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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.176/2021 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “indennità speciale per lavori speciali disagiati_ art. 20 CCNL Edilizia_Industria”, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Schiavone Enrico CP_1
IO LL
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13 maggio 2021 impugnava la Parte_1 sentenza emessa in data 17 novembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stato rigettato il ricorso dell'istante ad ottenere l' indennità speciale per lavori speciali disagiati_ Pt_2 art. 20 CCNL Edilizia_Industria. Si è ritualmente costituito l'appellato in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
Iniziando dalle eccezioni in rito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nel testo antecedente - applicabile ratione temporis - alle modifiche apportate dal d.lgs 149/22, il cui testo disponeva, e va nella vicenda giudiziaria che qui occupa applicato: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal Giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Il motivo fondante l'eccezione sollevata è costituita secondo l'appellata nella CP_1 ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, considerato che sia la CdA adita, sia il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con orientamento pressoché unanime, in casi analoghi alla presente, hanno rigettato le diverse domande proposte dalle parti ricorrenti/appellanti con argomentazioni univoche. Questa Corte non condivide l'eccezione di inammissibilità come formulata, dovendosi valutare che la maggior parte delle sentenze citate è stata emessa da Giudice monocratico ed è quindi soggetta a gravame;
quanto al minor numero di sentenze emessa da questa Corte d'Appello, va valutato il dato della attuale non sovrapponibilità/differenza nella composizione dei Collegi, che non è escluso possa condurre all'esito dell'esame collegiale della controversia a decisioni difformi da quelle precedenti. Per tali motivi l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
---°°°---°°°---
Passando all'esame del merito, per ben comprendere la materia oggetto della presente controversia in verità complessa, sono necessari dapprincipio cenni illustrativi e che non possono prescindere dall'impianto della sentenza di primo grado oggi appellata.
Va premesso che l'odierno appellante, assunto alle dipendenze della in data 1.8.2000 con CP_1 qualifica di operaio e inquadramento nella III categoria del CCNL Edilizia/Industria, ha rivendicato in primo grado la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 20, punto 9, del CCNL Edilizia per aver espletato mansioni di manutentore delle bocchette di fuoruscita della ghisa, del rigolone e delle rigole di scorrimento presenti nel Piano di Colata dei reparti AFO 1, 2 e 4 dello Stabilimento
Ilva spa in A.S. di Taranto.
La materia della presente controversia verte quindi sulla applicabilità nei confronti del D'GE della previsione di cui all'art. 20 punto 9) CCNL Edilizia_Industria, che prevede la erogazione della indennità speciale per lavori speciali disagiati in favore degli operai impegnati nell'espletamento di “lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, un eguale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”.
Può convenirsi con il Giudice di prime cure, in termini interpretativi, che dall'inequivoco tenore della norma in oggetto, emerge che: 1) in primo luogo, l'emolumento di che trattasi sia riconosciuto in favore dei lavoratori edili che operano nelle medesime condizioni di luogo e di ambiente dei lavoratori dello stabilimento che beneficiano di un omologo trattamento, all'evidente fine di parificare la retribuzione dei lavoratori ugualmente adibiti a processi produttivi comportanti l'impiego di sostanze nocive o di condizioni disagiate;
2) ove invece difetti tale medesimezza, l'indennità in questione è riconosciuta in favore dei lavoratori edili che operino “in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi” ed in un contesto ambientale connotato da nocività.
Derivava il Giudice di primo grado, sulla base della istruttoria espletata, che l'appellante, per l'intero periodo lavorativo dedotto in lite, era stato impiegato in attività di manutenzione, demolizione e rifacimento delle bocchette di fuoruscita della ghisa fusa di altoforno e delle cabalette, cioè del rigolone e delle rigole di scorrimento della ghisa fusa e della loppa fusa presso il piano di colata nel reparto AFO 1, 2 e 4 del centro Siderurgico di Taranto. La manutenzione veniva praticata a settimane alterne su ciascun dei due campi di colata, considerato che, con tale frequenza temporale, l'uno è posto “in fermata”, mentre l'altro continua ad essere esercito dai dipendenti della società committente.
