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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/11/2025, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c.
N. R.G. 6463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, in materia di opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981, promossa da:
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Maria Elena Contessa, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Bertoletti ed Erika CP_1
Scaroni, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 18 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note alle quali si rimanda integralmente. Il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello avverso la sentenza n. 357/2022 del Giudice di Pace di Brescia, del 22 novembre 2022 (resa nel procedimento n. 4827/2021 R.G.), il Parte_1 ha esposto quanto segue: in data 25.08.2022, veniva notificato a da parte CP_1 del Comando di Polizia Locale “Corpo Intercomunale Valle Trompia”, verbale di accertamento n. R3330/2021 (reg. 1240), al fine di contestare allo stesso la violazione di cui agli artt. 146, comma 3 e 41, comma 11 D.lgs. 285/1992, in quanto, in qualità di conducente del veicolo Hyundai Tucson IX35 targato FD639LW, oltrepassava l'intersezione sita in località , via Garibaldi / Fucine, “nonostante il Parte_1 semaforo lo vietasse proiettando luce rossa nella sua direzione di marcia”; in fatto, evidenzia che il tratto di strada che precede il sistema di rilevamento semaforico, per cui è causa, si caratterizza, innanzitutto, per l'esistenza di un divieto di sorpasso (posto che il luogo è situato in centro abitato), e per essere una carreggiata a doppio senso di marcia e ad unica corsia, ove è infatti presente segnaletica orizzontale volta ad incanalare (dopo un lungo tratto di zebratura) i veicoli che necessitano di svoltare a sinistra, appunto, sulla corsia di svolta della predetta direzione;
il semaforo posto al termine di tale tratto, infatti, diversifica chiaramente la svolta a sinistra, dalla direzione verso nord, proprio al fine di consentire alla circolazione di incanalarsi preventivamente e tempestivamente nella corsia di sinistra;
ricorreva CP_1 avverso il predetto verbale, innanzi al Giudice di Pace di Brescia, sostenendo di non aver passato l'intersezione con luce semaforica rossa, bensì verde;
nello specifico deduceva di non aver svoltato a sinistra (ove la luce semaforica era rossa), ma di aver sì impegnato la corsia di sinistra (ovvero quella unicamente dedicata alla svolta a sinistra, come da segnaletica sia orizzontale che verticale presenti), ma solo temporaneamente, al solo fine di superare le vetture più lente, che occupavano la corsia di destra e proseguendo poi la marcia nella direzione consentita dalla luce semaforica verde, ovvero in direzione nord;
nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di pace di Brescia, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, chiedendo di respingere la domanda avversa, assumendo che nel tratto
[...] oggetto di infrazione vi fosse divieto di sorpasso, nonché segnaletica orizzontale, ben visibile, volta ad incanalare i veicoli interessati alla svolta a sinistra e, soprattutto, lanterna semaforica diversificante, in maniera netta e chiara, la svolta a sinistra dalla direzione nord;
evidenziava altresì che tali indicazioni erano necessarie al fine di garantire il corretto deflusso delle autovetture ed il preventivo e tempestivo incanalamento dell'utenza stradale nella corsia di sinistra e nella corsia della direzione nord (da Brescia verso Collio Valtrompia), anche e soprattutto per garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dell'utenza; assumeva inoltre che l'automobilista, contravvenendo a quanto imposto dalla luce semaforica, impegnava la corsia deputata esclusivamente alla svolta a sinistra, pur se poi non effettuava la suddetta deviazione a sinistra ma procedeva in direzione nord, ciò in spregio a quanto imposto dalla luce semaforica e della normativa stradale;
evidenziava, quindi, l'illegittimità tenuta dal
, poiché la luce del semaforo di corsia non disciplina il passaggio dei veicoli in CP_1 ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso;
il Giudice di pace adito accoglieva l'opposizione, compensando le spese, sul presupposto che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità dell'opponente in relazione alle violazioni indicate in verbale;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 357/2022 emessa dal Giudice di pace di Brescia, nell'ambito del procedimento distinto con il n. 4827/21 RG GdP Brescia, pubblicata in data 22 novembre 2022, mai notificata, riformare la predetta impugnata sentenza e, per l'effetto dell'auspicata e richiesta riforma, respingere l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 3330R/21 (Registro n. 1240) del 25.05.2021 elevato dal Comando Polizia Locale “Corpo Intercomunale Valle Trompia” Lodrino-Marcheno-Pezzaze-Sarezzo-Villa Carcina (provincia di Bescia), convalidando, quindi, il predetto verbale di accertamento. Con vittoria integrale di compensi e spese di lite”.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “In via principale Rigettare l'appello proposto dal Parte_1
, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni sopra espresse e, per
[...]
