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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/09/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2972/2025 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Francesco
Saracino, presso il cui studio in Giovinazzo, alla via Piano 2/D, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa con il deposito telematico della sentenza, nel termine di 30 giorni dal 17.09.2025 entro il quale doveva avvenire il deposito di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 4.04.2025, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa di parte ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
2 Parte ricorrente ha chiesto, infatti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 508/88.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
5. Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott.ssa
[...]
, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con Persona_1 la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa e di non deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore, escludendo, quindi, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'indennità di accompagnamento.
Sul punto deve osservarsi, in particolare, che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione alla c.t.u. non consentono di superare la valutazione medico legale già svolta dalla consulente d'ufficio nominata nella fase sommaria, che ha adeguatamente considerato e stimato le patologie dalle quali il ricorrente è affetto.
Più specificamente, la consulente d'ufficio, dopo aver osservato che la ricorrente è affetto da crolli vertebrali lombari in osteoporosi, artrosi delle ginocchia, sindrome depressiva, stato ansioso, ipertensione arteriosa”, ha osservato che “Le patologie accertate alle indagini peritali così come i dati clinico-strumentali allegati agli atti consentono di riconoscere alla ricorrente una invalidità del 76% dall'epoca della domanda amministrativa;
non permettono quindi di riconoscerle né una invalidità grave né il diritto all'indennità di accompagnamento. Tale percentuale di invalidità
è risultata da calcolo riduzionistico applicato alle patologie di cui affetta la
: 25% per limitazioni dei movimenti rachide lombare (724.8), 40% della Parte_1 sindrome depressiva (296.3), 10% stato ansioso (300.02), 30% ipertensione (401).”.
3 Sulla base di questa premessa, la consulente d'ufficio ha concluso escludendo la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento in considerazione del fatto che il quadro clinico patologico accertato non incide né sulle capacità di deambulazione autonoma, né sulla capacità di compiere autonomamente atti di vita quotidiana.
Inoltre, la consulente d'ufficio nella fase sommaria, rispondendo puntualmente alle osservazioni di parte ricorrente formulate già in tale fase e reiterate in questa sede, in ordine alla pretesa sottovalutazione delle patologie osteoarticolari, ha osservato che “all'esame obiettivo da me espletato in gennaio 2025 riscontro che la ricorrente è autonoma nella deambulazione e nei cambi posturali con lieve riduzione della mobilità vertebrale, esito di frattura di d12 cuneizzata documentato da rx del rachide lombo-sacrale del dicembre 2024 allegato agli atti (osteoporosi, lieve scoliosi sx convessa, spondiloartrosi diffusa, osteofitosi specie dx , corpo somatici di ridotta altezza come da esiti traumatici e cuneizzazione di d12, con lordosi conservata senza listesi)”. Quindi, con riferimento alla capacità di deambulazione autonoma, la consulente d'ufficio ne ha riscontrata la sussistenza, motivando ciò sulla base di quanto emerso dall'esame diretto della parte.
Analogamente ha osservato la c.t.u., sempre nel rispondere alle osservazioni di parte formulate in sede sommaria, con riferimento alla capacità di compiere gli atti di vita quotidiana in autonomia, evidenziando che “(…) a visita la ricorrente è orientata nello spazio e nel tempo, è collaborante al colloquio, conosce i farmaci che ha in terapia come da abituale assunzione, non riferisce incontinenza di feci ed urine e compie gli atti richiesti in autonomia (toglie la giacca, si sposta sulla sedia, si alza dalla stessa etc.)”.
Infine, la consulente d'ufficio, con riferimento alla pretesa omessa valutazione di altra patologie ha osservato che “(…) le altre condizioni cliniche, vedi anemia sideropenica e bpco non sono state prese in considerazione ai fini di percentuale di invalidità perché non ho obiettivato segni di tali condizioni morbose , non sono stati riferiti sintomi associati alle stesse e manca documentazione utile ai fini diagnostici
(emocromo, spirometria etc.) per il ginocchio sx, la protesi è in buona posizione come indicato all'rx ginocchio sx allegato agli atti e permette alla ricorrente i movimenti dello stesso”.
4 Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e con le condizioni richieste per il riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, atteso il complessivo quadro clinico evidenziato dalla c.t.u. ricostruito sulla base della documentazione medica e dell'esame diretto della parte, che in questo tipo di accertamento assume rilievo centrale e determinante perché consente al consulente tecnico d'ufficio di verificare con cognizione diretta la complessiva condizione sanitaria della parte istante. Ciò comporta, quindi, che non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento richiesta.
Alla luce di ciò la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese di lite, avendo la parte ricorrente presentato dichiarazione per la relativa esenzione in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 2972/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese.
Trani, 25.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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