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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 6833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6833 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2975/2015 R.G., all'esito dell'udienza del
16.12.2025, celebrata in forma cartolare ex 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Parte_1 P.IVA_1
NI (C.F. ) - - C.F._1 Email_1
Appellante
CONTRO
Condominio Parco Moselli lotto 2– Casapulla - (p. iva e c. f. in persona P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Tadini (C.F.
[...]
) – - C.F._2 Email_2
Appellato
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. De Controparte_1 C.F._3
AL CO (C.F. ) - - C.F._4 Email_3 Appellato
(P.Iva rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
PA EL (C.F. ) - - e RE EL C.F._5 Email_4
(C.F. ) - - C.F._6 Email_5
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2015 emessa dal Tribunale di S. MARIA C. V. in data 21.01.2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Il - con atto di citazione del 7 aprile 2005 Parte_2 conveniva in giudizio la costruttrice e venditrice degli immobili Parte_1 costituenti lo stesso condominio, onde ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per gravi difetti delle opere realizzate.
Parte attrice lamentava, in particolare, infiltrazioni di acqua piovana e fango nei piani interrati, nonché l'inesatta realizzazione delle parti comuni del Condominio.
Si costituiva regolarmente la la quale denunciava la decadenza e Parte_1 prescrizione dell'azione risarcitoria e nel merito l'infondatezza della domanda.
Parte convenuta chiamava in causa il progettista e direttore dei lavori, ing. CP_1
, il quale a sua volta eccepiva l'esclusiva responsabilità della società committente
[...] appaltatrice e chiamava in causa la per essere manlevato in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda risarcitoria.
Espletata l'istruttoria, depositata la CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con la quale il primo giudice accertava i vizi dell'opera, accoglieva la domanda del
Condominio e condannava la al pagamento, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, di € 40.386,00 per lavori già eseguiti dal Condominio, nonché di ulteriori € 42.391,70 per lavori di ripristino dello stato dei luoghi, e, quindi, di €4.000,00 a titolo di compenso medio dovuto ad un professionista, progettista-direttore dei lavori, oltre interessi compensativi e spese di lite.
Con atto di appello del 19.06.2015 la ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata eccependo la decadenza del Condominio dall'azione ex art.1669 c.c. per non aver fornito prova di aver denunciato tempestivamente i vizi denunciati. Ha affermato,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2975/2015 r.g. – sentenza – pagina 2 di 4 peraltro, che i vizi della costruzione erano di lieve entità e facilmente risolvibili;
pertanto, non rivestivano quel carattere di gravità richiesto dall'art 1669 cc. Essi, di conseguenza, sarebbero rientrati nell'ambito applicativo dell'art. 1667 c.c., con esclusione della garanzia, sia perché gli acquirenti avevano accettato l'opera, sia perché i difetti erano facilmente riconoscibili.
Ha, inoltre, dedotto che il Condominio non aveva fornito prova del nesso causale tra i vizi denunciati e una non corretta esecuzione delle opere, potendo tali difetti essere piuttosto riconducibili a una cattiva manutenzione.
Infine, la ha insistito per l'attribuzione della responsabilità esclusiva Parte_1 dei vizi della costruzione all'ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori. CP_1
Si sono costituiti in giudizio il , ed Parte_2 Controparte_1
, i quali hanno invocato l'integrale rigetto del gravame poiché inammissibile Controparte_2 nonché infondato in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza di questa Corte del 15.06.2021 a seguito della dichiarazione di fallimento della con sentenza del Tribunale di Napoli n. 26/2017 del 10.02.2017, Parte_1 riferita dal suo procuratore costituito in giudizio.
Con istanza depositata il 27.10.2025 il ha chiesto Parte_2 dichiararsi estinto il processo per mancata riassunzione nei termini.
Con decreto presidenziale del 18.11.2025 è stata fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio al 16.12.2025, celebrata in forma cartolare ex 127 ter c.p.c.; l'istante Condominio è stato onerato della notifica del menzionato decreto alle controparti entro il 2.12.2025.
Con le note di udienza l'appellato Condominio ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
l'appellante Parte_1 ed i restanti appellati, ed , sebbene regolarmente Controparte_1 Controparte_2 notiziati della detta udienza dal a mezzo pec del 26.11.2025, non Parte_2 hanno depositato note scritte.
La causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa a seguito dell'udienza cartolare dell'16.12.2025.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 comma 3 cpc.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2975/2015 r.g. – sentenza – pagina 3 di 4 Giova premettere che al presente procedimento, instaurato in primo grado con atto notificato il 7.4.2005, si applica, per la riassunzione, il termine semestrale previsto dall'art. 305 cpc nella formulazione precedente la modifica apportata dalla l. 18 giungo 2009 n. 69 (per i giudizi introdotti dal 4.7.2009) nonché l'art. 307 ultimo comma prima della novella operata dalla predetta legge, a mente del quale “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita".
Il dies a quo per la riassunzione va individuato in quello della dichiarazione di interruzione con ordinanza del 15.06.2021, rispetto al quale il termine di sei mesi risulta abbondantemente elasso alla data della riassunzione del processo avvenuta in data 27.10.2025 ad istanza dell'appellato al solo fine di eccepire Parte_2
l'estinzione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt.
305 e 307 comma 3 cpc per inattività delle parti.
Ai sensi dell'art. 310 u.c. cpc le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. MARIA C. V. n. 258/2015 emessa in data 21.01.2015 così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 cpc;
b) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 24.12.2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2975/2015 r.g. – sentenza – pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2975/2015 R.G., all'esito dell'udienza del
16.12.2025, celebrata in forma cartolare ex 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Parte_1 P.IVA_1
NI (C.F. ) - - C.F._1 Email_1
Appellante
CONTRO
Condominio Parco Moselli lotto 2– Casapulla - (p. iva e c. f. in persona P.IVA_2 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Tadini (C.F.
[...]
) – - C.F._2 Email_2
Appellato
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. De Controparte_1 C.F._3
AL CO (C.F. ) - - C.F._4 Email_3 Appellato
(P.Iva rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
PA EL (C.F. ) - - e RE EL C.F._5 Email_4
(C.F. ) - - C.F._6 Email_5
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2015 emessa dal Tribunale di S. MARIA C. V. in data 21.01.2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Il - con atto di citazione del 7 aprile 2005 Parte_2 conveniva in giudizio la costruttrice e venditrice degli immobili Parte_1 costituenti lo stesso condominio, onde ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per gravi difetti delle opere realizzate.
Parte attrice lamentava, in particolare, infiltrazioni di acqua piovana e fango nei piani interrati, nonché l'inesatta realizzazione delle parti comuni del Condominio.
Si costituiva regolarmente la la quale denunciava la decadenza e Parte_1 prescrizione dell'azione risarcitoria e nel merito l'infondatezza della domanda.
Parte convenuta chiamava in causa il progettista e direttore dei lavori, ing. CP_1
, il quale a sua volta eccepiva l'esclusiva responsabilità della società committente
[...] appaltatrice e chiamava in causa la per essere manlevato in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda risarcitoria.
Espletata l'istruttoria, depositata la CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con la quale il primo giudice accertava i vizi dell'opera, accoglieva la domanda del
Condominio e condannava la al pagamento, a titolo di risarcimento Parte_1 danni, di € 40.386,00 per lavori già eseguiti dal Condominio, nonché di ulteriori € 42.391,70 per lavori di ripristino dello stato dei luoghi, e, quindi, di €4.000,00 a titolo di compenso medio dovuto ad un professionista, progettista-direttore dei lavori, oltre interessi compensativi e spese di lite.
Con atto di appello del 19.06.2015 la ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata eccependo la decadenza del Condominio dall'azione ex art.1669 c.c. per non aver fornito prova di aver denunciato tempestivamente i vizi denunciati. Ha affermato,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2975/2015 r.g. – sentenza – pagina 2 di 4 peraltro, che i vizi della costruzione erano di lieve entità e facilmente risolvibili;
pertanto, non rivestivano quel carattere di gravità richiesto dall'art 1669 cc. Essi, di conseguenza, sarebbero rientrati nell'ambito applicativo dell'art. 1667 c.c., con esclusione della garanzia, sia perché gli acquirenti avevano accettato l'opera, sia perché i difetti erano facilmente riconoscibili.
Ha, inoltre, dedotto che il Condominio non aveva fornito prova del nesso causale tra i vizi denunciati e una non corretta esecuzione delle opere, potendo tali difetti essere piuttosto riconducibili a una cattiva manutenzione.
Infine, la ha insistito per l'attribuzione della responsabilità esclusiva Parte_1 dei vizi della costruzione all'ing. in qualità di progettista e direttore dei lavori. CP_1
Si sono costituiti in giudizio il , ed Parte_2 Controparte_1
, i quali hanno invocato l'integrale rigetto del gravame poiché inammissibile Controparte_2 nonché infondato in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza di questa Corte del 15.06.2021 a seguito della dichiarazione di fallimento della con sentenza del Tribunale di Napoli n. 26/2017 del 10.02.2017, Parte_1 riferita dal suo procuratore costituito in giudizio.
Con istanza depositata il 27.10.2025 il ha chiesto Parte_2 dichiararsi estinto il processo per mancata riassunzione nei termini.
Con decreto presidenziale del 18.11.2025 è stata fissata l'udienza di prosecuzione del giudizio al 16.12.2025, celebrata in forma cartolare ex 127 ter c.p.c.; l'istante Condominio è stato onerato della notifica del menzionato decreto alle controparti entro il 2.12.2025.
Con le note di udienza l'appellato Condominio ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
l'appellante Parte_1 ed i restanti appellati, ed , sebbene regolarmente Controparte_1 Controparte_2 notiziati della detta udienza dal a mezzo pec del 26.11.2025, non Parte_2 hanno depositato note scritte.
La causa è stata riservata in decisione con ordinanza resa a seguito dell'udienza cartolare dell'16.12.2025.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini ai sensi del combinato disposto degli artt. 305 e 307 comma 3 cpc.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2975/2015 r.g. – sentenza – pagina 3 di 4 Giova premettere che al presente procedimento, instaurato in primo grado con atto notificato il 7.4.2005, si applica, per la riassunzione, il termine semestrale previsto dall'art. 305 cpc nella formulazione precedente la modifica apportata dalla l. 18 giungo 2009 n. 69 (per i giudizi introdotti dal 4.7.2009) nonché l'art. 307 ultimo comma prima della novella operata dalla predetta legge, a mente del quale “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita".
Il dies a quo per la riassunzione va individuato in quello della dichiarazione di interruzione con ordinanza del 15.06.2021, rispetto al quale il termine di sei mesi risulta abbondantemente elasso alla data della riassunzione del processo avvenuta in data 27.10.2025 ad istanza dell'appellato al solo fine di eccepire Parte_2
l'estinzione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt.
305 e 307 comma 3 cpc per inattività delle parti.
Ai sensi dell'art. 310 u.c. cpc le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. MARIA C. V. n. 258/2015 emessa in data 21.01.2015 così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma 3 cpc;
b) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 24.12.2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2975/2015 r.g. – sentenza – pagina 4 di 4