l'effetto, confermare la sentenza n. 357/2022 emessa dal Giudice di Pace di Brescia, nella persona della dott.ssa Loretta Groppi, resa nel giudizio rubricato al RG 4827/2021, con la quale si annullava il verbale di accertamento n. 3330R/21. In tal caso, spese di lite rifuse. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, si insta affinché le spese di lite siano integralmente compensate, nonché per l'applicazione del minimo edittale della sanzione opposta. In via gradata Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, si chiede che l'Appellato venga rimesso in termini dal Giudicante, ovvero dall'Amministrazione Appellante, per la dichiarazione dei dati del trasgressore, che già si individua nella persona del Sig. ”. Controparte_3
Istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali, all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
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Con un unico e articolato motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, perché emessa in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 comma 11 e 146 comma 3 D.lgs. n. 285/1992, oltre al fatto che la motivazione è insufficiente, illogica, non ordinata, meramente apparente.
L'appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito indicate.
Giova, innanzi tutto, evidenziare che l'art. 146, comma 2, cds stabilisce che: “Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4)”, mentre il successivo comma 3 stabilisce che: “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665”.
A sua volta, l'art. 41 comma 11 dispone che: “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto;
in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”, mentre il successivo comma 12 così si esprime: “Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce
o dalle barre;
di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11”.
Nel caso di specie, è assolutamente incontestato: che il veicolo dell'appellante, dopo una manovra di sorpasso dei veicoli che procedevano in modo più lento (come da lui stesso affermato, con ciò confermando, peraltro, di avere tenuto una condotta pericolosa), si appostò sulla corsia di sinistra, ove il lampeggiante semaforico indicava la luce rossa, per poi proseguire in direzione diritta, al momento della luce verde;
le corsie di marcia sono due, una riservata alla svolta a sinistra, l'altra destinata alla prosecuzione nel senso dritto di marcia;
per la prima il segnale semaforico era rosso, per la seconda verde;
la vettura dell'appellato si trovava sulla corsia destinata alla svolta a sinistra e nonostante il semaforo rosso, per quella corsia, proseguiva la marcia per andare dritto.
In altri termini, il semaforo con luce verde, presente all'intersezione di via Garibaldi/Fucine, consentiva la prosecuzione della marcia ai soli veicoli presenti sulla carreggiata di destra. Come emerge chiaramente dalla documentazione agli atti, mentre la vettura dell'appellato si trovava sulla carreggiata di sinistra e nonostante la lanterna semaforica di corsia proiettasse la luce rossa, proseguiva la marcia, così violando gli artt. 41, 146 co.2 CDS.
Il Giudice di pace non ha tenuto in considerazione che il CDS prevede la presenza di
“corsie specializzate”, ovvero carreggiate riservate a manovre di svolta o sorpasso che impongono il rispetto delle prescrizioni per esse previste. Nel caso che ci occupa, trovandosi su una corsia con obbligo di svolta a sinistra, l'appellato avrebbe dovuto rispettare il segnale semaforico riferito a tale corsia (freccia rossa inclinata a sinistra) e dunque arrestare il veicolo prima della linea bianca tracciata in corrispondenza del semaforo.
