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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 159/2018 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 159/2018 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 TR Controparte_5 dinanzi alla Corte di appello di AP, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Francesco Paolo Cinque che dichiara di essere presente per delega orale degli Avvocati Giacomo Migliaccio e Rita Di Marino e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Gianluca Desiderio che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Cinque si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Desiderio si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 14
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 159/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di AP, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 159/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11842/2017 resa dal Tribunale di AP in data 1.12.2017 nei procedimenti riuniti n. 91320/2009 R.G. e n. 91128/2009 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avvocati Rita Di Marino e Giacomo Migliaccio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in NO di AP, Viale Menna, n. 10;
appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Desiderio, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in AP, Salita Arenella, n. 9; appellata nonché
(c.f. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Via Ritiro, n. 154/150, nonché (c.f. ), Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), domiciliati in Giugliano in Campania, TR C.F._4
Via Abba, n. 20, (c.f. ), domiciliato in Controparte_5 C.F._5
Villaricca, Corso Matteotti, n. 39;
pagina 2 di 14 appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 dall'esame degli atti, tenuto conto della produzione offerta e disponibile, si desume quanto segue.
Con atto di citazione del 9.06.2009, la esponeva che: a) il Controparte_1
Tribunale di AP, con sentenza n. 10450/07, pubblicata il 2.04.2007, aveva condannato la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Controparte_1 somma di € 73.612,74, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al saldo, nonché al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il periodo dal 31.12.2001 al 30.03.2004 sulla somma di € 21.120,60 corrisposta a titolo di TFR;
aveva condannato, altresì, il convenuto, al pagamento in favore della società istante della somma di € 1.153,23, oltre interessi dalla cessazione del rapporto al saldo per il mancato preavviso;
b) avverso detta pronuncia, con atto depositato in data 7.06.2007, la aveva proposto appello;
c) il Sig. Controparte_1
, in qualità di creditore, nelle more del giudizio di appello, aveva intrapreso CP_2 diverse azioni esecutive per ottenere il soddisfacimento del proprio credito;
d) in particolare, nell'ambito della procedura esecutiva n. 24327/2007, il G.E., con provvedimento del 2.4.2008, aveva assegnato al creditore procedente l'importo complessivo di € 78.771,32, ordinando al terzo pignorato l'immediato pagamento;
e) la in data 21.05.2009, aveva notificato al Sig. la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 2169/2009 della Corte di Appello di AP, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, era stata rigettata la domanda attorea riferita alla detta somma;
f)
con atto 22.05.2009, Rep. 16749/6671, trascritto presso l'Agenzia Controparte_1 del Territorio di AP il 25.05.2009, con la coniuge aveva costituito TR in fondo patrimoniale tutti i beni di sua proprietà siti nel comune di NO di AP.
La società istante, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria richiesti dall'art. 2901 c.c., citava non solo e Controparte_1 CP_4
ma anche i figli della coppia, e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 chiedendo: “dichiarare, per titoli e causali di cui in premessa, ed in accoglimento delle domande proposte dalla creditrice che l'atto per Notaio Controparte_1 Per_1 del 22/05/2009, Rep. 16749/6671, trascritto presso l'Agenzia del Territorio,
[...]
Ufficio Provinciale di AP, Servizio di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione AP
2, in data 25/05/2009, ai nn.27786 del Reg. Generale e 18758 del Reg. Particolare, con il quale i coniugi e , costituivano un fondo Controparte_1 TR patrimoniale ai sensi dell'art.167 c.c. destinando al fondo patrimoniale medesimo i seguenti beni immobili: A) Piena proprietà della consistenza immobiliare in NO di
AP (NA) alla Via Ritiro del Carmine n.22 (già 18) e precisamente: Appartamento pagina 3 di 14 posto al piano terra, composto da due vani, cucina ed accessori, … riportata nel NCEU di NO di AP con i seguenti dati: Foglio 3, Particella 9051, Sub 1, Via Ritiro
n.22, Piano T, Categoria A/4, Classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 180,76 (già protocollo 1263, anno 1976); B) Diritti pari a 500/1000 (Cinquecento Millesimi) di piena proprietà della seguente consistenza immobiliare in NO di AP (NA) alla Via
A.Meucci n,13 (già Via dei Fiori n. 63) e precisamente: Appartamento composto da quattro vani e mezzo catastali, sito al secondo piano, distinto con il numero d'interno quattro … Riportato nel NCEU di NO di AP con i seguenti dati: Foglio 2,
Particella 442, Sub 8, Via Antonio Meucci n.63, piano 2, interno 4, Categoria A/3, Classe
1, vani 4,5, rendita catastale Euro 255,65, arreca pregiudizio alle ragioni creditorie della
e per l'effetto dichiarare la inefficacia del predetto atto e Controparte_6 quindi revocarlo. In via gradata, sempre per i titoli e causali gradatamente dedotti, dichiarare simulato e quindi nullo ed inopponibile alla il Controparte_1 predetto atto per Notaio del 22/05/2009, Rep. N.16749/6671 … Il tutto, Persona_1 conseguentemente ordinando al Conservatore, di annotare la emettenda declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto per Notaio del 22/05/2009, Rep. Persona_1
N.16749/6671, a margine dell'atto stesso di dare comunque luogo a tutte le annotazioni di legge”.
Si costituivano , nonché evidentemente in proprio Controparte_1 TR
e quale genitore di , nonché (cfr. udienza del Controparte_2 Controparte_3
25.11.2009.
