e solo in favore dei dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della Provincia (Tarquinia, aveva assicurato l'erogazione di buoni CP_4 CP_5 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. L'azienda replica che – incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani – il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE Punto centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva aveva inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti
… in relazione alla particolare articolazione dell'orario. I ricorrenti hanno sostenuto che il riferimento alla particolare articolazione dell'orario sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa” che ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale effettuare il pasto. Tale orientamento trae fondato sull'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Poste, l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità degli odierni ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione ai medesimi di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costoro non avrebbero avuto modo di effettuare le prescritta pausa finalizzata anche alla consumazione del pasto. La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, su quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione del loro orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". In altre occasioni richiamati i suesposti principi si è ugualmente sostenuto: "ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di Cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. N. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- sia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione, essendo diretto a consentire il recupero delle energie psico- fisiche con una pausa a ciò finalizzata e da utilizzare per l'eventuale consumazione del pasto;
la sola possibilità di consumazione del pasto ancorché fornito con modalità alterative o da asporto, non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso;
sicché non basta ad escludere il diritto, l'esistenza di un servizio mensa, di cui il lavoratore non possa comunque avvalersi in concomitanza con gli intervalli non lavorati destinati al recupero delle energie psico-fisiche, come appunto nel caso in cui ai lavoratori turnisti sia negato dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 CCNL comparto sanità 2019-2021) il diritto ad una pausa lavorativa anche quando la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore. In quest'ottica deve ritenersi inconferente l'osservazione dell'azienda convenuta secondo la quale la giurisprudenza citata dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso in esame riguardando ipotesi in cui il servizio mensa non era stato predisposto: l'obiezione è in parte infondata, posto che la sent. 5547 del 01/03/2021 (alla quale fa richiamo anche la n. 32113/2022) concerne un dipendente turnista che lamentava di non poter fruire del servizio mensa istituito dalla struttura ospedaliera per ragioni connesse al turno di lavoro, alla impossibilità di sospendere il servizio e alla impossibilità di fruire del servizio mensa in corrispondenza degli intervalli lavorativi (come nel caso in esame, l'azienda assumeva anzi la possibilità del dipendente di provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare i turni pomeridiani e notturni); in parte la tesi è inconferente, una volta assodata la connessione tra pausa lavorativa e diritto alla mensa o al buono pasto. Si aggiunga che a conclusioni analoghe è pervenuta la Corte di Appello di Roma con riguardo ad una ipotesi in cui l'accesso al servizio mensa istituito dall'azienda era stato inibito ai lavoratori turnisti. Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa pranzo a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. Nella specie, l'impossibilità per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, comportava il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno. Per completezza vale la pena in ultimo di precisare:
- che la natura discrezionale della predisposizione del servizio mensa, non vale di per sé a negare né il diritto ad una pausa lavorativa dopo l'espletamento dell'attività lavorativa per sei ore continuative, né il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa, quando tale pausa, eventualmente connessa alla consumazione del pasto non sia possibile;
- che non è contemplabile tra le modalità di fruizione della pausa lavorativa, da intendersi destinata anche alla consumazione del pasto, né la possibilità di consumazione del pasto prima dell'inizio del servizio, né la possibilità di fruirne dopo la sua cessazione, quando tale servizio si sia protratto per oltre sei ore (come peraltro chiarito anche dall'ARAN con il parere del 10 febbraio 2023 citato in memoria, con cui ha ricordato che il godimento della pausa mensa/pasto dovrà essere esercitata nell'intervallo tra due periodi di attività lavorativa);
- l'affermazione secondo cui la sovrapposizione tra la pausa intralavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto in mensa (o in punto di ristoro esterno) è prevista per i soli lavoratori non operanti in turno, è proprio la ragione su cui si fonda la giurisprudenza di legittimità per riconoscere a quest'ultimo personale il diritto al buono pasto: l'impossibilità dei turnisti di effettuare l'intervallo intralavorativo, da destinare eventualmente anche alla consumazione del pasto e l'impossibilità di operare una differenziazione tra i dipendenti in ragione degli orari di lavoro, a basare il riconoscimento del diritto;
- non può condividersi l'assunto che le maggiorazioni previste per il turno notturno siano destinate a compensare l'indisponibilità del servizio mensa, dovendosi piuttosto ritenere giustificato alla maggiore gravosità del servizio in sé; sicché essa non vale ad escludere il diritto alla pausa di ristoro e al riconoscimento dei buoni pasto per la mancata fruizione
**** DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE I ricorrenti hanno correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio la ricorrente ha quantificato il valore nominale di ciascun buono pasto in € 4.13. Tale valore non risulta contestato dall'azienda. Il predetto valore va rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro, di durata superiore alle sei ore, espletati dalla ricorrente nel periodo oggetto della rivendicazione (1/2019-5/2024), ricavabile dai prospetti paga e mai fatti oggetto di contestazione (pari a 565 turni). Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal 25 Gennaio 2019 al 31 maggio 2024, della somma di € 2.333,45 oltre alla maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da DE HI CH nei confronti di accerta e dichiara il diritto della ricorrente a Controparte_2 vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
Part per l'effetto, disapplicata la deliberazione del Direttore Generale della i n. 342 del CP_1 Part 22 marzo 2000, condanna la di a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per CP_1 la mancata attribuzione dei buoni pasto nel periodo dal 25 Gennaio 2019 al 31 maggio 2024, danno quantificato nel complessivo importo di € 2.333,45 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito al saldo effettivo;
condanna la al pagamento in favore dei Controparte_2 ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.050,00 oltre rimb. C.U., rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1240/2024 L.P. DE HI IC contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RIOMMI MAURIZIO per la parte ricorrente e dell'Avv. CONFESSORE LORENZO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1240 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA DE HI IC (C.F. = C.F._1 nata a [...] [...] ed ivi residente in [...], CP_1 rappre e difesa giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in formato elettronico al ricorso introduttivo dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Enni con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0742- 345378 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_1 Email_2
[...] RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede legale in , Via Enrico Fermi n. 15, in persona del Commissario Straordinario e CP_1 legale rappresenta , Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Controparte_3
Confessore, (c.f. ) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3 Roma, Via Po n foglio separato in calce alla memoria difensiva. Il procuratore costituito, ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento, indica i seguenti recapiti: pec , fax 06.85231343 Email_3 RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con ricorso depositato in data 29.8.2024 De Marchi CH, dipendente in servizio presso il Distretto B di Assistenza Sanitaria Ambulatoriale e Domiciliare, con mansioni di infermiere con orario di servizio fino al mese di Novembre 2021 su turni di lavoro denominati H24 con orario mattutino, pomeridiano e notturno di almeno 7 ore e dal mese di Dicembre 2021 l'attività lavorativa è stata svolta e viene svolta tutt'ora su turni di lavoro mattutini di 7,12 ore ripartiti su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 22 marzo 2000 la ASL di Viterbo aveva riconosciuto la fruizione del servizio mensa ai "dipendenti che - che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno 2 ore con effettuazione della relativa pausa;
- che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni di rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno due ore immediatamente dopo l'orario ordinario e la pausa … ", mentre in favore dei dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere aveva "attivato il servizio sostitutivo della mensa attraverso buoni-pasto"; che in seguito, l'art. 29 del CCNL Sanità sottoscritto il 20.09.2001, così come modificato dall'art. 4 del CCNL Sanità del 31.07.2009, fermo il diritto di ciascuna azienda sanitaria di istituire il servizio mensa o garantirne l'esercizio con modalità sostitutive, in base al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le proprie risorse disponibili, possono istituire, aveva previsto il diritto alla mensa di tutti i lavoratori nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario, precisando altresì che il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro e che il tempo impiegato a tal fine, da rilevare con i normali mezzi di controllo, non doveva superare i 30 minuti;
la medesima disposizione per l'ipotesi di erogazione del diritto di mensa con modalità Sostitutive, aveva inoltre previsto il concorso del lavoratore nella misura di 1/5 del costo unitario del pasto;
che la Corte di Cassazione, allo scopo di fornire la corretta interpretazione della nozione di «particolare articolazione dell'orario di lavoro» alla luce dell'art. 8 del d.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, con plurime pronunce aveva affermato il diritto del lavoratore, il cui orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, a beneficiare di un intervallo per recupero delle energie psico-fisiche ed eventuale consumazione del pasto;
che i ricorrenti, pur avendo svolto turni di lavoro con orario superiore alle sei ore di servizio giornaliere, non avevano potuto usufruire del servizio mensa dopo le sei ore, ed avendo ricevuto buoni pasto nel massimo di 10 mensili. Ritenuta l'illegittimità della condotta aziendale hanno rivendicato il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quantificato in ragione del valore nominale del singolo buono pasto di € 4,13 rapportato al numero di turni lavorativi in cui non aveva potuto usufruire del servizio neanche di natura sostitutiva, nel periodo intercorrente tra aprile 2021 ed il 31 ottobre 2023. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo "- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra illustrati
o per quelli che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere e, per l'effetto, previa disapplicazione della deliberazione del Direttore Generale della
[...]