La disamina della norma contrattuale di riferimento invocata dall'appellante richiede, con chiarezza e come analiticamente indicato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di tre presupposti/condizioni: 1) la nocività dell'ambiente di lavoro, che la prova orale cui integralmente si rimanda, ha provato;
inoltre, che ricorra almeno una delle due condizioni previste alternativamente dall'art. 20 citato e cioè che nello stesso ambiente di lavoro: a) operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
oppure b) non sia richiesta normalmente l'attività degli operai dello stabilimento.
---°°°---°°°--- Si duole l'appellante con primo motivo di appello della erroneità della sentenza gravata che ha rigettato il ricorso di primo grado, nelle seguenti parti: “ … attesa la unicità dell'ambiente di lavoro costituito dal piano di colata, nel quale operano simultaneamente gli operai della convenuta addetti al campo fermo e gli operai dello stabilimento addetti al campo in marcia” e affermando, inoltre, che ” A ciò si aggiunga che, come pure è emerso dalla espletata prova per testi, anche sul campo in fermata per manutenzione refrattaria sono comunque presenti gli addetti alle squadre di manutenzione elettrica e di pronto intervento, oltre al personale di vigilanza”.
Sostiene ciò l'appellante con specifico riferimento al requisito della non presenza degli operai degli stabilimenti , riportandosi alle dichiarazioni dei testi e , che hanno dichiarato che Tes_1 Tes_2
“quando opera la squadra non ci sono operai ILVA;
…la squadra procede autonomamente CP_1 sotto le direttive della la esecuzione dei lavori la responsabilità è solo della CP_2 e non c'è attività di controllo della committente”. CP_1
Inoltre “i campi di colata sono distanti l'uno dall'altro circa 30 metri in linea d'aria (teste
); ovvero “i due campi distano circa una ventina di metri”. Tes_3
Il Giudice di primo grado avrebbe errato, non valutando le risultanze istruttorie sopra citate, e fornendo invece piena credibilità alle testimonianze di avverso contenuto, maxime di quella resa dal teste a dir dell'appellante inattendibile – il quale ha dichiarato “Sono dipendente Tes_4 CP_1 dal 2006 a tutt'oggi con mansioni di direttore tecnico;
ho una delega come datore di lavoro a fini di prevenzione dal 2010” – e la cui inattendibilità rispetto alle altre dichiarazioni da lui stesso rese emergerebbe dall'essere l'alter ego della e quindi per lo stretto legame che lo lega CP_1 all'azienda appellata e perché, quale dirigente/direttore tecnico dell'azienda per l'intero stabilimento ILVA, non è pensabile che fosse presente durante lo svolgimento quotidiano sul campo di colata in manutenzione.
---°°°---°°°--- In questa sede di gravame l'appellata nella propria memoria difensiva, ha esposto e CP_1 dedotto che:
- nell'ambito dello Stabilimento Siderurgico di Taranto il piano di colata opera in un unico ambiente, ove è collocato un crogiolo centrale da cui partono 2 fori di colata identificati come Campo A e Campo B;
da tali fori, esce la ghisa fluida che poi, attraverso le rigole presenti sul piano, confluisce nei carri siluro destinati all' ; Per_1
- ancora oggi, dei due Campi (A o B), degli altoforni in funzione, settimanalmente, ne viene posto in fermata uno, quello sottoposto a manutenzione refrattaria, ovvero l'attività appaltata alla CP_1 - nel frattempo, l'altro Campo, posto a distanza di circa 30 metri - come risultante dalle planimetrie - continua ad essere esercito ad opera dei dipendenti della committente (prima Ilva spa in A.S., oggi Acciaierie d'Italia S.p.A.);
- quindi, mentre sul campo fermo veniva effettuata la manutenzione refrattaria – all'epoca dei fatti di causa - ad opera del personale della sull'altro erano presenti i dipendenti CP_1 della committente ILVA spa in A.S. che provvedevano alle attività inerenti la colatura della ghisa (i c.d. colatori) ed alle attività collaterali;
- sul Campo “fermo”, perché assoggettato a manutenzione refrattaria, operavano altresì gli operatori della committente che provvedevano alle attività di manutenzione elettrica e meccanica;
- inoltre, l'attività della volta alla manutenzione refrattaria, era oggetto di CP_1 supervisione da addetti della committente, preposti alla vigilanza di tutte le attività poste in essere dall'odierna appellata in tutti i turni di lavorazione;
- i dipendenti della Società committente che sino all'anno 2010 hanno gestito le attività di manutenzione sul Campo di colata “in fermata”, attraverso l'esecuzione delle medesime attività successivamente eseguite dall'appaltatrice, non percepivano alcuna indennità speciale. Del pari, come dedotto in memoria difensiva nel primo grado di giudizio e non contestato da controparte, i dipendenti della committente non percepiscono alcuna indennità per lo svolgimento delle attività sul campo di colata “in esercizio”.