Con atto del 14.05.2010, la citava in giudizio i predetti coniugi Controparte_1 ed il Sig. , deducendo che i Signori e , dopo aver Controparte_5 CP_2 CP_4 costituito il fondo patrimoniale in cui avevano fatto confluire tutti i beni del debitore, con atto del 09/06/2009, avevano alienato al Sig. gli stessi cespiti. CP_5
Parte attrice, pertanto, chiedeva: “Accertare e dichiarare che l'atto Notaio del Per_1
09/06/2009, Rep. 16778, Racc. 6688 di cui in premessa, con il quale il Sig. CP_1 con l'assenso del coniuge , ai sensi dell'art. 169 c.c., ha
[...] TR venduto in favore Sig. i beni già costituiti in fondo patrimoniale, in Controparte_5 assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare ed in presenza di figli minori, è affetto da nullità e conseguentemente dichiarare nullo e comunque annullare il predetto atto.
Laddove non ritenuta accoglibile la domanda di cui sopra, accertata e dichiarata
l'esistenza delle ragioni di credito vantate dalla , nonché la Controparte_1 conoscenza e consapevolezza da parte, sia del debitore alienante, che dell'acquirente, che l'atto che l'atto per Notaio del 08/06/2009, Rep. N.16778, Raccolta Persona_1
n.6688, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di AP - Servizio
Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di AP 2, in data 10/06/2009 al N.Reg. Gen.
31132- Reg. Part. 21228, e di cui in premessa, arrecava pregiudizio alle ragioni del pagina 4 di 14 creditore, nonché la dolosa partecipazione dei predetti convenuti al pregiudizio, dichiarare per i titoli e causali tutti di cui in premessa, inefficace nei confronti della istante, , il predetto atto per Notaio del Controparte_1 Persona_1
09/06/2009, Rep. N. 16778, Raccolta n.6688, trascritto presso l'Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di AP - Servizio Pubblicità immobiliare - Circoscrizione di AP
2, in data 10/06/2009 al N.Reg. Gen. 31132 - Reg. Part. 21228, con il quale il Sig.
nato a [...] [...] con il consenso del Controparte_1 coniuge, , ai sensi dell'art. 169 c.c., ha alienato in favore del Sig. TR [...]
nato a [...] il [...], la seguente consistenza CP_5 immobiliare: 1) Unità immobiliare in NO AP via Ritiro del Carmine n.22 (già
n. 18) e precisamente: - Piena proprietà dell'appartamento posto al piano terra, composto da due vani, cucina ed accessori, confinante con cortile comune, proprietà aliena, proprietà o aventi causa, salvo altri. Riportato nel NCEU di Controparte_7
NO di AP con i seguenti dati: Foglio 3, Particella 9051, Sub 1, Via Ritiro n.22,
Piano T, Categoria A/4, Classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 180,76 (già protocollo
1263, anno 1976) e 2) Quota di 250/1000 (duecentocinquanta millesimi) della piena proprietà dell'unità immobiliare in NO di AP (NA) alla Via A.Meucci n.13, (già
Via dei Fiori n.63), e precisamente:- Appartamento composto da quattro vani e mezzo catastali, sito al secondo piano distinto con il numero d'interno quattro … Riportato nel
NCEU di NO di AP con i seguenti dati: Foglio 2, particella 442, Sub 8, Via
Antonio Meucci n.63, piano 2°, interno 4, Categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita catastale Euro 255,65, perché arreca pregiudizio alle ragioni creditorie della
e per l'effetto quindi, revocarlo. In via ancora più gradata e Controparte_1 subordinata, per i titoli e causali gradatamente dedotti e di cui pure in premessa, dichiarare nullo per simulazione e dunque inopponibile alla il Controparte_1 predetto atto per Notaio cel 09/06/2009, Rep. N.16778, Raccolta n.6688 come Per_1 sopra richiamato …”.
Si costituivano e , contestando l'avverso dedotto. Controparte_1 Controparte_5
I procedimenti venivano riuniti in data 16.04.2012.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha provveduto: “Accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'atto per Notar del 22.05.2009 rep. N. 16749/6671 Persona_1 trascritto presso l'agenzia del Territorio provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 25.05.2009 ai nn. 27786 del reg. gen. E
18758 del reg. part., revoca altresì l'atto per Notar del 09.06.2009 rep. N. Persona_1
16778 racc. 6688 trascritto presso l'agenzia del Territorio ufficio provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 10.06.2009 al n.
31132 del reg. gen. e 21228 del reg. partic. e dichiara tali atti inefficaci nei confronti della;
- ordina per l'effetto al Conservatore dei RRII di disporre Controparte_1 pagina 5 di 14 le relative conseguenti annotazioni a margine degli atti richiamati;
condanna CP_1 al pagamento in favore della delle spese di lite che si
[...] Controparte_1 liquidano in € 754,00 per spese processuali, € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio”.
Secondo il Giudice di prime cure, “… certamente sussiste la legittimazione ad agire in revocatoria in capo alla in quanto la stessa è creditrice del Controparte_1
già in virtù della sentenza del Tribunale di AP n. 10450/2007 e poi, per CP_2 somme di gran lunga più rilevanti, anche in virtù della sentenza della Corte di Appello di
AP n. 2169/2009 che ha riformato la prima decisione e si ritiene pregiudicata dagli atti di disposizione patrimoniale dei convenuti. Agli atti sono state depositate le indicate sentenze e dalle stesse effettivamente risulta la sussistenza di un credito della società attrice di € 1.553,23 prima e soprattutto di € 73.612,74 dopo, oltre spese successive”.