del 22 marzo 2000 o di ogni altro atto successivo, - condannare l'Asl di Viterbo al riconoscimento Parte_2 in favore della parte ricorrente del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere, - condannare l'Asl di Viterbo a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per la mancata attribuzione dei buoni pasto pari a n. 565 turni non riconosciuti nel periodo dal 25 Gennaio 2019 al 31 maggio 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore risultante di giustizia, al valore di €. 4,13 per singolo turno, salva la diversa misura ritenuta di giustizia, per un totale di €. 2.333,45, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con la maggiorazione, altresì, della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato versato".
La ASL Viterbo si è costituita esponendo che l'azienda aveva disciplinato il servizio mensa con la Deliberazione n. 342 del 22 marzo 2000 anticipando la regolamentazione a livello regionale avvenuta solo con nota prot. n. 181761 del 14 ottobre 2011; che il regolamento aziendale aveva esteso la fruizione del servizio anche al personale turnista, il quale è solito consumare il pasto al termine del turno della mattina o prima di iniziare il turno pomeridiano, non potendo contemplarsi per esso l'interruzione dell'orario di servizio dopo le 6 ore lavorative;
che per i lavoratori che godono dell'orario libero (quindi flessibile sia in entrata che in uscita) la pausa pasto è invece riconosciuta dopo le 8 ore di lavoro consecutive;
che fino al dicembre 2021 la ricorrente era stata una turnista h24 ed aveva potuto fruire del servizio mensa fuori orario di servizio e previa timbratura, al termine del turno di mattina o prima del turno di pomeriggio (essendo il servizio disponibile tutti i giorni dalle ore 12,30 alle 14,30 con personale presente dalle 7,00 alle 9,00 dalle 11,00 alle 14,30 e dalle 17,00 alle 20,00 nei giorni feriali e nei giorni festivi) e nei turni notturni avrebbe potuto ricevere il pasto con la modalità da asporto;
che la possibilità di fruire della mensa esclude il diritto ai buoni pasto;
che nel periodo decorrente da gennaio 2022 in poi, in cui la ricorrente è stata adibita a svolgere il servizio sul territorio, ove la mensa non era e non è presente, i buoni pasto le sono stati quantificati e corrisposti in applicazione della richiamata disciplina regolamentare. In diritto ha dedotto
- la nullità del ricorso per difetto di allegazione e prova del presupposto di fatto della impossibilità di fruire del servizio mensa;
- l'infondatezza della domanda: posta la distinzione tra diritto alla pausa-ristoro e diritto alla pausa- pranzo e richiamate le disposizioni del contratto collettivo, ha negato l'esistenza di un diritto al servizio mensa, la cui predisposizione è rimessa alla discrezionalità dell'azienda e secondo le risorse disponibili;
parimenti ha negato che il diritto alla consumazione del pasto debba necessariamente coincidere con il diritto alla pausa (facendo in tal senso richiamo al parere Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2023 e al parere ARAN del 10 febbraio 2023); ha rammentato che con la Deliberazione n. 342 del 2000 l'azienda aveva assicurato il servizio mensa anche ai dipendenti turnisti. In ultimo ha criticato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente ed ha concluso formulando le seguenti richieste: "- in via preliminare, dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi esposti nel corpo della presente memoria o comunque rigettare integralmente la domanda formulata da controparte nel ricorso, in quanto sprovvista di necessaria allegazione e prova;
- nel merito, rigettare integralmente la domanda formulata dalla ricorrente in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via di subordine, nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto di controparte a riceverei buoni pasto, rigettare l'avversa quantificazione della pretesa avversaria e limitare, per le ragioni espresse nel corpo della presente memoria, l'eventuale monetizzazione dei buoni pasto riconosciuti a controparte in una misura non superiore a quella massima di dieci buoni pasto mensili prevista dal Regolamento aziendale in atti, sottraendo in ogni caso quanto già corrisposto a controparte;