Tanto premesso espone ancora l'appellata rispetto ai presupposti contemplati dalla CP_1 norma contrattuale per il riconoscimento dell'indennità per lavori disagianti (1. percezione da parte degli operai della committente di analogo trattamento;
2. esecuzione di lavori edili in ambienti ove non è richiesta normalmente la presenza degli operai della committente):
1) riguardo al profilo sub 1. controparte non ha proposto appello avverso il relativo capo di sentenza, che per l'effetto è passato in giudicato;
2) riguardo al profilo sub 2. la prova per testi ha confermato il dato della prossimità del campo di colata in esercizio rispetto a quello in manutenzione e della presenza anche su quest'ultimo di personale della committente e, quindi, della insussistenza delle condizioni di contratto per il riconoscimento dell'indennità per lavori disagiati, con conseguente incensurabilità anche delle argomentazioni esposte in parte qua dal Giudice di prime cure.
---°°°---°°°---
Tutto ciò doverosamente premesso, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato.
Considerando il primo requisito richiesto dall'art. 20 comma 9 citato, non è condivisibile che lo stabilimento ILVA SPA in A.S. non produca sostanze nocive: tale nocività è provata dalle testimonianze rese da , , cui integralmente si rimanda: e cioè che Testimone_5 Testimone_6 la frantumazione del rivestimento refrattario usurato determina dispersione nell'ambiente circostante di elevate quantità di biossido di silicio, e la demolizione della bocchetta –di cui l'appellante si occupa - comporta la dispersione di fiamme vive, nubi di polveri calde composte da granuli di carbonato di sodio, fumi caldi, gas AFO e gas COK, questi ultimi composti da monossido di carbonio. Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la nocività dell'ambiente. Considerando poi le due ulteriori condizioni previste, e cioè: a) che nello stesso ambiente di lavoro operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
b) che non sia richiesta normalmente la presenza degli operai dello stabilimento;
deve convenirsi, esaminato il materiale istruttorio, che l'appellante in primo grado non ha dedotto né provato e sia in questa fase di appello non ha prospettato la sussistenza del requisito sub a), circostanza peraltro vigorosamente negata dall'appellata CP_1 che quanto al requisito sub b) l'appellante, in primo grado ed in questa sede di gravame, come sopra appena detto, ha affermato che egli presta la sua attività lavorativa in un luogo ove non è normalmente richiesta la presenza degli operai dello stabilimento;
ma tale prospettazione è smentita dalle risultanze istruttorie, e precisamente dai testi , , dalle cui coerenti Tes_3 Tes_4 Tes_1 dichiarazioni - cui integralmente si rimanda a vv.uu fascicolo di 1° grado – si apprende che:
- in ogni piano di colata è ubicato un crogiuolo centrale;
- da questo partono due fori di colata da cui fuoriesce ghisa fluida, denominati capo A e campo B, che distano tra loro circa 30 mt.;
- di essi, settimanalmente, uno è tenuto in esercizio dagli operai dello stabilimento che provvedono a seguire il normale ciclo produttivo;
- l'altro campo è in condizione di “fermo” (ed in questo lavora l'appellante) per manutenzione refrattaria da parte degli operai della CP_1
Correttamente pertanto, a giudizio di questa Corte, e richiamato per comodità l'art. 20 punto 9 citato, a mente del quale l'indennità per lavori speciali disagiati spetta “lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, un eguale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”, deve aggiungersi che dalle deposizioni testimoniali, e segnatamente dalla testimonianza il quale ha riferito che “nel campo sottoposto a manutenzione refrattaria vi è comunque Tes_4 sempre un caposquadra ILVA che svolge mansioni d supervisore e coordinamento in quanto non è escluso che la fermata abbia luogo anche per un periodo superiore a sette giorni con inversione delle attività espletate nei due campi;
….il campo di colata è molto ampio ed è possibile ed anzi accade spesso che si coordinano le varie manutenzioni meccaniche ed elettriche e refrattarie per svolgere durante lo stesso turno lavorativo e nello stesso campo di colata le attività lavorative”, non è soddisfatta la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 20 punto 9.
