Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02438/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Catania il 10 ottobre 2023, n. prot. -OMISSIS-, notificato il 22.10.2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di parte ricorrente sottesa al primo rilascio del titolo abilitativo licenza fucile uso sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AT IE UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2023 e depositato il successivo 20 dicembre il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, di rigetto dell’istanza sottesa al primo rilascio del titolo abilitativo al porto d’armi per uso sportivo.
Il diniego è così motivato: “il richiedente, nel 2001 è stato deferito all’A.G. per reati di percosse e lesioni in pregiudizio della convivente dell’epoca, la quale in querela riferiva “il carattere violento tanto da decidere di andare a vivere da sola. La sera del 10.05.2001, al culmine dell’ennesima lite, F.S. mi picchiava con pugni e calci in varie parti del corpo, refertate con prognosi di gg- 4”. Successivamente la suddetta querela veniva rimessa; inoltre, in data 08.07.2002 l’istante veniva deferito all’A.G per i reati di percosse e minacce in danno dell’ex suocero. Il procedimento penale istruito veniva successivamente archiviato. A ciò si aggiunge che dagli approfondimenti svolti, è emerso che in data 06.06.2022 F.S. è stato vittima dei reati di danneggiamento e minacce perpetrati nei propri confronti ed in quelli della sua attuale compagna da parte del proprio genero. Tale episodio ha portato, in data 20.06.2023, all’emissione del provvedimento di ammonimento del Questore illo tempore a carico del predetto genero, per “atti persecutori posti in essere in maniera reiterata consistenti in aggressioni verbali ed ingiurie, minacce di morte e di incendiare l’immobile delle vittime, danneggiamenti di beni mobili ed immobili delle persone offese anche con il lancio di pietre, pregresse percosse ed aggressioni fisiche”. Quanto esposto appare sintomatico di una tesissima situazione di conflitto in ambito familiare, motivo per cui si ritiene che F. non possegga i requisiti previsti per essere titolare di una licenza in materia di armi”.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i profili dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Contesta, in particolare, che il giudizio di inaffidabilità, fondandosi su fatti risalenti ad oltre un ventennio, risulterebbe privo del necessario carattere dell’attualità.
Il difetto di istruttoria consisterebbe, inoltre, nell’omessa valutazione della condotta di vita recente del soggetto interessato.
2. Il 2 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che, con successiva memoria depositata il 18 gennaio 2024, ha insistito per il rigetto del ricorso versando, altresì, in atti, la proposta di diniego dell’istanza di rilascio del porto d’armi per uso sportivo.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. La materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse».
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha, inoltre, precisato (cfr. sentenza del 20 marzo 2019, n. 109) che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 11383 del 27 dicembre 2022).
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. Tar Catania, sez. IV, sentenza n. 757 del 29 febbraio 2024), ha chiarito che “È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ai fini della revoca della licenza l’Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2974 del 2018)”.
6. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ritiene il Collegio che le valutazioni compiute dalla Questura di Catania resistano alle censure sollevate dal ricorrente.
La Questura ha, in modo non irragionevole, valorizzato l’esistente conflittualità dei rapporti familiari (nemmeno contestata dal ricorrente).
Nel contesto descritto, non assume rilevanza il fatto che gli episodi da cui sono scaturite le querele a carico del ricorrente siano risalenti nel tempo.
E ciò, tenuto conto sia della gravità dei fatti ivi descritti (e non contestati dal ricorrente, che si è limitato a dedurne l’irrilevanza in quanto risalenti ad oltre un ventennio), sia dell’episodio più recente, che, pur vedendo il ricorrente vittima dell’aggressione a suo danno da parte del genero, dà atto dell’esistenza di una conflittualità familiare, anche se con parti diverse, tutt’altro che sopita dal mero decorso del tempo.
Significativo appare, altresì, il fatto (di cui dà atto la proposta diniego rilascio licenza porto fucile per uso sportivo del 15 luglio 2023) che il ricorrente abbia per la prima volta richiesto il rilascio del porto d’armi per uso sportivo (di cui non era mai stato titolare) dopo appena un mese dalla subita aggressione, ingenerando il ragionevole sospetto, alla luce della successione cronologica degli eventi, che l’istanza fosse stata avanzata per avere la disponibilità di armi non già per l’uso sportivo ma per eventuale difesa da ulteriori azioni ad opera di Z.
Circostanze, dunque, che nel loro insieme giustificano la preoccupazione della Questura circa l’inidoneità del ricorrente ad essere titolare di porto d’armi.
7. Non rileva, altresì, che la querela presentata dalla convivente sia stata ritirata e che il procedimento penale scaturito dalla querela presentata dal suocero sia stato archiviato.
Deve, invero, condividersi, l’orientamento secondo cui “il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di abuso delle armi. Come recentemente confermato da questa Sezione (28 dicembre 2021, n. 8701) l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di comune buona convivenza. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è caratterizzata da ampia discrezionalità, perseguendo lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti (ma anche i sinistri involontari), che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; tanto che il giudizio di ‘non affidabilità’ è per certi versi più stringente rispetto a quello di ‘pericolosità sociale’, giustificando per esempio il diniego anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a ‘buona condotta’. Ed ancora questa Sezione (27 aprile 2022, n. 3331) ha precisato come la ‘capacità di abuso’ delle armi delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell’Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell’interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito” (Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11470).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile che «la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce num. 1446 del 2025).» (Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 7952 del 9 dicembre 2025).
8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
9. Va, infine, disposta l’ammissione definitiva della parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 167 dell’11 dicembre 2023 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.
Il compenso del difensore verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato corredata dalla documentazione atta a dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali del ricorrente sino all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato onerando la Segreteria di comunicare la decisione agli uffici finanziari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI AV, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AT IE UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IE UD | AN RI AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.