Sempre ad avviso del Giudice di primo grado, “…in considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, può risultare problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell'atteggiamento soggettivo del terzo acquirente, pertanto per dare la prova dello stato psicologico del terzo (partecipatio fraudis, nella specie), il creditore può giovarsi di elementi presuntivi in luogo della prova diretta e spetta al giudice la valutazione su tali presunzioni semplici…orbene nella specie, da una lettura di tutti gli atti e da un esame della situazione generale, si rinvengono elementi utili in tal senso, in particolare da tutta la concatenazione temporale degli atti e dalla lettura unitaria di tutta la situazione in corso tra la creditrice ed il debitore, situazione che esisteva già da anni aggravata anche dalla sussistenza di procedure esecutive in corso, ed anche dai comportamenti processuali delle parti e dall'oggetto della compravendita che è 1'insieme di tutti i beni del debitore che peraltro erano1'oggetto di un fondo patrimoniale costituito solo pochi giorni prima. A tanto si aggiunga che all'atto della compravendita ancora gravava sui beni del l'atto di pignoramento che era stato trascritto in data 25.5.2009 ad CP_2 istanza della e che è stato cancellato solo in data 23.6.2009 a Controparte_1 seguito della rinuncia al pignoramento. Tanto appare sufficiente anche a far ritenere sussistente in capo al terzo acquirente la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del debitore a ledere con l'atto dispositivo”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 7.12.2017, CP_1
con atto del 3.1.2018, ha promosso appello.
[...]
L'istante, che si è costituito il 10.01.2018, ha dedotto:1) l'omessa valutazione dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione ad agire in revocatoria;
2) l'omessa valutazione dell'assenza di prova e di richiesta istruttoria in ordine all'elemento soggettivo (c.d. scientia damni); 3) l'erronea condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. pagina 6 di 14 L'appellante ha chiesto: “1) – In accoglimento del gravame sopra specificato, riformare la sentenza n°11842/17 emessa dal Tribunale di AP XII^ Sez. Civile, nella parte cui statuisce: “accogliersi la domanda e per l'effetto revoca l'atto per Notar del Per_2
22/05/09 rep. N°16749/6671 trascritto presso l'agenzia del Territorio ufficio provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 25/02/209 ai n°27786 del reg. gen. E 18758 del reg. partic.; revoca l'atto per Notar Persona_1 del 09/06/09 rep. N°16778 racc. 6688 trascritto presso l'agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 10/06/09 al n°31132 reg. gen. e 21228 reg. partic. e dichiara tali atti inefficaci nei confronti della ordina per l'effetto al Conservatore dei RRII Controparte_8 di disporre le relative e conseguenti annotazioni a margine degli atti richiamati;
condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_8 delle spese di lite che si liquidano in € 754,00 per spese processuali, € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute”, e pertanto rigettare le domande formulate da essa società in primo grado in quanto Controparte_8 inammissibili, infondate e non provate;
2) – Condannarsi essa appellata alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
1.4 Nel corso del giudizio la Corte, in precedente composizione, con ordinanza del
24.05.2018, ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_3
e , anche se, per mera completezza, va detto che i figli
[...] Controparte_2 dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non hanno legittimazione attiva neppure con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo.
Va detto, infatti, che “la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni in questione, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641; cfr. anche Cass. 29 novembre 2000, n.
15297): in conseguenza, i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (cfr. sul punto le sentenze citate, con particolare riferimento all'ipotesi dei figli minori;
in tema, cfr. pure Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, pagina 7 di 14 promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacchè il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con
l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art. 171 c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/02/2018, n. 3641).
In ogni caso, va dichiarata la contumacia dei predetti oltre che di e di TR
. Controparte_5
Ciò posto, in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di analitica censura deve reputarsi coperta dal giudicato e che potranno essere esaminate, in rigida applicazione dell'art. 342 c.p.c., solamente le censure univocamente sollevate.
Ed infatti, solo per mera completezza, posto che la Corte non avrebbe avuto alcun potere di incidere sulla statuizione, stante la mancanza di rituale motivo, si rileva che è stato revocato l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, avente ad oggetto pure i 500/1000 del bene distinto al foglio 2, particella 242, sub 8, di cui era Controparte_1 proprietario in comunione legale con atteso che questa quota, come si TR desume dalla produzione offerta e in particolare dal successivo atto del 9.6.2009 (pag. 2), era stata acquistata dai coniugi, all'epoca in comunione legale, in data 20.12.1996 (vi è stato poi mutamento nel regime di separazione in data 13.2.2004, come si evince dalla medesima pag. 2).
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto cura di chiarire che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/04/2023, n. 9536).
2. Il merito
2.1 Parte appellante ha dedotto l'omissione da parte del giudice di prime cure nel valutare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n.7, c.p.c., ma sul punto il motivo sconta, ex art. 342 c.p.c., profilo di inammissibilità peer la mancanza di specifica contestazione, posto che il primo Giudice, all'udienza del
23.11.2009, ha comunque respinto l'eccezione “atteso che lo stesso compare nell'atto di citazione” (cfr. verbale di udienza del 23.11.2009).
In ogni caso però, per mera completezza, va detto che il primo atto di citazione (giudizio
91320/2009), che contiene l'avvertimento riferito all'art. 167 cpc, è stato notificato nel giugno 2009 e dunque prima che entrasse in vigore la novella operata con legge 69/2009, appunto, in vigore dal 4.7.2009, e con la quale l'avvertimento è stato esteso anche all'art. pagina 8 di 14 38 cpc.
2.2 nel merito, come noto, l'art. 2901 c.c., nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, Sez. I, 2/04/2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2002, n.
9349; Cass. civ., Sez. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito,
è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. I, 10/02/1996, n. 1050; Cass. civ., Sez. III,
05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., Sez.
VI-III, 05/02/2019, n. 3369; Cass. civ., Sez. III, 18/02/2025, n. 4193).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cass. civ., Sez. III, 6/05/1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., pagina 9 di 14 17/05/2022, n. 15866).
Il requisito ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I,
26/2/2002, n. 2792; Cass. civ., Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
27/02/2024, n. 5113).
Dunque, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265;
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cass. civ., Sez. III,
21/06/1999, n. 6248; Cass. civ., Sez. III, 25/07/2013, n. 18034). Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 26/02/2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(“consilium fraudis”) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., Sez. III, 1/6/2000, n. 7262; Cass. civ., Sez. III, 29/7/2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le
Sezioni Unite, di recente, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto pagina 10 di 14 arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. civ., Sez. I, 12/04/2000, n. 4642; Cass. civ., Sez. II,
17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1580).
