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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.368/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Emilia, Via Compagnoni n. 62. 11, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Paola Soragni
- RICORRENTE -
c o n t r o
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Valeria Giroldi
- CONVENUTO –
in punto a: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 16/4/2024 la ricorrente si oppone alla ripetizione di ratei di pensione di invalidità civile comunicatale dall' il 20/02/2024. CP_1
In particolare la Sig.ra espone di essere invalida civile. In data 31/01/2024 era Pt_1
emesso provvedimento con il quale si chiedeva alla ricorrente la restituzione di CP_1
importi liquidati per beneficio di invalidità civile percepiti nel periodo dal 1/05/2023 al
31/01/2024 in quanto “ sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
La ricorrente afferma di avere percepito tali somme in buona fede, usufruendo di invalidità civile già dal 2017.
Da qui il presente ricorso.
Si costituisce nei termini l' affermando la piena ripetibilità delle somme erogate CP_1 erroneamente, e svolgendo all'uopo domanda riconvenzionale.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza cartolare la stessa è stata decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio, preso atto del deposito di note scritte.
Il ricorso è infondato.
In punto di fatto, l evidenzia che la ricorrente, in data 9/8/2022, ha CP_1
presentato domanda di invalidità civile e con verbale di data 30.9.2022, notificato in data 18/10/2022 le è stato riconosciuto un grado di invalidità parziale pari al 75% con conseguente liquidazione dell'assegno di invalidità (la data indicata per l'assoggettamento a visita di revisione settembre 2023).
La ricorrente poi in data 21/04/2023 ha presentato domanda di aggravamento, chiedendo accertarsi l'ingravescenza del proprio stato patologico, e in quella sede l'accertamento medico legale espletato ha permesso di accertare che vi era stato un miglioramento della situazione generale di salute, con attestarsi del grado di invalidità nella percentuale del 60% a decorrere dal maggio 2023 (cfr. verbale di accertamento del
26.6.2023 notificato in data 14/08/2023, nel fascicolo ). CP_1
La revoca conseguente della prestazione ha comportato la natura indebita delle prestazioni conseguite dalla ricorrente dal 01/05/2023 al 31 /01/2024, il cui importo è stato computato, comunicato e chiesto in ripetizione per un importo pari ad € 3.282,88.
Pag. 2 di 5 Soccorre sul punto la previsione dell'art. 37 L n. 448/98, che dispone: "Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare…la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici…il
Ministero del Tesoro…dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia già stata disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove invece siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari…(identico il comma 2 per gli ulteriori accertamenti)" e al comma 8 dispone: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche
a decorrere dalla data della visita medica".
La formulazione letterale delle varie disposizioni rende evidente che si è passati da un sistema in cui l'erogazione indebita per gli eventuali ritardi nella soppressione dei benefici rimaneva a carico dello Stato, senza distinzione fra originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti o sulla loro natura, a un sistema nel quale, sempre senza distinzioni, la revoca opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti medesimi.
E' compito dell'istituto verificare e rettificare le prestazioni a qualunque titolo erogate, così da poter intervenire in caso di errore. La verifica ha come ovvio corollario che, laddove i requisiti richiesti per la prestazione siano venuti meno o i benefici siano stati concessi erroneamente, anche la prestazione stessa debba essere revocata.
L' , dunque, ha tanto il potere quanto il dovere di fare dette verifiche;
ha il CP_1
dovere di revocare le prestazioni per le quali non siano presenti i necessari presupposti
Pag. 3 di 5 giuridici;
ha il dovere di recuperare le somme eventualmente corrisposte indebitamente anche se derivanti da un mero errore.
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/02/2021),
n.4668 ribadisce: “5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” nonchè, Cassazione civile sez.
VI, 19/12/2019, n.34013 secondo cui “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Ne consegue il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da . CP_1
Pag. 4 di 5 Le spese di lite invece vengono compensate tra le parti in causa a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
Rigetta il ricorso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , accertata l'indebita CP_1 percezione dei ratei di ASSEGNO DI INVALIDITA' periodo 1/05/2023-31/01/2024 per un importo pari ad € 3.282,88 condanna alla Parte_1
restituzione di tale somma;
compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.368/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Emilia, Via Compagnoni n. 62. 11, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Paola Soragni
- RICORRENTE -
c o n t r o
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Valeria Giroldi
- CONVENUTO –
in punto a: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 16/4/2024 la ricorrente si oppone alla ripetizione di ratei di pensione di invalidità civile comunicatale dall' il 20/02/2024. CP_1
In particolare la Sig.ra espone di essere invalida civile. In data 31/01/2024 era Pt_1
emesso provvedimento con il quale si chiedeva alla ricorrente la restituzione di CP_1
importi liquidati per beneficio di invalidità civile percepiti nel periodo dal 1/05/2023 al
31/01/2024 in quanto “ sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
La ricorrente afferma di avere percepito tali somme in buona fede, usufruendo di invalidità civile già dal 2017.
Da qui il presente ricorso.
Si costituisce nei termini l' affermando la piena ripetibilità delle somme erogate CP_1 erroneamente, e svolgendo all'uopo domanda riconvenzionale.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza cartolare la stessa è stata decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio, preso atto del deposito di note scritte.
Il ricorso è infondato.
In punto di fatto, l evidenzia che la ricorrente, in data 9/8/2022, ha CP_1
presentato domanda di invalidità civile e con verbale di data 30.9.2022, notificato in data 18/10/2022 le è stato riconosciuto un grado di invalidità parziale pari al 75% con conseguente liquidazione dell'assegno di invalidità (la data indicata per l'assoggettamento a visita di revisione settembre 2023).
La ricorrente poi in data 21/04/2023 ha presentato domanda di aggravamento, chiedendo accertarsi l'ingravescenza del proprio stato patologico, e in quella sede l'accertamento medico legale espletato ha permesso di accertare che vi era stato un miglioramento della situazione generale di salute, con attestarsi del grado di invalidità nella percentuale del 60% a decorrere dal maggio 2023 (cfr. verbale di accertamento del
26.6.2023 notificato in data 14/08/2023, nel fascicolo ). CP_1
La revoca conseguente della prestazione ha comportato la natura indebita delle prestazioni conseguite dalla ricorrente dal 01/05/2023 al 31 /01/2024, il cui importo è stato computato, comunicato e chiesto in ripetizione per un importo pari ad € 3.282,88.
Pag. 2 di 5 Soccorre sul punto la previsione dell'art. 37 L n. 448/98, che dispone: "Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare…la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici…il
Ministero del Tesoro…dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia già stata disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove invece siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari…(identico il comma 2 per gli ulteriori accertamenti)" e al comma 8 dispone: "In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche
a decorrere dalla data della visita medica".
La formulazione letterale delle varie disposizioni rende evidente che si è passati da un sistema in cui l'erogazione indebita per gli eventuali ritardi nella soppressione dei benefici rimaneva a carico dello Stato, senza distinzione fra originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti o sulla loro natura, a un sistema nel quale, sempre senza distinzioni, la revoca opera retroattivamente dalla data della accertata insussistenza dei requisiti medesimi.
E' compito dell'istituto verificare e rettificare le prestazioni a qualunque titolo erogate, così da poter intervenire in caso di errore. La verifica ha come ovvio corollario che, laddove i requisiti richiesti per la prestazione siano venuti meno o i benefici siano stati concessi erroneamente, anche la prestazione stessa debba essere revocata.
L' , dunque, ha tanto il potere quanto il dovere di fare dette verifiche;
ha il CP_1
dovere di revocare le prestazioni per le quali non siano presenti i necessari presupposti
Pag. 3 di 5 giuridici;
ha il dovere di recuperare le somme eventualmente corrisposte indebitamente anche se derivanti da un mero errore.
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/02/2021),
n.4668 ribadisce: “5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” nonchè, Cassazione civile sez.
VI, 19/12/2019, n.34013 secondo cui “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38
Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Ne consegue il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da . CP_1
Pag. 4 di 5 Le spese di lite invece vengono compensate tra le parti in causa a fronte della differente posizione economica delle stesse.
PQM
Rigetta il ricorso;
In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da , accertata l'indebita CP_1 percezione dei ratei di ASSEGNO DI INVALIDITA' periodo 1/05/2023-31/01/2024 per un importo pari ad € 3.282,88 condanna alla Parte_1
restituzione di tale somma;
compensa tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Emilia, 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Elena Vezzosi
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