E la testimonianza appena citata si sottrae alla censura di inattendibilità sollevata dall'appellante, in quanto l'essere il dirigente/direttore tecnico dell'azienda per tutto lo stabilimento ILVA Tes_4 non esclude, ed anzi rafforza la conoscenza dei fatti riferiti, proprio in virtù della mansione rivestita. Tirando dunque le conclusioni dell'intera vicenda che qui occupa, deve concludersi a giudizio di questa Corte che la unicità dell'ambiente lavorativo, costituito dal campo di colata (in cui simultaneamente opero i dipendenti dello stabilimento ILVA addetti al campo in marcia e quelli edili della addetti al campo fermo), la mancata prospettazione in primo e in secondo CP_1 grado del requisito sub a), e la prova della non ricorrenza della condizione di cui al secondo periodo dell'art. 20 punto 9 non possono che condurre alla piena condivisione della sentenza appellata che va confermata, con conseguente rigetto dell'appello. La complessità e novità della questione trattata costituiscono giustificato motivo per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 26 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “indennità speciale per lavori speciali disagiati_ art. 20 CCNL Edilizia_Industria”, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
rappr. e dif. da avv. Stefania Pollicoro Appellante Parte_1
contro in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Schiavone Enrico CP_1
IO LL
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 13 maggio 2021 impugnava la Parte_1 sentenza emessa in data 17 novembre 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stato rigettato il ricorso dell'istante ad ottenere l' indennità speciale per lavori speciali disagiati_ Pt_2 art. 20 CCNL Edilizia_Industria. Si è ritualmente costituito l'appellato in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello La causa, all'udienza del 26 novembre 2025, è stata decisa con dispositivo letto in udienza.
---°°°---°°°---
Iniziando dalle eccezioni in rito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nel testo antecedente - applicabile ratione temporis - alle modifiche apportate dal d.lgs 149/22, il cui testo disponeva, e va nella vicenda giudiziaria che qui occupa applicato: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal Giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”. Il motivo fondante l'eccezione sollevata è costituita secondo l'appellata nella CP_1 ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, considerato che sia la CdA adita, sia il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con orientamento pressoché unanime, in casi analoghi alla presente, hanno rigettato le diverse domande proposte dalle parti ricorrenti/appellanti con argomentazioni univoche. Questa Corte non condivide l'eccezione di inammissibilità come formulata, dovendosi valutare che la maggior parte delle sentenze citate è stata emessa da Giudice monocratico ed è quindi soggetta a gravame;
quanto al minor numero di sentenze emessa da questa Corte d'Appello, va valutato il dato della attuale non sovrapponibilità/differenza nella composizione dei Collegi, che non è escluso possa condurre all'esito dell'esame collegiale della controversia a decisioni difformi da quelle precedenti. Per tali motivi l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
---°°°---°°°---
Passando all'esame del merito, per ben comprendere la materia oggetto della presente controversia in verità complessa, sono necessari dapprincipio cenni illustrativi e che non possono prescindere dall'impianto della sentenza di primo grado oggi appellata.
Va premesso che l'odierno appellante, assunto alle dipendenze della in data 1.8.2000 con CP_1 qualifica di operaio e inquadramento nella III categoria del CCNL Edilizia/Industria, ha rivendicato in primo grado la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 20, punto 9, del CCNL Edilizia per aver espletato mansioni di manutentore delle bocchette di fuoruscita della ghisa, del rigolone e delle rigole di scorrimento presenti nel Piano di Colata dei reparti AFO 1, 2 e 4 dello Stabilimento
Ilva spa in A.S. di Taranto.
La materia della presente controversia verte quindi sulla applicabilità nei confronti del D'GE della previsione di cui all'art. 20 punto 9) CCNL Edilizia_Industria, che prevede la erogazione della indennità speciale per lavori speciali disagiati in favore degli operai impegnati nell'espletamento di “lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, un eguale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”.
Può convenirsi con il Giudice di prime cure, in termini interpretativi, che dall'inequivoco tenore della norma in oggetto, emerge che: 1) in primo luogo, l'emolumento di che trattasi sia riconosciuto in favore dei lavoratori edili che operano nelle medesime condizioni di luogo e di ambiente dei lavoratori dello stabilimento che beneficiano di un omologo trattamento, all'evidente fine di parificare la retribuzione dei lavoratori ugualmente adibiti a processi produttivi comportanti l'impiego di sostanze nocive o di condizioni disagiate;
2) ove invece difetti tale medesimezza, l'indennità in questione è riconosciuta in favore dei lavoratori edili che operino “in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi” ed in un contesto ambientale connotato da nocività.
Derivava il Giudice di primo grado, sulla base della istruttoria espletata, che l'appellante, per l'intero periodo lavorativo dedotto in lite, era stato impiegato in attività di manutenzione, demolizione e rifacimento delle bocchette di fuoruscita della ghisa fusa di altoforno e delle cabalette, cioè del rigolone e delle rigole di scorrimento della ghisa fusa e della loppa fusa presso il piano di colata nel reparto AFO 1, 2 e 4 del centro Siderurgico di Taranto. La manutenzione veniva praticata a settimane alterne su ciascun dei due campi di colata, considerato che, con tale frequenza temporale, l'uno è posto “in fermata”, mentre l'altro continua ad essere esercito dai dipendenti della società committente.
La disamina della norma contrattuale di riferimento invocata dall'appellante richiede, con chiarezza e come analiticamente indicato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di tre presupposti/condizioni: 1) la nocività dell'ambiente di lavoro, che la prova orale cui integralmente si rimanda, ha provato;
inoltre, che ricorra almeno una delle due condizioni previste alternativamente dall'art. 20 citato e cioè che nello stesso ambiente di lavoro: a) operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
oppure b) non sia richiesta normalmente l'attività degli operai dello stabilimento.
---°°°---°°°--- Si duole l'appellante con primo motivo di appello della erroneità della sentenza gravata che ha rigettato il ricorso di primo grado, nelle seguenti parti: “ … attesa la unicità dell'ambiente di lavoro costituito dal piano di colata, nel quale operano simultaneamente gli operai della convenuta addetti al campo fermo e gli operai dello stabilimento addetti al campo in marcia” e affermando, inoltre, che ” A ciò si aggiunga che, come pure è emerso dalla espletata prova per testi, anche sul campo in fermata per manutenzione refrattaria sono comunque presenti gli addetti alle squadre di manutenzione elettrica e di pronto intervento, oltre al personale di vigilanza”.
Sostiene ciò l'appellante con specifico riferimento al requisito della non presenza degli operai degli stabilimenti , riportandosi alle dichiarazioni dei testi e , che hanno dichiarato che Tes_1 Tes_2
“quando opera la squadra non ci sono operai ILVA;
…la squadra procede autonomamente CP_1 sotto le direttive della la esecuzione dei lavori la responsabilità è solo della CP_2 e non c'è attività di controllo della committente”. CP_1
Inoltre “i campi di colata sono distanti l'uno dall'altro circa 30 metri in linea d'aria (teste
); ovvero “i due campi distano circa una ventina di metri”. Tes_3
Il Giudice di primo grado avrebbe errato, non valutando le risultanze istruttorie sopra citate, e fornendo invece piena credibilità alle testimonianze di avverso contenuto, maxime di quella resa dal teste a dir dell'appellante inattendibile – il quale ha dichiarato “Sono dipendente Tes_4 CP_1 dal 2006 a tutt'oggi con mansioni di direttore tecnico;
ho una delega come datore di lavoro a fini di prevenzione dal 2010” – e la cui inattendibilità rispetto alle altre dichiarazioni da lui stesso rese emergerebbe dall'essere l'alter ego della e quindi per lo stretto legame che lo lega CP_1 all'azienda appellata e perché, quale dirigente/direttore tecnico dell'azienda per l'intero stabilimento ILVA, non è pensabile che fosse presente durante lo svolgimento quotidiano sul campo di colata in manutenzione.
