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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
4614/2024
Parte_1
Ass. avv. RAFFONE FAUSTO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1 vv. ZECCHINI SILVIA e avv. CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione;
• le spese di lite devono essere integralmente compensate, come, peraltro, richiesto da entrambe le parti all'odierna udienza di discussione, in considerazione del fatto che il riconoscimento della prestazione da parte dell'ente convenuto è conseguenza della domanda presentata dalla ricorrente in corso di causa;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Torino, 10/6/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
1
QUINTA SEZIONE LAVORO
4614/2024
Parte_1
Ass. avv. RAFFONE FAUSTO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1 vv. ZECCHINI SILVIA e avv. CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione;
• le spese di lite devono essere integralmente compensate, come, peraltro, richiesto da entrambe le parti all'odierna udienza di discussione, in considerazione del fatto che il riconoscimento della prestazione da parte dell'ente convenuto è conseguenza della domanda presentata dalla ricorrente in corso di causa;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Torino, 10/6/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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