- in ogni caso, rigettare l'avversa quantificazione della pretesa avversaria alla luce delle puntuali contestazioni formulate dall' in ordine al quantum e dei relativi conteggi alternativi proposti e allegati. Nella denegata CP_1 ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse applicabile alla fattispecie sottoposta al suo vaglio l'interpretazione giurisprudenziale che lega l'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001 con quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, si chiede di sospendere il presente giudizio e rimettere con ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale per verificare l'eventuale contrasto della invocata norma con l'art. 32 Cost.. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio". La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DEL RICORSO L'eccezione di nullità del ricorso è infondata. Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio 2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003, n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (cfr. Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292). Nel caso di specie la pretesa trae origine non solo sulle modalità di articolazione del servizio mensa e sulla concreta possibilità di fruizione, ma anche sulla impossibilità per il personale turnista di avvalersi delle pause lavorative destinate alla consumazione dei pasti. Deve conseguentemente ritenersi sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui è fondata la domanda;
sufficientemente determinato deve ritenersi anche l'oggetto della domanda, anch'essa fondata su elementi di fatto e di diritto puntualmente richiamati. Sicché l'eccezione deve essere disattesa.
DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE La questione va disattesa essendo palesemente inammissibile, avendo ad oggetto una disposizione di natura pattizia (l'art. 29 CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001) frutto dell'accordo concluso dalle parti sociali e non, come prescritto, una norma avente forza di legge. Oggetto di contestazione per presunta contrarietà all'art. 32 Cost. è inoltre l'interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione contrattuale, dalla quale non sembra possibile trarre conseguenze in tema di tutela della salute dei lavoratori tali da legittimare l'allontanamento del personale turnista dal reparto di afferenza e tanto meno l'interruzione del servizio. La questione posta si palesa quindi manifestamente infondata nonché irrilevante ai fini della definizione del giudizio.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì Part che la aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale Belcolle e solo in favore dei dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della Provincia (Tarquinia, aveva assicurato l'erogazione di buoni CP_4 CP_5 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. L'azienda replica che – incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani – il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE Punto centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva aveva inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti
… in relazione alla particolare articolazione dell'orario. I ricorrenti hanno sostenuto che il riferimento alla particolare articolazione dell'orario sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa” che ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale effettuare il pasto. Tale orientamento trae fondato sull'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Poste, l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità degli odierni ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione ai medesimi di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costoro non avrebbero avuto modo di effettuare le prescritta pausa finalizzata anche alla consumazione del pasto. La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, su quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione del loro orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". In altre occasioni richiamati i suesposti principi si è ugualmente sostenuto: "ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di Cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. N. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- sia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione, essendo diretto a consentire il recupero delle energie psico- fisiche con una pausa a ciò finalizzata e da utilizzare per l'eventuale consumazione del pasto;
la sola possibilità di consumazione del pasto ancorché fornito con modalità alterative o da asporto, non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso;
sicché non basta ad escludere il diritto, l'esistenza di un servizio mensa, di cui il lavoratore non possa comunque avvalersi in concomitanza con gli intervalli non lavorati destinati al recupero delle energie psico-fisiche, come appunto nel caso in cui ai lavoratori turnisti sia negato dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 CCNL comparto sanità 2019-2021) il diritto ad una pausa lavorativa anche quando la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore. In quest'ottica deve ritenersi inconferente l'osservazione dell'azienda convenuta secondo la quale la giurisprudenza citata dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso in esame riguardando ipotesi in cui il servizio mensa non era stato predisposto: l'obiezione è in parte infondata, posto che la sent. 5547 del 01/03/2021 (alla quale fa richiamo anche la n. 32113/2022) concerne un dipendente turnista che lamentava di non poter fruire del servizio mensa istituito dalla struttura ospedaliera per ragioni connesse al turno di lavoro, alla impossibilità di sospendere il servizio e alla impossibilità di fruire del servizio mensa in corrispondenza degli intervalli lavorativi (come nel caso in esame, l'azienda assumeva anzi la possibilità del dipendente di provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare i turni pomeridiani e notturni); in parte la tesi è inconferente, una volta assodata la connessione tra pausa lavorativa e diritto alla mensa o al buono pasto. Si aggiunga che a conclusioni analoghe è pervenuta la Corte di Appello di Roma con riguardo ad una ipotesi in cui l'accesso al servizio mensa istituito dall'azienda era stato inibito ai lavoratori turnisti. Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa pranzo a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. Nella specie, l'impossibilità per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, comportava il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno. Per completezza vale la pena in ultimo di precisare:
- che la natura discrezionale della predisposizione del servizio mensa, non vale di per sé a negare né il diritto ad una pausa lavorativa dopo l'espletamento dell'attività lavorativa per sei ore continuative, né il diritto al buono pasto sostitutivo del servizio mensa, quando tale pausa, eventualmente connessa alla consumazione del pasto non sia possibile;
- che non è contemplabile tra le modalità di fruizione della pausa lavorativa, da intendersi destinata anche alla consumazione del pasto, né la possibilità di consumazione del pasto prima dell'inizio del servizio, né la possibilità di fruirne dopo la sua cessazione, quando tale servizio si sia protratto per oltre sei ore (come peraltro chiarito anche dall'ARAN con il parere del 10 febbraio 2023 citato in memoria, con cui ha ricordato che il godimento della pausa mensa/pasto dovrà essere esercitata nell'intervallo tra due periodi di attività lavorativa);
- l'affermazione secondo cui la sovrapposizione tra la pausa intralavorativa e l'interruzione dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto in mensa (o in punto di ristoro esterno) è prevista per i soli lavoratori non operanti in turno, è proprio la ragione su cui si fonda la giurisprudenza di legittimità per riconoscere a quest'ultimo personale il diritto al buono pasto: l'impossibilità dei turnisti di effettuare l'intervallo intralavorativo, da destinare eventualmente anche alla consumazione del pasto e l'impossibilità di operare una differenziazione tra i dipendenti in ragione degli orari di lavoro, a basare il riconoscimento del diritto;
- non può condividersi l'assunto che le maggiorazioni previste per il turno notturno siano destinate a compensare l'indisponibilità del servizio mensa, dovendosi piuttosto ritenere giustificato alla maggiore gravosità del servizio in sé; sicché essa non vale ad escludere il diritto alla pausa di ristoro e al riconoscimento dei buoni pasto per la mancata fruizione
**** DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE I ricorrenti hanno correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio la ricorrente ha quantificato il valore nominale di ciascun buono pasto in € 4.13. Tale valore non risulta contestato dall'azienda. Il predetto valore va rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro, di durata superiore alle sei ore, espletati dalla ricorrente nel periodo oggetto della rivendicazione (1/2019-5/2024), ricavabile dai prospetti paga e mai fatti oggetto di contestazione (pari a 565 turni). Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal 25 Gennaio 2019 al 31 maggio 2024, della somma di € 2.333,45 oltre alla maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo parzialmente il ricorso proposto da DE HI CH nei confronti di accerta e dichiara il diritto della ricorrente a Controparte_2 vedersi riconosciuto il servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere;
Part per l'effetto, disapplicata la deliberazione del Direttore Generale della i n. 342 del CP_1 Part 22 marzo 2000, condanna la di a risarcire il danno subito dalla parte ricorrente per CP_1 la mancata attribuzione dei buoni pasto nel periodo dal 25 Gennaio 2019 al 31 maggio 2024, danno quantificato nel complessivo importo di € 2.333,45 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito al saldo effettivo;
condanna la al pagamento in favore dei Controparte_2 ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.050,00 oltre rimb. C.U., rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 12 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO