Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 00308/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Colletti, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via De' Marchi, 4/2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato preso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Questura di PE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti dell’8 maggio 2023, emesso dalla Questura di PE, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt.36, comma 2, 116, comma 2 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 26 aprile 2023 presentava istanza di accesso, ex artt.22 e ss. della Legge n.241 del 1990, alla Questura di PE, avente ad oggetto gli atti e i documenti sulla cui base è stato emesso il provvedimento del 17 aprile 2023, impugnato, recante il -OMISSIS-, e di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.
La Questura, con determina dell’8 maggio 2023, respingeva la suddetta istanza, ex art.24, comma 4 della Legge n.241 del 1990 e D.M. n.415 del 1994, costituendo gli atti richiesti parte integrante della comunicazione della notizia di reato, trasmessa dalle locale Squadra Mobile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di PE in data 11 aprile 2023; veniva quindi segnalato che la domanda poteva essere inoltrata all’Autorità Giudiziaria procedente, per il relativo nulla osta.
L’interessato allora, seguendo le indicazioni della Questura, il successivo 9 maggio 2023, inoltrava detta richiesta di accesso alla Procura della Repubblica.
La Procura, con nota del 18 maggio 2023, rigettava l’istanza, trattandosi di atti coperti da segreto investigativo, con procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari.
L’istante impugnava quindi, in uno con il provvedimento del 17 aprile 2023, il suddetto diniego di accesso questorile, censurandolo per violazione dell’art.24, commi 4, 7 della Legge n.241 del 1990 e del D.M. n.415 del 1994.
Il ricorrente sull’accesso ha fatto presente di vantare un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti in argomento, per curare le proprie esigenze defensive; che le riprese video dell’evento erano comunque già state pubblicate dai giornali; che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, sostenendo che gli atti richiesti erano compresi nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica.
Nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto surriportato, il gravame sull’accesso va dichiarato inammissibile per acquiescenza, atteso che il ricorrente in realtà ha seguito pedissequamente le indicazioni contenute nel diniego dell’8 maggio 2023 della Questura (cfr. docc.2, 4 al ricorso) - solo successivamente impugnato -, rivolgendosi, per conoscere gli atti in questione, alla Procura della Repubblica (la quale a sua volta ha motivatamente respinto la domanda de qua); che risulta quindi per tabulas l’inequivoca accettazione, mediante comportamento univoco, del contenuto e degli effetti del diniego di accesso questorile, dopo la sua emissione e prima della sua impugnativa (cfr., tra le altre, TAR Campania, IV, n.3621 del 2014).
Il ricorso, del pari per quanto riguarda l’accesso, è comunque inammissibile per difetto di interesse, giacchè l’ipotetico accoglimento dell’impugnativa e, dunque, l’annullamento del diniego questorile dell’8 maggio 2023, non potrebbero consentire in ogni caso all’istante la conoscenza degli atti in argomento, essendo intervenuto, dopo il suddetto diniego questorile e prima della sua impugnativa, anche il diniego della Procura della Repubblica, a cui era stata trasmessa la documentazione richiesta.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il gravame sull’accesso contenuto nel ricorso n.133/2023 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a individuare la persona fisica del ricorrente.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.