---°°°---°°°--- In questa sede di gravame l'appellata nella propria memoria difensiva, ha esposto e CP_1 dedotto che:
- nell'ambito dello Stabilimento Siderurgico di Taranto il piano di colata opera in un unico ambiente, ove è collocato un crogiolo centrale da cui partono 2 fori di colata identificati come Campo A e Campo B;
da tali fori, esce la ghisa fluida che poi, attraverso le rigole presenti sul piano, confluisce nei carri siluro destinati all' ; Per_1
- ancora oggi, dei due Campi (A o B), degli altoforni in funzione, settimanalmente, ne viene posto in fermata uno, quello sottoposto a manutenzione refrattaria, ovvero l'attività appaltata alla CP_1 - nel frattempo, l'altro Campo, posto a distanza di circa 30 metri - come risultante dalle planimetrie - continua ad essere esercito ad opera dei dipendenti della committente (prima Ilva spa in A.S., oggi Acciaierie d'Italia S.p.A.);
- quindi, mentre sul campo fermo veniva effettuata la manutenzione refrattaria – all'epoca dei fatti di causa - ad opera del personale della sull'altro erano presenti i dipendenti CP_1 della committente ILVA spa in A.S. che provvedevano alle attività inerenti la colatura della ghisa (i c.d. colatori) ed alle attività collaterali;
- sul Campo “fermo”, perché assoggettato a manutenzione refrattaria, operavano altresì gli operatori della committente che provvedevano alle attività di manutenzione elettrica e meccanica;
- inoltre, l'attività della volta alla manutenzione refrattaria, era oggetto di CP_1 supervisione da addetti della committente, preposti alla vigilanza di tutte le attività poste in essere dall'odierna appellata in tutti i turni di lavorazione;
- i dipendenti della Società committente che sino all'anno 2010 hanno gestito le attività di manutenzione sul Campo di colata “in fermata”, attraverso l'esecuzione delle medesime attività successivamente eseguite dall'appaltatrice, non percepivano alcuna indennità speciale. Del pari, come dedotto in memoria difensiva nel primo grado di giudizio e non contestato da controparte, i dipendenti della committente non percepiscono alcuna indennità per lo svolgimento delle attività sul campo di colata “in esercizio”.
Tanto premesso espone ancora l'appellata rispetto ai presupposti contemplati dalla CP_1 norma contrattuale per il riconoscimento dell'indennità per lavori disagianti (1. percezione da parte degli operai della committente di analogo trattamento;
2. esecuzione di lavori edili in ambienti ove non è richiesta normalmente la presenza degli operai della committente):
1) riguardo al profilo sub 1. controparte non ha proposto appello avverso il relativo capo di sentenza, che per l'effetto è passato in giudicato;
2) riguardo al profilo sub 2. la prova per testi ha confermato il dato della prossimità del campo di colata in esercizio rispetto a quello in manutenzione e della presenza anche su quest'ultimo di personale della committente e, quindi, della insussistenza delle condizioni di contratto per il riconoscimento dell'indennità per lavori disagiati, con conseguente incensurabilità anche delle argomentazioni esposte in parte qua dal Giudice di prime cure.
---°°°---°°°---
Tutto ciò doverosamente premesso, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato.
Considerando il primo requisito richiesto dall'art. 20 comma 9 citato, non è condivisibile che lo stabilimento ILVA SPA in A.S. non produca sostanze nocive: tale nocività è provata dalle testimonianze rese da , , cui integralmente si rimanda: e cioè che Testimone_5 Testimone_6 la frantumazione del rivestimento refrattario usurato determina dispersione nell'ambiente circostante di elevate quantità di biossido di silicio, e la demolizione della bocchetta –di cui l'appellante si occupa - comporta la dispersione di fiamme vive, nubi di polveri calde composte da granuli di carbonato di sodio, fumi caldi, gas AFO e gas COK, questi ultimi composti da monossido di carbonio. Correttamente pertanto il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la nocività dell'ambiente. Considerando poi le due ulteriori condizioni previste, e cioè: a) che nello stesso ambiente di lavoro operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
b) che non sia richiesta normalmente la presenza degli operai dello stabilimento;
deve convenirsi, esaminato il materiale istruttorio, che l'appellante in primo grado non ha dedotto né provato e sia in questa fase di appello non ha prospettato la sussistenza del requisito sub a), circostanza peraltro vigorosamente negata dall'appellata CP_1 che quanto al requisito sub b) l'appellante, in primo grado ed in questa sede di gravame, come sopra appena detto, ha affermato che egli presta la sua attività lavorativa in un luogo ove non è normalmente richiesta la presenza degli operai dello stabilimento;
ma tale prospettazione è smentita dalle risultanze istruttorie, e precisamente dai testi , , dalle cui coerenti Tes_3 Tes_4 Tes_1 dichiarazioni - cui integralmente si rimanda a vv.uu fascicolo di 1° grado – si apprende che:
- in ogni piano di colata è ubicato un crogiuolo centrale;
- da questo partono due fori di colata da cui fuoriesce ghisa fluida, denominati capo A e campo B, che distano tra loro circa 30 mt.;
- di essi, settimanalmente, uno è tenuto in esercizio dagli operai dello stabilimento che provvedono a seguire il normale ciclo produttivo;
- l'altro campo è in condizione di “fermo” (ed in questo lavora l'appellante) per manutenzione refrattaria da parte degli operai della CP_1
Correttamente pertanto, a giudizio di questa Corte, e richiamato per comodità l'art. 20 punto 9 citato, a mente del quale l'indennità per lavori speciali disagiati spetta “lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, un eguale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”, deve aggiungersi che dalle deposizioni testimoniali, e segnatamente dalla testimonianza il quale ha riferito che “nel campo sottoposto a manutenzione refrattaria vi è comunque Tes_4 sempre un caposquadra ILVA che svolge mansioni d supervisore e coordinamento in quanto non è escluso che la fermata abbia luogo anche per un periodo superiore a sette giorni con inversione delle attività espletate nei due campi;
….il campo di colata è molto ampio ed è possibile ed anzi accade spesso che si coordinano le varie manutenzioni meccaniche ed elettriche e refrattarie per svolgere durante lo stesso turno lavorativo e nello stesso campo di colata le attività lavorative”, non è soddisfatta la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 20 punto 9.
E la testimonianza appena citata si sottrae alla censura di inattendibilità sollevata dall'appellante, in quanto l'essere il dirigente/direttore tecnico dell'azienda per tutto lo stabilimento ILVA Tes_4 non esclude, ed anzi rafforza la conoscenza dei fatti riferiti, proprio in virtù della mansione rivestita. Tirando dunque le conclusioni dell'intera vicenda che qui occupa, deve concludersi a giudizio di questa Corte che la unicità dell'ambiente lavorativo, costituito dal campo di colata (in cui simultaneamente opero i dipendenti dello stabilimento ILVA addetti al campo in marcia e quelli edili della addetti al campo fermo), la mancata prospettazione in primo e in secondo CP_1 grado del requisito sub a), e la prova della non ricorrenza della condizione di cui al secondo periodo dell'art. 20 punto 9 non possono che condurre alla piena condivisione della sentenza appellata che va confermata, con conseguente rigetto dell'appello. La complessità e novità della questione trattata costituiscono giustificato motivo per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di questo grado di giudizio.
Taranto, 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella