Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 4 della Legge 24 marzo 1999, n. 90
Articolo 3
- Legge 24 marzo 1999, n. 90
Articolo 4 della Legge 24 marzo 1999, n. 90
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15 aprile 1999
15 aprile 1999