2.3 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, va detto che l'appellante ha dedotto che il credito di euro 1.553,23 era stato saldato e che quello di euro 83.356,53
(evidentemente derivante dall'importo originario di euro 73.612,74, e poi al netto di alcune compensazioni) era stato riconosciuto solo con la pronuncia n. 715 del 6.5.2016, con la quale è stato condannato alla restituzione delle somme. Controparte_1
Nella specie, sono state prodotte sia la prima sentenza, del Tribunale di AP n.
10450/2007, di condanna della società al pagamento in favore di di Controparte_1
€ 73.612,74, sia la seconda, della Corte di Appello di AP n. 2169/2009, con la quale si
è riconosciuta come non dovuta al Sig. la predetta somma. CP_2
Già l'esame congiunto delle due pronunce rende avvertito il Collegio della sussistenza di un'aspettativa di credito da parte della Controparte_1
Inoltre, quale autonomo e ulteriore motivo, va detto che, nelle more di quel giudizio di appello, la stessa aveva già corrisposto quanto dovuto in forza della sentenza n.
10450/2007 (cfr. provvedimento del GE del 2.4.2009; su questo punto pure subito infra).
Ebbene va qui ribadito sia che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369, Cass. civ., Sez. III, 18/02/2025, n. 4193, già citate), sia che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito (cfr. Cass. n. 23208/2016), bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., Sez. III, 15/05/2018,
n. 11755; Cass. civ., Sez. II, 18/07/2008, n. 20002).
Dunque, al momento della proposizione dei giudizi, la vantava Controparte_1 già nei confronti del Sig. una ragione di credito che la legittimava ad esperire CP_2 le azioni proposte. pagina 11 di 14 In ogni caso, stante la natura squisitamente litigiosa del credito, il momento da considerare al fine di valutare la sua esistenza, è comunque quello del versamento delle somme in esecuzione della prima sentenza n. 10450/2007.
Nella specie, come accennato, la società appellata ha prodotto provvedimento di assegnazione del GE, nonché libretto postale, anche se questo sembra recare numero di procedura diversa.
In ogni modo, non solo non vi è stata specifica contestazione, ma Controparte_1 con la comparsa di costituzione del 12.9.2008 in appello avverso la sentenza 10450/07, ha dichiarato che “solo in data 16.4.2008, l'appellato è riuscito ad ottenere la somma di cui alla sentenza n. 10450/2007”.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcuna rilevanza può assumere la sentenza del Tribunale di AP Nord - Sez. Lavoro n. 715/2016, che ha sancito il solo obbligo di restituzione delle somme pagate in virtù della sentenza n. 10450/2007, successivamente riformata, ed ha quindi avuto un contenuto meramente ricognitivo.
In ogni caso, stante la più volte indicata natura di credito litigioso si è già detto dell'irrilevanza del suo accertamento giudiziale.
2.4 Quanto poi all'elemento soggettivo, la cui ricorrenza, soprattutto in capo al terzo, è stata contestata dall'appellante, ma come accennato è noto che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cass. civ., Sez. III, 1/6/2000, n. 7262; Cass. civ., Sez. III, 29/7/2004, n. 14489).
Dunque, la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass. civ., Sez. I, Ord. del 24/12/2025, n. 34278).
Pertanto, nella specie, si condivide comunque la decisione del Giudice di prime cure, in ragione del numero dei beni oggetto di trasferimento e che questi erano stati quasi integralmente costituiti in fondo patrimoniale con atto formato in data 22.5.2009 e dunque pochi giorni prima della stipula (9.6.2009).
Nella compravendita si dà atto sia di procedura esecutiva, seppure destinata all'estinzione, sia dell'esistenza del fondo patrimoniale.
Altro elemento presuntivo si ricava dalla circostanza che la seconda stipula è avvenuta in pagina 12 di 14 prossimità della notifica della citazione avente ad oggetto la richiesta di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo.
Neppure è stata univocamente contestata l'affermazione del Tribunale che la vendita avesse ad oggetto l'insieme di tutti i beni del debitore (pag. 9).
Ancora, nel pignoramento del 22.5.2009, al quale le parti, nel secondo contratto, sembra abbiano fatto riferimento (pag. 4, anche se si richiama data non corretta della trascrizione), si legge che “parte istante (e cioè la ) fa riserva di Controparte_1 ogni diritto e/o azione per gli ulteriori rilevanti crediti vantati nei confronti del Sig.
e come pure scaturenti dalla sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
AP, Sezione Lavoro n. 2169/09”.
In ogni caso, anche a non volere utilizzare quest'ultimo elemento, il numero dei beni,
l'esistenza di formalità seppure destinate ad essere estinte, la pregressa e recentissima costituzione del fondo patrimoniale, sono tutti elementi che, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere integrato anche il presupposto soggettivo.
Sempre per doverosa completezza va chiarito, che anche la costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria, la quale rimuove la (ulteriore) limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (Cass. civ., 7/7/2007, n. 15310; Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/02/2024, n. 5078).
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati,
l'impugnazione va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., Sez. VI -III, 09/05/2014, n. 10089; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13/2/2020, n. 3697).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della pagina 13 di 14 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
11842/2017 resa dal Tribunale di AP in data 1.12.2017 nei procedimenti riuniti n.
91320/2009 R.G. e n. 91128/2009 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che liquida in complessivi euro
7.158,5 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in AP, in data 27.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27.3.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 159/2018 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 TR Controparte_5 dinanzi alla Corte di appello di AP, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Francesco Paolo Cinque che dichiara di essere presente per delega orale degli Avvocati Giacomo Migliaccio e Rita Di Marino e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata costituita, l'Avvocato Gianluca Desiderio che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies
c.p.c..
