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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 15355/24 del Ruolo Gen.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Emmanuele Caragallo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 4.12.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 3.08.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di
1 avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per ottenere l'accertamento del requisito Per_1 sanitario e la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido nella misura del 100% senza accompagnamento.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetto;
in particolare, il dott. non avrebbe considerato la Per_1 patologia della Leucemia Mieloide Acuta, né la terapia chemioterapica a cui il ricorrente deve sottoporsi.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono il sig.
; tuttavia, pur avendo riscontrato una invalidità grave, Pt_1 non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento
2 dell'indennità di accompagnamento. Il ctu, in particolare, anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente, ha precisato che “In considerazione della obiettività riscontrata e della documentazione sanitaria presente agli atti è stata posta la diagnosi e sono state definite le conclusioni con metodologia medico -legale e con esatta interpretazione della documentazione versata. L'istante è apparso in condizioni di attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico;
è risultato sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio;
il tono muscolare è apparso quale quello di un pari età, la deambulazione e i passaggi posturali sono risultati autonomi. Sono conservate le funzioni psichiche superiori con sufficiente cura della persona, controllo degli sfinteri e capacità di giudizio. Dal referto della più recente consulenza oculistica eseguita in data 5/6/23 risulta un visus corretto in occhio destro pari a 8/10 e in occhio sinistro pari a 3/10; tale deficit visivo è da ritenersi di nessuna incidenza ai fini della prestazione richiesta (valore tabellare di tale deficit è pari a una riduzione della capacità lavorativa del 5%). All'atto della visita medico -peritale, presente il CT di parte, è stato rilevato un indice di Per_2 pari a 80 che sta ad indicare : Normali attività possibili con difficoltà. Sintomi evidenti di malattia”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
I certificati medici allegati alle note di parte ricorrente ribadiscono la sussistenza delle patologie già esaminate dal perito.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere sul punto rigettato.
3 Come accertato in sede peritale, al ricorrente deve invece essere riconosciuta la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.08.2023.
Tenuto conto del riconoscimento di una delle prestazioni richieste in sede di atp, si compensano le spese di lite.
Vista la dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc, le spese di ctu si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Riconosce al ricorrente la condizione di disabilità grave di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.08.2023.
Rigetta per il resto.
Compensa le spese.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 19.06.2024
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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