Quanto detto trova conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione in cui si afferma: “Le lanterne semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. C.d.S.). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito “di corsia”) non disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrono la restante parte della carreggiata.” (Cassazione Civile, Sez. II, 27/4/2016, n. 8412).
Né può dirsi che si sia verificata alcuna applicazione analogica delle disposizioni del codice della strada, già esclusa da un precedente di questo Tribunale1, cui si fa riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Ebbene, nella decisione, che concerne un caso pressocché identico a quello oggetto del presente procedimento, v'è evidenziato che: “L'art. 146 comma 3 c.d.s. qualifica come illecita la condotta del «conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa». La disposizione può esprimere una norma sanzionatoria completa solo se integrata dalle regole volte a stabilire quando, e a quali condizioni, «le segnalazioni del semaforo (…) vietino la marcia». Ebbene, l'art. 41 comma 12 c.d.s. stabilisce che «(l)e luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia (…) hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali (…) ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce (…); di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11». A propria volta, il comma 11 prevede che «(d)urante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto». L'unione dei diversi frammenti di norma consente di concludere che il destinatario del comando di stop, veicolato dalla luce rossa relativa alla sua corsia, non può, permanendo su tale corsia, superare la striscia di arresto tout court, a prescindere dal tragitto che poi (i.e., dopo il superamento della striscia) scelga di percorrere. Non sono plausibili letture diverse. Un veicolo che si trova nella corsia deputata alla sola svolta a sinistra, regolamentata da lanterna semaforica confreccia rivolta a sinistra, è un veicolo che deve «proseguire nella direzione indicata dalle frecce» (comma 12) e che, quindi, se la freccia è rossa, non deve «superare la striscia di arresto» (comma 11). A questo risultato ermeneutico non si giunge mediante analogia – ossia assegnando agli enunciati normativi significati estranei al novero dei possibili significati letterali – né attraverso una interpretazione estensiva – ossia assegnando alle espressioni legislative il significato più ampio possibile, fra quelli letteralmente consentiti – bensì mediante una semplice giustapposizione delle diverse disposizioni interessate, nei loro sensi puramente letterali. È esclusa, quindi, ogni violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 comma 2 l. n. 689/1981”. Quindi, la condotta dell'automobilista rientra pienamente nella fattispecie astratta sopra delineata, poiché egli, posizionatosi sulla corsia di marcia posta a sinistra, era obbligato a ivi restarvi fino all'intervento della luce verde: non doveva restarvi, in altre parole, solo se intenzionato a svoltare a sinistra, ma doveva in ogni caso restarvi sino a diversa segnalazione semaforica. Avendo, invece, proseguito il suo senso di marcia, ha violato le sopradette disposizioni del codice della strada, con la conseguenza che l'appello è fondato ed il verbale va confermato.
Non può prendersi in considerazione, in quanto novum in questo giudizio, e quindi in contrasto con l'art. 345 c.p.c., la domanda dell'appellato finalizzata a modificare il destinatario della sanzione, per la mera asserzione (peraltro neanche provata adeguatamente) che il conducente dell'autovettura fosse persona diversa da lui.
Né v'è alcuna ragione per l'applicazione del minimo edittale, richiesta che l'appellato ha svolto in termini meramente assertivi e del tutto generici.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto delle tabelle vigenti, del valore della controversia e delle fasi del giudizio effettivamente svolte, con l'applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in persona del Giudice ON TI, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di pace di Brescia, n. 357/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma il verbale n. 3330R/21, Reg. n. 1240/21, del 25 maggio 2021, elevato dal
Controparte_2
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1 dall'appellante, quantificate in euro 662,00 per i compensi professionali, oltre alle borsuali per euro 64,50, al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Brescia, 30 novembre 2025
Il Giudice
ON TI
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