L'Avv.to Cinque si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Desiderio si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 1 di 14
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 159/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di AP, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 159/2018 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 11842/2017 resa dal Tribunale di AP in data 1.12.2017 nei procedimenti riuniti n. 91320/2009 R.G. e n. 91128/2009 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avvocati Rita Di Marino e Giacomo Migliaccio, elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori in NO di AP, Viale Menna, n. 10;
appellante
e
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Desiderio, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in AP, Salita Arenella, n. 9; appellata nonché
(c.f. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._2
Via Ritiro, n. 154/150, nonché (c.f. ), Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), domiciliati in Giugliano in Campania, TR C.F._4
Via Abba, n. 20, (c.f. ), domiciliato in Controparte_5 C.F._5
Villaricca, Corso Matteotti, n. 39;
pagina 2 di 14 appellati contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e questioni preliminari
1.1 dall'esame degli atti, tenuto conto della produzione offerta e disponibile, si desume quanto segue.
Con atto di citazione del 9.06.2009, la esponeva che: a) il Controparte_1
Tribunale di AP, con sentenza n. 10450/07, pubblicata il 2.04.2007, aveva condannato la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Controparte_1 somma di € 73.612,74, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al saldo, nonché al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il periodo dal 31.12.2001 al 30.03.2004 sulla somma di € 21.120,60 corrisposta a titolo di TFR;
aveva condannato, altresì, il convenuto, al pagamento in favore della società istante della somma di € 1.153,23, oltre interessi dalla cessazione del rapporto al saldo per il mancato preavviso;
b) avverso detta pronuncia, con atto depositato in data 7.06.2007, la aveva proposto appello;
c) il Sig. Controparte_1
, in qualità di creditore, nelle more del giudizio di appello, aveva intrapreso CP_2 diverse azioni esecutive per ottenere il soddisfacimento del proprio credito;
d) in particolare, nell'ambito della procedura esecutiva n. 24327/2007, il G.E., con provvedimento del 2.4.2008, aveva assegnato al creditore procedente l'importo complessivo di € 78.771,32, ordinando al terzo pignorato l'immediato pagamento;
e) la in data 21.05.2009, aveva notificato al Sig. la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 2169/2009 della Corte di Appello di AP, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, era stata rigettata la domanda attorea riferita alla detta somma;
f)
con atto 22.05.2009, Rep. 16749/6671, trascritto presso l'Agenzia Controparte_1 del Territorio di AP il 25.05.2009, con la coniuge aveva costituito TR in fondo patrimoniale tutti i beni di sua proprietà siti nel comune di NO di AP.
La società istante, ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria richiesti dall'art. 2901 c.c., citava non solo e Controparte_1 CP_4
ma anche i figli della coppia, e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 chiedendo: “dichiarare, per titoli e causali di cui in premessa, ed in accoglimento delle domande proposte dalla creditrice che l'atto per Notaio Controparte_1 Per_1 del 22/05/2009, Rep. 16749/6671, trascritto presso l'Agenzia del Territorio,
[...]
Ufficio Provinciale di AP, Servizio di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione AP
2, in data 25/05/2009, ai nn.27786 del Reg. Generale e 18758 del Reg. Particolare, con il quale i coniugi e , costituivano un fondo Controparte_1 TR patrimoniale ai sensi dell'art.167 c.c. destinando al fondo patrimoniale medesimo i seguenti beni immobili: A) Piena proprietà della consistenza immobiliare in NO di
AP (NA) alla Via Ritiro del Carmine n.22 (già 18) e precisamente: Appartamento pagina 3 di 14 posto al piano terra, composto da due vani, cucina ed accessori, … riportata nel NCEU di NO di AP con i seguenti dati: Foglio 3, Particella 9051, Sub 1, Via Ritiro
n.22, Piano T, Categoria A/4, Classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 180,76 (già protocollo 1263, anno 1976); B) Diritti pari a 500/1000 (Cinquecento Millesimi) di piena proprietà della seguente consistenza immobiliare in NO di AP (NA) alla Via
A.Meucci n,13 (già Via dei Fiori n. 63) e precisamente: Appartamento composto da quattro vani e mezzo catastali, sito al secondo piano, distinto con il numero d'interno quattro … Riportato nel NCEU di NO di AP con i seguenti dati: Foglio 2,
Particella 442, Sub 8, Via Antonio Meucci n.63, piano 2, interno 4, Categoria A/3, Classe
1, vani 4,5, rendita catastale Euro 255,65, arreca pregiudizio alle ragioni creditorie della
e per l'effetto dichiarare la inefficacia del predetto atto e Controparte_6 quindi revocarlo. In via gradata, sempre per i titoli e causali gradatamente dedotti, dichiarare simulato e quindi nullo ed inopponibile alla il Controparte_1 predetto atto per Notaio del 22/05/2009, Rep. N.16749/6671 … Il tutto, Persona_1 conseguentemente ordinando al Conservatore, di annotare la emettenda declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto per Notaio del 22/05/2009, Rep. Persona_1
N.16749/6671, a margine dell'atto stesso di dare comunque luogo a tutte le annotazioni di legge”.
Si costituivano , nonché evidentemente in proprio Controparte_1 TR
e quale genitore di , nonché (cfr. udienza del Controparte_2 Controparte_3
25.11.2009.
Con atto del 14.05.2010, la citava in giudizio i predetti coniugi Controparte_1 ed il Sig. , deducendo che i Signori e , dopo aver Controparte_5 CP_2 CP_4 costituito il fondo patrimoniale in cui avevano fatto confluire tutti i beni del debitore, con atto del 09/06/2009, avevano alienato al Sig. gli stessi cespiti. CP_5
Parte attrice, pertanto, chiedeva: “Accertare e dichiarare che l'atto Notaio del Per_1
09/06/2009, Rep. 16778, Racc. 6688 di cui in premessa, con il quale il Sig. CP_1 con l'assenso del coniuge , ai sensi dell'art. 169 c.c., ha
[...] TR venduto in favore Sig. i beni già costituiti in fondo patrimoniale, in Controparte_5 assenza di autorizzazione del Giudice Tutelare ed in presenza di figli minori, è affetto da nullità e conseguentemente dichiarare nullo e comunque annullare il predetto atto.
Laddove non ritenuta accoglibile la domanda di cui sopra, accertata e dichiarata
l'esistenza delle ragioni di credito vantate dalla , nonché la Controparte_1 conoscenza e consapevolezza da parte, sia del debitore alienante, che dell'acquirente, che l'atto che l'atto per Notaio del 08/06/2009, Rep. N.16778, Raccolta Persona_1
n.6688, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di AP - Servizio
Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di AP 2, in data 10/06/2009 al N.Reg. Gen.
31132- Reg. Part. 21228, e di cui in premessa, arrecava pregiudizio alle ragioni del pagina 4 di 14 creditore, nonché la dolosa partecipazione dei predetti convenuti al pregiudizio, dichiarare per i titoli e causali tutti di cui in premessa, inefficace nei confronti della istante, , il predetto atto per Notaio del Controparte_1 Persona_1
09/06/2009, Rep. N. 16778, Raccolta n.6688, trascritto presso l'Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di AP - Servizio Pubblicità immobiliare - Circoscrizione di AP
2, in data 10/06/2009 al N.Reg. Gen. 31132 - Reg. Part. 21228, con il quale il Sig.
nato a [...] [...] con il consenso del Controparte_1 coniuge, , ai sensi dell'art. 169 c.c., ha alienato in favore del Sig. TR [...]
nato a [...] il [...], la seguente consistenza CP_5 immobiliare: 1) Unità immobiliare in NO AP via Ritiro del Carmine n.22 (già
n. 18) e precisamente: - Piena proprietà dell'appartamento posto al piano terra, composto da due vani, cucina ed accessori, confinante con cortile comune, proprietà aliena, proprietà o aventi causa, salvo altri. Riportato nel NCEU di Controparte_7
NO di AP con i seguenti dati: Foglio 3, Particella 9051, Sub 1, Via Ritiro n.22,
Piano T, Categoria A/4, Classe 5, vani 3,5, rendita catastale Euro 180,76 (già protocollo
1263, anno 1976) e 2) Quota di 250/1000 (duecentocinquanta millesimi) della piena proprietà dell'unità immobiliare in NO di AP (NA) alla Via A.Meucci n.13, (già
Via dei Fiori n.63), e precisamente:- Appartamento composto da quattro vani e mezzo catastali, sito al secondo piano distinto con il numero d'interno quattro … Riportato nel
NCEU di NO di AP con i seguenti dati: Foglio 2, particella 442, Sub 8, Via
Antonio Meucci n.63, piano 2°, interno 4, Categoria A/3, classe 1, vani 4,5, rendita catastale Euro 255,65, perché arreca pregiudizio alle ragioni creditorie della
e per l'effetto quindi, revocarlo. In via ancora più gradata e Controparte_1 subordinata, per i titoli e causali gradatamente dedotti e di cui pure in premessa, dichiarare nullo per simulazione e dunque inopponibile alla il Controparte_1 predetto atto per Notaio cel 09/06/2009, Rep. N.16778, Raccolta n.6688 come Per_1 sopra richiamato …”.
Si costituivano e , contestando l'avverso dedotto. Controparte_1 Controparte_5
I procedimenti venivano riuniti in data 16.04.2012.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, così ha provveduto: “Accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'atto per Notar del 22.05.2009 rep. N. 16749/6671 Persona_1 trascritto presso l'agenzia del Territorio provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 25.05.2009 ai nn. 27786 del reg. gen. E
18758 del reg. part., revoca altresì l'atto per Notar del 09.06.2009 rep. N. Persona_1
16778 racc. 6688 trascritto presso l'agenzia del Territorio ufficio provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 10.06.2009 al n.
31132 del reg. gen. e 21228 del reg. partic. e dichiara tali atti inefficaci nei confronti della;
- ordina per l'effetto al Conservatore dei RRII di disporre Controparte_1 pagina 5 di 14 le relative conseguenti annotazioni a margine degli atti richiamati;
condanna CP_1 al pagamento in favore della delle spese di lite che si
[...] Controparte_1 liquidano in € 754,00 per spese processuali, € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio”.
Secondo il Giudice di prime cure, “… certamente sussiste la legittimazione ad agire in revocatoria in capo alla in quanto la stessa è creditrice del Controparte_1
già in virtù della sentenza del Tribunale di AP n. 10450/2007 e poi, per CP_2 somme di gran lunga più rilevanti, anche in virtù della sentenza della Corte di Appello di
AP n. 2169/2009 che ha riformato la prima decisione e si ritiene pregiudicata dagli atti di disposizione patrimoniale dei convenuti. Agli atti sono state depositate le indicate sentenze e dalle stesse effettivamente risulta la sussistenza di un credito della società attrice di € 1.553,23 prima e soprattutto di € 73.612,74 dopo, oltre spese successive”.
Sempre ad avviso del Giudice di primo grado, “…in considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, può risultare problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell'atteggiamento soggettivo del terzo acquirente, pertanto per dare la prova dello stato psicologico del terzo (partecipatio fraudis, nella specie), il creditore può giovarsi di elementi presuntivi in luogo della prova diretta e spetta al giudice la valutazione su tali presunzioni semplici…orbene nella specie, da una lettura di tutti gli atti e da un esame della situazione generale, si rinvengono elementi utili in tal senso, in particolare da tutta la concatenazione temporale degli atti e dalla lettura unitaria di tutta la situazione in corso tra la creditrice ed il debitore, situazione che esisteva già da anni aggravata anche dalla sussistenza di procedure esecutive in corso, ed anche dai comportamenti processuali delle parti e dall'oggetto della compravendita che è 1'insieme di tutti i beni del debitore che peraltro erano1'oggetto di un fondo patrimoniale costituito solo pochi giorni prima. A tanto si aggiunga che all'atto della compravendita ancora gravava sui beni del l'atto di pignoramento che era stato trascritto in data 25.5.2009 ad CP_2 istanza della e che è stato cancellato solo in data 23.6.2009 a Controparte_1 seguito della rinuncia al pignoramento. Tanto appare sufficiente anche a far ritenere sussistente in capo al terzo acquirente la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del debitore a ledere con l'atto dispositivo”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 7.12.2017, CP_1
con atto del 3.1.2018, ha promosso appello.
