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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/09/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa all'udienza del 16.9.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 750/2025 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rossi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, via Scialoia, n. 46, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Ciccola giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di avere svolto dal 2004 attività di operatrice socio- sanitaria e di avere pertanto contratto la patologia della lombosciatalgia e tendinopatia del sovraspinato di entrambe le spalle;
denunciata la malattia professionale l' aveva riconosciuto un danno biologico del 6% per la CP_1 prima patologia, negando il nesso causale tra le mansioni e la tendinopatia bilaterale. Costituendosi in giudizio l' precisa che a seguito di revisione del CP_1 caso anche la patologia della patia bilaterale era stata riconosciuta come avente causa lavorativa con attribuzione di un ulteriore danno biologico
1 del 6% come richiesto in ricorso e attribuzione di un gradiente complessivo dell'11%. Le parti ribadivano in udienza che il diritto era stato riconosciuto in sede amministrativa e che avevano regolato in sede stragiudiziale anche le spese di lite sicché chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Poiché dai documenti prodotti dall' risulta che le pretese vantate CP_1 in ricorso sono state pienamente sodd isulta cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 16.9.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
2
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa all'udienza del 16.9.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 750/2025 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rossi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pesaro, via Scialoia, n. 46, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni;
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RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Ciccola giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di avere svolto dal 2004 attività di operatrice socio- sanitaria e di avere pertanto contratto la patologia della lombosciatalgia e tendinopatia del sovraspinato di entrambe le spalle;
denunciata la malattia professionale l' aveva riconosciuto un danno biologico del 6% per la CP_1 prima patologia, negando il nesso causale tra le mansioni e la tendinopatia bilaterale. Costituendosi in giudizio l' precisa che a seguito di revisione del CP_1 caso anche la patologia della patia bilaterale era stata riconosciuta come avente causa lavorativa con attribuzione di un ulteriore danno biologico
1 del 6% come richiesto in ricorso e attribuzione di un gradiente complessivo dell'11%. Le parti ribadivano in udienza che il diritto era stato riconosciuto in sede amministrativa e che avevano regolato in sede stragiudiziale anche le spese di lite sicché chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Poiché dai documenti prodotti dall' risulta che le pretese vantate CP_1 in ricorso sono state pienamente sodd isulta cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 16.9.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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