[...]
L'istante, che si è costituito il 10.01.2018, ha dedotto:1) l'omessa valutazione dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione ad agire in revocatoria;
2) l'omessa valutazione dell'assenza di prova e di richiesta istruttoria in ordine all'elemento soggettivo (c.d. scientia damni); 3) l'erronea condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. pagina 6 di 14 L'appellante ha chiesto: “1) – In accoglimento del gravame sopra specificato, riformare la sentenza n°11842/17 emessa dal Tribunale di AP XII^ Sez. Civile, nella parte cui statuisce: “accogliersi la domanda e per l'effetto revoca l'atto per Notar del Per_2
22/05/09 rep. N°16749/6671 trascritto presso l'agenzia del Territorio ufficio provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 25/02/209 ai n°27786 del reg. gen. E 18758 del reg. partic.; revoca l'atto per Notar Persona_1 del 09/06/09 rep. N°16778 racc. 6688 trascritto presso l'agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di AP servizio di pubblicità immobiliare Circoscrizione di AP 2 in data 10/06/09 al n°31132 reg. gen. e 21228 reg. partic. e dichiara tali atti inefficaci nei confronti della ordina per l'effetto al Conservatore dei RRII Controparte_8 di disporre le relative e conseguenti annotazioni a margine degli atti richiamati;
condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_8 delle spese di lite che si liquidano in € 754,00 per spese processuali, € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa se dovute”, e pertanto rigettare le domande formulate da essa società in primo grado in quanto Controparte_8 inammissibili, infondate e non provate;
2) – Condannarsi essa appellata alle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituita contestando l'avverso dedotto e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello.
1.4 Nel corso del giudizio la Corte, in precedente composizione, con ordinanza del
24.05.2018, ordinava l'integrazione del contradditorio nei confronti di CP_3
e , anche se, per mera completezza, va detto che i figli
[...] Controparte_2 dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non hanno legittimazione attiva neppure con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo.
Va detto, infatti, che “la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni in questione, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641; cfr. anche Cass. 29 novembre 2000, n.
15297): in conseguenza, i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (cfr. sul punto le sentenze citate, con particolare riferimento all'ipotesi dei figli minori;
in tema, cfr. pure Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, pagina 7 di 14 promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, giacchè il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal fatto che esso cessa con
l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art. 171 c.c.) (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/02/2018, n. 3641).
In ogni caso, va dichiarata la contumacia dei predetti oltre che di e di TR
. Controparte_5
Ciò posto, in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di analitica censura deve reputarsi coperta dal giudicato e che potranno essere esaminate, in rigida applicazione dell'art. 342 c.p.c., solamente le censure univocamente sollevate.
Ed infatti, solo per mera completezza, posto che la Corte non avrebbe avuto alcun potere di incidere sulla statuizione, stante la mancanza di rituale motivo, si rileva che è stato revocato l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, avente ad oggetto pure i 500/1000 del bene distinto al foglio 2, particella 242, sub 8, di cui era Controparte_1 proprietario in comunione legale con atteso che questa quota, come si TR desume dalla produzione offerta e in particolare dal successivo atto del 9.6.2009 (pag. 2), era stata acquistata dai coniugi, all'epoca in comunione legale, in data 20.12.1996 (vi è stato poi mutamento nel regime di separazione in data 13.2.2004, come si evince dalla medesima pag. 2).
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto cura di chiarire che l'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 07/04/2023, n. 9536).
2. Il merito
2.1 Parte appellante ha dedotto l'omissione da parte del giudice di prime cure nel valutare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n.7, c.p.c., ma sul punto il motivo sconta, ex art. 342 c.p.c., profilo di inammissibilità peer la mancanza di specifica contestazione, posto che il primo Giudice, all'udienza del
23.11.2009, ha comunque respinto l'eccezione “atteso che lo stesso compare nell'atto di citazione” (cfr. verbale di udienza del 23.11.2009).
In ogni caso però, per mera completezza, va detto che il primo atto di citazione (giudizio
91320/2009), che contiene l'avvertimento riferito all'art. 167 cpc, è stato notificato nel giugno 2009 e dunque prima che entrasse in vigore la novella operata con legge 69/2009, appunto, in vigore dal 4.7.2009, e con la quale l'avvertimento è stato esteso anche all'art. pagina 8 di 14 38 cpc.
2.2 nel merito, come noto, l'art. 2901 c.c., nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, Sez. I, 2/04/2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cass. civ., Sez. III, 27/06/2002, n.
9349; Cass. civ., Sez. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito,
è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. I, 10/02/1996, n. 1050; Cass. civ., Sez. III,
05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., Sez.
VI-III, 05/02/2019, n. 3369; Cass. civ., Sez. III, 18/02/2025, n. 4193).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cass. civ., Sez. III, 6/05/1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., pagina 9 di 14 17/05/2022, n. 15866).
Il requisito ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I,
26/2/2002, n. 2792; Cass. civ., Sez. II, 29/10/1999, n. 12144; Cass. civ., Sez. I, Ord.,
27/02/2024, n. 5113).
Dunque, l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 04/07/2006, n. 15265;
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cass. civ., Sez. III,
21/06/1999, n. 6248; Cass. civ., Sez. III, 25/07/2013, n. 18034). Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 26/02/2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(“consilium fraudis”) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., Sez. III, 1/6/2000, n. 7262; Cass. civ., Sez. III, 29/7/2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le
Sezioni Unite, di recente, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto pagina 10 di 14 arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a titolo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. civ., Sez. I, 12/04/2000, n. 4642; Cass. civ., Sez. II,
17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1580).
2.3 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, va detto che l'appellante ha dedotto che il credito di euro 1.553,23 era stato saldato e che quello di euro 83.356,53
(evidentemente derivante dall'importo originario di euro 73.612,74, e poi al netto di alcune compensazioni) era stato riconosciuto solo con la pronuncia n. 715 del 6.5.2016, con la quale è stato condannato alla restituzione delle somme. Controparte_1
Nella specie, sono state prodotte sia la prima sentenza, del Tribunale di AP n.
10450/2007, di condanna della società al pagamento in favore di di Controparte_1
€ 73.612,74, sia la seconda, della Corte di Appello di AP n. 2169/2009, con la quale si
è riconosciuta come non dovuta al Sig. la predetta somma. CP_2
Già l'esame congiunto delle due pronunce rende avvertito il Collegio della sussistenza di un'aspettativa di credito da parte della Controparte_1
Inoltre, quale autonomo e ulteriore motivo, va detto che, nelle more di quel giudizio di appello, la stessa aveva già corrisposto quanto dovuto in forza della sentenza n.
10450/2007 (cfr. provvedimento del GE del 2.4.2009; su questo punto pure subito infra).
Ebbene va qui ribadito sia che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ., Sez. VI-
III, 05/02/2019, n. 3369, Cass. civ., Sez. III, 18/02/2025, n. 4193, già citate), sia che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito (cfr. Cass. n. 23208/2016), bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ., Sez. III, 15/05/2018,
n. 11755; Cass. civ., Sez. II, 18/07/2008, n. 20002).
Dunque, al momento della proposizione dei giudizi, la vantava Controparte_1 già nei confronti del Sig. una ragione di credito che la legittimava ad esperire CP_2 le azioni proposte. pagina 11 di 14 In ogni caso, stante la natura squisitamente litigiosa del credito, il momento da considerare al fine di valutare la sua esistenza, è comunque quello del versamento delle somme in esecuzione della prima sentenza n. 10450/2007.
Nella specie, come accennato, la società appellata ha prodotto provvedimento di assegnazione del GE, nonché libretto postale, anche se questo sembra recare numero di procedura diversa.
In ogni modo, non solo non vi è stata specifica contestazione, ma Controparte_1 con la comparsa di costituzione del 12.9.2008 in appello avverso la sentenza 10450/07, ha dichiarato che “solo in data 16.4.2008, l'appellato è riuscito ad ottenere la somma di cui alla sentenza n. 10450/2007”.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, alcuna rilevanza può assumere la sentenza del Tribunale di AP Nord - Sez. Lavoro n. 715/2016, che ha sancito il solo obbligo di restituzione delle somme pagate in virtù della sentenza n. 10450/2007, successivamente riformata, ed ha quindi avuto un contenuto meramente ricognitivo.
In ogni caso, stante la più volte indicata natura di credito litigioso si è già detto dell'irrilevanza del suo accertamento giudiziale.
2.4 Quanto poi all'elemento soggettivo, la cui ricorrenza, soprattutto in capo al terzo, è stata contestata dall'appellante, ma come accennato è noto che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (“scientia damni”), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cass. civ., Sez. III, 1/6/2000, n. 7262; Cass. civ., Sez. III, 29/7/2004, n. 14489).
Dunque, la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass. civ., Sez. I, Ord. del 24/12/2025, n. 34278).
Pertanto, nella specie, si condivide comunque la decisione del Giudice di prime cure, in ragione del numero dei beni oggetto di trasferimento e che questi erano stati quasi integralmente costituiti in fondo patrimoniale con atto formato in data 22.5.2009 e dunque pochi giorni prima della stipula (9.6.2009).
Nella compravendita si dà atto sia di procedura esecutiva, seppure destinata all'estinzione, sia dell'esistenza del fondo patrimoniale.
Altro elemento presuntivo si ricava dalla circostanza che la seconda stipula è avvenuta in pagina 12 di 14 prossimità della notifica della citazione avente ad oggetto la richiesta di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo.
Neppure è stata univocamente contestata l'affermazione del Tribunale che la vendita avesse ad oggetto l'insieme di tutti i beni del debitore (pag. 9).
Ancora, nel pignoramento del 22.5.2009, al quale le parti, nel secondo contratto, sembra abbiano fatto riferimento (pag. 4, anche se si richiama data non corretta della trascrizione), si legge che “parte istante (e cioè la ) fa riserva di Controparte_1 ogni diritto e/o azione per gli ulteriori rilevanti crediti vantati nei confronti del Sig.
e come pure scaturenti dalla sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
AP, Sezione Lavoro n. 2169/09”.
In ogni caso, anche a non volere utilizzare quest'ultimo elemento, il numero dei beni,
l'esistenza di formalità seppure destinate ad essere estinte, la pregressa e recentissima costituzione del fondo patrimoniale, sono tutti elementi che, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere integrato anche il presupposto soggettivo.
Sempre per doverosa completezza va chiarito, che anche la costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria, la quale rimuove la (ulteriore) limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia (Cass. civ., 7/7/2007, n. 15310; Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/02/2024, n. 5078).
3. Considerazioni conclusive e spese.
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, autonomamente e complessivamente considerati,
l'impugnazione va disattesa.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., Sez. VI -III, 09/05/2014, n. 10089; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13/2/2020, n. 3697).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della pagina 13 di 14 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n.
11842/2017 resa dal Tribunale di AP in data 1.12.2017 nei procedimenti riuniti n.
91320/2009 R.G. e n. 91128/2009 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e ;
[...] Controparte_5
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che liquida in complessivi euro
7.158,5 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in AP, in data 27.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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